N. 97 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 giugno 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 giugno 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Caccia - Regione Marche - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria - Previsione che i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia per appostamento fisso, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in materia (art. 12, comma 5, legge n. 157/1992) con conseguente violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7, art. 9, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s). Caccia - Regione Marche - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria - Previsione della possibilita' di caccia degli ungulati su terreni coperti in tutto o in parte dalla neve - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in materia (art. 12, comma 5, legge n. 157/1992) con conseguente violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7, art. 19, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).(GU n.32 del 8-8-2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587, per li ricevimento degli atti, FAX 06/98514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Marche in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 7 del 10 aprile 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 37 del 19 aprile 2012, recante "Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria" giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 30 maggio 2012. Con la legge regionale n. 7 del 10 aprile 2012, che consta di ventuno articoli, la Regione Marche ha dettato "Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria". Trattandosi di normativa intervenuta in materia di attivita' venatoria, assume preminente rilievo la protezione della fauna, che e' materia che rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e che come tale, ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. s), e' devoluta alla legislazione esclusiva dello Stato. Cio' comporta che tali valori, di rilievo primario, devono necessariamente ricevere tutela in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, a cio' rispondendo la previsione delle cd. soglie minime di protezione, costituenti vincoli rigidi sia per lo Stato che per le Regioni, ordinarie e speciali. In relazione alla L.R. oggi in esame, e' avviso del Governo che la Regione Marche, sotto diversi profili, abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla potesta' normativa regionale, ponendosi in contrasto con i vincoli posti dalla legislazione statale, cui in via esclusiva e' affidata la tutela in materia di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, come si chiarira' attraverso l'illustrazione dei seguenti Motivi Violazione dell'art.117, comma 2. lett.s) della Costituzione in relazione al combinato disposto degli artt. 9, comma l. L.R. n. 7/2012 e dell'art. 12, comma 5, L. n. 157/1992. E' stato previsto al comma 1° dell'art. 9 L.R. Marche n. 7/2012 - che ha sostituito il comma 5-bis dell'articolo 27 LR n. 7/1995 - che "I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia di appostamento fisso, ai sensi del comma 3, lettera b), possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria." Tale previsione collide con quanto e' contenuto nell'art. 12, comma 5, della Legge n. 157/1992 a mente del quale: "Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attivita' venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attivita' venatoria programmata." Appare evidente che mentre la legislazione statale consente ai cacciatori l'esercizio della caccia attraverso l'opzione - salvo in caso di caccia con l'arco o con il falco - per una sola delle tre forme sopra indicate ( a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attivita' venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attivita' venatoria programmata.) la disciplina normativa regionale, sopra riportata, ha previsto, invece, che i cacciatori che abbiano scelto l'appostamento fisso, possano indifferentemente "...esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria". Cio', evidentemente, costituisce deroga al principio di legislazione statale secondo il quale l'esercizio della caccia puo' avvenire, solo alternativamente, nei modi previsti dall'articolo 12, avendo tale norma codificato il cd. principio della caccia di specializzazione. Inoltre, tale previsione regionale contrasta con l'esigenza di garantire, in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, soglie minime di protezione della fauna che, altrimenti, sarebbe destinataria di un esercizio indiscriminato dell'attivita' venatoria con il rischio di una seria compromissione delle varie specie. In proposito codesta Corte - sempre in relazione alla legislazione regionale marchigiana in materia di attivita' venatoria, nello specifico L.R. 15/2011 - ha ritenuto, nella decisione n. 116/2012, che "L'art. 22, comma 1, impugnato - aggiungendo all'art. 27 della legge reg. n. 7 del 1995 i commi 5-bis e 5-ter - prevede che i titolari di licenza di caccia ultrassantacinquenni, i quali abbiano scelto di esercitare la caccia nelle «altre forme consentite dalla legge», di cui al comma 3, lettera c), dello stesso art. 27, possano praticarla anche in quella prevista dalla lettera b), ossia da appostamento fisso (comma 5-bis), e che i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso possano praticare anche «la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto» (comma 5-ter). Ad avviso del ricorrente, la disposizione sarebbe lesiva del parametro costituzionale evocato perche' in contrasto con l'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale fissando uno standard minimo di tutela da applicare sull'intero territorio nazionale - stabilisce che l'esercizio della caccia puo' essere praticato in una sola delle forme ivi previste. La questione e' fondata. L'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 - invocato dal ricorrente come norma interposta - ha introdotto il principio cosiddetto della caccia di specializzazione, in base al quale, fatta eccezione per l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ciascun cacciatore puo' praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate («vagante in zona Alpi»; «da appostamento fisso»; «nelle altre forme» consentite dalla citata legge «e praticate sul restante territorio destinato all'attivita' venatoria programmata»). Il cacciatore e' tenuto, dunque, a scegliere, nell'ambito di tale ventaglio di alternative, la modalita' di esercizio dell'attivita' venatoria che gli e' piu' consona, fermo restando che l'una forma esclude l'altra. Tale criterio di esclusivita' che vale a favorire il radicamento del cacciatore in un territorio e, al tempo stesso, a sollecitarne l'attenzione per l'equilibrio faunistico trova la sua ratio giustificativa nella constatazione che un esercizio indiscriminato dell'attivita' venatoria, da parte dei soggetti abilitati, su tutto il territorio agro-silvopastorale e in tutte le forme consentite rischierebbe di mettere in crisi la consistenza delle popolazioni della fauna selvatica. In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, la norma statale si inquadra, dunque, nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: tutela riservata alla potesta' legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Detta disposizione - concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - stabilisce, in particolare, una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (con riguardo a previsioni di analoga ispirazione, sentenze n. 441 del 2006, n. 536 del 2002, n. 168 del 1999 e n. 323 del 1998): ponendo, con cio', una regola che - per consolidata giurisprudenza di questa Corte - puo' essere modificata dalle Regioni, nell'esercizio della loro potesta' legislativa residuale in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (soluzione che comporta logicamente il rispetto dello standard minimo fissato dalla legge statale: ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, n. 315 e n. 193 del 2010, n. 61 del 2009). La disposizione regionale impugnata, nel consentire l'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia - sebbene solo ai sessantacinquenni ed a coloro che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso - deroga, per converso, alla disciplina statale nella direzione opposta, introducendo una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela." Nel caso in esame, la Regione Marche, con l'art. 9, 1° comma, L.R. n. 7/2012, nella vigenza del cd "principio di specializzazione" contenuto nell'art. 12, comma 5, L. 157/1992, riconoscendo la possibilita' di esercizio della caccia da appostamento fisso in via cumulativa "da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria" ha esorbitato dalla propria potesta' legislativa ed ha sostanzialmente ridotto la soglia minima di tutela della fauna, assicurata dallo Stato, per via della previsione del cd. principio di specializzazione contenuto nell'art. 12 L. 157/92. Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione in relazione al combinato disposto degli artt.19, comma 2, L.R. n. 7/2012 e dell'art. 21, comma 31, lett. m) L. n. 157/1992; La Legge Regionale n. 7/2012 della Regione Marche, si manifesta inoltre costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art.117, comma 2, lett. s) Cost. in quanto l'art.19, comma 2, della stessa prevede che "Al comma 1, lettera m), dell'articolo 39 della L.R. 7/1995 dopo la parola: "neve" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati"." Tale modifica, precisamente, ha comportato una deroga alla normativa statale di riferimento, costituita dalla L.157/1992, la quale prevede all'art. 21, comma 1, lett. m) che " e' vietato a chiunque:..m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate;...", e dispone, dunque, un netto divieto di caccia sui terreni coperti in tutto o in parte di neve, ad eccezione di quelli nella zona faunistica alpina. Pertanto, la Regione Marche, avendo stabilito la possibilita' di esercizio dell'attivita' di caccia sul proprio territorio regionale anche su terreni innevati in relazione alla "caccia di selezione agli ungulati", ha sostanzialmente eluso il divieto espresso dalla legislazione statale, titolare in via esclusiva della disciplina della materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nel cui ambito si colloca l'esercizio dell'attivita' venatoria, invadendone la competenza con la previsione che la caccia di selezione agli ungulati possa avvenire anche su terreni innevati non posti "nella zona faunistica delle Alpi". Anche a questo proposito si registra l'intervento di Codesta Corte la quale, esaminando la normativa regionale della Regione Liguria, ha gia' avuto occasione di chiarire che "Questa Corte ha ripetutamente affermato che la determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna appartiene alla competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost, e che, pertanto, la legge regionale li «puo' variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessita' dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata» (sentenza n. 387 del 2008; inoltre, sentenze n. 263 del 2011, n. 315 del 2010 e n. 536 del 1992). Di recente, si e' precisato che i divieti relativi all'attivita' venatoria contenuti nell'art. 21 della legge n. 157 del 1992 sono formulati nell'esercizio di tale competenza (sentenza n. 193 del 2010). Non e' dubbio, pertanto, che la legislazione regionale non possa consentire la caccia, nei casi in cui essa sia invece preclusa dalla normativa statale, e dunque anche nel caso dei terreni innevati, nel quali l'art. 21, comma 1, lettera m), esclude l'attivita' venatoria, salvo che nella zona faunistica delle Alpi. L'ulteriore previsione della norma appena citata, che rinvia alle disposizioni emanate delle regioni interessate, non ha certo l'effetto di permettere a ogni regione di «modulare il divieto di caccia su terreni innevati», con la possibilita' cosi' di eluderlo sostanzialmente, come vorrebbe la Regione Liguria, ma, con l'espressione "regioni interessate" fa chiaramente intendere di riferirsi alle sole regioni al cui interno si trova la "zona faunistica delle Alpi e alle disposizioni da emanare per disciplinare, in questa zona, la caccia sui terreni innevati.".
P.Q.M. Si conclude perche' gli artt. 9, comma 1, e 19, comma 2, L.R. n. 7/2012 della Regione Marche siano dichiarati costituzionalmente illegittimi per contrasto con l'art.117, 2° comma, lett. s) della Costituzione. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 e dell'allegata relazione del Dipartimento per gli Affari Regionali. Roma, 15 giugno 2012 L'Avvocato dello Stato: Spina