N. 104 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 luglio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Previsto espletamento, sulla base di piani assunzionali, di concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di personale a tempo indeterminato - Destinazione di tale misura ai lavoratori in servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012, assunti mediante avvisi di selezione pubblica per esami, o per titoli ed esami, banditi dalla Regione Piemonte - Definizione con successiva delibera di Giunta regionale della percentuale di riserva di posti non inferiore al 40% riferita al suddetto personale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, imparzialita' e buon andamento - Contrasto con la regola del concorso pubblico per l'accesso alla Pubblica Amministrazione, nonche' con la giurisprudenza costituzionale che consente di riservare al personale interno non piu' del 50% dei posti messi a concorso. - Legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, art. 46, commi 2, 3 e 4. - Costituzione, artt. 3 e 97. Appalti pubblici - Norme della Regione Piemonte - Disciplina degli incarichi di collaudo - Previsto affidamento, di regola, a dipendenti regionali iscritti in apposito elenco - Possibilita', in determinate situazioni, di affidamento a soggetti esterni iscritti negli albi dei collaudatori ovvero a tecnici non iscritti, ma in possesso di particolare esperienza e specifiche competenze, ovvero, per opere di particolare complessita', ad una apposita commissione composta di non piu' di tre membri - Assegnazione dell'incarico sulla base dell'offerta ritenuta economicamente piu' vantaggiosa - Devoluzione ad apposito regolamento regionale della disciplina degli aspetti relativi alla tenuta degli albi - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le disposizioni statali in materia di collaudi - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, art. 47, commi da 1 a 9. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, 91, 120 e 141; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, artt. 216 e ss.(GU n.36 del 12-9-2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale; Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2012 e recante il titolo «Legge finanziaria per l'anno 2012 ». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 giugno 2012, come da estratto del verbale, che si deposita. La legge in esame presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. 1. E', anzitutto, censurabile l'articolo 46, relativamente ai commi 2, 3 e 4, che prevedono l'espletamento sulla base di piani assunzionali, di concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, destinati al personale in servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e assunto mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami banditi dalla regione Piemonte. Il successivo comma 4 stabilisce che, con deliberazione della Giunta regionale, sia definita, tra l'altro, la percentuale di riserva di posti non inferiore al 40% riferita al personale di cui al comma 3. La norma contenuta nell'articolo 46, commi 2 e 3 e' suscettibile di configurarsi come un inquadramento riservato di personale, ponendosi, pertanto, in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, in riferimento al principio dl uguaglianza, imparzialita' e buon andamento nonche' alla regola del concorso pubblico per accedere alla Pubblica Amministrazione, regola posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione. Codesta ecc.ma Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sent. n. 52/2011) che «il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialita' ed efficienza. Tale principio si e' consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico» (cfr. anche sentenze nn. 195-150 e 100 del 2010, 293 del 2009). Inoltre, la riserva dei posti prevista al comma 4 del citato articolo 46 della legge regionale all'esame, definita da una discrezionale deliberazione della Giunta regionale (non inferiore al 40 %), si pone in contrasto con i sopra citati articoli 3 e 97 della Costituzione, nonche' con la costante giurisprudenza di codesta medesima Corte costituzionale, che prevede una riserva di posti a favore del personale interno non superiore al 50% dei posti messi a concorso. 2. Si premette che, in base a quanto affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale, nella sentenza n. 303/2003, l'assenza dei «lavori pubblici», tra le materie oggetto di potesta' legislativa esclusiva dello Stato, elencate nell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, non determina l'automatica attrazione di essi nella potesta' legislativa residuale delle Regioni, di cui al comma 4 del citato articolo 117, ma «...al contrario, si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e, pertanto, possono essere ascritti, di volta in volta, a potesta' legislative esclusive dello Stato o a potesta' legislative concorrenti». Inoltre, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, la materia della disciplina dei lavori pubblici rientra nella potesta' esclusiva statale, per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione e gli aspetti della disciplina dei contratti pubblici, individuati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Quest'ultimo attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato: la qualificazione e selezione dei concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; i criteri di aggiudicazione; il subappalto; i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; le attivita' di progettazione e i piani di sicurezza; la stipulazione e l'esecuzione dei contratti, compresa la direzione dell'esecuzione, la direzione dei lavori, la contabilita' e il collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita' amministrative; il contenzioso; i contratti relativi alla tutela dei beni culturali; i contratti nel settore della difesa; i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi e forniture. Tali materie, come affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale, nella sentenza n. 401/2007, essendo riconducibili alle nozioni di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed l), della Costituzione, richiedono una uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale. Quindi sono vincolanti, per i legislatori regionali, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. n. 163/2006, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», in relazione alle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, di cui all'articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006. Sulla scorta di tali argomentazioni, risulta censurabile l'art. 47 (commi da 1 a 9) della legge regionale sopra epigrafata, che disciplina gli incarichi di collaudo dl lavori pubblici, prevedendone l'affidamento a dipendenti regionali iscritti in apposito elenco. Nella citata norma viene, altresi', stabilito che la Regione ha la facolta' di affidare detto incarico anche a soggetti esterni, iscritti negli albi dei collaudatori, oppure non iscritti negli albi, ma in possesso di particolare esperienza e specifiche competenze. Per le opere di particolare complessita' o nel caso di lavori che richiedano l'apporto di professionalita' diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo puo' essere affidato ad una apposita commissione composta da non piu' di tre membri. L'incarico e' assegnato sulla base dell'offerta ritenuta economicamente piu' vantaggiosa. Il comma 7 dello stesso art. 47, in particolare, rimette la disciplina degli aspetti organizzativi, economici e gestionali inerenti la tenuta degli albi dei collaudatori ad un apposito regolamento regionale. Il legislatore regionale, disciplinando la materia dei collaudi in deroga alle disposizioni statali in materia (artt. 91, 120, 141 del decreto legislativo n. 163/2006 e artt. 216 e ss. del D.P.R. n. 207/2010) viola i principi generali in materia di ordinamento civile che l'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione riserva allo Stato.
P.Q.M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui agli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9 della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2012 e recante il titolo «Legge finanziaria per l'anno 2012 ». Con ogni consequenziale statuizione. Roma, addi' 27 giugno 2012 L'Avvocato dello Stato: Tamiozzo