N. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 luglio  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Acque e acquedotti - Norme della Regione  Veneto  -  Disposizioni  in
  materia di risorse idriche - Attribuzione  ai  Consigli  di  bacino
  della  funzione  di   approvare   le   tariffe   (ed   i   relativi
  aggiornamenti) del servizio idrico integrato - Ricorso del  Governo
  - Denunciata violazione della competenza  esclusiva  statale  nelle
  materie della tutela dell'ambiente e della concorrenza. 
- Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 artt. 4, comma  2,  lett.
  e), e 7, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s). 
Acque e acquedotti - Norme della Regione  Veneto  -  Disposizioni  in
  materia di risorse  idriche  -  Determinazione  della  tariffa  del
  servizio  idrico  integrato,  mediante  articolazione   per   fasce
  territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di  reddito  e
  per fasce progressive di consumo - Ricorso del Governo - Denunciata
  violazione della competenza esclusiva statale in materia di  tutela
  dell'ambiente e della concorrenza. 
- Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 art. 7, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s). 
Acque e acquedotti - Norme della Regione  Veneto  -  Disposizioni  in
  materia di risorse idriche - Attribuzione ai Consigli di bacino del
  compito di determinare una quota di  investimento  pari  al  3  per
  cento degli introiti - Ricorso del Governo -  Denunciato  contrasto
  con gli artt. 154 e 161 del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del
  2006) che attribuiscono alle autorita'  statali  la  determinazione
  delle componenti di costo delle tariffe  -  Conseguente  violazione
  della sfera di competenza esclusiva statale nelle materie di tutela
  dell'ambiente e della concorrenza. 
- Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 art. 7, comma 5. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s). 
Acque e acquedotti - Norme della Regione  Veneto  -  Disposizioni  in
  materia di risorse  idriche  -  Attribuzione  al  Presidente  della
  Giunta regionale del potere sostitutivo  in  caso  di  inerzia  dei
  Consigli di bacino nella approvazione delle tariffe e dei  relativi
  aggiornamenti - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto  con  la
  normativa statale (art 10, comma 14, lett. c) del d.l. n.  70/2011)
  che attribuisce espressamente il potere  sostitutivo  all'Autorita'
  per l'energia elettrica ed il gas -  Conseguente  violazione  della
  sfera di competenza esclusiva statale nelle  materie  della  tutela
  dell'ambiente e della concorrenza. 
- Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 art. 11, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s). 
(GU n.35 del 5-9-2012 )
    Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   (C.F.
80188230587), rappresentata e difesa dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato     (C.F.      80224030587)      fax:      0696514000      PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici in Roma  alla
Via dei Portoghesi n. 12 domicilia; 
    Contro la Regione Veneto, in persona  del  legale  rappresentante
pro  tempore,  con  sede  in  Venezia,   per   la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale della legge Regione  Veneto  27.4.2012,
n.  17,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  risorse   idriche»,
pubblicata sul BUR del 4 maggio 2012, n. 45. 
    Con la legge indicata in epigrafe, la Regione Veneto  ha  dettato
varie disposizioni in materia di risorse idriche. 
    La Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  propone  impugnativa
della predetta legge, ai sensi dell'art. 127 Cost.,  per  i  seguenti
profili di illegittimita' costituzionale: 
        1) Articoli 4, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, della  legge,
che attribuiscono ai consigli di bacino la funzione di  approvare  le
tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato. 
    Tali disposizioni, in quanto intervengono sulla definizione delle
tariffe  relative  ai  servizi  idrici,  esulano   dalla   competenza
regionale ed incidono nelle materie della tutela dell'ambiente  e  in
quella  della  tutela  della  concorrenza,  ambedue   di   competenza
legislativa esclusiva dello Stato, alle quali la determinazione delle
tariffe e' ascrivibile. Esse violano  pertanto  l'art.  117,  secondo
comma, lett. e) ed s), della Costituzione. 
    Tale invasione delle competenze esclusive statali  si  evince  in
particolare dal contrasto delle disposizioni regionali in  esame  con
varie norme statali interposte, ed in particolare gli artt. 154 e 161
del d. lgs. n. 152 del 2006, dalla cui interpretazione si desume  che
la determinazione delle tariffe in oggetto e di competenza  esclusiva
statale, l'art. 10, comma 14, lett. e), del d.l. n. 70/2011,  secondo
il quale l'Agenzia nazionale per la regolazione  e  la  vigilanza  in
materia  di  acqua  (ora  sostituita  dall'Autorita'  per   l'energia
elettrica e gas, ai sensi dell'art 19, comma 21 del d.l.  n  210  del
2011) «approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti». 
    Codesta Ecc.ma Corte, che si e' piu'  volte  soffermata  su  tale
argomento, ha affermato in particolare (con le  sentenze  n.  29  del
2010 e n. 246 del  2009)  che,  attraverso  la  determinazione  della
tariffa, il legislatore statale  fissa  livelli  uniformi  di  tutela
dell'ambiente, in  quanto  in  tal  modo  persegue  la  finalita'  di
garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di  solidarieta',  delle
risorse  idriche,  salvaguardando   la   vivibilita'   dell'ambiente,
l'aspettativa ed il diritto delle generazioni future a fruire  di  un
integro  patrimonio  ambientale  ed   altre   finalita'   tipicamente
ambientali. Sotto altro -  ma  connesso  -  profilo,  sempre  secondo
codesta Corte,  nella  determinazione  della  tariffa  viene  poi  in
rilievo la materia della tutela della concorrenza; cio' in quanto  la
determinazione della tariffa  e'  volta  ad  ottenere  un  equilibrio
economico-finanziario  della  gestione  e  ad  assicurare  all'utenza
efficienza ed  affidabilita'  del  servizio.  L'uniforme  metodologia
tariffaria,  adottata  con  l'interposta  legislazione  statale,   e'
finalizzata, dunque, a preservare il bene  giuridico  "ambiente"  dai
rischi derivanti da una  tutela  non  uniforme  ed  a  garantire  uno
sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato. 
    Le  disposizioni  regionali  in  esame,  pertanto,  invadendo  la
potesta' esclusiva statale in materia di tutela della  concorrenza  e
tutela dell'ambiente, violano l'art. 117, secondo comma, lett. e)  ed
s), Cost. 
        2) Ancora articolo 7,  comma  4,  della  legge,  sotto  altro
profilo. 
    L'articolo  7,comma  4,  presenta   un   ulteriore   profilo   di
incostituzionalita' nella parte in cui, nel definire la  tariffa  del
servizio idrico  integrato,  ne  prevede  l'articolazione  per  fasce
territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per
fasce progressive di consumo.  Ed  invero,  la  determinazione  della
tariffa per i  servizi  idrici,  con  riferimento  all'individuazione
delle quote e delle componenti di  costo  ambientale  della  risorsa,
rientra nella competenza statale, sia ai sensi dell'art.  154,  comma
2, d.lgs. 152/2006, secondo il quale "il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio (...) definisce con decreto le componenti
di costo per la determinazione  della  tariffa  relativa  ai  servizi
idrici", sia ai sensi dell'art. 10, comma 14, lett. c) e d), d.l.  n.
70/2011, secondo il quale l'Agenzia nazionale per la regolazione e la
vigilanza in materia  di  acqua  ora  sostituita  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art 19, comma 21 del d.l.
n  210  del  2011  -  definisce  le  componenti  di  costo   per   la
determinazione della tariffa relativa  ai  servizi  idrici  per  vari
settori di impiego dell'acqua,  anche  in  proporzione  al  grado  di
inquinamento ambientale derivante  dai  diversi  tipi  e  settori  di
impiego e ai costi conseguenti a  carico  della  collettivita'.  Essa
predispone inoltre il metodo tariffario per  la  determinazione,  con
riguardo a  ciascuna  delle  quote,  in  cui  tale  corrispettivo  si
articola, della tariffa del servizio  idrico  integrato,  sulla  base
della valutazione  dei  costi  e  dei  benefici  dell'utilizzo  delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai  principi  sanciti
dalla  normativa  comunitaria,  sia  del  costo   finanziario   della
fornitura del servizio che dei  relativi  costi  ambientali  e  delle
risorse, affinche' siano pienamente attuati il principio del recupero
dei costi ed il principio "chi inquina paga",  e  con  esclusione  di
ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia. 
    Anche sotto tale profilo  la  disposizione  regionale  in  esame,
pertanto,  analogamente  a  quanto  rilevato  al  punto   precedente,
incidendo sulla determinazione  della  tariffa  relativa  ai  servizi
idrici che, secondo quanto affermato dalla Corte  Costituzionale,  e'
ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella  della
tutela della concorrenza, di competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato,  viola  l'art.  117,  secondo  coma,  lett.  e)  ed  s)  della
Costituzione. 
        3) Articolo 7, comma  5,  della  legge,  che  attribuisce  ai
Consigli  di  bacino  il  compito  di  determinare   una   quota   di
investimento pari al 3% degli introiti. 
    Dispone  la  norma  qui  impugnata  che  i  consigli  di   bacino
determinano  "nell'ambito  della  -  propria  politica   volta   alla
salvaguardia delle risorse idropotabili, una quota  di  investimento,
individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa
ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, di cui al
piano economico e finanziario. La quota,  non.  inferiore  al  3  per
cento degli introiti  da  tariffa  relativi  all'anno  precedente  e'
destinata  alle  comunita'  montane  e,  in  subordine,   ai   comuni
interessati, per la realizzazione di specifici interventi  di  tutela
dell'assetto idrogeologico del  territorio  montano  a  difesa  della
qualita' delle risorse idropotabili destinate alla alimentazione  dei
sistemi acquedottistici del territorio regionale". 
    La disposizione regionale in esame, quindi, vincola una quota non
inferiore al 3 % degli effettivi  introiti  derivanti  dalla  tariffa
alla realizzazione di interventi di tutela dell'assetto idrogeologico
del territorio regionale. 
    Senonche' tale disposizione, pur  in  astratto  ragionevole,  non
poteva essere emanata dall'Autorita' regionale, siccome incide  sulle
componenti tariffarie, ponendosi in diretto contrasto con  gli  artt.
154 e 161 del codice dell'ambiente (d. lgs. n. 152 del 2006) e con il
richiamato art. 10, comma 14, del d.l. n. 70/2011, che  attribuiscono
alle autorita' statali la determinazione delle  componenti  di  costo
delle tariffe. 
    Ed invero, l'art. 154, comma 2, del d.lgs.  n.  152/2006  dispone
che «il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  (...)
definisce con decreto le componenti di costo  per  la  determinazione
della tariffa relativa ai servizi idrici (...)», mentre  l'art.  161,
del medesimo d.lgs. attribuisce al Comitato per la vigilanza sull'uso
delle risorse  idriche  (ora,  per  effetto  del  combinato  disposto
dell'art. 10, comma 15, d.l. 70/2011 e dell'art. 19, comma  21,  d.l.
n. 201/2011, all'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas)  il
compito di predisporre con  delibera  il  metodo  tariffario  per  la
determinazione della tariffa di cui all'art. 154 e  le  modalita'  di
revisione periodica, e di trasmetterlo al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio, che lo adotta con proprio decreto. 
    Inoltre l'art. 10, comma 14, lett. c) e d), del d.l. n.  70/2011,
prevede che l'Autorita' per l'energia  e  per  il  gas  definisca  le
componenti di costo per la determinazione della tariffa  relativa  ai
servizi idrici per i vari settori di  impiego  dell'acqua,  anche  in
proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi
tipi e settori di impiego e  ai  costi  conseguenti  a  carico  della
collettivita'; e che predisponga il metodo tariffario per la riguardo
a  ciascuna  delle  corrispettivo  si   articola,   servizio   idrico
integrato,  valutazione  dei  costi   dell'utilizzo   delle   risorse
determinazione, con quote in cui tale della tariffa  del  sulla  base
della e dei benefici idriche  e  tenendo  conto,  in  conformita'  ai
principi  sanciti  dalla  normativa  comunitaria,   sia   del   costo
finanziario della fornitura  del  servizio  che  dei  relativi  costi
ambientali e delle risorse, affinche'  siano  pienamente  attuati  il
principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga". 
    Dalla   normativa   statale   richiamata   emerge   che    spetta
esclusivamente allo Stato determinare  le  componenti  di  costo  che
concorrono a determinare la tariffa e che tali componenti comprendono
le modalita' di recupero dei costi ambientali  e  delle  risorse.  La
disposizione regionale in esame, pertanto,  fissando  con  legge  una
quota minima  della  tariffa  da  destinare  a  specifiche  finalita'
ambientali, e' invasiva della competenza  legislativa  statale  nelle
materie della tutela dell'ambiente e della tutela della  concorrenza,
alle quali la determinazione delle tariffe e' ascrivibile, come,  del
resto  affermato  da  codesta  Corte  Costituzionale  con  la  citata
sentenza n. 29/2010. 
    Le  disposizioni  regionali  in  esame  pertanto,  invadendo   la
potesta' esclusiva statale in materia di tutela  dell'ambiente  e  in
materia di tutela della concorrenza, violano  l'art.  117,  comma  2,
lettera e) e s), della Costituzione. 
        4) Articolo 11, comma 1,  della  legge,  che  attribuisce  al
Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo  in  caso  di
inerzia dei Consigli di bacino nella approvazione delle tariffe e dei
relativi aggiornamenti. 
    Anche tale disposizione  e'  invasiva  della  competenza  statale
esclusiva in materia di tariffe del servizio idrico integrato. 
    Cio', da  un  lato,  perche'  il  potere  di  approvazione  delle
tariffe, come illustrato nei punti precedenti, e' di competenza della
Agenzia nazionale per la regolazione e la  vigilanza  in  materia  di
acqua ai sensi dell'art. 10, comma 14, lett. e) del d.l.  n.  70/2011
(ora sostituita dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  in
virtu' dell'art 19, comma 21 del d.l. n 210 del  2011)  e  quindi  la
regione non puo' disciplinare il potere sostitutivo relativamente  ad
una funzione che non gli compete. Dall'altro lato, perche' l'art. 10,
comma 14, lett. c) del d.l. n. 70/2011 attribuisce espressamente tale
potere sostitutivo all'Autorita'  statale,  laddove  prevede  che  la
stessa «nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla  legge
per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle
autorita'  competenti  (...)  provvede  nell'esercizio   del   potere
sostitutivo,  su  istanza  delle  amministrazioni   o   delle   parti
interessate, entro  sessanta  giorni,  previa  diffida  all'autorita'
competente ad adempiere entro il termine di venti giorni». 
    Di conseguenza, anche detta disposizione  regionale  e'  invasiva
della competenza statale in materia di ambiente  e  di  tutela  della
concorrenza, considerato che a tali competenze, come sopra detto,  e'
ascrivibile l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti  la
determinazione delle tariffe cui si riferisce il potere  sostitutivo.
Ne consegue la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.  e)  ed
s) della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si solleva la  questione  di  legittimita'  costituzionale  della
legge regionale in epigrafe dinanzi a codesta  Corte  costituzionale,
ai sensi  dell'art.  127  Cost.,  e  si  chiede  che  l'Ecc.ma  Corte
costituzionale   dichiari   l'illegittimita'   costituzionale   degli
articoli indicati in narrativa, con ogni conseguente statuizione. 
    Si deposita delibera del Consiglio dei ministri 
        Roma, addi' 2 luglio 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Nunziata