N. 111 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 agosto 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 agosto  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Porti e aeroporti -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Disciplina della portualita' di competenza regionale  -  Previsione
  che l'amministrazione regionale possa  stipulare  convenzioni  che,
  utilizzando lo strumento della concessione demaniale  marittima  di
  cui agli artt. 36 e  ss.  del  codice  della  navigazione,  attuino
  modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza  di  progetto
  al fine di consentire la realizzazione di opere e/o  infrastrutture
  non  altrimenti  conseguibile  -  Previsione,  altresi',  che  tali
  convenzioni   individuano   le   modalita'   di   esercizio   della
  concessione, anche in deroga alla disciplina in materia di  uso  di
  beni pubblici - Ricorso del Governo - Denunciata generalita'  della
  prevista possibilita' di deroga alle norme in materia  di  uso  dei
  beni pubblici  da  parte  delle  convenzioni  in  contrasto  con  i
  principi costituzionali  di  legalita', tipicita'  e  delimitazione
  della discrezionalita'  -  Denunciata  violazione  della  sfera  di
  competenza legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela
  dell'ambiente e di ordinamento civile. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio  2012,  n.  12,
  art. 13, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 70, 76, 77, 97 e 117, comma  secondo,  lett.
  l) e s); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 6. 
(GU n.41 del 17-10-2012 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   (C.F.
80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato    (C.F.     80224030587)     fax     0696514000     -     PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  -  presso   i   cui   uffici   e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del suo
Presidente, per la dichiarazione della illegittimita'  costituzionale
dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2012,  n.  12,
recante: «Disciplina della portualita' di competenza regionale» (B.U.
R. n. 23 del 27 luglio 2012)  in  relazione  all'art.  117,  comma  2
lettere l) e s) Cost.; all'art. 3, 70, 76, 77, 97 Cost.; agli artt. 4
e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato  con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.  
    L'art. 13  della  legge  della  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia
Giulia  n.  12  del  31  maggio  2012  -  recante  «Disciplina  della
portualita' di competenza regionale - prevede che  "l'Amministrazione
regionale puo' stipulare convenzioni che,  utilizzando  lo  strumento
della concessione demaniale marittima  di  cui  agli  articoli  36  e
seguenti  del  codice   della   navigazione,   attuino   modelli   di
partenariato pubblico/privato o di finanza di  progetto  al  fine  di
consentire  la  realizzazione  di  opere   e/o   infrastrutture   non
altrimenti conseguibile. Tali  convenzioni,  ai  sensi  dell'art.  17
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso),  e
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  individuano  le
modalita' di  esercizio  della  concessione,  anche  in  deroga  alla
disciplina in materia d'uso dei beni pubblici"». 
    Al fine di regolare le modalita' di esercizio  della  concessione
la disposizione  in  parola  attribuisce,  dunque,  alle  convenzioni
stipulate tra l'Amministrazione e i privati  il  potere  di  derogare
alla disciplina in materia d'uso dei beni pubblici. 
    L'art. 4  dello  Statuto  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,
approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, attribuisce
alla Regione una potesta' legislativa molto ampia, anche  in  materie
che, talvolta trasversalmente,  attengono  o  possono  attenere  alla
disciplina  dell'uso  dei  beni  pubblici.   Questa,   difatti,   non
costituisce una «materia» in senso proprio, non essendo  inclusa  ne'
nell'art. 117 della Costituzione, ne' nello Statuto regionale. 
    In  particolare,  possono  essere  ricondotte  alla   «disciplina
dell'uso dei beni pubblici» disposizioni riconducibili  alle  materie
di  competenza  esclusiva  regionale  di  «agricoltura   e   foreste,
bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione
fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento  agrario  e  fondiario
(...)» (art. 4, n. 2, legge cost. 1/1963); «usi civici» (art.  4,  n.
4, legge cost. 1/1963); «viabilita', acquedotti e lavori pubblici  di
interesse locale e regionale» (art. 4, n.  7,  legge  cost.  1/1963);
«urbanistica» (art. 4, n. 12 legge cost. 1/1963), «acque  minerali  e
termali» (art. 4, n. 13, legge cost. 1/1963). 
    Analogamente, possono attenere alla disciplina dell'uso dei  beni
pubblici disposizioni  riconducibili  ad  alcune  delle  materie  che
l'art. 5 dello Statuto friulano attribuisce alla potesta' legislativa
concorrente di Stato e Regioni (quali, ad esempio,  miniere,  cave  e
torbiere (n. 10); utilizzazione delle  acque  pubbliche,  escluse  le
grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª  categoria  (n.  14);
edilizia popolare (n. 18); toponomastica (n. 19). 
    Cio'  nonostante,  e'  evidente  che  la   potesta'   legislativa
regionale in  queste  materie  deve  svolgersi  «in  armonia  con  la
Costituzione, con  i  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico
della  Repubblica,  con   le   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali e con  gli  obblighi  internazionali  dello  Stato,
nonche' nel rispetto degli interessi  nazionali  e  di  quelli  delle
altre Regioni» (cosi' lo stesso comma  1  dell'art.  4,  legge  cost.
1/1963). 
    Il fatto che lo Statuto  del  Friuli-Venezia  Giulia  attribuisca
alla Regione la  potesta'  legislativa  esclusiva  o  concorrente  in
relazione a materie che possono riguardare l'uso  dei  beni  pubblici
non implica, pertanto, che la Regione, legiferando  negli  ambiti  di
sua competenza, possa consentire ai privati e all'amministrazione  di
derogare a disposizioni di legge  tramite  convenzioni  stipulate  ai
sensi dell'art. 17 della legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso), e dell'art. 11 della legge  7  agosto  1990,  n.
241. Il principio di legalita', infatti, implica primato della legge,
tanto  rispetto  ad  atti  e  provvedimenti  amministrativi,   quanto
rispetto ad accordi o a convenzioni  sostitutivi  o  integrativi  del
contenuto del provvedimento. 
    E  la  possibilita'  di  derogare   alla   legge   tramite   atti
amministrativi e' ammessa nell'ordinamento  giuridico  solo  in  casi
tassativi - come nel caso delle ordinanze contingibili e urgenti -  e
purche' (come codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale  ha  piu'  volte
chiarito) ne siano definiti presupposti, condizioni e limiti. 
    La disposizione censurata,  non  definendo  l'ambito  applicativo
della deroga, che peraltro non  appare  rispondere  ad  un  interesse
specifico meritevole  di  tutela  (sul  quale  si  basa,  invece,  la
disciplina delle ordinanze contingibili e urgenti) si pone  in  grave
contrasto con i principi generali  dell'ordinamento  giuridico  della
Repubblica. 
    Proprio il carattere generalissimo della deroga  fa  si'  che  la
disposizione  in  parola  si  ponga  in  aperto  contrasto   con   la
Costituzione e, in particolare,  con  i  principi  costituzionali  di
legalita', tipicita' e delimitazione  della  discrezionalita'  (artt.
70, 76, 77, 97, 117). 
    Le convenzioni adottate a norma dell'art. 13 della  l.r.  12/2012
verrebbero ad essere sostanzialmente equiparate alla  legge,  essendo
libere di derogare ad un insieme non  ben  definito  di  disposizioni
normative, statali o regionali. Cio' appare in evidente contrasto con
il principio di legalita'. 
    Inoltre,  sempre  in  considerazione  della  sua  estensione,  la
facolta' di derogare a disposizioni dl  legge  tramite  lo  strumento
convenzionale e'  potenzialmente  lesiva  dei  principi  fondamentali
dettati  dallo  Stato  in  materie  di  sua  competenza  esclusiva  o
concorrente. 
    In particolare, la  disposizione  in  parola  e'  invasiva  della
potesta' legislativa esclusiva  statale  in  materia  di  ordinamento
civile prevista all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. 
    Al riguardo  occorre  rilevare  che  l'art.  11  della  legge  n.
241/1990, cui l'art. 13, comma 1, l.r. 12/2012 espressamente  rinvia,
richiama le disposizioni in materia di contratti contenute nel codice
civile, secondo cui le parti di un contratto non  possono  violare  o
disapplicare norme imperative (l'art. 1322, comma 1, c.c. prevede che
«Le parti possono liberamente determinare il contenuto del  contratto
nei limiti imposti dalla legge», l'art. 1344 dispone che «La causa e'
illecita quando e' contraria a norme imperative, all'ordine  pubblico
o al buon costume», l'art. 1346 prevede che «L'oggetto dei  contratto
deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile»), ma solo
disporre dei diritti disponibili di cui siano titolari. 
    L'art. 13, comma 1 della l.r. 12/2012, inoltre, lede il principio
di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, dal momento  che
consente all'Amministrazione regionale di derogare a disposizioni  di
legge nell'ambito di accordi stipulati ai sensi  dell'art.  11  della
legge n. 241/1990, facendo venir meno l'eguaglianza dei cittadini  di
fronte alla legge. Coloro che stipulano  convenzioni  o  accordi  con
l'Amministrazione, infatti, sarebbero facoltizzati  a  derogare  alla
disciplina in materia di uso dei beni pubblici, che resterebbe invece
inderogabile qualora l'Amministrazione provveda unilateralmente. 
    Infine, in considerazione del  fatto  che  nella  «disciplina  in
materia  d'uso  dei  beni  pubblici»  possono  rientrare   anche   le
disposizioni  funzionali  a  garantire   la   tutela   dell'ambiente,
dell'ecosistema e del paesaggio, la norma regionale censurata  appare
invasiva anche della potesta' legislativa esclusiva statale  prevista
all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, e non  rispettosa
di quanto previsto all'art.  6,  comma  1,  n.  3  dello  Statuto  di
autonomia. 
    L'art. 6 dello Statuto,  infatti,  attribuisce  alla  Regione  la
facolta' di adeguare alle sue particolari  esigenze  le  disposizioni
delle leggi della Repubblica, emanando norme  di  integrazione  e  di
attuazione anche relativamente ad «antichita' e belle arti tutela del
paesaggio, della flora e della  fauna».  La  disposizione  censurata,
consentendo potenziali deroghe alla normativa statale in  materia  dl
tutela dell'ambiente, del paesaggio  e  dei  beni  culturali,  eccede
quindi l'ambito di autonomia attribuito dalla disposizione statutaria
richiamata, che e' limitato alla «integrazione» e  alla  «attuazione»
delle norme statali, e non consente dunque alla Regione  di  derogare
alle stesse. Con riferimento al medesimo parametro,  la  disposizione
e' illegittima anche nella parte in cui non  esclude  dall'ambito  di
applicazione  della  deroga  le  disposizioni  inerenti  ai  beni  di
proprieta' statale.  L'art.  112  del  d.lgs.  n.  42/2004,  infatti,
prevede che «la legislazione regionale disciplina le  funzioni  e  le
attivita' di valorizzazione del beni presenti negli  istituti  e  nei
luoghi della cultura non appartenenti alto Stato o dei quali lo Stato
abbia  trasferito  la  disponibilita'  sulla  base  della   normativa
vigente». Ne consegue che alla Regione non  e'  consentito  prevedere
deroghe  alle  norme  relative  alla  valorizzazione  dei   beni   di
proprieta' statale.  Questo  costituisce  un  principio  fondamentale
della materia della valorizzazione dei beni culturali, vincolante per
il legislatore regionale. 
P.Q.M. 
    Si conclude  perche'  la  disposizione  regionale  impugnata  sia
dichiarata costituzionalmente illegittima. 
    Si producono: 
        estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 27
luglio 2012; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, del ministro  per
i rapporti con le regioni. 
          Roma, 30 luglio 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: D'Avanzo