N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 aprile 2012
Ordinanza del 5 aprile 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Aliffi Francesco ed altri 41 contro Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei ministri. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Personale di cui alla legge n. 27 del 1981 (magistrati e categorie equiparate) - Previsione, per detto personale, che l'indennita' speciale, di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981, spettante per gli anni 2011, 2012 e 2013 sia ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013 - Irrazionalita' - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli autonomi - Violazione dei principi di generalita' e progressivita' della tassazione e di capacita' contributiva, attesa la sostanziale natura tributaria della prestazione patrimoniale imposta - Natura regressiva del tributo con riferimento all'indennita' speciale, in quanto incidente in minore misura sui magistrati con retribuzione complessiva piu' elevata ed in misura maggiore sui magistrati con retribuzione complessiva inferiore - Lesione del principio di proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 22. - Costituzione, artt. 3, 36 e 53.(GU n.33 del 22-8-2012 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 674 del 2011, proposto da: Francesco Aliffi, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Cuniberti, Michele Maggio, Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso Michele Maggio in Lecce, via Ludovico Ariosto n. 51; Cosimo Almiento, Maria Grazia Anastasia, Rodolfo Boselli, Mario Buffa, Mario Cigna, Donatella De Giorgi, Francesco De Giorgi, Marcello Dell'Anna, Gabriella Del Mastro, Marco Dinapoli, Giuseppe Disabato, Grazia Errede, Antonio Francesco Esposito, Lucia Esposito, Gianluca Fiorella, Gianmarco Galiano, Francesco Giardino, Francesco Giliberti, Consiglia Invitto, Lucia Isceri, Laura Liguori, Pietro Lisi, Alessia Magliola, Giuseppe Marseglia, Stefano Marzo, Riccardo Mele, Stefania Maria Mininni, Massimo Orlando, Fausta Palazzo, Simona Panzera, Anna Rita Pasca, Maurizio Petrelli, Simona Rizzo, Giovanni Surdo, Vittorio Testi, Domenico Toni, Sergio Mario Tosi, Cinzia Vergine, Raffaele Viglione, Angelo Zizzari, Virginia Zuppetta, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Michele Maggio, con domicilio eletto presso Michele Maggio in Lecce, via Ludovico Ariosto n. 51, contro Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; per il riconoscimento, previa idonea cautela, e con riserva di motivi aggiunti, del diritto dei ricorrenti al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art. 9 del d.l. 31 marzo 2010, n. 78, come conv. con modif. in legge 30 luglio 2010, n. 122; nonche', per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia e di Ministero dell'economia e delle finanze e di Presidenza del Consiglio dei ministri; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Maggio Michele, anche in sostituzione di Angiolini Vittorio e Cuniberti Marco, Gustapane Giovanni; I ricorrenti agiscono nella veste di magistrati ordinari con varie qualifiche e sono accomunati dal fatto di prestare servizio in un ambito territoriale facente capo al distretto di Corte di Appello di Lecce. Gli interessati premettono di essere assoggettati alle misure applicative delle disposizioni contenute nel comma 22 dell'art. 9 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che si risolvono nella erogazione di un trattamento economico deteriore nei loro riguardi. Essi si sono rivolti al Tar al fine di conseguire il riconoscimento del diritto alla retribuzione senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art. 9 sopra citato, nonche' per veder condannata l'amministrazione resistente a conseguenti pagamenti, con ogni accessorio di legge. I magistrati in argomento dubitano, peraltro, della legittimita' costituzionale delle norme ora richiamate, ritenute in contrasto con alcuni parametri puntualmente evocati dalle difese, e chiedono che il Collegio si faccia carico di sollevare l'incidente di costituzionalita' delle disposizioni. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio a mezzo della Avvocatura dello Stato, la quale ha motivatamente argomentato nel senso del respingimento del ricorso. Il Collegio osserva che le norme giuridiche delle quali si sospetta la incostituzionalita' prevedono quanto segue: da un lato, il comma 21 dell'art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - specificamente destinato a introdurre la disciplina del «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico», stabilisce che «I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.». Il successivo comma 22 dell'art. 9 sopra citato prevede che «Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera a fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21,secondo e terzo periodo.». Effettuata la ricognizione del dato normativo da esaminare, il Collegio ritiene che effettivamente l'intelaiatura normativa che ne deriva in punto di trattamento economico dei magistrati si presti ad alcune perplessita' che si traducono in altrettanti sospetti di illegittimita' costituzionale da porre al vaglio del Giudice delle Leggi. Occorre premettere che le misure previste dal primo periodo del comma 21 per il personale contrattualizzato corrispondono sostanzialmente a quelle contemplate dal primo periodo del successivo comma per il personale di magistratura ed equiparato e che l'incisione del trattamento economico comportata dalle stesse trova la sua ragion d'essere nello specifico sistema di adeguamento economico alla dinamica dell'inflazione previsto per il personale non contrattunlizzato; a tale incisione, inoltre, corrisponde l'incisione recata per il personale contrattualizzato dall'art. 1, primo comma. Non e', infine, da assumere come termine di riferimento la disciplina dell'impiego privato per la disomogeneita' dei rapporti di lavoro con il datore privato e quello pubblico. La questione di legittimita' costituzionale della normativa prima ricordata e' non manifestamente infondata e va affidata alla Corte costituzionale per quanto qui di seguito si espone. Il punto nevralgico della controversia concerne, in particolare, il previsto meccanismo di decurtazione dell'indennita' speciale spettante ai magistrati la quale, atteggiandosi alla stregua di voce aggiuntiva del trattamento stipendiale erogato alla categoria, subisce una crescente riduzione in termini percentuali con riguardo al triennio 2011, 2012, 2013. Ritiene, in proposito, il Giudicante che l'introduzione, nel panorama ordinamentale, di una misura di questo tipo - sebbene sotto l'egida del contenimento delle spese in materia di pubblico impiego - si pone in aperto contrasto con i canoni della ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, della adeguatezza della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato ex art. 36, e, infine, della esigenza sottostante all'art. 53 della Cost, in forza del quale il prelievo fiscale e' necessariamente preordinato a colpire sintomi di arricchimento del contribuente, giammai potendo incidere su una voce dello stipendio di un magistrato, nata e tuttora perdurante per soddisfare ben altre finalita'. Passando alla disamina dei singoli profili di illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 9, comma 22 del d.l. sopra richiamato occorre, in primo luogo, vagliarne la compatibilita' con l'art. 3 della Costituzione. Il precetto appena ricordato, nella sua indispensabile funzione di clausola generale posta a presidio della uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza alcuna distinzione legata a motivi di ordine politico, economico, sociale e, meno che meno, derivante dalla funzione ricoperta in seno alla collettivita', deve essere correttamente decifrato. Esso costituisce un argine nei riguardi di qualunque provvedimento legislativo connotato da aspetti di irragionevolezza. La norma agisce infatti da monito nei confronti del legislatore ordinario. Quest'ultimo non puo' dettare una disciplina che collochi sullo stesso piano situazioni disomogenee, cosi' come deve evitare disparita' di disciplina nei riguardi di cittadini che versino in situazioni obiettivamente assimilabili. Ora, la previsione secondo la quale tutto il personale di magistratura e' assoggettato ad una progressiva decurtazione della indennita' speciale per un triennio costituisce singolare misura di penalizzazione economica adottata nei confronti di una categoria - quella dei magistrati, appunto - rispetto a categorie di dipendenti dello Stato alla prima equiparabili, quantomeno dal punto di vista del trattamento stipendiale (si pensi ai dirigenti delle amministrazioni statali, nei cui riguardi non constano analoghe misure atte a ridimensionare singole voci del trattamento stipendiale). Ne' pare senza significato il fatto che la progressiva decurtazione della indennita' speciale di cui si discute sia stata introdotta senza tener conto della oggettiva diversita' di trattamento economico di partenza dei magistrati incisi, e cioe' del diverso stipendio goduto da un magistrato con qualifica di tribunale, rispetto a quello erogato ad un collega munito della qualifica di consigliere di cassazione. Sotto tale ultimo profilo, la disposizione che si commenta sembra introdurre, ad avviso del remittente, una disparita' di trattamento interna alla categoria, con ripercussioni che incidono in misura sensibile sulla aliquota dei magistrati piu' giovani. Questi ultimi, per il fatto di godere di uno stipendio notevolmente inferiore ai colleghi di maggiore anzianita' sono piu' esposti al peso di una decurtazione destinata a essere spalmata indistintamente su tutto il personale di magistratura, a prescindere dalla retribuzione in godimento. Non puo' poi dimenticarsi che la decurtazione della indennita' speciale, cosi' come disciplinata dalla norma della cui legittimita' si dubita, proprio per la sua genesi di misura atta al contenimento della spesa in tema di pubblico impiego, rintraccia la sua cornice di riferimento nell'art. 53 della Costituzione repubblicana. La norma in questione stabilisce, com'e' noto, che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva». Il precetto costituzionale in discorso costituisce un caposaldo della potesta' impositiva dello Stato, la cui misura ed il cui peso devono essere ragguagliati alla capacita' contributiva del singolo cittadino. Ma non c'e' dubbio che se la capacita' contributiva del singolo cittadino rappresenta il parametro in base al quale occorre dosarne la compartecipazione alle spese pubbliche, il concetto che il Costituente ha messo a disposizione del legislatore ordinario poggia sulla nozione di sintomo di arricchimento. In altri termini, cio' che puo' essere colpito in sede di prelievo fiscale e' ogni sintomo di reale arricchimento del contribuente, perche' solo cosi' l'art. 53 della Costituzione rappresenta il pendant logico e giuridico della regola di uguaglianza portata dall'art. 3 della Carta fondamentale. La introduzione di una progressiva decurtazione dell'indennita' speciale nei riguardi dei magistrati si risolve, in questa chiave di lettura che si intende offrire, in una autentica misura di prelievo fiscale che opera non su un elemento di ricchezza acquisita dal singolo magistrato, ma su una voce del trattamento stipendiale destinata a svolgere, come si e' gia' anticipato, una ben diversa funzione. Ed e' proprio su questa funzione che e' indispensabile spendere alcune finali considerazioni. L'indennita' speciale contemplata dalla legge n. 27 del 1981 nasce, come ricordato dalla stessa difesa Erariale, al fine di alleviare gli oneri speciali che il magistrato sopporta nell'esercizio della propria attivita', in ragione e a motivo della necessita' di curare un costante aggiornamento professionale. Anche in tal caso, va detto che, contrariamente alla prospettiva alquanto semplicistica coltivata dalla Avvocatura dello Stato, non si tratta di un peso economico destinato ad una riduzione nell'epoca delle banche dati, indispensabile essendo non solo l'abbonamento ad una serie di riviste on line, solitamente somministrato dalle amministrazioni di appartenenza, (capaci, peraltro, di fornire una prima ricognizione delle piu' significative novita' intervenute nei singoli segmenti dell'ordinamento) quanto piuttosto di non perdere di vista il contatto con plurime fonti di sapere giuridico (in specie, opere di carattere manualistico dal costo assai elevato, riviste cartacee, quaderni di giurisprudenza territoriale) al fine di contare su strumenti adeguati di preparazione atti a dare sempre una immagine dignitosa della funzione. Ne' puo' mai ritenersi che l'indennita' speciale costituisca elemento sintomatico di ricchezza sul quale possa dispiegarsi un'azione impositiva dello Stato trattandosi, per quanto si e' osservato, di componente dello stipendio volta a tenere indenne il magistrato dalle notevoli spese sopportate nell'esercizio della propria attivita', per garantire una risposta di giustizia sempre adeguata all'incalzante ritmo della produzione normativa e alla conseguente problematicita' dei quesiti che il giudice e' chiamato risolvere. Se questa e' la genesi della indennita' speciale, occorre anche porne in risalto la ulteriore funzione di meccanismo stipendiale atto a garantire al singolo magistrato una retribuzione che sia complessivamente adeguata al sacrificio imposto in termini di professionalita' crescente e preparazione tecnico giuridica perdurante nel tempo, cosi' da soddisfare il precetto di cui all'art. 36 della Costituzione. Ma proprio detto ultimo parametro sembra messo in crisi dalla norma della cui legittimita' si dubita una volta preso atto che con essa si registra una almeno temporanea sospensione di operativita' del canone di adeguatezza della retribuzione nel quale si invera, peraltro, anche il principio della dignita' della funzione giurisdizionale, che proprio nella adeguatezza della retribuzione trova importante presidio. La rilevanza della questione sussiste considerando che: la norma dell'art. 9, comma 22 del d.l. n. 78/2010, quale risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione, e' di immediata applicazione e la domanda di riconoscimento del diritto al mantenimento del trattamento economico precedente non puo' essere esaminata senza il preventivo scrutinio di costituzionalita' delle norme legislative censurate; le parti ricorrenti hanno gia' subito nel 2011 la decurtazione della indennita' speciale giudiziaria e continuano a subire una decurtazione in termini percentuali piu' significativi per l'anno in corso. Alla luce dei predetti rilievi, va sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 22 del d.l. n. 78/2010, quale risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione, nella parte in cui si dispone: «che l'indennita' speciale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012, 2013 e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013, con riduzione non operate a fini previdenziali». Visto l'art. 23 della legge Cost. n. 87/53; Riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell'incidente di costituzionalita';
P. Q. M. Dichiara rilevante per la decisione dell'impugnativa e dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n. 674 del 2011 e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 22 del d.l. n. 78/2010, quale risultante dalle modifiche introdotte con la legge di conversione (legge n. 122 del 2010) nella parte in cui si prevede che, per il personale di cui alla legge n. 27/81: «l'indennita' speciale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012, 2013 e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013, con riduzione non operate a fini previdenziali», nei termini e per le ragioni esposte in motivazione, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale Amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati; Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa segreteria, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Lecce nella Camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011. Il Presidente: Cavallari L'estensore: Dibello