N. 123 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 settembre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 settembre 2012 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Criteri  di  nomina
  dei direttori generali  delle  aziende  sanitarie  locali,  aziende
  ospedaliere e istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico -
  Disciplina transitoria  -  Decadenza  automatica  dall'incarico  di
  direttore delle aziende e degli  istituti  del  servizio  sanitario
  regionale  nominati  nelle  more  dell'approvazione  da  parte  del
  Consiglio regionale del disciplinare della procedura di valutazione
  degli aspiranti - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione  di
  una fattispecie di cessazione anticipata dall'incarico non prevista
  dalla legislazione statale - Incidenza su rapporti  precedentemente
  instauratisi,  il  cui  termine  e'   stabilito   contrattualmente,
  determinandone  la  risoluzione  senza  meccanismi  di  garanzia  -
  Violazione dei principi di imparzialita' e di buon andamento  della
  pubblica amministrazione -  Violazione  dei  principi  fondamentali
  fissati  dal  legislatore  statale  per  la  definizione   di   una
  efficiente e razionale disciplina del servizio sanitario  nazionale
  nella materia concorrente della tutela della salute - Lesione della
  competenza legislativa esclusiva statale in materia di  ordinamento
  civile. 
- Legge della Regione Campania 6 luglio 2012, n. 18, art. 1, comma 1,
  lett. b). 
- Costituzione, artt. 97 e 117, commi secondo,  lett.  l),  e  terzo;
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis, commi  6,
  7 e 8. 
(GU n.43 del 31-10-2012 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i  cui
uffici e'  domiciliato  in  Roma  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12,
ricorrente; 
    contro la Regione  Campania,  in  persona  del  Presidente  della
Regione pro-tempore, con sede legale in Napoli, alla via Santa  Lucia
n. 81, intimata; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1, lettera b), della legge n. 6 luglio  2012  n.  18,  come  da
delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto  2012  e  sulla
base di quanto specificato nell'allegata relazione del Ministro per i
rapporti con le Regioni. 
    Sul B.U.R. della Regione Campania n. 42  del  9  luglio  2012  e'
stata pubblicata la legge n. 18 del 6 luglio 2012 recante «criteri di
nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende
ospedaliere e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico». 
    Il Governo Ritiene che l'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  della
suddetta legge Regionale sia  costituzionalmente  illegittimo  per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Violazione dei principi di  imparzialita'  e  di  buon  andamento
della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., dei principi
fondamentali in  materia  di  tutela  della  salute  stabiliti  dalla
legislazione statale ai sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
nonche' della competenza statale esclusiva in materia di  ordinamento
civile  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lett  l)   della
Costituzione. 
    La legge  della  Regione  Campania  n.  18  del  6  luglio  2012,
riguardante i criteri di nomina dei direttori generali delle  aziende
sanitarie locali, delle  aziende  ospedaliere  e  degli  istituti  di
ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico,   presenta   profili
d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 1, comma  1,
lettera b), che aggiunge l'art. 18-bis alla L. R. n. 32 del 1994. 
    In particolare, la norma introduce una procedura  per  la  nomina
dei direttori generali che prevede la pubblicazione, sessanta  giorni
prima che  scada  l'incarico  da  assegnare,  di  un  avviso  per  la
presentazione  di  manifestazioni  di  interesse,  le  quali  possono
provenire esclusivamente dagli iscritti nell'elenco  unico  regionale
degli idonei istituito  con  delibera  di  giunta  n.  575/2010,  una
procedura di valutazione degli aspiranti regolata da un  disciplinare
(approvato dal Consiglio previa delibera della Giunta) e affidata  ad
un'apposita Commissione, infine la nomina del direttore  generale  da
parte della Giunta regionale nell'ambito di una  rosa  di  nominativi
indicati dalla Commissione. 
    Nell'ambito di tale disposizione regionale l'ultimo  periodo  del
comma 5,  dell'art.  18-bis  stabilisce  una  disciplina  transitoria
riguardante la decadenza  dei  direttori  generali  che  si  pone  in
contrasto con i principi di imparzialita' e di buon  andamento  della
pubblica amministrazione di cui all'art.  97  Cost.,  nonche'  con  i
principi fondamentali in materia di  tutela  della  salute  stabiliti
dalla legislazione statale  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost.,  invadendo  altresi'  la   materia   dell'ordinamento   civile
riservata alla competenza legislativa statale dall'art. 117,  secondo
comma, lettera l). La disposizione regionale, infatti, prevedendo che
i direttori generali delle aziende  e  degli  istituti  del  servizio
sanitario regionale, nominati nelle more dell'approvazione  da  parte
del Consiglio regionale del disciplinare previsto dal medesimo  comma
5, decadono dopo sessanta giorni dalla  pubblicazione  dello  stesso,
introduce, seppure in via transitoria, una fattispecie di  cessazione
anticipata dall'incarico  non  prevista  dalla  legislazione  statale
vigente che si pone in contrasto  con  l'art.  3-bis,  comma  8,  del
decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo il quale il rapporto  di
lavoro della menzionata figura professionale e' regolato da contratto
di diritto privato (1) , ha una durata non  inferiore  a  tre  e  non
superiore a cinque anni  e  puo'  cessare  anticipatamente  solo  per
mancata conferma o decadenza nei casi previsti dai commi 6 e 7. 
    La disposizione  in  esame,  pertanto,  stabilendo  la  decadenza
automatica dall'incarico di direttore generale di aziende e  istituti
del Servizio Sanitario Regionale per effetto della  pubblicazione  di
un atto approvato dall'organo politico, viola innanzitutto i principi
di imparzialita' e di buon andamento della  pubblica  amministrazione
di cui all'art. 97 della Costituzione. 
    In termini generali, codesta  ecc.ma  Corte  ha  chiarito  che  i
meccanismi di c.d. spoils system, ove riferiti a figure  dirigenziali
non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi  per  la  cui
scelta l'ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni,
rilievo esclusivo o prevalente al criterio della  personale  adesione
del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo  che
nomina, si pongono in  contrasto  con  l'art.  97  Cost.,  in  quanto
pregiudicano la continuita' dell'azione  amministrativa,  introducono
in quest'ultima un elemento di parzialita', sottraggono  al  soggetto
dichiarato decaduto dall'incarico le garanzie del giusto procedimento
e svincolano la rimozione del dirigente  dall'accertamento  oggettivo
dei risultati conseguiti (sentenze n. 390, n. 351 e n. 161 del  2008;
sentenze n. 104 e n. 103 del 2007). 
    Nella sentenza n. 104 del 2007 codesta ecc.ma  Corte,  dopo  aver
escluso che i direttori generali delle Asl siano dirigenti apicali  e
che essi vengano nominati in  base  a  criteri  puramente  fiduciari,
ossia in ragione di valutazioni  soggettive  legate  alla  consonanza
politica  e  personale  con  il  titolare  dell'organo  politico,  ha
dichiarato incostituzionale, per violazione dei  menzionati  principi
di imparzialita' e di buon andamento della  pubblica  amministrazione
di cui all'art. 97 Cost., una disciplina  legislativa  della  Regione
Lazio  che  prevedeva  la  decadenza  automatica  dall'incarico   dei
direttori generali delle Aziende sanitarie locali, ritenendo  che  la
posizione di direttore generale «non puo' essere messa in  condizioni
di precarieta' che consentano la  decadenza  senza  la  garanzia  del
giusto procedimento». 
    Quanto affermato nella sentenza n. 104 del 2007, relativamente ai
direttori generali delle ASL del Lazio, non puo' che essere  ribadito
con riferimento ai titolari dei corrispondenti uffici  della  Regione
Campania;  anche  nell'ordinamento  regionale  campano,  infatti,   i
rapporti fra il direttore generale  della  ASL  e  l'organo  politico
risultano «mediat.(i) da strutture dipendenti dalla Giunta» (sentenza
n. 104 del 2007). Oltre agli uffici di diretta collaborazione, assume
a tale riguardo uno specifico rilievo il coordinatore di  area  (art.
12, legge regionale n. 11/1991) che assolve a funzioni di indirizzo e
coordinamento delle Aziende Sanitarie Regionali e  cura  la  gestione
dei rapporti con gli Organi Istituzionali delle stesse e, in base  al
nuovo ordinamento della Giunta varato con  regolamento  regionale  15
dicembre 2011 n. 12 (2) , la figura del Capo  Dipartimento  (art.  7)
che svolge compiti di  vigilanza  e  controllo  degli  enti  e  degli
organismi di riferimento dipendenti dalla Regione. 
    Con la sentenza del 5 febbraio 2010 n. 34 codesta ecc.ma Corte ha
ribadito l'illegittimita' della previsione di  ipotesi  di  decadenza
automatica di organi di vertice delle ASL  che  -  come  i  direttori
generali destinatari della norma impugnata con il presente ricorso  -
non sono nominati intuitu personae dall'organo  politico  ma  vengono
scelti in base ad una valutazione avente ad oggetto le loro  qualita'
professionali (che presuppone il possesso di requisiti  oggettivi  di
esperienza  (3)  In  particolare,  il  carattere   automatico   della
decadenza dall'incarico  del  direttore  generale,  decorsi  sessanta
giorni dalla pubblicazione del disciplinare, viola  l'art.  97  cost.
sotto diversi profili: da un  lato,  lede  il  principio  del  giusto
procedimento,  perche'  esclude  il  diritto   del   funzionario   di
intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione
e di conoscere la motivazione di  tale  decisione;  dall'altro  lato,
pregiudica  i  principi  di  efficienza  ed   efficacia   dell'azione
amministrativa, in base ai quali le decisioni relative alla rimozione
dei funzionari incaricati della gestione amministrativa,  cosi'  come
quelle relative  alla  loro  nomina,  debbono  essere  fondate  sulla
valutazione oggettiva delle qualita'  e  capacita'  professionali  da
essi dimostrate. 
    Il principio del buon andamento e' leso anche in riferimento alla
continuita' dell'azione amministrativa  che  viene  interrotta  dalla
decadenza dell'incarico. 
    Inoltre,  il  regime  di  decadenza  automatica  deve   ritenersi
logicamente applicabile, in via transitoria,  ad  incarichi  gia'  in
corso al momento nel quale l'art. 18-bis entra in vigore (4)  In  tal
modo,  la  normativa  impugnata  non  si  limita  a  subordinare   la
permanenza nella carica del titolare ad  un  termine  incerto,  ossia
alla pubblicazione del disciplinare, ma  produce  automaticamente  la
cessazione di un incarico che e' stato conferito senza la  previsione
di quel termine.  Sotto  questo  specifico  profilo,  dunque,  l'art.
18-bis della legge regionale  n.  32/1994,  introdotto  dall'art.  1,
comma 1, lettera h), della legge regionale n. 18/2012 viola anche  il
legittimo affidamento (art. 3 Cost.)  che,  in  virtu'  dell'atto  di
nomina, i dirigenti dichiarati decaduti ai sensi  della  disposizione
censurata hanno «riposto nella possibilita' di portare a termine, nel
tempo stabilito dalla legge, le finzioni loro  conferite  e,  quindi,
nella stabilita' della posizione giuridica acquisita»  (Corte  cost.,
sentenza n. 236 del 2009). 
    La disposizione regionale impugnata viola, altresi',  i  principi
fondamentali in materia di tutela della salute di cui  all'art.  117,
terzo  comma,  Cost.,  in  quanto  le  norme  contenute  nel  decreto
legislativo n. 502/1992 (in particolare, per quanto  rileva  ai  fini
del presente ricorso, l'art. 3-bis,  commi  6,  7,  8)  costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art.  117  della  Costituzione  -
come  espressamente  previsto  dall'art.   19,   comma   1,   decreto
legislativo n. 502/1992 - per la  definizione  di  una  efficiente  e
razionale disciplina del servizio sanitario nazionale. 
    Infine, siccome  l'art.  1,  comma  1,  lettera  h,  della  legge
regionale n. 18/2012  introduce  una  fattispecie  di  decadenza  dei
direttori generali delle aziende  sanitarie  locali  rimessa  ad  una
decisione  dell'organo  politico,  non  contemplata  dalla  normativa
statale, che e' destinata  a  incidere  su  rapporti  precedentemente
instauratisi  il   cui   termine   e'   stabilito   contrattualmente,
determinandone  la  risoluzione  senza  meccanismi  di  garanzia,  la
disposizione  censurata  lede,  altresi',  la  competenza   esclusiva
statale in materia di  ordinamento  civile  prevista  dall'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. 

(1) L'articolo 18, comma 4, della Legge Regionale 3 novembre 1994  n.
    32 stabilisce che «Il rapporto di lavoro del  direttore  generale
    e' a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con  contratto
    di  durata  quinquennale,  disciplinato  dai   commi   6   e   8,
    dell'articolo  3  del  decreto  legislativo   numero   502/92   e
    successive modifiche ed integrazioni»; il comma 7 prevede che  il
    direttore generale decade dalla incarico: a) qualora la  gestione
    presenti grave, ingiustificato disavanzo;  b) in  caso  di  gravi
    violazioni di legge  o  dei  principi  di  buon  andamento  e  di
    imparzialita' dell'amministrazione; c) per altri gravi motivi 

(2) La cui decorrenza era  stata  fissata  in  un  primo  momento  al
    centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
    (ai sensi di quanto stabilito  dall'articolo  43,  comma  1,  del
    medesimo regolamento e fatto salvo quanto previsto dal successivo
    comma 2), avvenuta nel Bollettino Ufficiale Campania 16  dicembre
    2011, numero  77,  termine  poi  prorogato  al  1°  ottobre  2012
    dall'articolo 1, Regolamento regionale 13 aprile 2012, numero 5 

(3) L'articolo  3-bis,  comma  3,  del  decreto  legislativo   numero
    502/1992, inserito dall'articolo 3, comma 3, decreto  legislativo
    19 giugno 1999, numero 229,  richiamato  dall'articolo  18  della
    legge regionale numero 32/1994, commi  2  e  3-bis,  quest'ultimo
    comma inserito dall'articolo 3,  comma  1,  della  legge  Regione
    Campania 2 marzo 2006, numero 3, stabilisce, ai fini della nomina
    a direttore generale di ASL che gli aspiranti  devono  essere  in
    possesso  dei  seguenti  requisiti:  a)  diploma  di  laurea;  b)
    esperienza   almeno   quinquennale   di   direzione   tecnica   o
    amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche  o  private,
    in posizione dirigenziale  con  autonomia  gestionale  e  diretta
    responsabilita' delle  risorse  umane,  tecniche  o  finanziarie,
    svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso (la
    lettera b e' stata modificata  prima  dall'articolo  2,  legge 1°
    febbraio 2006, numero 43 e poi dal comma 24-novies  dell'articolo
    1, D L 18 maggio 2006, numero 181, aggiunto dalla relativa  legge
    di conversione). 

(4) Il  giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
    ufficiale  della  Regione  Campania  (articolo  2,  legge  numero
    18/2012). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1,  lettera
h), della legge n. 6 luglio 2012 n. 18, per le  motivazioni  indicate
nel ricorso, con le conseguenti statuizioni. 
    Con l'originale notificato del ricorso  si  depositera'  estratto
della delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2012  con
l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni. 
        Roma, 6 settembre 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Fedeli