N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2012
Ordinanza dell'11 gennaio 2012 emessa dal Tribunale di Cassino nel procedimento civile promosso da Euroimmobiliare 2000 contro Banca di Roma spa Grupppo Capitalia. Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione - Decorrenza dal giorno dell'annotazione - Previsione autoqualificata come interpretazione autentica dell'art. 2935 del codice civile - Contestuale esclusione della restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011 - Denunciata insussistenza delle condizioni per l'adozione di una legge interpretativa - Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Ingiustificata disparita' di trattamento - Lesione della tutela dell'affidamento dei consociati legittimamente fondato sulla certezza dell'ordinamento giuridico - Compromissione dell'effettivita' del diritto dei cittadini di agire in giudizio a tutela dei propri diritti - Violazione delle attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria. - Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 61, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10. - Costituzione, artt. 3, 24 e 102.(GU n.24 del 13-6-2012 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. n. 250/2006 r.g. promosso da: Euroimmobiliare 2000 (codice fiscale e P. IVA 0175644060) con sede in Cassino, alla via Benedetto Croce n. 3, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'avv. Domenico Martini e dall'avv. Giuseppe Martini, sia congiuntamente sia disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata in Cassino alla Via Petrarca n. 5 presso lo studio legale Martini, attrice; Contro Banca di Roma S.p.A. - Gruppo Capitalia (codice fiscale 06978161005), gia' denominata Minghetti Finanziaria, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Felici ed elettivamente domiciliata in Sora, via S. Giuliano Sura, 123, presso lo studio dell'avv. Quintiliani, convenuta. Fatto e diritto Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2006 la Euroimmobiliare 2000 S.r.l. conveniva innanzi a questo Tribunale la Banca di Roma S.p.A. L'attrice sosteneva di avere intrattenuto dal 20 dicembre 1990 con l'agenzia della Banca di Roma di Cassino sita in Cassino (ex Banco di Santo Spirito) il rapporto di conto corrente n. 6785/8 poi divenuto 7258-38 con apertura di credito mediante affidamento con scopertura. La societa' attrice aveva, pero', appurato che la predetta Banca, in mancanza di validi accordi ed in contrasto con le disposizioni di legge, sin dall'inizio del rapporto, sempre di sua iniziativa, aveva applicato, facendogli pagare somme a titolo di interessi passivi, capitalizzazioni, commissioni e provvigioni, spese ed oneri accessori. In particolare, l'Euroimmobiliare s.r.l. aveva riscontrato che la Banca aveva calcolato gli interessi passivi in base ad una clausola nulla, facente riferimento a condizioni d'uso, senza ulteriori precisi elementi, quindi, mancante dei necessari requisiti della forma scritta. Peraltro, la Banca aveva applicato, ancora una volta senza nessuna valida clausola, commissioni a titolo di «massimo scoperto» e aveva calcolato ed applicato alla societa' Euroimmobiliare s.r.l., illegittimamente ed in totale contrasto con le disposizioni di legge, la capitalizzazione trimestrale degli interessi. A causa di cio', la societa' vantava un credito nei confronti della Banca di Roma, avendo diritto di ripetere tutte quelle somme indebitamente ed unilateralmente ad essa addebitare dalla convenuta senza alcuna autorizzazione. Il contratto di conto corrente n. 6785/8 fu sottoscritto in data 20 dicembre 1990 ed estinto il 19 settembre 2006 con un saldo pari a zero. Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto delle domande attoree. Nel corso del giudizio il Giudice istruttore disponeva CTU, che si concludeva in senso favorevole alle argomentazioni attoree. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 luglio 2011, la Banca eccepiva la prescrizione dei diritti invocati dall'attrice sul fondamento dell'entrata in vigore, nelle more, dell'art. 2, comma 61 del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito nella legge n. 10 del 2011 (cd. decreto milleproroghe). Per questo Giudice l'entrata in vigore della nuova norma imporrebbe l'applicazione della stessa ma a questo punto emergono evidenti aspetti d'incostituzionalita'. La dizione della legge e' chiara, cosi' come e' chiara la volonta' del legislatore di far applicare la nuova disposizione in senso retroattivo, anche ai rapporti pendenti: cio' si desume, indirettamente, anche dalla seconda parte della norma impugnata (... In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge). Non e', quindi, possibile la scelta di interpretazioni diverse (in conformita' al principio per il quale fra piu' interpretazioni possibili il giudice deve scegliere quella piu' conforme alla Costituzione), a causa dell'inequivocabile dizione riportata, e da cio' scaturisce la necessita' di sollevare una questione di legittimita' costituzionale. Circa la rilevanza della questione nel caso di specie, questo Giudice dovendosi pronunciare sull'eccezione di prescrizione non puo' tralasciare l'esame della norma stessa. La banca convenuta, infatti, ha tempestivamente eccepito la prescrizione dell'azione di restituzione proposta dall'attore, e, quindi, se la nuova norma si interpretasse nel senso che la prescrizione decennale decorre non dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente ma dal giorno di ogni singola annotazione in conto (art. 2-quinquies, comma 9, prima parte della impugnata legge) la conseguenza sarebbe l'estinzione per prescrizione del diritto dell'attore alla restituzione degli importi versati. Nella prima parte della impugnata norma il legislatore manifesta apertamente l'intento di attribuire alla stessa natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 2935 del codice civile («La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere») aggiungendo che «in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa». E' chiaro, quindi, il fine di consentire l'applicazione retroattiva. Inoltre, se la seconda parte della norma impugnata (... In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge) dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti puo' non restituire gli importi gia' versati, anche se non dovuti, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda di restituzione dell'attore, poiche', il rapporto bancario in conto corrente e' stato chiuso consensualmente dalle parti in data 19 settembre 2006 e i versamenti sono tutti precedenti la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2011, n. 10. Circa la non manifesta infondatezza, la nuova norma presenta aspetti in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 (principi di uguaglianza e di ragionevolezza), 24 (effettivo e concreto diritto di difesa) e 102 della Costituzione. Le norme interpretative, che il legislatore puo' adottare quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario di una norma, non possono violare i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla tutela, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento. Tra detti principi spiccano il rispetto del principio generale di ragionevolezza, il principio del divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento, il principio della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti per l'effetto nomofilattico delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. sez. un. sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, il rispetto e la non invasione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Esistono, infatti, limiti ben precisi entro i quali puo' considerarsi consentita una legge di interpretazione autentica, ben tratteggiati dalla stessa Corte costituzionale (v., ex plurimis, Corte cost. 11 giugno 2010, n. 209), la quale ha stabilito che una legge interpretativa, per rispettare la Costituzione, puo' essere adottata dal legislatore solo nel caso in cui esistano realmente dubbi sulla portata di attuazione della norma di riferimento o contrasti giurisprudenziali o anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le probabili variabili di senso del testo originario, con cio' obbligando a conferire un significato ascrivibile anche ad una norma anteriore alla stessa interpretativa. Nessuna delle ipotesi appena indicate sembra, invece, configurarsi nel caso in esame, poiche' la Cassazione con la richiamata sentenza a Sezioni Unite nell'individuare il dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito nella data di chiusura del conto, ha accolto l'indirizzo prevalente nella stessa giurisprudenza di legittimita' e di merito, sicche' nessuna incertezza interpretativa poteva dirsi esistente sul punto (la questione, fra l'altro, era stata rimessa alle Sezioni Unite non per la sussistenza di un contrasto di interpretazioni tra le sezioni semplici ma solo per la sua importanza). Da cio' deriva l'irragionevolezza della norma impugnata: le norme sulla prescrizione, pur avendo una natura sostanziale, generano effetti anche sotto il profilo processuale, perche' invocando l'effetto estintivo delle stesse e' possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria. Ne consegue che, se l'impugnata norma si applicasse anche per il passato e ai giudizi in corso, si avrebbe non solo una violazione del principio di uguaglianza e un'ingiustificata disparita' di trattamento ai sensi dell'art. 3 della Costituzione (per i motivi appena esposti), ma anche una inosservanza dell'articolo 24 della Costituzione. Sarebbe, infatti, irragionevole permettere al legislatore di rendere retroattivamente legittimo cio' che era illegittimo, senza che fosse necessario risolvere oscillazioni giurisprudenziali e senza che il testo delle norme «interpretate» offrisse alcun appiglio semantico nel senso delle rilevanti modifiche introdotte. In tal modo non solo si lederebbe l'affidamento dei consociati nella stabilita' della disciplina giuridica delle fattispecie, che sarebbe sconvolta dall'ingresso inopinato e immotivato di norme retroattive che alterano rapporti pregressi, ma si renderebbe inutile e privo di effettivita' il diritto dei cittadini di adifre i giudici per ottenere la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive. A tale lesione di diritti fondamentali dei cittadini si aggiungerebbe la violazione dell'art. 102 Cost., perche' le norme censurate inciderebbero negativamente sulle attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria, travolgendo gli effetti di pronunce divenute irrevocabili e definendo sostanzialmente, con atto legislativo, l'esito di giudizi in corso. Le leggi di interpretazione autentica non possono avere effetto retroattivo se la retroattivita' lede il principio costituzionale di tutela dell'affidamento legittimamente fondato sulla certezza dell'ordinamento giuridico. Questo principio vale anche nella materia processuale, nella quale ricorre l'esigenza che le parti sappiano qual e' il momento in cui nascono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, oltre che il legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio in conformita' alle regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali. Cio' significa che la norma d'interpretazione autentica che stabilisce un'interpretazione non prevedibile rispetto a quella consolidatasi nella pratica, perche' non rientrante fra quelle accolte in sede giudiziale e nettamente minoritaria anche nella dottrina (cd. innovativa), puo' avere effetti solo per l'avvenire.
P. Q. M. Letti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli altri articoli di legge; Solleva d'ufficio, per violazione degli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, nella parte in cui all'art. 1 comma 1, richiamando l'allegato «Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225» ha introdotto nell'ordinamento giuridico la seguente norma: «Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225: all'art. 2 dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti commi: ... omissis ... «61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge». Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Cassino, addi' 11 gennaio 2012 Il giudice unico: Eramo