N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2007
Ordinanza 12 febbraio 2007 emessa dal Giudice di pace di Livorno nel procedimento penale a carico di Tilli Daniele, Tocchini Cinzia e Anglani Agnese. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Violazione del principio di uguaglianza e del principio della finalita' rieducativa della pena. - Codice penale, art. 157, comma 5, sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo.(GU n.26 del 27-6-2012 )
IL GIUDICE DI PACE Premesso che in data 13 settembre 2006 il Pubblico Ministero di Livorno Dott. Massimo Mannucci ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Tilli Daniele/Tocchini Cinzia e Anglani Agnese rispettivamente imputati i primi due per i reati p. e p. dagli artt. 582 e 612 cp commessi 1'11 agosto 2003, la terza per il reato p. e p. dall'art. 594 cp commesso il 10 luglio 2003, con la seguente motivazione: "esaminati gli atti del procedimento penale indicato a margine, letti i commi IV e V dell'art. 157 C.p., come modificato dalla legge n. 251/05 che indica un termine prescrizionale di tre anni per ipotesi di reato per le quali la legge prevede una pena diversa da quella detentiva o pecuniaria. Ritenuto evidente il riferimento ai soli reati di competenza del Giudice di Pace per i quali e' contestualmente prevista la sanzione pecuniaria come alternativa alla permanenza domiciliare o ai' lavori di pubblica utilita' (art. 52, comma 2, lett. 1) d.lgs. n. 274/2000). Ritenuto che, pertanto, anche in ossequio al principio del favor rei, deve applicarsi il piu' breve termine prescrizionale di tre anni. Rilevato che il reato oggetto del presente procedimento, commesso da almeno un triennio deve ritenersi estinto per prescrizione." che la sottoscritta il 2 ottobre 2006 emetteva il seguente provvedimento: "vista la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero in data 13 settembre 2006, ritenuto di poter condividere l'opinione del P.M. limitatamente al reato p. e p. dall'art. 582 c.p., in quanto solo questo prevede la pena della reclusione da 3 mesi a 3 anni che, ex art. 52 n. 2 lett. B) d.lgs. n. 274/00 comporta l'applicazione da parte del G.D.P. della pena pecuniaria alternativa alla permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita', per cui puo' configurarsi l'ipotesi del 157 n. 5 (prescrizione di 3 anni) ed il fatto e' stato commesso 1'11 agosto 2003. Mentre per gli altri reati contestati (594 e 581 e 612 c.p.), comportando la pena della reclusione inferiore a 6 mesi, ex art. 52 n. 2 lett. A d.lgs. n. 274/2000 possono essere sanzionati dal Giudice di Pace solo con la pena pecuniaria, per cui si prescriveranno ai sensi dell'art. 157 l'c. C.P. in 6 anni". La sottoscritta, pertanto, procedeva ad archiviare solo il reato contestato ex art. 582 cp mentre disponeva l'imputazione coatta per gli altri reati contestati, non essendo ancora maturata la prescrizione. In data 18 ottobre 2006 il Pubblico Ministero, anziche' procedere all'imputazione coatta, rinviava il fascicolo al Gdp con la seguente motivazione: «con preghiera di riesaminare la questione trasmetto il procedimento penale indicato a margine, in quanto accedendo a tal interpretazione si giungerebbe alla irragionevole e pertanto costituzionalmente illegittima conclusione di ritenere vigente un termine di prescrizione piu' lungo per reati considerati dal legislatore meno gravi (ad es. 6 anni per il reato di cui all'art. 581 c.p. e 3 anni per il reato di cui all'art. 582 c.p.). Pertanto, l'unica interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 157 comma V C.P. e' di ritenere che il termine triennale si applica a tutti i reati di competenza del giudice di pace.». Tutto cio' premesso Rilevato che non e' possibile addivenire all'archiviazione del presente fascicolo senza risolvere la questione di legittimita' costituzionale che viene sollevata d'ufficio su indicazione del Pubblico Ministero; Rilevato che la questione non e' manifestamente infondata per i seguenti motivi: la nuova formulazione dell'art. 157 c.p. prevede che «il reato si estingua decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, entro un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ed a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria», tuttavia il comma V dello stesso art. 157 prevede: «quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni»; in effetti questo comma V pare applicabile ai reati di competenza del Giudice di Pace perche' le uniche pene attualmente previste dalla legge che non rientrano nel concetto ne' di pene detentive ne' di pene pecuniarie sono "la permanenza domiciliare" ed "il lavoro di pubblica utilita'" previsti dal d.lgs. n. 274/2000 ( l'art. 53 n. 2 precisa "il condannato alla permanenza domiciliare non e' considerato in stato di detenzione"); tuttavia, l'art. 52 d.lgs. n. 274/00 non dispone sempre che il Giudice di Pace applichi la sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' in quanto distingue i reati in base alla loro gravita', in particolare prevede: per i reati puniti con la sola pena pecuniaria, che il GDP applichi la pena pecuniaria; per i reati puniti con pena alternativa, di cui la detentiva sia inferiore/uguale nel massimo a 6 mesi, che il GDP applichi la pena pecuniaria; mentre per gli altri reati, piu' gravi, applichi la pena pecuniaria alternativa alla permanenza domiciliare/lavoro di pubblica utilita'; questo comporta che con la nuova formulazione dell'art. 157 C.p. reati meno gravi, puniti con la pena pecuniaria, si prescrivano in 6 anni, mentre reati piu' gravi puniti con la permanenza domiciliare/lavoro di pubblica utilita', si prescrivano nel termine di 3 anni, in violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza sostanziale), art. 27 comma 2 (principio di rieducativita' delle pene).
P.Q.M. Dichiara: i. rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' sollevata d'ufficio in merito all'art. 157 coma V° per violazione dell'art. 3 e 27 2°c. Cost. nella parte in cui non prevede che la prescrizione triennale si applichi a tutti i reati di competenza del Giudice di Pace. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il presente procedimento. Ordina la notifica della presente ordinanza al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato. Livorno, addi' 7 febbraio 2007. Il giudice di pace: Ercolini