N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2012
Ordinanza del 6 giugno 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Lupo Giuseppe contro Ministero della giustizia. Ordinamento giudiziario - Giudice onorario di tribunale - Prevista cessazione dal servizio al compimento del settantaduesimo anno di eta' anziche' al compimento del settantacinquesimo anno di eta' - Ingiustificato deteriore trattamento del giudice onorario di tribunale rispetto al giudice di pace e al giudice tributario - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Regio decreto 30 aprile (recte: gennaio) 1941, n. 12, art. 42-sexies, comma 1, lett. a). - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.38 del 26-9-2012 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 533 del 2012, proposto da Giuseppe Lupo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Leone, Stefano Modenese, con domicilio eletto presso Stefano Modenese in Venezia, via Cannaregio, 916/I; Contro Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; per l'annullamento del provvedimento O.I. n. 32/2012 del 5 marzo 2012, con il quale e' stato notificato al ricorrente il rigetto dell'istanza di proroga dell'incarico di giudice onorario per raggiunti limiti di eta' ex art. 42-sexies, del r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941; nonche' di ogni atto annesso, connesso o presupposto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di cosfituzione in giudizio di Ministero della giustizia; Relatore nella Camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; F a t t o 1. Con ricorso in data 16 marzo 2012, dott. L., giudice onorario del tribunale di Verona, ha impugnato il provvedimento del 5 marzo 2012 con il quale il Presidente dello stesso tribunale ha rigettato la sua istanza di «proroga sino al 31 dicembre 2012 dell'incarico relativo alle esecuzioni mobiliari gia' affidatogli con provvedimento del 9 novembre 2011», istanza fondata sul disposto di cui all'art. 15 (Proroga dei magistrati onorari) del d.-l. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 10, con il quale le funzioni dei G.O.T. sono prorogate fino al 31 dicembre 2012». 2. Orbene, l'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di proroga e' stato motivato sulla base dell'art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d. 30 aprile 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), che statuisce la cessazione dal servizio di giudice onorario al «compiminto dei settantaduesimo anno di eta'». A giudizio del Presidente del tribunale di Verona, infatti, la norma de qua impedirebbe in radice la possibilita' di prorogare «l'incarico affidato al dott. L. nel settore delle esecuzioni immobiliari (con affiancamento ad un magistrato togato)», ai sensi dell'art. 42-quinquies del medesimo r.d., in ragione delle specifiche circostanze di fatto del caso concreto, dal momento che il G.O.T. in questione compira' il settantaduesimo anno di eta' in data, anteriore al suddetto termine prorogato per legge. 3. Invero, si osserva nel provvedimento impugnato, «la possibilita' di disporre la proroga nell'incarico affidato al dott. L. nel settore delle esecuzioni mobiliari (con affiancamento ad un magistrato togato)» presupporrebbe «la possibilita' di proroga dell'incarico di G.O.T.», rilevandosi, sul punto, che l'art. 15 del d.-l. n. 212 del 2012 inciderebbe «unicamente sull'art. 42-quinquies del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ove e' prevista la durata triennale dell'incarico ai G.O.T., laddove nel caso di specie viene in discussione la diversa fattispecie, regolata dall'art. 42-sexies, primo comma, lettera a), r.d. citato, della cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta'». 4. Inoltre, con nota in data 29 marzo 2012, prot. 1479/44, il Presidente del tribunale di Verona ha trasmesso il provvedimento di rigetto dell'istanza di «differimento del termine di permanenza in servizio», formulata dall'odierno ricorrente, al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e di Servizi - Direzione Generale dei magistrati, del Ministero della giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura, nonche' al Consiglio Superiore della Magistratura auspicando «che le ragioni espresse dal dott. L. - che ha svolto ottimamente le funzioni presso questo Ufficio - possano trovare accoglimento». 5. Ad avviso del ricorrente, il provvedimento di reiezione della sua istanza di' proroga nelle funzioni conferitegli dovrebbe essere annullato dall'intestato TAR in quanto «atto discriminatorio» relazione all'«eta'», previa «disapplicazione» dell'art. 42-sexies del r.d. n. 12 del 1941, per contrasto con «l'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 9 luglio 2003» [recte: art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 9 luglio 2003, 215, (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica)] nonche' con «la legislazione europea» basata sul «Trattato di Amsterdam» e sulla «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea», che avrebbe sancito espressamente «il diritto di uguaglianza davanti alla legge (art. 20) e il divieto di qualsiasi forma di discriminazione». 6. In particolare, sempre ad avviso del ricorrente, l'«attuale normativa» europea comprenderebbe da direttiva sulla parita' di trattamento in materia di occupazione (2000/78CE)», la quale tutelerebbe «tutti i cittadini comunitari dalle discriminazioni sul luogo di lavoro», considerando il «divieto di discriminazione basato sull'eta'» quale «elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversita' nella occupazione», pur ammettendo che «in talune circostanze, delle disparita' di trattamento in funzione dell'eta'» risultino giustificate. 7. Secondo il ricorrente, sarebbe di «palmare evidenza» come «il limite di eta' fissato al settantaduesimo anno per i giudici onorari del Tribunale costituisca trattamento diverso e meno favorevole [rispetto a] quello di settantacinque anni fissato per i giudici di pace», cosi' come rispetto a quello concernente i giudici tributari, pur trattandosi di figure appartenenti tutte alla stessa categoria della magistratura onoraria e dunque non trovando alcuna giustificazione ordinamentale. 8. Sempre secondo il ricorrente, dunque, risulterebbe «incomprensibile e discriminatorio il fatto che la cessazione dalle funzioni per i soli giudici onorari di tribunale sia stabilita al settantaduesimo anno di eta', comportando tale scelta legislativa nazionale, ingiustamente e illegittimamente, un diverso e meno favorevole trattamento, in un ordinamento che prevede, rispetto a tutti coloro che esercitano la giurisdizione (compresi i giudici professionali), la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di eta'». 9. Alla luce di tali considerazioni, con l'odierno gravame si chiede a questo Tribunale Amministrativo Regionale, in via cautelare, di «sospendere l'impugnato provvedimento» ex art. 55 c.p.a., al fine di evitare che nelle more del giudizio «il ricorrente possa subire un inevitabile pregiudizio grave e irreperabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione del merito»; nel merito, di «dichiarare illegittimo e, conseguentemente, [di] annullare il predetto provvedimento e disapplicare l'art. 42-sexies del r.d. n. 12 del 1941, permettendo al ricorrente di esercitare le funzioni di giudice onorario fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di eta', come previsto per i giudici di Pace, per i giudici tributari e i giudici professionali, nel pieno rispetto dei principi garantiti e tutelati dalla Costituzione italiana e riconosciuti dal Diritto Europeo». 10. Si e' costituito in giudizio il Ministero della giustizia, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato; chiedendo che questo TAR, «previo rigetto dell'istanza cautelare» dichiari «l'inammissibilita' e l'infondatezza» del gravame, in considerazione del fatto che, con l'odierno ricorso il dott. L. porrebbe a sostegno della propria pretesa «il d.-l. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 10, con il quale le funzioni dei G.O.T. sono state prorogate fino al 31 dicembre 2012». L'Avvocatura Distrettuale osserva che dal tenore letterale dell'art. 15 del d.-l. citato «da proroga delle funzioni dei G.O.T.» in esso contemplata inciderebbe «unicamente sull'art. 42-quinquies del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ove e' prevista la durata triennale dell'incarico ai G.O.T.». Nel caso di specie, invece, verrebbe in considerazione «da diversa fattispecie, regolata dall'art. 42-sexies, primo comma, lettera a), r.d. citato, della cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta'», con la conseguenza che «nessuna violazione di legge» sarebbe «addebitabile all'Amministrazione resistente». 11. In prossimita' della camera di consiglio fissata per la decisione in ordine alla richiesta misura cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il ricorrente ha depositato memoria di replica ribadendo che, contrariamente alla ricostruzione in fatto e in diritto operata dall'Amministrazione resistente, la questione sottoposta al vaglio del Collegio consisterebbe, in sintesi, nella seguente: «I giudici onorari di Tribunale sono gli unici che cessano dalle funzioni al compimento del settantaduesimo anno di eta' in un ordinamento che prevede, per i giudici di pace, per i giudici tributari e per i giudici professionali, la cessazione dal servizio al raggiungimento del setantacinquesimo anno di eta'; (...) tale discriminazione puo' essere eliminata con l'annullamento del provvedimento opposto e la disapplicazione dell'art. 42-sexies del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nel pieno rispetto e secondo quanto disposto dalla normativa europea». 12. Nella stessa memoria il ricorrente ha chiesto, altresi', al Collegio di valutare anche «l'opportunita'» di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale «relativa al contrasto tra l'art. 42-sexies del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, con l'art. 3 della Costituzione», insistendo nell'accoglimento della propria richiesta di «sospensione cautelare del provvedimento senza la quale una decisione favorevole sarebbe del tutto inutile poiche' il ricorrente compie l'eta' di' 72 anni il 1° giugno 2012». D i r i t t o 13. Nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 questo Tribunale ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento «ai soli fini dello svolgimento del giudizio di costituzionalita'», «considerata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42-sexies del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), di cui l'atto impugnato e' diretta applicazione», rimandando, per l'esplicazioni delle motivazioni del dubbio di legittimita' costituzionale in questione, alla presente ordinanza di rimessione degli atti alla Cotte costituzionale, adottata nella medesima camera di consiglio. 14. Il Collegio, in particolare, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 42-sexies del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, a motivo dell'irragionevole disparita' di trattamento che essa riserva al termine di cessazione dalle funzioni per i magistrati onorari di tribunale rispetto a quello previsto per le altre componenti la magistratura onoraria ad esso assimilabili, quali i magistrati del giudice di pace e dei giudici tributari, rispettivamente disciplinate dall'art. 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413). 15. In punto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, questo Collegio osserva che l'atto di rigetto impugnato con l'odierno ricorso e' diretta applicazione della norma de qua, la quale non ammette alcun margine di valutazione discrezionale in capo alla pubblica amministrazione. Il provvedimento impugnato, dunque, deve ritenersi atto definitivo, in quanto non piu' suscettibile di modifica, sicche' la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura cosi' come quella al competente Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia risulta finalizzata ad una mera «presa d'atto» di un provvedimento che si limita a dichiarare il prodursi di un effetto direttamente promanante dalla norma di legge. 16. Considerato che il dott. L. e' nato il 1° giugno 1940 ed e' stato nominato giudice onorario del Tribunale di Verona con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 18 aprile 2001, esercitando le relative funzioni a partire dal 13 giugno dello stesso anno, egli raggiungera' il limite di eta' previsto dalla legge per la cessazione dal relativo incarico in data anteriore (i.e.: il 1° giugno 2012) rispetto al termine di proroga per le stesse funzioni fissato al 31 dicembre 2012 dal citato art. 15 del d.-l. n. 212 del 2011. 17. A tenore di quest'ultirno articolo, infatti, «al comma 1 dell'art. 245 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), - disciplinante il termine entro il quale e' consentita la possibilita' per la magistratura onoraria giudicante e requirente di essere addetti, rispettivamente, al Tribunale o alla Procura - le parole: ''non oltre il 31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre il 31 dicembre 2012''». Il comma 2 del medesimo articolo dispone altresi': «I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'art. 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di' cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012». 18. Correttamente, quindi, il Presidente del Tribunale ha rigettato l'istanza di proroga delle funzioni fino al 31 dicembre del 2012, poiche' raccoglimento di essa avrebbe consentito lo svolgimento delle funzioni di giudice onorario del Tribunale oltre il termine di cessazione fissato dalla legge. 19. In altri termini, la proroga introdotta dall'art. 15 del citato d.-l. 22 dicembre 2011, n. 212, in tanto potrebbe esplicare gli effetti sull'incarico in atto del dott. L., in quanto non ricorrano motivi pregiudizialmente ostativi all'astratta «prorogabilita'» dell'incarico stesso, quali, come nel caso di specie, il superamento del settantaduesimo anno di eta', ossia del limite massimo di eta' previsto per lo svolgimento delle funzioni medesime. 20. Sempre in punto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata, non puo' essere accolta la prospettazione del ricorrente secondo la quale la norma citata sarebbe suscettibile di «disapplicazione» (recte: di non applicazione) per il suo contrasto con «normative comunitarie», posto che non esiste una disciplina self-executing di tale matrice applicabile fattispecie oggetto di giudizio. Da un lato, infatti, le difettive comunitarie invocate (come ad esempio la Dir. 43/2000/CE) riguardano ipotesi di discriminazioni fondate sulla razza o sull'etnia (cfr. art. 1 della Dir. 43/2000/CE, secondo cui essa «mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parita' di trattamento»), e, dunque, parametri di discrirninazione diversi dall'«eta'». Dall'altro, il fatto che la norma legislativa in esame riservi a soggetti non appartenenti ad una medesima categoria professionale, bensi' a figure professionali fra loro «assimilabili» sotto il profilo funzionale, termini di cessazione dall'incarico diversi, non appare integrare, di per se', l'illegittimita' comunitaria di cui alla direttiva del Consiglio 78/2000/CE, in quanto i singoli Stati della Unione europea god.ono di un ambito di autonomia che esclude un'assoluta uniformita' di regime delle condizioni legali di permanenza nelle attivita' professionali, essendo loro interdetto, invece, di discriminare (sia direttamente che indirettamente) una persona rispetto a «quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga». Nel caso che ci occupa, infatti, tutti i soggetti appartenenti alla categoria di giudice onorario di tribunale cosi' come il ricorrente, sono sottoposti all'identico trattamento (cessazione al compimento del settantaduesimo anno di eta'). 21. Ancora, l'atto irnpugnato non e' «discriminatorio» nel senso prospettato dal ricorrente, posto che l'effetto «pregiudizievole» non discende ne' da atti ne' da comportamenti dell'Amministrazione, ma costituisce l'effetto direttamente conseguente nell'ordinamento nazionale dalla vigenza della norma di legge citata e di cui l'atto impugnato rappresenta la pedissequa applicazione. 22. Pertanto, a giudizio del Collegio, l'asserita violazione della posizione soggettiva del ricorrente dipende direttamente dall'illegittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 42-sexies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sicche' solo dalla dichiarazione della sua illegittimita' costituzionale potrebbe derivare il richiesto accoglimento del ricorso per illegittimita' derivata dell'atto impugnato. 23. Questo Collegio, ritenuta la rilevanza pregiudiziale della questione di costituzionalita' in esame, e' convinto, altresi', della sua non manifesta infondatezza in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparita' di trattamento da essa prodotta, posto che la situazione dei giudici onorari di tribunale e' del tutto omogenea a quella dei giudici di pace e a quella dei giudici tributari, trattandosi di figure appartenenti tutte alla magistratura onoraria e soggette a regimi di ammissione e di funzione pienamente comparabili; sicche', considerata piena assimilabilita' di dette figure, non sembra giustificabile alcuna diversita', di trattamento con riferimento al momento di cessazione dall'incarico, che dovrebbe rappresentare, proprio per la sua portata generale, un elemento comune e uniforme di tutta la categoria magistratuale cui dette figure appartengono. 24. L'art 7, comma 1, della citata legge n. 374 del 1991 stabilisce invero che, «in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'art. 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'». L'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 545 del 1992 citato prevede, d'altra parte, che «i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di eta'», mentre l'art. 7, comma 1, lettera d), del medesimo d.lgs. pone, fra i «requisiti generali» necessari per l'ammissione a tale funzione ricorrere quello di «non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di eta'». 25. Il Collegio osserva, sempre in punto di non manifesta infondatezza della questione, che il legislatore ha stabilito che il giudice onorario aggregato (G.O.A.) cessi dall'incarico al compimento del settantaduesimo anno di eta'. In pardcolare l'art. 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), prevede che «la nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e puo' essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno». Mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che «il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'art. 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui e' assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonche' all'atto del compimento del settantaduesimo anno di eta' e nelle ipotesi di cui all'art. 7». 26. Orbene, se e' chiaro ed incontrovertibile che il dato letterale della norma determina per il G.O.A. il medesimo effetto, sotto il profilo della durata temporale dell'esercizio delle funzioni, rispetto a quello derivante per il giudice onorario di tribunale dalla norma legislativa qui contestata, deve nondimeno rilevarsi, sul piano sistematico, che le due figure, pur appartenendo alla medesima categoria della magistratura onoraria, si differenziano nettamente sotto il profilo funzionale dalle altre componenti che ne fanno parte, mostrando vieppiu' l'irrazionalita' del sistema normativo in cui si colloca la disciplina censurata, caratterizzata, da un lato, dall'evidenziata disparita' di trattamento rispetto alle figure magistratuali onorarie «omologhe» sotto il profilo funzionale (i.e.: «giudici di pace» e «giudici tributari»), dall'altro, dall'identita' di trattamento rispetto ad una figura funzionalmente diversa (i.e.: «G.O.A.»). 27. La figura del G.O.A. e' stata infatti istituita dal legislatore con la dichiarata finalita' di definire il contenzioso civile pendente dinanzi ai tribunali alla data del 30 aprile 1995 «nel tempo massimo di cinque anni». In particolare, l'art. 1, comma 2, della citata legge istitutiva delle sezioni stralcio del tribunale civile dispone che «per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procedera', nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di' giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato: a) gli avvocati anche se a riposo o iscritti negli albi speciali e i magistrati a riposo; b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza; c-bis) i notai anche in pensione. 3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'art. 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario». 28. Coerentemente con la durata quinquennale di detto incarico, si giustifica il requisito del «non aver compiuto sessantasette anni di eta'» al momento della nomina, proprio per assicurare la possibilita' del pieno espletamento del mandato temporaneo (la cui cessazione e' prevista al settantaduesimo anno di eta'). Pertanto, in considerazione della natura contingente e transitoria delle funzioni assegnate al G.O.A., individuabile, per espressa volonta' legislativa, nell'esigenza di procedere allo smaltirnento del contenzioso civile arretrato, detta figura non pare pienamente assimilabile e compara,bile a quella del G.O.T. che e' invece considerato dall'ordinamento quale magistrato che entra a far parte in via permanente e funzionale del tribunale (cui e' «addetto» ex art. 42-bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto abilitato a svolgere, a fianco dei magistrati ordinari, «il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale e' costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione» (art. 43-bis r.d. n. 12 del 1941), nei limiti e alle condizioni specificate dalla normativa primaria e da quella secondaria in materia. 29. Sotto questo profilo, risulta invece evidente l'assimibilita' del G.O.T. alla figura del giudice di pace al quale legislatore ha assegnato funzioni giurisdizionali «in materia civile e penale», nonche' «la funzione conciliativa in materia civile» alle condizioni indicate nella legge n. 374 del 1991, senza limitazioni di tempo ne' di scopo, come invece nel caso dei «G.O.A.». 30. Le medesime considerazioni, ad avviso del Collegio, valgono anche in ordine al raffronto fra il «G.O.T.» e il «giudice tributario», dal momento che anche quest'ultimo e' «considerato organo di giurisdizione» istituzionale in uno specifico ambito di matetia. 31. In secondo luogo, l'innalzamento a settantacinque anni del limite di eta' fissato per lo svolgimento dell'incarico di giudice onorario di tribunale risponderebbe anche ad un vantaggio per l'amministrazione che potrebbe confinuare a giovarsi dell'opera di un giudice gia' formato e la cui idoneita' allo svolgimento delle mansioni e' stata anche comprovata da un'esperienza pluriennale e positivamente valutata in concreto dagli organi a cio' deputati (Presidente del Tribunale, Consiglio giudiziario e Consiglio superiore della Magistratura) e cio' anche in coerenza con i piu' recenti interventi legislativi, quali in particolare quello della proroga ex lege delle funzioni dei G.O.T. operata dal suddetto art. 15 del d.-l. n. 212 del 2011, che appunto paiono fon.darsi su tale considerazione. 32. Pertanto, il Collegio dubita della legittimita' della norma impugnata anche in riferirnento ai principi di efficienza e di buon andamento dell'Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione. 33. In conclusione, la diversita' di trattamento riservata ai giudici onorari di tribunale che deriva pianamente dal raffronto delle norme citate con quella impugnata non appare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, determinando un'irrazionale quanto incomprensibile dispatita' di trattamento fra figure professionali omogenee: non puo' infatti dubitarsi che l'individuazione del termine di cessazione dalle funzioni de quibus rientri nella discrezionalita' del legislatore, cio' nondimeno, sulla scorta dell'insegnamento del Giudice delle leggi, tale potere deve essere esercitato in modo ragionevole e non arbitrario, con la conseguenza che, una volta fissato a settantacinque anni il limite di eta' per tutte le altre figure professionali ad essa assimilabili; condividendone le medesime funzioni e gli stessi caratteri di magistratura onoraria e giudicante - in ossequio all'art. 106, secondo comma, della Costituzione -, lo stesso identico limite non puo' non valere anche per la specifica figura di magistratura onoraria che viene in considerazione nel presente giudizio, in ragione del necessario rispetto del principio di uguaglianza e di razionalita' interna del sistema normativo in cui la norma legislativa censurata si colloca, stabilito dall' art. 3 della Costituzione, nonche' in riferimento al principio di efficienza e buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. 34. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto essere sollevata la relativa questione di legittimita' costituzionale con conseguente sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42-sexies, primo comma, lettera a) , del R.D. aprile 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui statuisce la cessazione dal servizio di giudice onorario di tribunale al «compimento del settantaduesimo anno di eta'» anziche' al compimento del settantacinquesirno anno di eta', dispone l'immediata. trasmissione della presente ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo, per l'effetto, il giudizio in corso. Manda alla Cancelleria di curare la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012. Il Presidente: Amoroso L'estensore: Coppari