N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 giugno 2012
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) n. 10 depositato in cancelleria il 7 giugno 2012 . Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a carico dell'on. Silvio Berlusconi per le opinioni da questi espresse nei confronti dell'on. Antonio di Pietro - Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attivita' parlamentare - Violazione della sfera di competenza del potere giudiziario. - Deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010. - Costituzione, artt. 68, primo comma, e 102.(GU n.25 del 20-6-2012 )
IL TRIBUNALE DI BERGAMO Il Giudice dell'udienza preliminare, dott.ssa Patrizia Ingrasci', esaminati gli atti del procedimento penale a margine indicato nei confronti di Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936; Letta la deliberazione della Camera dei deputati adottata nella seduta del 22 settembre 2010; Uditi alle udienze del 28 settembre e del 23 novembre 2010 il Pubblico Ministero, che ha chiesto che fosse sollevato dinanzi alla Corte costituzionale colano di attribuzione avverso la deliberazione sopra menzionata, e la difesa che ha richiesto l'emissione di sentenza ex art. 129 c.p.p. ritenendo applicabile l'art. 68 primo comma della Costituzione; Osserva Il presente procedimento trae origine dalla denuncia/querela presentata da Antonio Di Pietro ai Carabinieri di Curno in data 21 agosto 2008 a carico di Silvio Berlusconi per il reato di diffamazione in relazione alle dichiarazioni rese sul suo conto da quest'ultimo nella trasmissione televisiva Porta a Porta condotta dal giornalista Bruno Vespa, andata in onda su RAI UNO il 10 aprile 2008, al termine della campagna elettorale che ha preceduto le elezioni politiche svoltesi il 13 e il 14 aprile di quello stesso anno. L'argomento introdotto da Vespa riguardava l'offerta ad Antonio Di Pietro del Ministero dell'interno nel primo governo Berlusconi del 1994, oggetto di interesse giornalistico in quel periodo. Berlusconi replicava immediatamente asserendo che si trattava di una menzogna di Di Pietro; aggiungeva inoltre che la laurea di Di Pietro non era valida per una serie di ragioni che venivano esplicitate, che il titolo era stato appositamente richiesto dai Servizi ai docenti universitari, e che come Pubblico Ministero Di Pietro aveva «scaraventato in galera» diverse persone rovinandogli la vita. A questo punto Vespa diceva all'ospite che si sarebbe assunto la responsabilita' di cio' che aveva detto e gli ricordava che «gli ordini di cattura li firmavano i GIP». L'intervistato replicava asserendo l'assoluta necessita' di una riforma dell'ordinamento giudiziario addivenendo alla separazione delle carriere dei Giudici da quelle dei Pubblici Ministeri, affinche' non ci fosse alcun condizionamento dei primi da parte dei secondi. Il 21 giugno 2008 Di Pietro querelava Berlusconi considerando diffamatorie per la sua persona e per la sua professionalita' le asserzioni dell'avversario politico riguardanti la sua laurea e la sua attivita' di Pubblico Ministero, in quanto assolutamente non veritiere. Concluse le indagini preliminari, il Pubblico Ministero chiedeva in data 15 dicembre 2008 il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi ravvisando il reato di cui agli artt. 595 c.p., 13 della legge n. 47/48 e 30 c. 4 della legge n. 223/90, nelle seguenti affermazioni: Di Pietro e' un altro emerito bugiardo. Tenga presente che non ha nemmeno una laurea valida ... Mi rivolgo qui al Ministro dell'istruzione in carica per vedere se puo', se puo' sottoporre a custodia sicura le documentazioni che esistono presso l'Universita', circa la laurea del signor Di Pietro. Mi rivolgo al Ministro della giustizia per vedere che possa fare la stessa cosa, per sottoporre a custodia i documenti con cui il signor Di Pietro si e' rivolto alla Magistratura e ha fatto due o tre concorsi per la Magistratura. Non ha mai presentato il diploma originale di laurea. Ha sempre presentato dei certificati, che tra l'altro sono diversi uno dall'altro, sia per il voto di un esame, sia per quanto riguarda la data di un esame ... Quindi la sua e' una cosiddetta laurea dei servizi, che i servizi hanno chiesto ai professori dell'universita' di cui nessuno si ricorda di Di Pietro ... Quindi il signor Di Pietro non e' solo un uomo che mi fa orrore perche' non rispetta gli altri e perche' ha scaraventato in galera, rovinando delle vite degli altri cittadini, e' un assoluto bugiardo ... All'udienza del 18 novembre 2009 questo giudice, ritenuto di non accogliere l'eccezione della difesa sull'applicabilita' dell'art. 68, primo comma della Costituzione in considerazione della carica di deputato ricoperta da Berlusconi al momento del fatto, disponeva la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per quanto di competenza ai sensi dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003. Con comunicazione pervenuta in data 29 settembre 2010 il Presidente della Camera dei deputati informava il Presidente di questo Tribunale che l'Assemblea, nella seduta del 22 settembre 2010, aveva ritenuto che i fatti per i quali pende il presente procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 co. 1 Cost. Alla comunicazione era allegata la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere (Doc. IV-ter nn. 8/A, 13/A e 17/A), nonche' il resoconto stenografico della seduta dell'assemblea. Il relatore Luca Rodolfo Paolini cosi' si era espresso in aula: va detto che fra i due il battibecco, sempre virtuale, perche' l'onorevole Di Pietro non era presente in studio, era cominciato da tanti anni, da quando, in particolare, allora P.M. di Mani Pulite, il deputato Di Pietro ebbe a pronunciare, riferendosi al deputato Berlusconi, la seguente frase. - «vado io in dibattimento ... quello lo sfascio» ... Questo promemoria serve per ricordare il clima certamente conflittuale tra i due, che colloca l'episodio in quello che e' ormai un confronto politico, anche parlamentare. Va anche detto che il deputato Di Pietro ha fatto dell'antiberlusconismo la propria ragione sociale ... ad avviso del relatore, ma anche della Giunta medesima, l'episodio si colloca in una normale dialettica politica tra soggetti che concorrono all'esito elettorale, anche mediante queste dichiarazioni. Pertanto, si ritiene, sotto questo profilo, pienamente sussistente l'insindacabilita' ex art. 68 della Costituzione, alla luce anche dell'interpretazione che deriva dalla lettura dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, che esplicitamente include i dibattiti, i comizi e i confronti anche televisivi tra quelle situazioni per le quali opera l'immunita' ...». L'assemblea, quindi, aveva accolto la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere deliberando che i fatti oggetto del presente procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Premesso quanto sopra, ad avviso di questo Giudice la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati eccede la sfera di attribuzioni stabilita per il potere legislativo dagli artt. 55 e ss. Cost., correlativamente cagionando la compressione della sfera delle attribuzioni della magistratura, regolata dagli artt. 102 e ss. Cost. La ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ritiene che l'insindacabilita' prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost. copra anche le opinioni espresse extra moenia dai membri delle Camere solo quando le stesse costituiscano riproduzione sostanziale, ancorche' non letterale, di atti tipici nei quali si estrinsecano le diverse funzioni parlamentari, ovvero siano sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in sede parlamentare, con la conseguenza che deve esistere un nesso funzionale tra queste ultime e le eventuali loro proiezioni esterne. A tal fine occorre il concorso di un duplice requisito: una sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari e atti esterni, e un legame temporale fra l'attivita' parlamentare e l'attivita' esterna in modo che questa riveli una finalita' divulgativa della prima. La Corte ha altresi' precisato che «il mero contesto politico o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni oggetto del presente conflitto si possono collocare, non connota di per se' tali dichiarazioni quali espressive della funzione parlamentare. Infatti, ove esse non costituiscano la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni e quindi non siano il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato o ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall'insindacabilita'), esse devono essere considerate come un diverso contributo al dibattito politico, riferito alla pubblica opinione usufruendo della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione (si vedano le sentenze n. 134, 171 e 330 del 2008, n. 302 del 2007 e nn. 260 e 416 del 2006). Nel caso di specie non si ravvisa un collegamento funzionale tra l'attivita' di parlamentare dell'allora deputato Silvio Berlusconi e le frasi contestate come diffamatorie per le ragioni che seguono. Va innanzitutto evidenziato che le espressioni su cui si fonda l'imputazione non possono essere considerate manifestazione di un'opinione, per di piu' di carattere politico o di rilievo parlamentare, in quanto hanno ad oggetto fatti riguardanti la professione di magistrato svolta da Di Pietro prima di intraprendere la carriera politica, da quest'ultimo ritenuti falsi e quindi lesivi della sua reputazione. L'imputato ha affermato infatti che la laurea di Di Pietro non sarebbe valida, riportando a sostegno della propria asserzione la circostanza che non avrebbe presentato il diploma di laurea per partecipare al concorso per uditore giudiziario, ma solo dei certificati contenenti indicazioni contrastanti su voti e date d'esame, e che avrebbe conseguito il titolo in tempi eccessivamente brevi, tenuto conto degli impegni di lavoro e familiari del tempo. Da cio' ha desunto che si sarebbe trattato di una «cosiddetta laurea dei servizi», cioe' che i servizi segreti avrebbero richiesto ai docenti universitari. Inoltre ha affermato che Di Pietro nella sua attivita' di Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Milano che svolgeva le indagini denominate Mani Pulite, avrebbe «scaraventato in galera» - quindi ingiustamente - dei cittadini rovinando loro la vita. Poiche' le affermazioni rese da Berlusconi nella trasmissione televisiva Porta a Porta vertono su fatti concreti, e' evidente che non puo' operare la prerogativa di insindacabilita' prevista dall'art. 68, primo comma della Cost. limitatamente alle opinioni e ai voti espressi nell'esercizio delle funzioni di parlamentare. Nella relazione della Giunta per le autorizzazioni si evidenzia che l'intervento televisivo di Berlusconi aveva valenza politica in quanto le affermazioni sulla vicenda universitaria e sull'attivita' giudiziaria di Di Pietro rappresentavano il punto di partenza dell'argomento sviluppato successivamente della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, tema questo oggetto del programma elettorale della formazione guidata dal deputato Berlusconi e piu' volte oggetto di interventi nella sua pregressa attivita' politico-parlamentare. Ritiene chi scrive che, pur considerando le asserzioni su Di Pietro in correlazione con l'argomento successivo della separazione delle carriere in magistratura, le stesse non possano in ogni caso trovare tutela nell'invocato art. 68 della Cost. che, come gia' rilevato, garantisce l'insindacabilita' delle sole opinioni. Inoltre, benche' la separazione delle carriere fosse un tema politico dibattuto,l'intervento di Berlusconi non risulta correlato ad iniziative parlamentari tipiche recenti, ne' riproduttivo di opinioni espresse sempre di recente in sede parlamentare,in modo da manifestare una finalita' divulgativa delle esternazioni rispetto ad uno specifico intervento parlamentare. Del tutto inconferenti risultano infine i richiami contenuti nella icIazione della Giunta per le autorizzazioni, e quelli fatti dal relatore on. Paolini nell'assemblea, alla situazione di conflitto e di contrapposizione politica esistente tra le parti da diversi anni, ed acuita dalle imminenti elezioni politiche, in quanto chiaramente non inerente all'attivita' parlamentare. Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare evidente lo sconfinamento dell'assemblea dalla sfera dell'insindacabilita' delle dichiamzioni all'ambito della valutazione della fondatezza nel merito dell'accusa, che non spetta alla Camera dei deputati bensi' alla Magistratura ordinaria ai sensi degli artt. 102 e ss. Cost. La delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati nel corso della seduta del 22 settembre 2010 appare pertanto lesiva delle attribuzioni di questo organo giurisdizionale, in quanto frutto di un arbitrario esercizio del potere attribuito al Parlamento dall'art. 68 Cost. Di conseguenza deve sollevarsi, a norma dell'art. 37 della legge n. 87/1953, conflitto di attribuzione, volto all'annullamento della delibera in questione.
P. Q. M. Visti gli artt. 37 legge n. 87/1953 e 26 decr. Pres. Corte cost. 21 luglio 2004. Chiede alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'on. Silvio Berlusconi, per le quali pende procedimento penale davanti a questo giudice, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma Cost., e conseguentemente di annullare la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 settembre 2010 (atti Camera doc. IV-ter n. 8/A, 13/A e 17/A), nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi. Bergamo, addi' 23 novembre 2010 Il Giudice Avvertenza L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 147/2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, la s.s., n. 18 del 27 aprile 2011