N. 115 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 agosto 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 agosto 2012 (del Commissario  dello  Stato  per  la
Regione Siciliana). 
 
Assistenza e solidarieta' sociale - Norme della Regione  Siciliana  -
  Introduzione del quoziente familiare  in  Sicilia  -  Modalita'  di
  attuazione dei  relativi  criteri  -  Prevista  determinazione  con
  successivo decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali
  - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con le
  norme  statutarie  ed  attuative  che  riservano  l'emanazione  dei
  regolamenti di  esecuzione  al  Presidente  della  Regione,  previa
  deliberazione della  Giunta  regionale  -  Elusione  dei  pareri  e
  controlli previsti per gli atti  regolamentari  del  Governo  della
  Regione. 
- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea  regionale  siciliana
  il 30 luglio 2012 (disegno di legge n. 608), art. 2, comma 4. 
- Statuto della  Regione  Siciliana  (regio  decreto  legislativo  15
  maggio  1946,  n.  455),  art(t).  12,  comma   quarto,   (e   13);
  d.lgs.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204, art.  13;  d.lgs.  24  dicembre
  2003, n. 373, art. 9, comma 2; d.lgs. 6 maggio 1948, n.  655,  art.
  2, come modificato dal d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200. 
(GU n.42 del 24-10-2012 )
    L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012,
ha approvato il disegno  di  legge  n.  608  dal  titolo  «Norme  per
l'introduzione del  quoziente  familiare  in  Sicilia»,  pervenuto  a
questo  Commissariato  dello  Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 2 agosto 2012. 
    Nonostante sia  meritevole  di  apprezzamento  l'intento  che  il
legislatore regionale si prefigge di realizzare con il  provvedimento
legislativo, non ci si puo'  esimere  dal  sottoporre  al  vaglio  di
codesta Corte la norma contenuta nel 4° comma dell'art. 2  in  quanto
contrastante con il dettato dell'art.  12,  4°  comma  dello  Statuto
Speciale che espressamente attribuisce al Governo regionale  nel  suo
complesso e quale  organo  collegiale  la  competenza  ad  emanare  i
regolamenti di attuazione delle leggi approvate dall'Assemblea. 
    La  suddetta   disposizione,   infatti,   demanda   all'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica  il  compito
di determinare con proprio decreto, entro 90  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  legge,  le  modalita'  di  attuazione  del
quoziente familiare che gli enti pubblici operanti nella Regione sono
tenuti a considerare nell'erogazione  delle  prestazioni  nell'ambito
delle politiche sociali a sostegno delle famiglie. 
    Le emanande disposizioni applicative, invero, non potrebbero  che
avere natura sostanzialmente regolamentare  in  considerazione  degli
insiti ed  imprescindibili  caratteri  di  generalita',  astrattezza,
indeterminatezza e ripetitibilita' in quanto la qualificazione di  un
atto (id est nella fattispecie il decreto) non costituisce di per se'
un elemento determinante per individuare la sua natura. 
    La norma «de qua», come formulata,  conferisce  all'Assessore  al
ramo la competenza ad  emanare  una  disciplina  di  dettaglio  della
materia, che, sebbene sia previsto  che  assuma  la  forma  dell'atto
amministrativo, contiene tutti gli elementi  che  ne  identificano  i
caratteri normativi. 
    Il decreto dell'Assessore dovra' infatti prevedere  le  modalita'
che rendono applicabile l'introdotto quoziente familiare  stabilendo,
per la determinazione dello stesso, il  peso  specifico  dei  diversi
criteri individuati dal 2° comma dell'art. 2,  quale  ad  esempio  il
limite  di   reddito   da   prendere   in   considerazione,   nonche'
l'individuare le prestazioni per  la  cui  erogazione  da  parte  dei
comuni e delle province si debba tenere conto dello stesso. 
    Dall'esplicitazione  dei   potenziali   contenuti   del   Decreto
Assessoriale e' di palmare evidenza che lo stesso abbia  la  funzione
di  rendere  possibile  la  concreta  attuazione   della   previsione
legislativa con  disposizioni  di  carattere  generale  ed  astratto.
Pertanto queste non possono che essere contenute in un regolamento di
esecuzione, cioe' in uno dei  regolamenti  previsti  dalla  legge  23
agosto 1988 n. 400. 
    Stante pertanto la suddetta qualificazione  della  norma,  questa
avrebbe dovuto essere emanata con atto del Presidente  della  Regione
su deliberazione  del  Governo  regionale  nel  rispetto  del  chiaro
dettato del 4° comma  dell'art.  12  e  dell'art.  13  dello  Statuto
Speciale. 
    Anche a volere prescindere da ogni altra considerazione  relativa
alla sovrapponibilita' o meno delle funzioni esercitate dai  Ministri
della Repubblica con quelle esercitate dagli Assessori regionali,  la
predetta disposizione  statutaria  preclude  di  per  se'  che  venga
considerato applicabile, per analogia, il comma 3 dell'art. 17  della
citata legge 400/1988 che  disciplina  l'emanazione  dei  regolamenti
ministeriali o interministeriali. 
    La disposizione in questione inoltre si pone in contrasto con  il
d.lgs. C.P.S. n. 204 del 1947 recante «Norme per  l'attuazione  dello
Statuto»  il  cui  art.  13  attribuisce  la  funzione  regolamentare
esclusivamente al Presidente della Regione e con il d.lgs. n. 373 del
2003 contenente le norme  di  attuazione  dello  Statuto  concernenti
l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti  al  Consiglio  di
Stato,  il  cui  art.  9,  comma  2  prevede  per  i  regolamenti  la
deliberazione della Giunta di Governo, previa acquisizione del parere
obbligatorio  del  Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa,  nonche'
dell'art. 2 del d.lgs. n. 655 del 1948, come modificato dal d.lgs. n.
200 del 1999, che impone il controllo di legittimita' della Corte dei
Conti sugli stessi. 
    Infine non puo' non evidenziarsi che,  come  stigmatizzato  dalla
Sezione di controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n.  26
del 17  marzo  2009,  l'attribuzione  all'Assessore  regionale  della
competenza ad emanare disposizioni attuative di una  legge  regionale
non  solo  sottrae  tali  provvedimenti  al   sistema   di   garanzie
ordinamentali  prima  menzionato  ma  altera  anche   le   competenze
costituzionali dell'esecutivo regionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Impugna l'art. 2, 4° comma del disegno di legge n. 608 dal titolo
«Norme  per  l'introduzione  del  quoziente  familiare  in  Sicilia»,
approvato dall'Assemblea regionale  siciliana  nella  seduta  del  30
luglio 2012, per violazione dell'art.  12,  4°  comma  dello  Statuto
Speciale. 
        Palermo, 7 agosto 2012 
 
         Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 
                               Aronica