N. 99 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 giugno 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 giugno  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Consiglio  regionale  -  Norme  della  Regione  Puglia  -   Modifiche
  statutarie - Riduzione del  numero  dei  consiglieri  regionali  da
  "settanta"  a  "sessanta"  -  Ricorso  del  Governo  -   Denunciato
  contrasto con la norma statale secondo cui il  numero  massimo  dei
  consiglieri regionali deve essere uguale o inferiore a  "cinquanta"
  per le Regioni, come nella  specie,  con  popolazione  fino  a  sei
  milioni di abitanti - Violazione dei  principi  fondamentali  della
  legislazione statale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
  pubblica. 
- Legge [statutaria] della Regione Puglia,  approvata  dal  Consiglio
  regionale, in seconda lettura, con deliberazione 11 maggio 2012, n.
  86. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 13 agosto  2011,
  n. 138, convertito, con modificazioni,  nella  legge  14  settembre
  2011, n. 148, art. 14, comma 1, lett. a). 
(GU n.33 del 22-8-2012 )
    Ricorso del Presidente dei  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  C.F.
80224030587, Pec  ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui
uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,
contro  Regione  Puglia,  in  persona  del  Presidente  della  Giunta
Regionale  pro  tempore,  per  la  declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale, e  conseguente  annullamento  della  Legge  Regionale
Puglia pubblicata nel B.U.R.  n.  73  del  21  maggio  2012,  recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n.  7
(Statuto della Regione Puglia)» approvata dal Consiglio Regionale, in
prima  lettura  con  deliberazione  n.  74  del  24  gennaio  2012  e
confermata, in seconda lettura con deliberazione n. 86 dell'11 maggio
2012 per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione e  con
l'art. 14, comma 1, lettera a) del D.L. n. 138/2011, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti  per
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e cio' a seguito ed
in forza della delibera di  impugnativa  assunta  dal  Consiglio  dei
Ministri nella seduta del 15 giugno 2012. 
    1. Nel Bollettino Ufficiale  n.  73  del  21  maggio  2012  della
Regione Puglia e' stata pubblicata la Legge  Regionale  «Modifiche  e
integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della
Regione Puglia): seconda lettura (art. 123 della  Costituzione  della
Repubblica italiana)». 
    Con  tale  provvedimento  legislativo,  composto  da   un   unico
articolo, la Regione Puglia ha cosi' disposto: 
    «Art. 1 - 1. Alla legge regionale 12 maggio 2004, n.  7  (Statuto
della  Regione  Puglia),  sono  apportate  le  seguenti  modifiche  e
integrazioni: 
        a) al  comma  1  dell'art.  24  (Composizione,  modalita'  di
elezione e scioglimento del Consiglio regionale) la parola «settanta»
e' sostituita dalla seguente: «sessanta»; 
        b) al comma  2  dell'art.  33  (Prima  seduta  del  Consiglio
regionale) le  parole:  «dieci  consiglieri»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «otto consigliere»; 
        c)  al  comma  1  dell'art.  34  (Convenzione  del  Consiglio
regionale) le  parole:  «dieci  consiglieri»  sono  sostituite  dalle
seguenti «otto consiglieri»; 
        d) il comma 5 dell'art. 4 (Giunta  regionale)  e'  sostituito
dal seguente: «5. Possono essere  nominati  componenti  della  Giunta
regionale esclusivamente i Consiglieri regionali eletti.»; 
        e) dopo il comma 5 dell'art. 43 e' inserito il seguente: 
    «5-bis.  In  deroga  al  comma  5,  il  Presidente  della  Giunta
regionale puo' nominare assessori, in un numero non  superiore  a  un
quarto dei componenti della  Giunta,  i  cittadini  in  possesso  dei
requisiti  di  eleggibilita'  e  compatibilita'  per  la  carica   di
Consigliere regionale.». 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla
X legislatura». 
    2. In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  a),  che  modifica
l'art. 24, comma 1, dello Statuto riduce il  numero  dei  consiglieri
regionali eletti da  «settanta»  a  «sessanta».  Tale  modifica,  pur
prevedendo una riduzione sostanziale del numero  dei  componenti  del
Consiglio regionale, non e' conforme al disposto dell'art. 14,  comma
1, lettera a) del D.L. n. 138/2011,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  n.  148/2011   (Ulteriori   misure   urgenti   per   la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), il quale prevede che,
per  il  conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  nell'ambito  del
coordinamento della finanza pubblica, le  Regioni  debbano  adeguare,
nell'ambito della  propria  autonomia  statutaria  e  legislativa,  i
rispettivi ordinamenti alla previsione  che  il  numero  massimo  dei
consiglieri regionali, ad  esclusione  del  Presidente  della  Giunta
regionale, sia uguale o inferiore a 50 per le regioni con popolazione
fino a sei milioni di abitanti. 
    Considerato che la  Regione  Puglia,  in  base  alle  rilevazioni
statistiche  (fonte:  sito  www.comuni-italiani.it)   risulta   avere
4.091.259  abitanti,  la  previsione  di  un  numero  massimo  di  60
consiglieri regionali contrasta con la citata norma statale e con  il
principio fondamentale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    Il vincolo del rispetto dei  principi  statali  di  coordinamento
della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali,  condizionati
anche dagli obblighi comunitari, e' vincolante  per  le  Regioni,  al
fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della
spesa pubblica. 
    A nulla varrebbe, in senso contrario,  sostenere  la  riserva  di
potesta' organizzativa  in  favore  di  ciascuna  regione:  i  limiti
dell'autonomia organizzativa, infatti, non  possono  essere  dilatati
fino al punto della non osservanza delle norme statali in materia  di
coordinamento della finanza pubblica. 
    3. Come e' noto, il legislatore statale puo', con una  disciplina
di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni
di  coordinamento  finanziario  connesse  ad   obiettivi   nazionali,
condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle  politiche
di bilancio,  anche  se  questi  si  traducono,  inevitabilmente,  in
limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (da  ultimo,
sentenze n. 139 del 2012 e n. 182 del 2011). 
    Questi vincoli  possono  considerarsi  rispettosi  dell'autonomia
delle Regioni e degli enti  locali  quando  stabiliscono  un  «limite
complessivo,  che  lascia  agli  enti  stessi   ampia   liberta'   di
allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di  spesa»
(sentenza n. 182 del 2011, nonche' sentenze n. 297 del 2009,  n.  289
del 2008 e n. 169 del 2007). 
    La legge della Regione Puglia impugnata si e' discostata da detti
principi perche' non ha rispettato il vincolo dei principi statali di
coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali. 
    Dispone l'art. 4 comma  1,  lettera  a)  del  D.L.  n.  138/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, che il numero
massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della
Giunta regionale, deve essere uguale o inferiore a «cinquanta» per le
regioni con popolazione fino a sei  milioni  di  abitanti:  la  legge
regionale impugnata ha ridotto il numero  dei  consiglieri  regionali
eletti soltanto da «settanta» a «sessanta»:  ponendosi  in  contrasto
con l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Chiede che la Corte ecc.ma voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittima la Legge  Regionale  Puglia  indicata  in  epigrafe,  per
contrasto con gli artt. 117, comma 3, della Costituzione e con l'art.
14, comma 1,  lettera  a)  del  D.L.  n.  138/2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti  per
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). 
    Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato   del   presente
ricorso: 
        1) estratto della deliberazione  del  C.d.M.  del  15  giugno
2012, con la richiamata relazione del  Dipartimento  per  gli  Affari
Regionali; 
        2) copia della legge impugnata. 
          Roma, 20 giugno 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Mangia