N. 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 giugno 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 giugno  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Istruzione - Norme della  Regione  Lombardia  per  la  valorizzazione
  dell'autonomia delle istituzioni scolastiche - Possibilita' che, in
  via sperimentale, nell'ambito delle norme generali o  di  specifici
  accordi  con  lo  Stato,   le   istituzioni   scolastiche   statali
  organizzino concorsi differenziati a seconda del ciclo  di  studio,
  per il reclutamento diretto  del  personale  docente  con  incarico
  annuale -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciato  contrasto  con  la
  legislazione statale  in  materia  di  reclutamento  del  personale
  docente statale - Violazione di principi fondamentali in materia di
  istruzione - Incidenza sui  livelli  essenziali  delle  prestazioni
  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali  -   Violazione   della
  competenza statale esclusiva in  materia  di  determinazione  delle
  norme generali sull'istruzione e di  ordinamento  e  organizzazione
  amministrativa dello Stato e degli enti pubblici. 
- Legge della  Regione  Lombardia  18  aprile  2004,  n.  7,  art.  8
  [aggiuntivo dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies all'art.
  3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19]. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. g), m) ed n), e terzo;
  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  art.  138,  lett.  b);
  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, artt. 399, 400  e  401;
  legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1, 2 e  3;  decreto  del
  Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, art. 1. 
(GU n.33 del 22-8-2012 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, nei  confronti  della
Regione Lombardia, in persona del suo Presidente per la dichiarazione
della illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge regionale
18 aprile 2012, n. 7, recante: «Misure per la crescita, lo sviluppo e
l'occupazione» (B.U.R. 20 aprile 2012, n. 16 Supplemento). 
    L'art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 7 del  18  aprile
2012, recante «Misure per la crescita, lo sviluppo e  l'occupazione»,
modifica l'art. 3 della legge regionale n. 19/2007 (reclutamento  del
personale  docente   da   parte   delle   istituzioni   scolastiche),
prevedendo, al comma  1,  che,  «Al  fine  di  realizzare  l'incrocio
diretto  tra  domanda  delle  istituzioni  scolastiche   autonome   e
l'offerta  professionale  dei   docenti,   a   titolo   sperimentale,
nell'ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato,
per un  triennio  a  partire  dall'anno  scolastico  successivo  alla
stipula,  le  istituzioni  scolastiche  statali  possono  organizzare
concorsi differenziati a seconda del ciclo di studio,  per  reclutare
il personale docente con incarico annuale necessario  a  svolgere  le
attivita' didattiche annuali e di favorire la continuita' didattica». 
    Tale disposizione, che consente,  seppure  in  via  sperimentale,
alle  istituzioni  scolastiche  di  procedere  all'organizzazione  di
concorsi e al reclutamento diretto del personale docente a seguito di
accordi tra lo Stato e la Regione, ovvero «nell'ambito» di non meglio
definite «norme generali», eccede dalle competenze  regionali.  Essa,
infatti, stabilendo, peraltro con formulazione poco  chiara,  che  il
reclutamento diretto  dei  docenti  sia  effettuato  da  parte  delle
istituzioni scolastiche anche in assenza di accordo tra lo Stato e la
Regione, purche' nel rispetto delle norme generali vigenti,  presenta
vari profili d'incostituzionalita' in quanto  le  norme  generali  in
materia  di  istruzione,  riservate  alla  competenza  statale,   non
consentono il metodo di reclutamento del  personale  docente  statale
ipotizzato dal legislatore regionale. 
    In  particolare,  la  disposizione  in  esame  contrasta  con  le
seguenti norme della legislazione statale in materia di  reclutamento
del personale docente statale: 
        con l'art. dell'art. 138, lett. b)  del  d.lgs.  n.  112  del
1998, secondo il quale la determinazione  delle  dotazioni  organiche
della rete scolastica e' di competenza esclusiva  dello  Stato  (come
confermato da codesta Ecc.ma Corte costituzionale con sentenza n. 200
del 2009, punto 34 delle motivazioni); 
        con gli artt. 399, 400, 401 del d.lgs. n. 297 del 1994  (T.U.
delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  d'istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado,  come  modificato  dalla
legge 3 maggio 1999,  n.  124),  secondo  i  quali  l'assunzione  del
personale docente avviene mediante concorsi per titoli ed  esami  (le
cui prove sono  dettagliatamente  descritte  nel  citato  art.  400),
riservando annualmente il 50 per cento dei posti ai  vincitori  delle
procedure concorsuali ed il rimanente 50 per cento ai docenti  idonei
al  concorso  collocati  in   posizione   utile   nelle   graduatorie
permanenti, oggi  ad  esaurimento;  queste  ultime  graduatorie  sono
soggette ad aggiornamento ogni due anni, in base ai titoli  culturali
e di  servizio  nel  frattempo  maturati  dai  docenti  e  consentono
l'attribuzione degli incarichi al  docente  con  migliore  formazione
scolastica in base al principio del merito (sent. C. Cost. n. 41  del
2011). I concorsi per l'assunzione degli insegnanti sono indetti  dal
Ministero dell'istruzione dell'universita' e  della  ricerca  e  sono
banditi  e   svolti   dagli   uffici   scolastici   regionali   quali
articolazioni    periferiche    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che  li  ha  costituiti,  ai  sensi
dell'art. 75, comma 3, del D.L.vo n. 300 del  1999,  come  uffici  di
livello dirigenziale generale ed autonomi centri  di  responsabilita'
amministrativa; 
        con l'art. 4, commi 1, 2 e 3, della l. n. 124 del 1999 e  con
l'art. 1 del D.M. n. 131 del 2007, secondo i quali nei  casi  in  cui
non sia possibile assegnare alle  cattedre  e  ai  posti  disponibili
personale di ruolo si provvede con supplenze  annuali  o  temporanee,
utilizzando le graduatorie ad esaurimento sopra menzionate. 
    Cio' premesso, la disposizione regionale in esame, che  introduce
unilateralmente, in assenza della previa  intesa  con  lo  Stato,  un
metodo di  reclutamento  dei  docenti  statali  diverso  e  ulteriore
rispetto a  quello  stabilito  dalle  leggi  nazionali,  incorre  nei
seguenti vizi di incostituzionalita': 
        a)  contrasta  con  i  principi   fondamentali   in   materia
d'istruzione, violando in tal modo l'art. 117, terzo comma, Cost.; 
        b)  incide   sui   livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, che devono  essere  garantiti
dalla legislazione statale su tutto il territorio nazionale ai  sensi
dell'art. 117, comma 2, lettera m) Cost. La materia del  reclutamento
del personale docente rientra,  infatti,  nell'assetto  organizzativo
della scuola, che codesta Ecc.ma Corte  costituzionale  ascrive  alla
categoria dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i  diritti
civili  che  devono  essere   garantiti   uniformemente   sull'intero
territorio nazionale (sentenza n. 279 del 2005); 
        c)  viola  l'art.  117,  comma  2,  lettera  n.   ),   Cost.,
riguardante  le  norme  generali  sull'istruzione.   Secondo   quanto
affermato da codesta Corte costituzionale con la sentenza n. 200  del
2009, le norme sul reclutamento del personale docente definiscono «la
struttura portante del sistema nazionale dell'istruzione e richiedono
di essere applicate in modo necessariamente unitario ed  uniforme  in
tutto il territorio  nazionale,  assicurando,  mediante  una  offerta
formativa omogenea, la sostanziale parita'  di  trattamento  tra  gli
utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario
di  rilievo  costituzionale)...».  Si  legge  ancora   nella   citata
pronuncia che «il sistema generale dell'istruzione,  per  sua  stessa
natura, riveste carattere nazionale,  non  essendo  ipotizzabile  che
esso si fondi su un'autonoma iniziativa legislativa delle  Regioni...
con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere
giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta,  dunque,  di
conciliare,  da  un  lato,  basilari  esigenze  di  «uniformita'»  di
disciplina  della  materia  su  tutto  il  territorio  nazionale,  e,
dall'altro,    esigenze     autonomistiche     che,     sul     piano
locale-territoriale,   possono   trovare    soddisfazione    mediante
l'esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti  soltanto
nell'ambito  del  territorio  di  ciascuna  Regione».  Viene   quindi
precisato che solo con legge dello Stato, approvata con le  modalita'
previste  dall'art.  116   Cost.,   su   iniziativa   della   Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto  dei  principi  di
cui all'art. 119 Cost., possono  essere  attribuite  alle  Regioni  a
statuto  ordinario  ulteriori  forme  e  condizioni  particolari   di
autonomia,   concernenti,   tra   l'altro,   le    «norme    generali
sull'istruzione»; 
        d)  viola  altresi'  l'art.  117,  secondo  comma,  lett.  g)
sull'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e  degli
enti pubblici, in quanto il reclutamento dei  docenti  rientra  nella
piu' ampia materia  dell'accesso  al  pubblico  impiego,  che  e'  di
competenza esclusiva dello Stato secondo quanto  chiarito  da  Ecc.ma
Corte costituzionale con la citata sentenza n.  279  del  2005  sulla
figura del tutor e dei suoi incarichi , che e' fattispecie analoga al
reclutamento. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude  perche'  la  disposizione  regionale  impugnate  sia
dichiarata costituzionalmente illegittima. 
    Si producono: 
        estratto della delibera del Consiglio dei Ministri in data 15
giugno 2012; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, del Ministro  per
i rapporti con le regioni. 
          Roma, 18 giugno 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: D'Avanzo