N. 104 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 luglio  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione   Piemonte   -   Previsto
  espletamento,  sulla  base  di  piani  assunzionali,  di   concorsi
  pubblici per titoli ed esami per il  reclutamento  di  personale  a
  tempo indeterminato - Destinazione di tale misura ai lavoratori  in
  servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del  1°  giugno
  2012, assunti mediante avvisi di selezione pubblica  per  esami,  o
  per titoli ed esami, banditi dalla Regione Piemonte  -  Definizione
  con successiva delibera di Giunta regionale  della  percentuale  di
  riserva  di  posti  non  inferiore  al  40%  riferita  al  suddetto
  personale  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  dei
  principi di uguaglianza, imparzialita' e buon andamento - Contrasto
  con la regola del concorso pubblico  per  l'accesso  alla  Pubblica
  Amministrazione, nonche' con la giurisprudenza  costituzionale  che
  consente di riservare al personale interno non  piu'  del  50%  dei
  posti messi a concorso. 
- Legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, art. 46, commi 2,
  3 e 4. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
Appalti pubblici - Norme della Regione Piemonte  -  Disciplina  degli
  incarichi  di  collaudo  -  Previsto  affidamento,  di  regola,   a
  dipendenti regionali iscritti in apposito elenco - Possibilita', in
  determinate situazioni, di affidamento a soggetti esterni  iscritti
  negli albi dei collaudatori ovvero a tecnici non  iscritti,  ma  in
  possesso di particolare esperienza e specifiche competenze, ovvero,
  per opere di particolare complessita', ad una apposita  commissione
  composta di non piu' di tre  membri  -  Assegnazione  dell'incarico
  sulla base dell'offerta ritenuta economicamente piu' vantaggiosa  -
  Devoluzione ad  apposito  regolamento  regionale  della  disciplina
  degli aspetti relativi alla tenuta degli albi - Ricorso del Governo
  - Denunciato contrasto con le disposizioni statali  in  materia  di
  collaudi - Violazione della competenza statale esclusiva in materia
  di ordinamento civile. 
- Legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, art. 47, commi da
  1 a 9. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   l);   decreto
  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma  3,  91,  120  e
  141; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, artt. 216 e ss. 
(GU n.36 del 12-9-2012 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso  i  cui
Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; 
    Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore
della Giunta regionale; 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in  parte
qua della legge  regionale  4  maggio  2012,  n.  5,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n.  18  del  4  maggio  2012  e
recante il titolo «Legge finanziaria per l'anno 2012 ». 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio dei Ministri nella riunione del 26  giugno  2012,  come  da
estratto del verbale, che si deposita. 
    La legge in esame presenta i seguenti profili  di  illegittimita'
costituzionale. 
    1. E', anzitutto, censurabile  l'articolo  46,  relativamente  ai
commi 2, 3 e 4, che prevedono  l'espletamento  sulla  base  di  piani
assunzionali, di concorsi pubblici per il reclutamento di personale a
tempo indeterminato, destinati al personale  in  servizio  nel  ruolo
della Giunta regionale  alla  data  del  1°  giugno  2012  e  assunto
mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami
banditi dalla regione Piemonte. 
    Il successivo comma 4 stabilisce  che,  con  deliberazione  della
Giunta regionale,  sia  definita,  tra  l'altro,  la  percentuale  di
riserva di posti non inferiore al 40% riferita al personale di cui al
comma 3. 
    La norma contenuta nell'articolo 46, commi 2 e 3 e'  suscettibile
di  configurarsi  come  un  inquadramento  riservato  di   personale,
ponendosi, pertanto, in contrasto con le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3 e 97 della Costituzione, in riferimento  al  principio  dl
uguaglianza, imparzialita' e buon andamento nonche' alla  regola  del
concorso pubblico per accedere alla Pubblica Amministrazione,  regola
posta a tutela non  solo  dell'interesse  pubblico  alla  scelta  dei
migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro
che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del  diritto
dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione. 
    Codesta ecc.ma Corte costituzionale, con specifico riferimento  a
tale principio, ha recentemente ribadito (sent. n. 52/2011)  che  «il
principio del pubblico concorso costituisce la regola  per  l'accesso
all'impiego  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  da
rispettare  allo  scopo  di  assicurare  la  loro  imparzialita'   ed
efficienza. Tale  principio  si  e'  consolidato  nel  senso  che  le
eventuali deroghe possono essere giustificate  solo  da  peculiari  e
straordinarie ragioni di interesse pubblico» (cfr. anche sentenze nn.
195-150 e 100 del 2010, 293 del 2009). 
    Inoltre, la riserva dei posti prevista  al  comma  4  del  citato
articolo  46  della  legge  regionale  all'esame,  definita  da   una
discrezionale deliberazione della Giunta regionale (non inferiore  al
40 %), si pone in contrasto con i sopra citati articoli 3 e 97  della
Costituzione, nonche'  con  la  costante  giurisprudenza  di  codesta
medesima Corte costituzionale, che prevede una  riserva  di  posti  a
favore del personale interno non superiore al 50% dei posti  messi  a
concorso. 
    2. Si premette che, in base a quanto affermato da codesta  ecc.ma
Corte costituzionale,  nella  sentenza  n.  303/2003,  l'assenza  dei
«lavori pubblici», tra le materie  oggetto  di  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato, elencate nell'articolo  117,  comma  2,  della
Costituzione, non determina l'automatica  attrazione  di  essi  nella
potesta' legislativa residuale delle Regioni, di cui al comma  4  del
citato articolo 117, ma «...al contrario,  si  tratta  di  ambiti  di
legislazione che non integrano una vera  e  propria  materia,  ma  si
qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e,  pertanto,
possono essere ascritti, di volta in volta,  a  potesta'  legislative
esclusive dello Stato o a potesta' legislative concorrenti». 
    Inoltre, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa
concorrente  in  materia  di  «governo  del  territorio»,  ai   sensi
dell'articolo 117, comma 3,  della  Costituzione,  la  materia  della
disciplina dei  lavori  pubblici  rientra  nella  potesta'  esclusiva
statale, per i profili attinenti  la  tutela  dell'ambiente,  di  cui
all'articolo 117, comma 2,  lettera  s),  della  Costituzione  e  gli
aspetti  della  disciplina  dei   contratti   pubblici,   individuati
dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo  n.  163/2006  (cd.
Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a   lavori,   servizi   e
forniture). 
    Quest'ultimo attribuisce alla competenza esclusiva  dello  Stato:
la qualificazione  e  selezione  dei  concorrenti;  le  procedure  di
affidamento, esclusi i profili di  organizzazione  amministrativa;  i
criteri di aggiudicazione; il subappalto; i poteri di  vigilanza  sul
mercato degli appalti affidati all'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  le  attivita'  di
progettazione e i piani di sicurezza; la stipulazione e  l'esecuzione
dei contratti, compresa la direzione  dell'esecuzione,  la  direzione
dei lavori, la contabilita' e il collaudo, ad eccezione  dei  profili
di organizzazione e contabilita' amministrative;  il  contenzioso;  i
contratti relativi alla tutela dei beni culturali;  i  contratti  nel
settore della difesa; i contratti segretati o che esigono particolari
misure di sicurezza relativi a lavori, servizi e forniture. 
    Tali  materie,   come   affermato   da   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale, nella sentenza  n.  401/2007,  essendo  riconducibili
alle nozioni di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile»,
di competenza esclusiva dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  117,
comma 2,  lettere  e)  ed  l),  della  Costituzione,  richiedono  una
uniforme disciplina su tutto il  territorio  nazionale.  Quindi  sono
vincolanti, per i legislatori regionali, le disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo n. n. 163/2006, recante il «Codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», in relazione alle materie rimesse
alla competenza esclusiva statale, di cui all'articolo  4,  comma  3,
del d.lgs. n. 163/2006. 
    Sulla scorta di tali argomentazioni, risulta  censurabile  l'art.
47 (commi da 1 a 9)  della  legge  regionale  sopra  epigrafata,  che
disciplina gli incarichi di collaudo dl lavori pubblici, prevedendone
l'affidamento a dipendenti regionali iscritti in apposito elenco. 
    Nella citata norma viene, altresi', stabilito che la  Regione  ha
la facolta' di affidare detto  incarico  anche  a  soggetti  esterni,
iscritti negli albi dei collaudatori, oppure non iscritti negli albi,
ma in possesso di particolare esperienza e specifiche competenze. Per
le opere di  particolare  complessita'  o  nel  caso  di  lavori  che
richiedano l'apporto di professionalita'  diverse  in  ragione  della
particolare tipologia e categoria dell'intervento, il  collaudo  puo'
essere affidato ad una apposita commissione composta da non  piu'  di
tre membri. L'incarico e' assegnato sulla base dell'offerta  ritenuta
economicamente piu' vantaggiosa. 
    Il comma 7 dello stesso  art.  47,  in  particolare,  rimette  la
disciplina  degli  aspetti  organizzativi,  economici  e   gestionali
inerenti la  tenuta  degli  albi  dei  collaudatori  ad  un  apposito
regolamento regionale. 
    Il legislatore regionale, disciplinando la materia  dei  collaudi
in deroga alle disposizioni statali in materia (artt.  91,  120,  141
del decreto legislativo n. 163/2006 e artt. 216 e ss. del  D.P.R.  n.
207/2010) viola i principi generali in materia di ordinamento  civile
che l'art. 117, comma 2, lett. l), della  Costituzione  riserva  allo
Stato. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
delle disposizioni di cui agli articoli 46, commi 2, 3  e  4,  e  47,
commi da 1 a 9 della legge della Regione Piemonte 4 maggio  2012,  n.
5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 18  del  4
maggio 2012 e recante il titolo «Legge finanziaria per l'anno 2012 ». 
    Con ogni consequenziale statuizione. 
        Roma, addi' 27 giugno 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Tamiozzo