N. 106 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 luglio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 luglio 2012 (della Regione Lazio). Bilancio e contabilita' pubblica - Ulteriori disposizioni di attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale - Previsione che entro il 31 maggio di ciascun anno Roma Capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e che, a tal fine, entro la stessa data, il Sindaco trasmette la proposta di accordo - Previsione, in caso di mancato accordo, che il concorso stesso e' determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione del principio di autonomia degli enti locali - Denunciato eccesso di delega per violazione dei principi e criteri direttivi di cui alla legge di delega n. 42 del 2003 - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Denunciata violazione del principio che lo Stato puo' allocare direttamente risorse finanziarie a favore degli enti locali solo in funzione perequativa con esclusione del normale esercizio delle funzioni. - Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, art. 12, comma 1. - Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Ulteriori disposizioni di attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale - Previsione che le risorse destinate dallo Stato, ai sensi dell'art. 119, comma quinto, della Costituzione, ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'art. 13 del d.lgs 6 maggio 2011, n. 61, sono erogabili direttamente a Roma Capitale, secondo le modalita' da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione del principio di autonomia degli enti locali - Denunciato eccesso di delega per violazione dei principi e criteri direttivi di cui alla legge di delega n. 42 del 2003 - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Denunciata violazione del principio che lo Stato puo' allocare direttamente risorse finanziarie a favore degli enti locali solo in funzione perequativa con esclusione del normale esercizio delle funzioni. - Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, art. 12, comma 3. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, comma terzo, e 119.(GU n.36 del 12-9-2012 )
Ricorso della Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212 (C.F. 80143490581), in persona della Presidente pro tempore, Renata Polverini, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 6.7.2012, dal Prof. Avv. Renato Marini (C.F. MRNRNT70A20H501W; PEC: renatomarini@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio - ricorrente; Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, -resistente- Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 115 del 18 maggio 2012, limitatamente all'art. 12, commi 1 e 3, di tale atto normativo. Fatto 1. In dichiarata attuazione dell'art. 24 della legge n. 42 del 2009, il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 115 del 18 maggio 2012, ha dettato una serie di disposizioni "in materia di ordinamento di Roma Capitale". 2. La disciplina recata da talune previsioni contenute nel citato decreto e' tale, tuttavia, da incidere indebitamente su competenze garantite dalla Costituzione in capo alla Regione ricorrente. 3. Il riferimento e', in primo luogo, all'art. 12, comma 1, ai sensi del quale: "Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e' determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni". Tale disposizione, infatti, finisce per escludere la Regione Lazio dal processo di condivisione degli obiettivi di finanza pubblica, concretizzando, in violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., una lesione della competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica. 4. Parimenti illegittimo, come si chiarira' di qui a breve, si mostra l'art. 12, comma 3, del d. lgs. impugnato, il quale dispone, dal canto suo, che: "Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalita' da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze". 5. Tutto cio' premesso, con il presente ricorso la Regione Lazio, come in epigrafe rappresentata e difesa, impugna il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e, in particolare, le norme piu' sopra menzionate, in quanto lesive delle proprie attribuzioni garantite da disposizioni di rango costituzionale, chiedendo a codesta Ecc.ma Corte di volerne dichiarare l'incostituzionalita' alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo impugnato per violazione della competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, garantita dall'art. 117, comma 3, Cost. L'art. 12, comma 1, del decreto legislativo oggetto di giudizio, prevede che Roma Capitale concordi annualmente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze "le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica". La disposizione aggiunge, poi, che il concorso di Roma Capitale agli obiettivi di finanza pubblica sara' stabilito sulla base delle disposizioni applicabili agli altri Comuni solo nel caso di mancato raggiungimento del suddetto accordo. Cio' premesso, occorre richiamare, preliminarmente, quanto disposto dalla legge di stabilita' 2012, e, in particolare, dall'art. 32. L'art. 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilita' 2012) prevede quanto segue: "A decorrere dall'anno 2013 le modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale [...i. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilita' interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari". Ai sensi del comma 1 del medesimo art. 32, le disposizioni "di cui al presente articolo [...] principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117. terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Poste tali premesse, appare di tutta evidenza l'illegittimita' dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2012. Tale previsione, infatti - in contrasto con quanto previsto dal citato art. 32, commi I e 17, della legge di stabilita' 2012 - non contempla alcun intervento della Regione Lazio nell'ambito del processo di condivisione degli obiettivi di finanza pubblica, cosi' determinando una grave violazione della competenza concorrente regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, garantita dall'art. 117, comma 3, Cost. II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2012, per violazione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Regione Lazio dagli articoli 117, comma 3, e 119 Cost., nonche' per violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 42/2009, letti congiuntamente all'art. 76 Cost., con conseguente lesione delle prerogative costituzionali della Regione ricorrente. L'art. 12, comma 3, del decreto legislativo impugnato, prevede, in estrema sintesi, l'erogazione diretta da parte dello Stato nei confronti di Roma Capitale delle risorse finalizzate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 68/2011 ("Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi dei fabbisogni standard nel settore sanitario"). A tale riguardo occorre rilevare che le risorse di cui si discute devono essere allocate, contrariamente a quanto disposto dalla disposizione censurata, all'ente legislativamente competente al trasferimento di dette funzioni, ovvero la Regione Lazio, pena la violazione dell'articolo 119 Cost., disposizione che risulta manifestamente lesa per effetto della norma censurata. A conferma dell'assunto sia sufficiente richiamare la sentenza n. 16 del 2004 di codesta Ecc.ma Corte, con la quale e' stato ritenuto "inammissibile che lo Stato adotti tali forme di intervento nell'ambito di materie e funzioni di competenza legislativa regionale -residuale e concorrente"; inoltre, nel caso di finanziamenti diretti in ambito di competenza regionale (che devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai Comuni ed avere finalita' di perequazione, di garanzia o comunque destinazione diversa dal normale esercizio delle funzioni), la Corte ha precisato che "le Regioni sono chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio". Conseguentemente, lo Stato puo' allocare direttamente risorse finanziarie a favore degli enti locali solo in funzione perequativa, con esclusione del normale esercizio delle funzioni (art. 119, comma 5, Cost.). Al contrario i livelli essenziali delle prestazioni riguardano servizi quali la sanita', l'assistenza sociale, l'istruzione e il trasporto pubblico locale, mentre gli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 68/2011, si riferiscono, piu' genericamente, a servizi pubblici aventi "caratteristiche di generalita' e permanenza"; in ogni caso si verte in materie di competenza regionale. Egualmente non puo' essere riservata a un decreto del Consiglio dei Ministri la disciplina delle modalita' di erogazione di risorse da parte dello Stato che non rientrino nei casi previsti dall'articolo 119, quinto comma, Cost. Ne consegue che l'assetto di finanziamento prefigurato dall'art. 12, comma 3, di cui trattasi, determina - in violazione delle competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica prevista dall'art. 117, comma 3, Cost., nonche' dell'autonomia finanziaria di cui la Regione Lazio gode in virtu' dell'art. 119 Cost. - un'indebita esclusione dell'ente regionale dalle decisioni di allocazione delle risorse per lo svolgimento di servizi pubblici afferenti a materie di propria competenza legislativa, anche esclusiva. Si sottolinea, inoltre, che l'impianto di finanziamento e perequazione delineato dalla legge delega n. 42/2009 e' fondato, coerentemente alle previsioni costituzionali, sul presupposto che il finanziamento da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali debba operare conformemente alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni delineata dalla Costituzione. E' evidente, pertanto, che la disposizione impugnata - estromettendo la Regione Lazio dall'allocazione delle risorse per lo svolgimento di servizi pubblici afferenti a materie di propria competenza legislativa, anche esclusiva - si pone in contrasto, tra l'altro, con i principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, determinando la violazione dell'art. 76 Cost., la quale si riflette, evidentemente, in una lesione delle prerogative costituzionali garantite in capo alla Regione ricorrente dagli articoli 117, comma 3, e 119, della Costituzione. Si insiste, alla luce delle considerazioni che precedono, per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo oggetto di giudizio. III. Con riferimento all'intesa raggiunta in sede di conferenza unificata. Fermo restando quanto sin qui rilevato, si evidenzia, subordinatamente, come il decreto legislativo gravato presenti numerose variazioni rispetto allo schema approvato in sede di Conferenza Unificata, cosi' violando l'art. 2, comma 3, 1. n. 42/2009, letto congiuntamente all'art. 76 Cost., nonche' il principio di leale collaborazione. Violazione, quest'ultima, idonea a tradursi, evidentemente, in una lesione delle competenze legislative e finanziarie di cui la Regione ricorrente gode in forza degli articoli 117, comma 3, e 119 Cost.. E', altresi', violato il principio di leale collaborazione, il quale, come noto, e' ormai pacificamente considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli articoli 5 e 120 Cost. (ex plurimis, C. Cost. senti. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del 2000; n. 282 del 2002; n. 303 del 2003). Quanto precede trova conferma nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, la quale ha espressamente affermato, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella di cui trattasi, che le modificazioni introdotte dal legislatore delegato in maniera difforme rispetto a quanto sancito nell'intesa e senza alcuna motivazione in ordine alla difformita', costituiscono un vizio procedimentale di formazione dell'atto, tale da determinarne l'illegittimita' costituzionale per violazione indiretta dell'articolo 76 Cost., oltre che del principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 Cost. (Corte cost., sent. 6-26 giugno 2001, n. 206; in termini, cfr. Corte cost., sent. 22 luglio 2009, n. 225). Anche sotto tale ultimo profilo, quindi, la illegittimita' delle norme impugnate si mostra di tutta evidenza.
P.Q.M Voglia codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 29 della legge 5 maggio 2009, n. 92, in materia di ordinamento di Roma Capitale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 115 del 18 maggio 2012, limitatamente all'art. 12, commi 1 e 3, di tale atto normativo, per violazione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Regione Lazio dagli articoli 117, comma 3 e 119 Cost., letti anche congiuntamente all'art. 76 Cost., nonche' per violazione dei principi e criteri direttivi di cui alla legge delega n. 42 del 2009 e lesione indiretta dell'art. 76 Cost., con conseguente violazione delle sfere di attribuzione costituzionali della Regione ricorrente, sotto tutti i profili e alla luce di tutte le ragioni piu' sopra esposte. Roma, 17 luglio 2012 Prof. Avv. Marini Si depositera', unitamente al presente ricorso debitamente notificato, la seguente documentazione: 1) Delibera delta Giunta regionale del Lazio n. 320 del 2012.