N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 gennaio 2011
Ordinanza del 4 gennaio 2011 emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da ASL Napoli 1 contro Istituto diagnostico Varelli Pianura a r.l.. Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione automatica a cinque giorni (in base all'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) per effetto della dimidiazione legislativamente prevista dei termini di comparizione - Conseguente onere per l'opponente, a pena di improcedibilita', di costituirsi nel termine ridotto, anche se non abbia optato per l'abbreviazione dei termini di comparizione - Ingiustificata imposizione di un termine di costituzione in se' eccessivamente breve - Irragionevolezza rispetto alle esigenze di speditezza processuale e di coordinamento dei tempi di costituzione dell'opponente e dell'opposto - Sproporzione tra le facolta' concesse all'uno e all'altro - Irrazionale disuguaglianza fra le parti processuali - Irragionevole correlazione tra termini di costituzione e termini a comparire. - Cod. proc. civ., artt. 165, 645 e 647. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.(GU n.36 del 12-9-2012 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa civile iscritta al n. 2907 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2006 nel procedimento avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo. Premesso: che la ASL Napoli 1 con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2006 si opponeva al decreto ingiuntivo n. 8306/05 emesso in favore dell'Istituto Diagnostico Varanelli Pianura ARL; che la opponente si costituiva in giudizio il successivo 27 gennaio 2006 (a 7 giorni dalla notifica) indicando quale data d'udienza il 4 luglio 2006, che in corso di giudizio questo Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione al decreto. che all'udienza del 7 dicembre 2010 il procuratore di parte attrice eccepiva l'improcedibilita' dell'opposizione richiamando la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 19246/2010. Tanto premesso il giudice, preso atto dell'intervenuta pronuncia della Corte di cassazione S.U. n. 19246/10, la. quale, ribadito il legame tra termini di comparizione e termini di costituzione quale sancito dall'art.165 c.1 c.p.c., ha affermato per "esigenze di coerenza sistematica ... che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla meta' in casa di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico e' conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta", richiamando il disposto di cui all'art.645 c.2 c.p.c. che prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a meta'; solleva di ufficio la questione di costituzionalita'. degli artt. 165,645 comma 2 cpc e 647 cpc relativamente a violazioni di principi del diritto di difesa, del contraddittorio, di uguaglianza e del giusto processo previsti dagli artt. 3, 24 e 111 Costituzione, correlate alla dimidiazione del termine di costituzione ed alla improcedibilita' in caso di omessa o tardiva costituzione, in ossequio all'interpretazione del diritto vivente, senza possibilita' di riassunzione. La rilevanza della questione nel giudizio a quo risiede nel fatto che, indubbiamente, dall'accoglimento della rilevata questione di costituzionalita' dipende raccoglimento della domanda nel merito. Considerato che la pronuncia della Corte di cassazione S.U. n. 19246/10 in altri termini si riassume: se vi e' un termine a comparire inferiore a quello ordinario anche il termine di costituzione si abbrevia, sia che il termine di comparizione nella misura inferiore all'ordinaria sia stato voluto, sia che sia stato conseguenza di un errore; che si fa gravare sull'opponente un onere processuale sproporzionato rispetto alle facolta' concesse all'opposto e alle esigenze di spedita definizione dell'intera lite o, quanto meno, della fase iniziale di essa; che la necessita' di celerita' del procedimento e' gia' garantita dal successivo art. 648 c.p.c. che riconosce la facolta' di emettere ordinanza di provvisoria esecuzione non modificabile e non impugnabile neppure con ricorso per Cassazione ex. art 111 Cost. (cfr. Cass. n. 1645 del 1990; Cass. n. 7200 del 1990) che la facolta' avvalersi del termine a comparire dimidiato trova sua ratio nel bilanciamento dell'interesse dell'ingiunto di eseguire alla prima udienza la revoca della provvisoria esecuzione laddove essa sia stata gia' concessa ai sensi dell'art.642 cpc. che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo altro non e' che la fase a cognizione piena del giudizio monitorio, persistendo tutte le garanzie di legge ed il relativo bilanciamento degli interessi delle parti; che i termini di costituzione in giudizio sono imposti dalla Legge per garantire all'altra parte processuale di improntare una valida difesa avendo a disposizione un termine ragionevole per esaminare i documenti prodotti in giudizio dalla controparte; che il termine imposto a norma dell'art.165 c.p.c. ridotto a cinque giorni in caso di abbreviazione dei termini a comparire, trova sua ratio nel fatto che l'attore ha inteso avvalersi di una facolta' sopportandone - volontariamente - il maggior onere ivi bilanciando l'interesse del convenuto a godere di un termine comunque ragionevole per improntate la propria difesa in giudizio; che la richiamata norma, seppur di natura speciale, vede il bilanciamento degli interessi delle parti sostanzialmente diverso, avendo l'opposto gia' improntato la propria difesa nella fase monitoria, dovendo nel giudizio di opposizione solo resistere ai motivi di opposizione siccome gli e' fra l'altro impedito svolgere domande riconvenzionali. (Come noto solo l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, puo' proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe nel divieto di proporre domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto Cass sent. 13086/2007). che l'onere processuale, posto a carico dell'opponente, di costituirsi entro cinque giorni dalla notifica della citazione (dies a quo decorrente dal giorno della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) a pena di improcedibilita' dell'opposizione a decreto ingiuntivo, appare ridotto ad una mera formalita', priva di qualsiasi ragione processuale, non valendo ne' a coordinare il termine di costituzione dell'opponente con quello dell'opposto, ne' a dare al processo un impulso particolare, quanto meno nella sua fase iniziale (in considerazione dell'ulteriore nuovo termine minimo a comparire introdotto dall'art. 21 lett. g) l. 28 dicembre 2005, n. 263); che la disciplina della rimessione in termini ai sensi dell'art.184-bis, ora abrogato, ma applicabile ratione temporis per le cause incardinate ante riforma 2009 (il 184-bis, infatti, e' stato abrogato dalla riforma del 2009 e sostituito dall'art. 153/2, norma di portata piu' generale, riguardante ora tutti i termini processuali) neppure e' percorribile siccome inapplicabile a tale procedimento trattandosi di norma di natura speciale la quale prevede espressamente ed in modo inequivocabile che il giudice deve concedere l'esecutivita' al decreto quando manca la costituzione dell'opponente. L'applicazione della rimessione in termini contrasterebbe con tale norma tenuto anche conto che l'intera disciplina ha gia' contemplato il caso dell'errore scusabile all'art.650 cpc che, il combinato disposto degli articoli 165, 645 e 647 cod. proc. civ. anche come interpretato dal diritto vivente, appare in contrasto agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto fa. gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'obbligo di compiere un'attivita' processuale (costituzione): a) in un termine di cinque giorni, in se' eccessivamente breve (vulnus all'articolo 24); b) in un termine irragionevole, posto che, anche assolvendo tale obbligo, non ne consegue la celere definizione della controversia o, quanto meno, della fase iniziale della stessa, tenuto conto dei maggiori termini minimi di comparizione introdotti con l'artt. 21 lett. g) l. 28 dicembre 2005, n. 263 (contrasto con gli articoli 3 e 24); c) in un termine irragionevole, dato che solo in caso di assegnazione del termine minimo a comparire sussiste la necessita' di coordinare i tempi di costituzione dell'opponente e dell'opposto (violazione degli articoli 3 e 24); d) in un termine eccessivamente breve rispetto a quello di controparte, ponendo cosi irrazionalmente i soggetti del processo in una posizione di disuguaglianza processuale (contrasto con l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione); che, l'attuale disciplina si pone oltretutto in contrasto con i principi enucleabili dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui stablisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente che vanno poi sottolineati i riferimenti, nell'ordinanza di rimessione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e alla giurisprudenza sviluppata sul punto dalla Corte di Strasburgo, in riferimento alla proroga di termini scaduti per oggettive difficolta' di notifica, e in genere all'eliminazione di barriere processuali che vanificano la possibilita' di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi; Deve ulteriormente osservarsi: che l'ordinanza di rimessione degli atti alle sezioni unite gia' dubitava della bonta' della soluzione sino a quel momento adottata, ossia che il fatto che oggettivamente vi fossero termini inferiori a quello ordinario comportava automaticamente la riduzione del termine di costituzione, senza che rilevasse a tal fine la volonta' dell'opponente di assegnare termini minori di quelli ordinari. In altri termini: se vi e' un termine a comparire inferiore a quello ordinario anche il termine di costituzione si abbrevia, sia che il termine di' comparizione nella misura inferiore all'ordinaria sia stato voluto, sia che sia stato conseguenza di un errore. Della bonta' di tale soluzione ha dubitato la I^ sezione civile di cassazione ma le Sezioni Unite hanno confermato la suddetta interpretazione. Questo e' il quid disputandum e in relazione a cio' puo' enuclearsi un principio di diritto (in tal caso si conferma la precedente giurisprudenza). Il passo ulteriore, secondo cui per il semplice fatto che venga proposta una opposizione a decreto ingiuntivo il termine di costituzione sia ope legis dimidiato, anche in caso di assegnazione del termine ordinario a comparire e' una affermazione che non puo' che avere il ruolo di un mero obiter dictum, e comunque non e' ragionevole e contrasta con i principi costituzionali. Significativo e' desumibile dal seguente passo della sentenza: "Ne' potrebbe indurre a diverse conclusioni l'osservazione che, se si ritiene irrilevante la volonta' dell'opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore quello legale, potrebbe sorgere il dubbio che il sacrificio del suo termine di costituzione possa essere ingiustificato, alla luce dell'art. 24 Cost. come potrebbe desumersi da corte cost. n. 18/2008. Infatti, l'effetto legale del dimezzamento dei termini di costituzione dell'opponente, dipendente dal solo fatto della proposizione della opposizione, e' pur sempre un effetto che dipende dalla scelta del debitore che non puo' non conoscere quali sono le conseguenze processuali che la legge ricollega alla sua iniziativa". Nucleo centrale sarebbe dunque rappresentato dall'iniziativa e di una scelta e che comporta delle inevitabili conseguenze processuali. Il ricorso alla procedura monitoria e' pero' scelta del ricorrente (futuro opposto) e non del convenuto (futuro opponente) il quale, se vuole difendersi, puo' solo citare in opposizione. A questo punto vi sono solo due possibili alternative: o il termine di costituzione dell'opponente e' sempre quello abbreviato perche' l'effetto discenderebbe ope legis ex art. 645 comma 2 cpc come hanno affermato dalle SS.UU., ed allora risulta irragionevole derivare la scelta dell'opponente da cui dipenderebbero le conseguenze processuali; oppure ci sono conseguenze ed effetti riconducibili alla scelta dell'opponente. A tal riguardo e' poi evidente che l'opponente non ha certo limiti discrezionali di scelta non potendo scegliere la forma della domanda e/o il rito processuale giacche' la procedura monitoria l'ha iniziata il creditore. L'unica scelta possibile per l'opponente e' dunque solo il termine a comparire: ordinario, oppure dimidiato, e le uniche conseguenze che possono derivare appunto in termine di "conseguenze processuali che la legge ricollega alla sua iniziativa" sono quelle sul termine di costituzione. Senza dimenticare poi che le censure di incostituzionalita' alla normativa richiamata sono sempre state rigettate sulla base della considerazione che era il debitore, nell'assegnare un termine di comparizione dimidiato, a porre le premesse del successivo termine di costituzione dimidiato, con tutti gli oneri ed i sacrifici che cio' comporta. Ma se il termine di costituzione e' sempre quello dimidiato, anche se si assegna il termine ordinario di comparizione, le censure di costituzionalita', sinora by-passate dal Supremo Collegio sulla base di un principio responsabilita' del debitore nelle scelte effettuate, risorgono prepotentemente ed ineludibilmente e meritano tutte la dovuta considerazione, dal momento che l'effetto che si vuol scongiurare non deriva piu' da una scelta dell'opponente, ma e' imposto dalla legge. Pertanto prima di applicare il "novum" delle SS. UV. va scrutinata la legittimita' costituzionale di tale "decisum" (rectius del principio che le S.S. U.U. avrebbero coniato). Cosi' le SS. UU. rispondono al rilievoche la norma di cui all'art. 645 comma 2 cpc parla di dimidiazione dei termini a comparire e non di dimidiazione dei termini di costituzione con l'argomento che "Non esiste nessuna ragione oggettiva che giustifichi l'opposta opinione che reputa che il silenzio del legislatore in ordine alla disciplina dei termini di costituzione a fronte della espressa previsione contenuta nella disciplina previgente, sia significativa della volonta' di cambiare la regola, espressamente affermata dall'art. 165 1° comma cpc che stabilisce un legame tra termini di comparizione e termini di costituzione, al fine di rendere coerente il sistema nei procedimenti che esigono pronta trattazione. Ne deriva che tale regola non puo' certo ritenersi di natura eccezionale o derogatoria, ma espressione di un principio di razionalita' e coerenza, con la conseguenza che l'espresso nell'art. 645 cpc di tale principio sarebbe gara del tutto superflua." Deve in oggi caso osservarsi che il principio di correlazione tra termini a comparire e termini di costituzione, nella cennata norma di cui all'art. 165 cpc, e' posto in correlazione con il meccanismo di abbreviazione dei termini a comparire di cui all'art. 163 - bis cpc. Tale meccanismo prevede, pero', che sia l'attore a richiedere l'abbreviazione dei termini di comparizione, cioe' da colui che deve poi subire l'onere di costituzione in termine dimidiato, mentre nel nostro caso (quello cioe' dell'opposizione a decreto ingiuntivo) l'abbreviazione non e' richiesta da colui che deve subirne le conseguenze, ma e' imposta dalla legge, e per di piu' a seguito della scelta del creditore di agire in via monitoria invece che in via ordinaria. In altri termini nel primo caso e' il creditore che decide di abbreviare i termini (e quindi paga sulla propria pelle l'eventuale insufficienza del termine a costituirsi, risultante per altro al massimo nella cancellazione della causa dal ruolo) mentre nel secondo caso le conseguenze nefaste dell'insufficienza del termine di costituzione (ossia l'improcedibilita' della opposizione) non sono scelte da chi le subisce, ma imposte dalla legge, e per di piu' sulla base della scelta del creditore di agire in via monitoria. In considerazione della diversita' del meccanismo di riduzione dei termini, nonche' in considerazione della diversita' degli effetti derivanti dal non rispetto del termine, l'espresso richiamo del suddetto principio nel corpo dell'art 645 cpc, appare tutt'altro che superfluo, come invece opinano le SS. UU. Invero nel caso del rito ordinario (dimidiazione ex art. 163 cpc) l'attore resta padrone del suo destino, giacche' e' lui che chiede il dimezzamento dei termini, mentre nel giudizio di opposizione cio' non si verifica; il termine sarebbe dimidiato non perche' e' l'opponente lo richiede, valutando i pro e i contro, ed assumendosi il rischio, ma perche' "e' pacifica l'esigenza di accelerare la trattazione dell'opposizione". Ed e' ben singolare che l'esigenza di trattare urgentemente l'opposizione, e quindi una disposizione che dovrebbe andare nell'interesse dell'opponente, possa portare a delle conseguenze nefaste proprio per il soggetto che si' dovrebbe avvantaggiare di quella disposizione. Ritenuto Che le questioni gia' poste dinanzi alla Corte costituzionale avevano, diversamente dal caso di specie, ad oggetto l'ipotesi dimidiazione del termine a comparire ispirandosi al consolidato orientamento adottato dalla Corte di cassazione (ex multis Cass. Civ. sez. III 03.07.2008 n. 18203; Cass. civ., sez. III, 20/11/2002, n. 16332; Cass. 15.03.2001 n 3752; Cass. 30.03.1998 n. 3316; Cass. 07.04.1987 n. 3355; nella giurisprudenza di merito si vedano Trib. Novara 12.05.2010 n. 491; Trib. Roma sez. V 26.06.2009 n. 14271; Trib. Genova 12.02.2008, Trib. Genova 28.03.2008; Trib. Bari sez. I 09.06.2006; Trib. Modena 16.04.2003). Conclusivamente il giudice solleva di ufficio la questione costituzionalita' riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione della legittimita' costituzionale degli articoli 165, 645 e 647 con codice di procedura civile, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve, che sarebbe irragionevole dal momento che all'osservanza di tale onere non consegue la celere defininizione della controversia, tenuto conto dei maggiori termini minimi di comparizione introdotti con l'art. 21 lett. g) l. dicembre 2005, n. 263, nonche' del fatto che solo in caso di assegnazione del termine minimo a comparire sussiste la necessita' di coordinare i tempi di costituzione dell'opponente e dell'opposto, e che i soggetti del processo (opponente ed opposto) sarebbero, irrazionalmente, posti in una posizione di' disuguaglianza processuale.
P.Q.M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente. del Consiglio dei ministri; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Con espletamento di ogni ulteriore formalita' di legge inerente, conseguente ed accessoria. Cosi' e' deciso in Napoli il 21 dicembre 2010 Il GOT: de Cesare