N. 99 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 giugno 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 giugno 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Consiglio regionale - Norme della Regione Puglia - Modifiche statutarie - Riduzione del numero dei consiglieri regionali da "settanta" a "sessanta" - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale secondo cui il numero massimo dei consiglieri regionali deve essere uguale o inferiore a "cinquanta" per le Regioni, come nella specie, con popolazione fino a sei milioni di abitanti - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. - Legge [statutaria] della Regione Puglia, approvata dal Consiglio regionale, in seconda lettura, con deliberazione 11 maggio 2012, n. 86. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 1, lett. a).(GU n.33 del 22-8-2012 )
Ricorso del Presidente dei Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Pec ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale, e conseguente annullamento della Legge Regionale Puglia pubblicata nel B.U.R. n. 73 del 21 maggio 2012, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)» approvata dal Consiglio Regionale, in prima lettura con deliberazione n. 74 del 24 gennaio 2012 e confermata, in seconda lettura con deliberazione n. 86 dell'11 maggio 2012 per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione e con l'art. 14, comma 1, lettera a) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2012. 1. Nel Bollettino Ufficiale n. 73 del 21 maggio 2012 della Regione Puglia e' stata pubblicata la Legge Regionale «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia): seconda lettura (art. 123 della Costituzione della Repubblica italiana)». Con tale provvedimento legislativo, composto da un unico articolo, la Regione Puglia ha cosi' disposto: «Art. 1 - 1. Alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) al comma 1 dell'art. 24 (Composizione, modalita' di elezione e scioglimento del Consiglio regionale) la parola «settanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»; b) al comma 2 dell'art. 33 (Prima seduta del Consiglio regionale) le parole: «dieci consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «otto consigliere»; c) al comma 1 dell'art. 34 (Convenzione del Consiglio regionale) le parole: «dieci consiglieri» sono sostituite dalle seguenti «otto consiglieri»; d) il comma 5 dell'art. 4 (Giunta regionale) e' sostituito dal seguente: «5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale esclusivamente i Consiglieri regionali eletti.»; e) dopo il comma 5 dell'art. 43 e' inserito il seguente: «5-bis. In deroga al comma 5, il Presidente della Giunta regionale puo' nominare assessori, in un numero non superiore a un quarto dei componenti della Giunta, i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilita' e compatibilita' per la carica di Consigliere regionale.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla X legislatura». 2. In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), che modifica l'art. 24, comma 1, dello Statuto riduce il numero dei consiglieri regionali eletti da «settanta» a «sessanta». Tale modifica, pur prevedendo una riduzione sostanziale del numero dei componenti del Consiglio regionale, non e' conforme al disposto dell'art. 14, comma 1, lettera a) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), il quale prevede che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni debbano adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 50 per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti. Considerato che la Regione Puglia, in base alle rilevazioni statistiche (fonte: sito www.comuni-italiani.it) risulta avere 4.091.259 abitanti, la previsione di un numero massimo di 60 consiglieri regionali contrasta con la citata norma statale e con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, e' vincolante per le Regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. A nulla varrebbe, in senso contrario, sostenere la riserva di potesta' organizzativa in favore di ciascuna regione: i limiti dell'autonomia organizzativa, infatti, non possono essere dilatati fino al punto della non osservanza delle norme statali in materia di coordinamento della finanza pubblica. 3. Come e' noto, il legislatore statale puo', con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (da ultimo, sentenze n. 139 del 2012 e n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia liberta' di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonche' sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). La legge della Regione Puglia impugnata si e' discostata da detti principi perche' non ha rispettato il vincolo dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali. Dispone l'art. 4 comma 1, lettera a) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, deve essere uguale o inferiore a «cinquanta» per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti: la legge regionale impugnata ha ridotto il numero dei consiglieri regionali eletti soltanto da «settanta» a «sessanta»: ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.
P. Q. M. Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la Legge Regionale Puglia indicata in epigrafe, per contrasto con gli artt. 117, comma 3, della Costituzione e con l'art. 14, comma 1, lettera a) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del C.d.M. del 15 giugno 2012, con la richiamata relazione del Dipartimento per gli Affari Regionali; 2) copia della legge impugnata. Roma, 20 giugno 2012 L'Avvocato dello Stato: Mangia