N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2012
Ordinanza del 24 maggio 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Alin Spa contro Regione Siciliana - Assessorato Energia e Servizi di pubblica utilita'. Energia - Norme della Regione Siciliana - Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici - Obbligo per il produttore di energia di rifornirsi di biomassa (per almeno il 50% del fabbisogno) da aree dislocate in un raggio non superiore a km. 70 dall'impianto e, nel caso in cui tali biomasse non siano disponibili entro tale perimetro, di rifornirsi esclusivamente di biomasse provenienti dal territorio regionale - Contrasto con la normativa statale di principio in materia di produzione di energia, nonche' con lo Statuto regionale che non contempla fra le materie oggetto di potesta' esclusiva la disciplina della produzione di energia. - Legge della Regione Siciliana 12 maggio 2010, n. 11, art. 105. - Costituzione, art. 117, comma terzo; Statuto della Regione Siciliana, art. 14; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12.(GU n.38 del 26-9-2012 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2091 del 2011, proposto dalla societa' Alin S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Surdi, Francesco Surdi e Paolo Angius, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi, in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n. 2/F; Contro la Regione Siciliana - Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilita', in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, e' ex lege domiciliato; Per l'annullamento: del DRS n. 311 del 28 giugno 11 dell'Ass. Reg. Energia e Servizi di Pubblica Utilita', dipartimento regionale dell'energia, nella parte in cui subordina la realizzazione dell'impianto «all'utilizzazione di biomasse provenienti per almeno il 50% del fabbisogno da aree dislocate in un raggio non superiore a km 70 dall'impianto»; del DPRS 9 marzo 2009 con il quale e' stata emanata la delibera di giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, con riferimento in particolare all'art. 28 comma 2; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguenziale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilita'; Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2012 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i Difensori indicati nell'apposito verbale; Premesso: che in data 21 maggio 2010 la societa' Alin s.p.a. presentava allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive del Comune di Termini Imerese una richiesta di autorizzazione per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; che l'istanza inoltrata direttamente al Comune in cui ricade l'area industriale ove dovrebbe essere localizzato l'insediamento produttivo, in conformita' a quanto previsto dall'art. 28, comma 3, della delibera di Giunta Regionale n.1/2009, con cui e' stato approvato il Piano Energetico Ambientale della Regione siciliana (P.E.A.R.S.), che detta una procedura semplificata per l'acquisizione di autorizzazioni alla realizzazione di impianti che «utilizzano biocombustibili ottenuti da piante oleaginose anche no food per la cogenerazione di energia elettrica e calore»; che contestualmente veniva presentata istanza di rilascio dei prescritti pareri e/o nulla-osta alle varie Amministrazioni preposte alla tutela e/o cura degli interessi coinvolti (nella specie: Consorzio ASI di Palermo, Vigili del Fuoco di Palermo, CPTA di Palermo, Assessorato Territorio e Ambiente, Provincia di Palermo, ENEL, Assessorato all'Energia, Agenzia delle Dogane e Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita'); che pero' l'Assessorato all'Energia comunicava al Comune di Termini che intendeva avocare a se' la competenza al rilascio dell'autorizzazione, pur essendo stata gia' avviata la procedura semplificata prevista dal comma 3 dell'art. 28 del PEARS (approvato con la Delibera di Giunta Regionale n.1/2009); e che il Comune di Termini Imerese comunicava la predetta circostanza alla societa' Alin S.p.a.; che pertanto quest'ultima con nota prot. 14364 del 28 ottobre 2010 formulava una nuova istanza di rilascio dell'autorizzazione in questione, direttamente all'Assessorato all'Energia, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (nella specie: una istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto alimentato integralmente a biocombustibile - olio vegetale - di tipo cogenerativo, della potenza termica di 6,348 Mwt e della potenza elettrica di 2,709 Mwe, sito in C.da Notarbartolo, nella zona industriale del Comune di Termini Imerese, in provincia di Palermo); che con nota prot. 15023 del 20 aprile 2011 l'Assessorato Regionale all'Energia invitava tutte le Amministrazioni, a diverso titolo coinvolte nel procedimento, ad esprimere i pareri e/o nulla-osta di propria competenza; nonche' a partecipare all'adunanza della Conferenza di Servizi per l'adozione della determinazione conclusiva; che in data 29 aprile 2011 veniva celebrata l'adunanza della Conferenza di Servizi indetta a tale scopo, nella quale si constatava (come risulta dalla determinazione conclusiva dei lavori, notificata alla societa' Alin S.p.a. con nota prot. 7681 del 4 maggio 2011) il positivo rilascio dei pareri favorevoli (alcuni condizionati) e/o nulla-osta da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte (nella specie: Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco: parere favorevole, con prescrizioni e condizioni; ENEL Distribuzione s.p.a.: favorevole con indicazione di soluzione tecnica di allacciamento; Comune di Termini Imerese: parere favorevole; Azienda Sanitaria Provinciale: parere favorevole, con condizione per tutela interesse igienico-sanitario; Ministero Sviluppo Economico: nulla-osta; Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio III - Industrie a rischio e tutela inquinamento: parere favorevole, con condizioni e prescrizioni; Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio II - V.A.S. - V.I.A: non luogo a deliberare per dichiarata non soggezione alle relative procedure di valutazione; Provincia Regionale di Palermo: idem; C.P.T.A. di Palermo: parere favorevole, con prescrizioni e limitazioni; Consorzio Area Sviluppo Industriale di Palermo: nullaosta; Agenzia delle Dogane: parere favorevole sospensivamente condizionato; Assessorato delle Infrastrutture e Mobilita': non luogo a deliberare per dichiarata non soggezione a valutazione); che l'Amministrazione regionale dava altresi' atto che la societa' Alin S.p.a. aveva documentato il possesso dei requisiti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 3 febbraio 2009; che pertanto la Conferenza di Servizi dichiarava positivamente concluso l'iter autorizzativo, raccomandando il rispetto delle prescrizioni e dei vincoli impartiti, e vincolando il definitivo rilascio dell'autorizzazione esclusivamente a taluni pareri ritenuti imprescindibili (pareri, dell'Agenzia delle Dogane e dell'Assessorato alle Infrastrutture, che venivano rilasciati in data 5 maggio 2011); che infine, con DRS n. 311 del 28 giugno 2011, l'Assessorato Regionale all'Energia provvedeva al rilascio dell'«autorizzazione unica» per la realizzazione e gestione dell'impianto; ma che subordinava l'efficacia del provvedimento autorizzatorio al rispetto del vincola previsto dal comma 2, punto 28, del PEARS; che tale vincolo consiste nell'obbligo di «utilizzare biomasse provenienti per almeno il 50% del fabbisogno, da aree dislocate in un raggio non superiore a km 70 dall'impianto (impianti da filiera corta) o, se tali biomasse non sono disponibili entro tale perimetro, di utilizzare solo biomasse provenienti dal territorio regionale»; che la condizione in questione non era stata deliberata in sede di Conferenza di Servizi decisoria (e che anzi l'Amministrazione regionale aveva originariamente escluso l'applicabilita' di tale c.d. «vincolo di approvvigionamento territoriale» in ragione del fatto che si era ritenuto che l'impianto rientrasse nel regime speciale di cui al comma 3 dell'art.28 del PEARS che detta un regime derogatorio rispetto a quello generale di cui al comma 2 dello stesso articolo); che, pertanto, con note del 4 luglio 2011 e del 20 settembre 2011 la societa' Alin S.p.a. contestava l'apposizione della prescrizione; e che, non avendo ottenuto soddisfazione, con il ricorso in esame la ha impugnata chiedendone l'annullamento per le conseguenti statuizioni; Ritenuto: che con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell'art. 21-septies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, degli artt. 2, comma 1, 12, commi 3 e 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e del DM 10 settembre 2010, nonche' eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, deducendo che la questione dell'applicabilita' del vincolo di approvvigionamento territoriale avrebbe dovuto essere esaminata, istruita e valutata in sede di Conferenza di Servizi decisoria e che all'Amministrazione non residuava alcun potere per modificare gli esiti di quanto deciso con la determinazione conclusiva; che con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 387/2003, dell'art.2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dell'art. 42 della legge 23 luglio 2009 n. 99, del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (con il quale e' stata recepita la Direttiva 2009/28/CE), del DM 10 settembre 2010, del DM 2 marzo 2010) e dell'art. 105 della Legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010 n. 11, deducendo che la disciplina (contenuto, procedimento, efficacia) del Piano Energetico Ambientale della Regione siciliana (PEARS) e' oggetto di potesta' legislativa concorrente (in quanto rientra nella materia indicata dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione come «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»), sicche' illegittimamente la Regione ha introdotto, con l'art. 28, comma 2, del PEARS un vincolo piu' rigido (a contenuto protezionistico in favore della Regione) rispetto a quelli previsti dalla normativa statale; e che tale deroga si appalesa tanto piu' illegittima in quanto realizzata con uno strumento regolamentare, che nella gerarchia delle fonti occupa una posizione subordinata rispetto alla legge; con il terzo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003 e del d.lgs. n. 71/2011, violazione dell'art. 21-septies, comma 1, della legge n. 241 del 1990; violazione del DM 10 settembre 2010, violazione e falsa applicazione dell'art. 105 della L. reg. n. 11/201, deducendo che nel disporre (con l'art. 3 della DRS n. 311/2011) il c.d. «vincolo di approvvigionamento territoriale», la Regione siciliana ha illegittimamente (Cfr: Corte cost. 26 novembre 2010 n. 344; Corte cost. 15 giugno 2011 n. 192) introdotto un vincolo piu' rigido rispetto a quelli previsti dalle «linee guida» nazionali; con il quarto mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione del d.lgs. n. 387/2003, violazione e falsa applicazione della Direttiva 2009/28/CE, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 28/2011, violazione del Regolamento CE n. 73/2009, violazione degli artt. 4, 23, 28, 30, 43, 48, 49, 52 e 59 del Trattato CE e dell'art. 41 della Costituzione, deducendo che introducendo il «vincolo di approvvigionamento territoriale» la Regione ha illegittimamente introdotto un limite alla libera concorrenza ed un regime di aiuto in favore dei produttori locali; che ritualmente costituitasi, l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilita' e l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese; Considerato: che - come affermato dal Consiglio di Giustizia per la Regione siciliana nell'ordinanza n. 1024 del 19 dicembre 2011 - con l'art.105 della Legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010 n. 11, il Legislatore regionale siciliano ha «legificato» (id est. approvato con legge regionale e dunque elevato al rango di legge) il Piano Energetico e Ambientale della Regione siciliana (PEARS) e le sue «Linee Guida»; che, in particolare e per quanto specificamente interessa ai fini del giudizio introdotto con il ricorso in esame, l'art. 28 (rectius: il punto 28) delle Linee Guida del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana, divenuto ormai norma di legge regionale (art. 105 della Legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010 n. 11), introduce d'obbligo per il produttore di energia che intenda biomasse, di rifornirsi di queste ultime (per almeno il 50% del fabbisogno) da aree dislocate in un raggio non superiore a Km 70 dall'impianto; e, nel caso in cui non siano disponibili entro tale perimetro, di rifornirsi esclusivamente di biomasse provenienti dal territorio regionale; che l'art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia attribuisce a quest'ultima potesta' legislativa esclusiva in materia di «industria e commercio», ma che in tale materia non puo' essere fatta rientrare anche la disciplina della «produzione di energia», posto che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione la considera oggetto specifico di potesta' legislativa concorrente; e che cio' vale, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 168 del 2010, anche per le Regioni a Statuto Speciale che - come quello della Regione Sicilia - non la abbiano riservata espressamente alla propria potesta' legislativa esclusiva; che, in definitiva, la potesta' legislativa attribuita alla Regione siciliana in materia di produzione di energia e' di tipo «concorrente»; e va pertanto esercitata - come gia' osservato nella piu' volte richiamata ordinanza del CGARS - nel rispetto dei principi sanciti dalla legislazione statale, e, nella specie, dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; che il «vincolo di approvvigionamento territoriale» - che, a ben guardare, si concreta in una c.d. «riserva di fornitura» in favore dei produttori regionali - introdotto dall'art. 28 delle Linee Guida del PEARS (ormai «legificato» e pertanto divenuto, a tutti gli effetti, legge regionale), e' certamente piu' rigido rispetto a quelli contemplati dalla legislazione statale; che tale vincolo - che costituendo una forma di «aiuto alle imprese locali» finisce, peraltro, con l'alterare il regime della libera concorrenza - pregiudica l'impresa ricorrente; che dunque - e come gia' rilevato dal CGARS nella predetta ordinanza - nell'introdurre tale vincolo, il Legislatore regionale siciliano ha legiferato in contrasto con i principi posti dalla legislazione statale in una materia - quella concernente la disciplina della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - che ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce oggetto di potesta' legislativa concorrente; che, in conclusione, deve ritenersi che l'art. 105 della Legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010 n. 11, nel recepire l'articolo (rectius: il punto) 28 delle Linee Guida regionali (introduttive del predetto «vincolo di approvvigionamento regionale», risolventesi in una «riserva di forniture» in favore di produttori locali), si ponga in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (nella parte in cui stabilisce che la disciplina della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia» costituisce oggetto di potesta' legislativa concorrente anche per le Regioni a Statuto Speciale il cui Statuto non disponga espressamente in maniera diversa); nonche' in contrasto con lo stesso art. 14 dello Statuto della Regione siciliana (che non contempla fra le materie oggetto di potesta' legislativa esclusiva la disciplina della produzione di energie); che la soluzione della indicata questione di legittimita' costituzionale si appalesa rilevante in quanto pregiudiziale ai fini della decisione della causa (posto che dai destini della norma regionale derivano i destini del contestato vincolo di approvvigionamento); che la questione si appalesa altresi' non manifestamente infondata in quanto non appare revocabile in dubbio che l'introduzione mediante legge regionale di disposizioni di legge non qualificabili «norme di dettaglio», e per di piu' volte a derogare «norme di principio» poste dallo Stato in materia oggetto di potesta' legislativa concorrente, costituisca una evidente «rottura» dell'ordinario assetto (id est: del regime di riparto) delle competenze legislative stabilito dalla Costituzione (e, nella specie, dalle norme costituzionali citate); che, in conclusione, va sollevata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e con l'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, dell'art. 105 della Legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010 n. 11, nella parte in cui prevede, al punto 28 delle Linee Guida del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana, l'obbligo per il produttore di energia di rifornirsi di biomasse (per almeno il 50% del fabbisogno) da aree dislocate in un raggio non superiore a Km 70 dall'impianto; e, nel caso in cui tali biomasse non siano disponibili entro tale perimetro, di rifornirsi esclusivamente di biomasse provenienti dal territorio regionale;
P.Q.M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e con l'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, dell'art. 105 della Legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010 n. 11, nella parte in cui prevede, al punto 28 delle Linee Guida del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana; l'obbligo per il produttore di energia di rifornirsi di biomasse (per almeno il 50% del fabbisogno) da aree dislocate in un raggio non superiore a Km 70 dall'impianto; e, nel caso in cui tali biomasse non siano disponibili entro tale perimetro, di rifornirsi esclusivamente di biomasse provenienti dal territorio regionale - dispone: la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; che la presente ordinanza sia notificata a cura della Segreteria alla parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Palermo, nelle camere di consiglio dei giorni 14 marzo e 18 maggio 2012. Il Presidente: Giamportone L'estensore: Modica de Mohac