N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2012

Ordinanza del 27 febbraio 2012 emessa dal  G.U.P.  del  Tribunale  di
Alessandria nel procedimento penale a carico di S.U.. 
 
Reato  in  genere  -  Prescrizione  -  Sospensione  del  corso  della
  prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione in presenza
  delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 cod. proc. pen.  laddove
  sia accertata l'irreversibilita' dell'incapacita' dell'imputato  di
  partecipare coscientemente al processo - Violazione dei principi di
  ragionevolezza e  uguaglianza  -  Violazione  del  principio  della
  ragionevole durata del processo - Lesione del diritto di difesa. 
- Codice penale, art. 159. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111. 
(GU n.36 del 12-9-2012 )
 
                             IL TRIBUNALE 
 
    Nel procedimento contro S. U. nato a Grosshoecmstetten (Svizzera)
l'11 aprile 1964, residente in Ruegsau (Svizzera), via Mannenberg  n.
63; 
    -  difeso  di  fiducia  dall'avv.  Piero  Monti   del   foro   di
Alessandria; imputato per il delitto di cui  all'art.  589,  primo  e
secondo comma, C.P., perche', alle ore  7,55  circa  del  16  ottobre
2001, in Castellazzo Bormida (AL), mentre alla guida dell'autovettura
BMW tg. BE 159873 (CH), proveniente dat lato di Savona-Vado e diretto
verso Gravellona Toce,  stava  procedendo  lungo  l'autostrada  A/26,
percorrendo la carreggiata  unidirezionale  nord,  all'altezza  della
progressiva chilometrica 56+535, tratto  formato  da  tre  corsie  di
marcia e da  una  corsia  di  emergenza,  rettilineo  ed  in  leggera
discesa,  per  colpa  estrinsecatasi  in  negligenza,  imprudenza  ed
imperizia nonche' nella trasgressione di norme sulla disciplina della
circolazione  stradale,  avendo  non  solo  omesso  di   tenere,   in
violazione del  disposto  di  cui  all'art.  141,  commi  secondo  ed
undicesimo,  cod.  str.,  una  velocita'  tale  da  consentirgli   di
conservare sempre il controllo del veicolo  ed  essere  in  grado  di
compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza,  ma,
marciando ad un'andatura non inferiore ai 170-175 km/h  in  una  zona
soggetta ai  130  km/h,  anche  parimenti  omesso  di  Osservare,  in
violazione delle norme di cui all'art. 142, comma ottavo, cod.  str.,
il limite massimo di velocita' consentito, perdeva  il  controllo  di
guida dell'automezzo e,  ouindi,  dapprima  sbandava  verso  il  lato
destro della carreggiata, dipoi, deviando verso sinistra,  andava  ad
urtare per ben due volte, ad una distanza di  circa  60  metri  l'una
dall'altra, contro il  guard-rail  centrale  ed  infine,  dirigendosi
nuovamente verso destra ed attraversando in diagonale ed in  fase  di
scarrocciamento tutta quanta la carreggiata per un  ulteriore  tratto
di circa 108 metri,  impattava  violentemente  contro  il  guard-rail
metallico di destra, aprendosi in esso un varco, attraverso il  quale
fuoriusciva dalla sede viabile, andandosi a fermare nella sottostante
scarpata, ad una distanza di  circa  200  metri  dal  primo  impatto,
cagionando conseguentemente la morte della sua trasportata M. D., che
decedeva sul posto per "sfacelo dell'encefalo da trauma cranico". 
    Sentite le  pari,  all'odierna  udienza  del  27  Febbraio  2012,
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante  lettura
in udienza la seguente ordinanza sulla  eccezione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 159 C.P., nella  parte  in  cui  prevede  la
sospensione del corso della  prescrizione  anche  in  presenza  delle
condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p.,  laddove  sia  accertata
l'irreversibilita'  dell'incapacita'  dell'imputato  di   partecipare
coscientemente al processo, per asserito contrasto con gli artt. 3  e
111 Costituzione. 
    Rilevato: 
        - che nel  corso  del  presente  procedimento  e'  emersa  la
sussistenza, a carico dell'imputato, di una malattia  neurologica  di
gravita' tale da comprometterne  irreversibilmente  la  capacita'  di
partecipare  coscientemente  al  processo;  in   particolare,   dalla
certificazione  medica   in   atti,   si   evince   come,   all'esito
dell'incidente stradale oggetto della contestazione supra trascritta,
il  prevenuto  abbia  subito  un  trauma  cranico  encefalico  grave,
caratterizzato  da  "emorragie  da  contusione   occipitale   destra,
frontale sinistra, lesioni assonali diffuse a carico di entrambi  gli
emisferi e del tronco cerebrale,  sindrome  mesencefalica  prolungata
con comma vigile, spasmo in  flessione  delle  estremita'  superiori,
frattura mandibolare paramediana sinistra con osteosintesi in data 28
ottobre 2001 e nuova osteosintesi per pseudoartrosi infetta  in  data
29 novembre 2011, nonche' frattura clavicolare sinistra"; lesioni che
hanno   inequivocabilmente   determinato,   fin   dall'origine,   una
condizione di infermita' permanente e totale del prevenuto, il  quale
e' tetraspastico, privo dell'uso della  parola,  alimentato  a  mezzo
sonda PEG, affetto da disgalgia ed incontinenza fecale  ed  urinaria,
con presa di contatto e  attenzione  mirata  occasionale  e  comunque
senza sicura distinzione fra affermazioni o negazioni e con  sospetto
di dolori al viso ed alla colonna vertebrale (cfr. certificati medici
redatti dal medico responsabile della Klinik  Favorit  e  versati  in
atti); 
        - che il grado di opinabilita' della prognosi  formulata,  in
termini  di  durata   e   di   reversibilita'   della   malattia   e'
sostanzialmente nullo, tenuto conto delle nozioni  mediche  correnti,
della gravita' della patologia e del periodo di tempo gia'  trascorso
in assenza di qualsivoglia cambiamento delle  condizioni  cliniche  e
dello stato psichico del prevenuto; 
        - che, avuto riguardo alle risultanze  delle  Informative  di
polizia giudiziaria - in ordine alla dinamica dell'incidente stradale
in cui lo S.,  .  e'  rimasto  coinvolto-,  nonche'  all'esito  degli
accertamenti  peritali  contenuti  nel  fascicolo  ed  apparentemente
immeritevoli di censura, deve escludersi che l'infermita' mentale sia
antecedente  al  fatto,  che  sia  ipotizzabile  una   pronuncia   di
proscioglimento  o  di  non   luogo   a   procedere   nei   confronti
dell'imputato ovvero che siano utilmente esperibili  mezzi  di  prova
utili ai fini di una simile pronuncia; 
        - che la questione dedotta appare senza dubbio rilevante,  in
ragione dell'incidenza attuale e non  meramente  eventuale  rivestita
dalla disposizione normativa di cui all'art. 159  C.P.  nel  presente
procedimento, allo stato sospeso a  norma  dell'art.  71  c.p.p.  con
ordinanza pronunciata in data 20 ottobre 2005 e da ultimo  confermata
in  data  14  luglio  2011;   in   particolare,   alla   luce   della
documentazione medica prodotta alla precedente udienza,  e'  in  data
odierna demandata una pronuncia di conferma del citato  provvedimento
di sospensione; peraltro, tenuto conto del  tempus  commissi  delicti
(trattandosi di fatti risalenti al  16  ottobre  2001),  qualora  non
fosse stata pronunciata ordinanza di sospensione del procedimento,  a
norma dell'art. 71 c.p.p., specificamente  richiamato  dall'art.  159
C.P., primo comma, C.P., questo Giudice avrebbe  dovuto  rilevare  la
sopravvenuta integrazione della fattispecie estintiva  del  reato  di
cui all'art. 157 C.P., fin dalla data  del  16  ottobre  2008,  -  in
conformita' con il tenore letterale della norma, nel testo successivo
alle modifiche introdotte dalla Legge 5 dicembre 2005, n.  251,  piu'
favorevole al reo -, ovvero a  far  data  dal  16  ottobre  2011,  in
conformita' con il testo antecedente l'entrata in vigore della citata
disciplina; 
        - che del pari ricorre il  presupposto  della  non  manifesta
infondatezza della questione, alla luce dei  principi  costituzionali
di eguaglianza e di ragionevole durata del procedimento; 
        - che, sul punto, com'e' pacifico, la ratio della sospensione
del termine di prescrizione nei casi di obbligatoria sospensione  del
procedimento o del processo richiamati dal primo comma dell'art.  159
C.P. risponde alla logica espressa dal  brocardo  latino  contra  non
valentem agere non currit praescriptio secondo cui i casi di  forzata
stasi processuale cui e' costretto  l'organo  giudiziario  procedente
non possono essere ascritti all'incapacita' del  sistema  giudiziario
di pervenire ad una "verita' processuale" nel  tempo  imposto  a  tal
fine dall'ordinamento penale; nondimeno, la medesima logica  sottende
non soltanto l'esigenza che i casi di sospensione  siano  espressi  e
tassativi, ma altresi', che detta situazione di "stallo" sia comunque
contenuta nei limiti della transitorieta' e  temporaneita',  concetti
del  tutto  contrastanti  con  una  reiterazione  "ad  oltranza"  dei
provvedimenti di blocco del rapporto processuale per tutta la residua
durata della vita dell'imputato (e,  purtroppo,  come  nella  vicenda
all'esame, in attesa del decesso di' costui, sostanzialmente  ridotto
ad una condizione di "eterno giudicabile"); 
        -  che,  invero,  come  affermato  dalla  dottrina  e   dalla
giurisprudenza piu' autorevoli,  le  ragioni  della  causa  estintiva
della prescrizione, specificamente legata al decorso del tempo, vanno
ravvisate nel  principio  di  ragionevole  durata  del  procedimento,
nell'attenuarsi dell'interesse dello Stato alla punizione  dei  reati
il cui ricordo sociale si e' affievolito per  il  trascorrere  di  un
periodo di tempo nel quale non si sia arrivati all'accertamento della
responsabilita'  o  all'esecuzione  della  pena  inflitta;  in  altri
termini, laddove l'allarme della coscienza comune sia venuto  meno  o
si sia affievolito  in  ragione  del  decorso  del  tempo,  lo  Stato
rinuncia del tutto alla potesta' punitiva, eliminando la  punibilita'
in se' e per se', proprio nell'ottica  di  una  funzione  retributiva
della pena (cfr. Cass.,  sez.  I,  8  maggio  1998,  n.  7442;  Corte
Costituzionale, sentenza n. 202/71); 
        - che,   al   contrario,   la   norma   censurata   sacrifica
significativamente l'interesse dello Stato ad evitare il dispendio di
risorse e di energie processuali allorche', nonostante  l'inevitabile
attenuazione del "bisogno di pena", connessa al sopravvenuto  decorso
del c.d. "tempo  dell'oblio",  l'esercizio  della  potesta'  punitiva
permanga per un periodo di tempo non determinato, ne' determinabile e
comunque  verosimilmente  destinato  a  cessare   soltanto   per   la
sopravvenuta integrazione della fattispecie estintiva di cui all'art.
150 C.P.; 
        -  che,  pertanto,  limitatamente  ai  casi  di   incapacita'
processuale  permanente  ed   irreversibile   dell'imputato   (1)   ,
caratterizzati  dall'assenza  di  prospettive  di  guarigione  o   di
significativa attenuazione dell'infermita' mentale,  la  disposizione
di cui all'art. 159 C.P. appare in contrasto, in primo luogo, con  il
principio di ragionevole durata del procedimento,  sancito  dall'art.
111, secondo comma, Costituzione, inteso sia sotto il  profilo  della
"garanzia  oggettiva",  inerente  funzionamento  dell'amministrazione
giudiziaria  -  in  ragione  dei   molteplici   gravi   inconvenienti
individuali  e  collettivi  connessi  ad  una  eccessiva  dilatazione
temporale del procedimento -, sia sotto il  profilo  della  "garanzia
soggettiva", inerente il principio sancito dall'art. 6 CEDU 1950,  "a
ce que sa causa soit entendue dans un delais raisonable"; in  secondo
luogo, con i principi di ragionevolezza e  di  eguaglianza  enunciati
dall'art. 3 Costituzione, -  violato'allorche'  la  legge,  senza  un
ragionevole motivo, riservi un trattamento diverso a cittadini che si
trovino in situazioni eguali -,  in  relazione  a  fattispecie,  come
quella di cui all'art. 150 C.P., in cui, dinanzi ad una condizione di
permanente ed irreversibile impossibilita' di punire  l'imputato,  lo
Stato rinunci all'esercizio della relativa potesta'; infine,  con  il
principio di difesa dettato dall'art. 24, secondo comma Costituzione,
inerente la  libera  ed  effettiva  partecipazione  dell'imputato  al
procedimento, attraverso una  responsabile  e  cosciente  valutazione
delle conseguenze di ogni comportamento, inevitabilmente destinata ad
essere preclusa dal decorso di un periodo di tempo  tale  da  rendere
assai difficile l'individuazione di  validi  temi  d'indagine  ovvero
l'assunzione di mezzi di  prova  a  supporto  delle  linee  difensive
alternativamente percorribili (2) 

(1) Evidentemente  acclarati  all'esito  di  specifici   accertamenti
    tecnici, analoghi a quelli utilizzati a supporto di  pronunce  di
    proscioglimento per difetto di imputabilita'. 

(2) Al riguardo, e' sufficiente pensare  alle  difficolta'  sotto  il
    profilo  probatorio  che  l'odierno  imputato  si  troverebbe   a
    fronteggiare  laddove,  rientrato  in  possesso   delle   proprie
    facolta' mentali, dovesse difendersi da una contestazione  avente
    ad oggetto fatti accaduti oltre dieci anni prima. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e  la  non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
159 C.P., nella parte in cui prevede la sospensione del  corso  della
prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt.  71
e   72   c.p.p.,    laddove    sia    accertata    l'irreversibilita'
dell'incapacita'  dell'imputato  di  partecipare  coscientemente   al
processo,  per  asserito  contrasto  con  gli  arti.  3,  24  e   111
Costituzione, sospende il presente procedimento a carico di S. U., 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
affinche',  ove  ne  ravvisi   i   presupposti,   voglia   dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  159  C.P.,  nella  parte
indicata; 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
        Alessandria, addi' 27 febbraio 2012 
 
                       Il Giudice: Solombrino