N. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2012
Ordinanza del 26 gennaio 2012 emessa dal Tribunale di Sanremo nel procedimento civile promosso da Aicardi Gianfranco ed altri 12 contro Pietro Mazzoni Ambiente Spa e Trenitalia Spa. Lavoro e occupazione - Appalto di opere o di servizi - Corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori - Obbligo del committente imprenditore o datore di lavoro in solido con l'appaltatore - Denunciata introduzione di un regime di responsabilita' solidale privo di limiti quantitativi per il committente - Esorbitanza dall'oggetto della delega conferita con legge n. 30 del 2003 - Violazione del principio direttivo che circoscrive la responsabilita' del committente nei limiti di cui all'art. 1676 cod. civ. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 2. - Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, [art. 1, comma 2,], lett. p), n. 3.(GU n.33 del 22-8-2012 )
IL TRIBUNALE Il Giudice del lavoro a scioglimento della riserva ed esaminati gli atti ed i documenti di causa; O s s e r v a Questo Giudicante dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 29 comma 2 d.lgs. n. 276/2003, con limitato riferimento al profilo, eccepito da parte resistente, consistente nella violazione dell'art. 76 Cost. Invero, la norma citata e' stata adottata dal Governo sulla scorta della delega conferitagli all'uopo dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 che, per quanto rileva in questa sede, al punto p) n. 3 aveva stabilito «la previsione di un regime particolare di solidarieta' tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda». Orbene, a fronte di un criterio direttivo indicato in modo cosi' specifico, il legislatore delegato ha inteso emanare, in esecuzione appunto della predetta delega, una norma dalla portata ictu oculi eccessivamente ampia, stabilendo che «in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti», senza ulteriori precisazioni. Appare, quindi, piuttosto evidente la violazione delle prescrizioni contenute nella delega, che, come gia' rilevato, ha inteso far riferimento non solo ad un'ipotesi di inadempimento connesso alla cessione di un ramo di azienda, ma, soprattutto, ha circoscritto quantitativamente, sia pure per relationem, la responsabilita' patrimoniale del committente all'ammontare del suo debito residuo nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1676 c.c. La norma delegata, in ragione dell'ampiezza del suo ambito applicativo, risulta chiaramente esorbitante rispetto alla delega conferita, introducendo, in modo del tutto irragionevole, un regime di responsabilita' solidale a carico del committente completamente privo di limite circa il quantum e comportando addirittura, in parte qua, l'abrogazione del fondamentale principio fissato al riguardo dal citato art. 1676, ribadito dal legislatore delegante. Per contro, risulta manifestamente infondata l'ulteriore questione, prospettata sempre dalla soc. resistente, relativa ad una presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Invero, la ridetta norma introduce a carico del committente, in buona sostanza, una sorta di obbligo di garanzia ex lege, ponendolo nella medesima situazione giuridica di qualsiasi altro condebitore solidale, senza quindi alcuna disparita' di trattamento ovvero irragionevolezza di sorta. Inoltre, il soggetto interessato potra' compiutamente spiegare il proprio diritto di difesa in giudizio, facendo valere tutte le eccezioni consentite al condebitore solidale (cfr. art. 1300 ss. c.c.) ed agendo, se del caso, in via di regresso all'esito del pagamento. Per quanto concerne la rilevanza della questione ai fini del decidere, occorre evidenziare che parte ricorrente ha convenuto in giudizio la Trenitalia S.p.a. proprio sulla scorta della norma sospettata di incostituzionalita' e che quest'ultima soc. (unico soggetto nei cui confronti il processo e' stato riassunto in seguito all'interruzione dichiarata all'udienza del 13 aprile 2011) ha particolarmente eccepito (producendo all'uopo apposito prospetto sintetico) che i titoli esecutivi notificatile quale debitrice solidale della Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a. ormai ammontano ad un importo nettamente superiore all'entita' del suo debito nei confronti della soc. appaltatrice - fr. punto n. 3.9 della memoria difensiva depositata in data 3 dicembre 2010. Alla luce di tale impostazione difensiva, e' chiaro che una eventuale caducazione del ridetto art. 29 comma 2, od anche soltanto una dichiarazione di illegittimita' dello stesso laddove non prevede la limitazione di responsabilita' del committente al quantum dallo stesso dovuto all'appaltatore, influirebbe, quanto meno in astratto, in modo determinante sull'esito della controversia, facendo venir meno il supporto giuridico delle domande proposte dai lavoratori. In definitiva, va disposta la trasmissione degli atti del Giudice delle Leggi, affinche' valuti la legittimita' costituzionale, per la ragioni esposte in epigrafe, dell'art. 29 comma 2 d.lgs. n. 276/2003 in relazione all'art. 76 Cost. La ritenuta probabile illegittimita' della norma su cui (esclusivamente) i ricorrenti hanno fondato le proprie pretese nei confronti della Trenitalia S.p.a. induce il Tribunale ad escludere che, allo stato, si sia raggiunta la prova, in qualsivoglia misura, dei diritti di credito rispettivamente azionati: consegue il rigetto dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 423 c.p.c.
P. Q. M. Visti gli artt. 649 c.p.c., 23 l. n. 87/1953 e riservata ogni statuizione circa la richiesta di chiamata in causa proposta dalla Trenitalia S.p.a.; a) rigetta l'istanza avanzata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 423 comma 2 c.p.c.; b) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; c) sospende il processo; d) manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sanremo, addi' 21 gennaio 2012 Il giudice del lavoro: De Martino