AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo alla ordinanza n. 150 del 22 maggio - 7 giugno 2012 (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 24 del 13 giugno 2012).(GU n.31 del 1-8-2012 )
In calce alla ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 98, dopo le firme, si intende riportato il seguente « Allegato: ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012 ORDINANZA Rilevato che i giudizi hanno ad oggetto, in parte, le stesse norme. censurate in relazione a parametri costituzionali, per profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti e, quindi, vanno riuniti per essere decisi con una stessa pronuncia; che nel giudizio Reg. ord. n. 19 del 2011, promosso dal Tribunale di Firenze, e' intervenuto il WARM (World Association of Reproductive Medicine), che non e' parte nel processo principale, con atto depositato il 21 maggio 2012; che nel giudizio Reg. ord. n. 34 del 2011, promosso dal Tribunale di Catania, e' intervenuto il Movimento per la vita italiano, Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d'Italia (M.P.V.), che non e' parte nel processo principale; che nel giudizio Reg. ord. n. 163 del 2011, promosso dal Tribunale di Milano, sono intervenuti: a) con un unico atto, l'Associazione Luca Coscioni, per la liberta' di ricerca scientifica, l'Associazione Amica Cicogna Onlus, l'Associazione Cerco un bimbo e l'Associazione Liberididecidere, intervenienti nel processo principale in corso davanti al Tribunale di Firenze e nel quale e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale (Reg. ord. n. 19 del 2011), deducendo di essere titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto; b) S.B. ed F.B., parti nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Tribunale di Firenze; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (per tutte, sentenze n. 304. n. 293 e n. 199 del 2011; n. 151 del 2009), mentre la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimita' costituzionale, neppure e' idonea a rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, sentenza n. 470 del 2002: ordinanza pronunciata all'udienza del 4 aprile 2006, nel giudizio definito dalla sentenza n. 172) del 2006, che, peraltro, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'atto di intervento «deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio», termine che, secondo il costante orientamento di questa Corte, deve essere ritenuto perentorio (tra le molte, sentenza n. 303 del 2010) e che non risulta osservato dal WARM (l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 6 del 2 febbraio 2011, mentre l'atto di intervento e' stato depositato il 21 maggio 2012). Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibili gli interventi del WARM (World Association of Reproductive Medicine) nel giudizio introdotto con l'ordinanza Reg. ord. n. 19 del 2011; del Movimento per la vita italiano, Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d'Italia (M.P.V.) nel giudizio introdotto con l'ordinanza Reg. ord. n. 34 del 2011; dell'Associazione Luca Coscioni, per la liberta' di ricerca scientifica, dell'Associazione Amica Cicogna Onlus, dell'Associazione Cerco un bimbo, dell'Associazione Liberididecidere e di S.B. ed F.B. nel giudizio introdotto con l'ordinanza Reg. ord. n. 163 del 2011. Alfonso Quaranta, Presidente».