N. 125 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 settembre 2012 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Campania  -  Istituzione  del
  registro  tumori  della  popolazione  della  Regione   Campania   -
  Previsione che la gestione di ciascun Registro Tumori provinciale e
  sub provinciale e'  affidata  ad  un'unita'  operativa  dedicata  e
  strutturata presso il Dipartimento di Prevenzione di  ciascuna  ASL
  della  regione  Campania  -  Previsione  che  il  Registro   Tumori
  infantile  provvede  alla  registrazione  dei  dati  relativi  agli
  ammalati di tumore della Regione Campania per  la  fascia  di  eta'
  0/19 anni, e che lo stesso e' allocato presso  il  Dipartimento  di
  Prevenzione di una ASL della Regione Campania ed e'  affidato  alla
  gestione di un'unita' operativa dedicata e  strutturata  -  Ricorso
  del Governo - Denunciata interferenza con le funzioni commissariali
  - Denunciata violazione dei vincoli posti dal Piano di rientro  del
  disavanzo sanitario costituenti principi fondamentali in materia di
  coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, art. 2, commi 4
  e 5. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120, comma secondo. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Campania  -  Istituzione  del
  registro  tumori  della  popolazione  della  Regione   Campania   -
  Previsione  che  ciascun  Registro   Tumori   provinciale   e   sub
  provinciale e' dotato di unita' dedicate e composto almeno  da:  a)
  un responsabile del Registro Tumori, medico  dell'Area  di  igiene,
  epidemiologia e sanita' pubblica,  con  documentata  esperienza  di
  epidemiologia, nominato dall'Assessorato regionale  della  sanita',
  sentita la commissione consiliare permanente competente in  materia
  di sanita', con funzioni di direzione e coordinamento; b) un'unita'
  per ogni 250.000 abitanti, con competenza  e  formazione  specifica
  documentata nella gestione di dati sanitari - Previsione, altresi',
  che il Registro Tumori infantile e' dotato  di  unita'  dedicate  e
  composte  da  almeno:  a)  un  responsabile  del  Registro   Tumori
  infantile,  medico  pediatra,  con  competenze  oncologiche  e  con
  documentata esperienza in epidemiologia, nominato  dall'Assessorato
  regionale  alla  sanita',   sentita   la   commissione   consiliare
  permanente  competente  in  materia  di  sanita',  di  direzione  e
  coordinamento; b) due unita' con competenza e formazione  specifica
  documentata nella  gestione  dei  dati  -  Previsione  che  i  dati
  raccolti e  elaborati  dalle  unita'  dedicate  sono  registrati  e
  collegati al comune, alla  residenza  anagrafica  e  al  codice  di
  avviamento postale del malato di tumore -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  violazione  dei  principi  di  imparzialita'   e   buon
  andamento della pubblica amministrazione  -  Denunciata  violazione
  della sfera di competenza statale in materia di coordinamento della
  finanza  pubblica  -  Denunciata  interferenza  con   le   funzioni
  commissariali. 
- Legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, art.  4,  commi
  6, 7 e 8. 
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, e 120, comma secondo. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Campania  -  Istituzione  del
  Registro  Tumori  della  popolazione  della  Regione   Campania   -
  Previsione che il Comitato Tecnico-scientifico svolge attivita'  di
  programmazione e di organizzazione di corsi di formazione base e di
  aggiornamento continuo per le unita' dedicate dei  Registri  Tumori
  provinciali e sub provinciali e del  Registro  Tumori  Infantili  -
  Previsione che i membri del centro di coordinamento  si  riuniscono
  con cadenza trimestrale, restano in  carica  per  tre  anni,  salvo
  rinnovo  e  sono:  almeno  tre  unita'  dedicate   con   comprovata
  esperienza  e  formazione  in  gestione  dati  sanitari,   nominati
  dall'assessorato regionale alla  sanita',  sentita  la  commissione
  consiliare permanente alla sanita' - Previsione  che  l'Assessorato
  regionale alla sanita', entro un mese dall'entrata in vigore  della
  legge, sentita la commissione consiliare permanente  competente  in
  materia di sanita', provvede alla nomina di responsabili di ciascun
  Registro Tumori provinciale e sub provinciale, del responsabile del
  Registro Tumori Infantile delle unita' dedicate di cui all'art.  6,
  comma 2, lett.  c),  alla  nomina  del  componente  del  Centro  di
  coordinamento di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) - Previsione che
  per il registro Tumori dell'ex ASL NA 4, a far data dalla  scadenza
  finale del protocollo d'intesa vigente  alla  data  di  entrata  in
  vigore della legge, o dell'eventuale rinnovo, le  unita'  operative
  dedicate sono trasferite presso il registro Tumori sub  provinciale
  della ASL NA 3 Sud, presso cui continuano la  propria  attivita'  -
  Ricorso del Governo  -  Denunciata  interferenza  con  le  funzioni
  commissariali - Denunciata violazione dei principi di imparzialita'
  e  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  -  Denunciata
  violazione  della  sfera  di  competenza  statale  in  materia   di
  coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, artt. 5,  comma
  11, 6, comma 2, e 15, commi 6 e 13. 
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, e 120, comma secondo. 
(GU n.43 del 31-10-2012 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   (C.F.
80188230587) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura  Generale
dello  Stato  (C.F.  80224030587)  presso  la  quale  ha  il  proprio
domicilio in Roma alla via dei  Portoghesi  n.  12  (della  quale  si
indica il  seguente  numero  di  fax:  06/96514000,  ed  il  seguente
indirizzo       di       posta        elettronica        certificata:
roma@mailcert.avvocaturastato.it ai fini delle comunicazioni relative
al presente giudizio); 
    Nei  confronti  della  Regione  Campania  (C.F.  80011990639)  in
persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,  con  sede
in Napoli, via S. Lucia n. 81 - cap 80132, per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, dell'art.  4,
commi 6, 7 e 8, dell'art. 5, comma 11, dell'art. 6, comma 2, lett. c)
e d), e dell'art. 15, commi 6 e 13 della Legge Regionale Campania  n.
19  del  10  luglio  2012,  «Istituzione  del  registro   tumori   di
popolazione della Regione Campania», pubblicata nel B.U.R. n. 44  del
16 luglio 2012, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 14
settembre 2012. 
    Con la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2012,  che  consta  di
diciassette articoli, la Regione Campania ha emanato disposizioni  in
materia di registro tumori di popolazione della Regione medesima. 
    E' avviso del Governo che, con la norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione  Campania  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    La legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012, recante
«Istituzione  del  registro  tumori  di  popolazione  della   Regione
Campania»,  presenta  profili  d'illegittimita'  costituzionale   con
riferimento all'art. 2, commi 4 e 5, all'art. 4,  commi  6,  7  e  8,
all'art. 5, comma 11, all'art. 6, comma 2, lett. c) e d), ed all'art.
15, commi 6 e 13. Si premette che la Regione Campania ha stipulato in
data 13 marzo 2007, ai sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  1,
comma 180, della legge 311/2004, l'Accordo sul Piano di  rientro  dai
disavanzi sanitari 2007-2009. 
    Successivamente,  essendo  stato  disatteso  l'Accordo  stipulato
dalla Regione, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi previsti
dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre  2007  n.  159
(convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  novembre  2007,  n.
222), procedendo alla  nomina  del  Presidente  della  Regione  quale
Commissario ad acta per la realizzazione del piano  di  rientro,  con
delibera del 24 luglio 2009. Tale delibera e'  stata  poi  sostituita
con la delibera del 23 aprile 2010, che ha  nominato  Commissario  ad
acta il nuovo Presidente della  Regione,  insediatosi  il  19  aprile
2010. 
    Con la legge  finanziaria  2010  e'  stata,  poi,  concessa  alle
Regioni che si trovavano in gestione commissariale, come  la  Regione
Campania,  la  possibilita'  di  proseguire  il  Piano   di   rientro
attraverso  programmi  operativi,  precisandosi  ai  commi  80  e  95
dell'articolo  2  della  legge  n.  191/2009,  che  «gli   interventi
individuati  dal  Piano  sono  vincolanti  per  la  Regione,  che  e'
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche  legislativi,  e  a  non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla  piena  attuazione  del
richiamato Piano di rientro». Con l'approvazione del citato  Accordo,
la Regione si e'  impegnata  all'attuazione  del  suddetto  Piano  di
rientro ed al rispetto della  legislazione  vigente  con  particolare
riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    In  attuazione  delle  previsioni  della  legge  finanziaria   il
Commissario ad acta per la Regione Campania ha adottato il decreto n.
41 del 14 luglio 2010  avente  ad  oggetto  «Approvazione  del  nuovo
Programma Operativo per l'anno 2010». 
    Il Tavolo per la verifica degli adempimenti ed  il  Comitato  LEA
nella riunione del 26 ottobre 2010 ha prospettato un forte  disavanzo
non coperto per l'anno 2010 a causa della non completa attuazione del
Programma Operativo 2010 ed ha invitato il Commissario  ad  approvare
entro l'anno il programma  operativo  2011-2012.  Il  Commissario  ha
trasmesso  il  6  aprile  2011  la  bozza  del  Programma   Operativo
2011-2012. 
    Nelle  more,  il  risultato  di  gestione  per  l'anno  2010   ha
registrato, nella riunione dei Tavoli Tecnici del 14 aprile 2011,  un
disavanzo non coperto di 248,888 mln di  euro.  Questo  disavanzo  ha
determinato,  per   la   Regione   Campania,   l'applicazione   degli
automatismi fiscali previsti dall'art. 1, comma 174, della  legge  n.
311 del 2004, vale a  dire  «l'ulteriore  incremento  delle  aliquote
fiscali  di  IRAP  e  addizionale  regionale  all'IRPEF  per   l'anno
d'imposta in corso, rispettivamente  nelle  misure  di  0,15  e  0,30
punti,  l'applicazione  del  blocco  automatico  del  turn  over  del
personale del servizio sanitario regionale fino al  31  dicembre  del
secondo anno successivo  a  quello  in  corso  e  l'applicazione  del
divieto  di  effettuare  spese  non  obbligatorie  per  il   medesimo
periodo». La suddetta norma statale stabilisce, inoltre, che gli atti
emanati e i contratti stipulati in violazione  dei  predetti  vincoli
sono nulli. Dispone altresi' che in sede di  verifica  annuale  degli
adempimenti la Regione certifichi il rispetto dei vincoli medesimi. 
    Successivamente,  con  decreto  n.  22  del  22  marzo  2011,  in
attuazione del punto t)  del  mandato  Commissariale,  conferito  con
delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  23  aprile   2010,   il
Commissario  ad  acta  ha  approvato  il  Piano  sanitario  regionale
2011-2013, in coerenza con il decreto n. 49 del  27  settembre  2010,
adottato in attuazione del punto c) del mandato Commissariale. 
    Con  il  decreto  commissariale  n.  53  del  9  maggio  2012  il
Commissario ad acta per la  prosecuzione  del  piano  di  rientro  ha
approvato l'adeguamento  per  l'anno  2012  dei  Programmi  Operativi
2011/2012. 
    La Corte Costituzionale ha gia' avuto  modo  di  pronunciarsi  in
materia di piani di rientro dal disavanzo  sanitario  e  di  gestione
commissariale degli stessi. In particolare con la sentenza n. 100 del
2010 nel giudizio di legittimita' costituzionale  della  legge  della
Regione Campania 28 novembre 2008 n. 16 recante «Misure straordinarie
di  razionalizzazione  e  riqualificazione  del   sistema   sanitario
regionale per il rientro dal disavanzo», ha affermato che  una  norma
statale (vedasi l'allora vigente articolo 1, comma  796,  lettera  b)
della legge n. 296 del 2006) ha reso vincolanti, per le  Regioni  che
li abbiano sottoscritti, gli interventi  individuati  negli  atti  di
programmazione  «necessari  per  il   perseguimento   dell'equilibrio
economico, oggetto degli accordi di cui all'articolo  1,  comma  180,
della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  ivi  compreso  l'Accordo
intercorso  tra  lo  Stato  e  la  Regione  Campania».  La  Corte  ha
affermato, inoltre, che la suddetta norma statale che assegna a  tale
Accordo  carattere  vincolante,  per  le  parti  tra  le   quali   e'
intervenuto, puo' essere qualificata come espressione di un principio
fondamentale diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria
e, dunque, espressione di un  correlato  principio  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    La Corte Costituzionale inoltre, con la sentenza n.  78/2011,  ha
avuto modo di "rammentare - come gia' sottolineato in passato con  la
sentenza n. 193 del 2007 - che l'operato  del  Commissario  ad  acta,
incaricato  dell'attuazione  del  piano  di  rientro  dal   disavanzo
sanitario  previamente  concordato  tra  lo  Stato   e   la   Regione
interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia  degli
organi regionali, essendosi questi ultimi  sottratti  -  malgrado  il
carattere  vincolante  dell'accordo  concluso  dal  Presidente  della
Regione - ad un'attivita' che pure e' imposta  dalle  esigenze  della
finanza pubblica (articolo 1, comma 796, lettera b), della  legge  27
dicembre 2006, n 296, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
2007»). E', dunque, proprio tale dato - in uno con  la  constatazione
che l'esercizio del potere  sostitutivo  e',  nella  specie,  imposto
dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un  diritto  fondamentale  qual  e'  quello  alla  salute
(articolo 32 Cost.) - a legittimare la  conclusione  secondo  cui  le
funzioni amministrative del  commissario  ad  acta,  ovviamente  fino
all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di  rientro,
devono essere poste al  riparo  da  ogni  interferenza  degli  Organi
regionali. 
    Cio' premesso, la  legge  regionale  in  esame,  che  all'art.  2
prevede l'istituzione di sette Registri Tumori (quattro provinciali e
tre sub provinciali), costituiti  uno  per  ogni  Asl  della  Regione
Campania,  e  un  Registro  Tumori  Infantili,  ubicato   presso   il
Dipartimento di prevenzione di una delle Asl della Regione  Campania,
presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: 
        1) l'art. 2, commi 4 e 5 («4. Per i fini di cui  all'articolo
1, comma 2, la gestione di  ciascun  Registro  Tumori  provinciale  e
subprovinciale  e'  affidata  ad  una  unita'  operativa  dedicata  e
strutturata presso il Dipartimento di  Prevenzione  di  ciascuna  ASL
della Regione Campania. 
    5. Il Registro Tumori Infantile provvede alla  registrazione  dei
dati relativi agli ammalati di tumore della  Regione  Campania  perla
fascia di eta' 0/19 anni,  e'  allocato  presso  il  Dipartimento  di
Prevenzione di una Asl della Regione Campania  ed  e'  affidato  alla
gestione di un'unita' operativa dedicata e strutturata»),  l'art.  4,
commi  6,  7  e  8  («6.  Ciascun  Registro  Tumori   provinciale   e
subprovinciale e' dotato di unita' dedicate e composto almeno da:  a)
un responsabile del Registro  Tumori,  medico  dell'Area  di  igiene,
epidemiologia e  sanita'  pubblica,  con  documentata  esperienza  di
epidemiologia,  nominato  dall'assessorato  regionale  alla  sanita',
sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di
sanita', con funzioni di direzione e coordinamento; b) un'unita'  per
ogni  250.000  abitanti,  con  competenza  e   formazione   specifica
documentata nella gestione di dati sanitari per le attivita'  di  cui
al comma 4. 
    7. Il Registro Tumori Infantile e' dotato di  unita'  dedicate  e
composto almeno da: a) un responsabile del Registro Tumori Infantile,
medico  pediatra  con  competenze  oncologiche  e   con   documentata
esperienza in epidemiologia, nominato dall'assessorato regionale alla
sanita', sentita la commissione consiliare permanente  competente  in
materia di sanita', con funzioni di direzione e coordinamento; b) due
unita'  con  competenza  e  formazione  specifica  documentata  nella
gestione di dati (o 
    8. I dati  raccolti  ed  elaborati  dalle  unita'  dedicate  sono
registrati e collegati al comune,  alla  residenza  anagrafica  e  al
codice di avviamento postale del malato di tumore»), l'art. 5,  comma
11  («11.  Il  Comitato  Tecnico-Scientifico  svolge   attivita'   di
programmazione ed organizzazione di corsi di formazione base e di  un
piano di aggiornamento continuo per le unita' dedicate  dei  Registri
Tumori  provinciali  e   subprovinciali   e   del   Registro   Tumori
Infantile»), l'art. 6, comma 2, lett. c) («[2. I membri del Centro di
coordinamento si  riuniscono  con  cadenza  trimestrale,  restano  in
carica per tre anni, salvo rinnovo, e sono:...] c) almeno tre  unita'
dedicate con comprovata esperienza  e  formazione  in  gestione  dati
sanitari, nominate dall'assessorato regionale alla  sanita',  sentita
la commissione consiliare permanente in materia di sanita';»), l'art.
15, commi 6 e 13 («6. L'assessorato regionale alla sanita', entro  un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
commissione consiliare permanente competente in materia  di  sanita',
provvede alla nomina dei  responsabili  di  ciascun  Registro  Tumori
provinciale e subprovinciale di cui all'articolo 4 comma  6,  lettera
a),  del  responsabile  del  Registro   Tumori   Infantile   di   cui
all'articolo 4, comma 7, lettera a), delle  unita'  dedicate  di  cui
all'articolo  6,  comma  2,  lettera  c),  nonche'  alla  nomina  del
componente del Centro di coordinamento di cui all'articolo  6,  comma
2, lettera d).[...] 
    13. Per il Registro Tumori dell'ex ASL NA 4,  a  far  data  dalla
scadenza finale del protocollo d'intesa vigente alla data di  entrata
in vigore della presente legge, o dell'eventuale rinnovo,  le  unita'
dedicate sono trasferite presso  il  Registro  Tumori  subprovinciale
della Asl NA 3 Sud presso  cui  continuano  la  propria  attivita'»),
disponendo che la gestione di ogni Registro tumori  sia  affidata  ad
unita' operative dedicate e strutturate  presso  il  Dipartimento  di
prevenzione delle Asl della  Regione,  istituiscono  nuove  strutture
organizzative, interferendo in tal modo con l'attuazione del Piano di
rientro dal disavanzo sanitario, affidata al Commissario ad acta  con
il mandato commissariale  del  23  aprile  2010.  In  particolare  le
disposizioni  sopra  menzionate,  operando  specifici  interventi  in
materia di organizzazione sanitaria,  menomano  le  attribuzioni  del
Commissario previste dal punto 2 ) alla lettera e), e m) e  al  punto
4) del mandato commissariale, che affidano al  Commissario  ad  acta,
fino all'avvenuta attuazione del Piano  stesso,  il  riassetto  della
rete ospedaliera e  la  sospensione  di  eventuali  nuove  iniziative
regionali in corso finalizzate a realizzare ed aprire nuove strutture
sanitarie pubbliche, nonche' ad autorizzare e  accreditare  strutture
sanitarie. 
    Tali disposizioni sono pertanto incostituzionali sotto un duplice
aspetto: 
        a) esse interferiscono  con  le  funzioni  commissariali,  in
violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Al riguardo  la  Corte
Costituzionale, nella menzionata sentenza n. 78 del 2011, richiamando
i principi gia' espressi nella sentenza n. 2 del 2010,  ha  precisato
che anche qualora non sia ravvisabile  un  diretto  contrasto  con  i
poteri  del  commissario,  ma  ricorra  comunque  una  situazione  di
interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione e'  idonea
ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
        b) Inoltre le medesime disposizioni intervengono  in  materia
di organizzazione sanitaria senza  rispettare  i  vincoli  posti  dal
Piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario.  Esse  si  pongono  in
contrasto in particolare con le previsioni  del  Programma  Operativo
2011/2012 di prosecuzione del Piano di rientro della Regione Campania
(adottato con  decreto  del  Commissario  ad  acta  n.  65/2011)  che
dispongono espressamente la riduzione delle unita' operative semplici
e complesse rispetto alle preesistenti. Il punto 5.1.6 del  Programma
operativo 2011-2012 (pag. 109-111) recante  la  «ridefinizione  delle
strutture  organizzative  e  programmazione  delle  risorse   umane»,
dispone   infatti   «l'individuazione   delle   strutture   semplici,
dipartimentali e complesse nonche' delle  posizioni  organizzative  e
dei coordinamenti in riduzione rispetto alle preesistenti». 
    Le disposizioni regionali in esame, pertanto, non  rispettando  i
vincoli imposti dal piano di rientro  dal  deficit  sanitario  e  dal
programma operativo vigente nella Regione Campania,  pregiudicano  il
conseguimento degli obiettivi di risparmio in essi previsti,  ledendo
i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa  pubblica
sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge  n.  191  del
2009, secondo i quali in costanza di Piano  di  rientro  e'  preclusa
alla Regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di  ostacolo
alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e
del  relativo  Piano  vincolanti  per  la   Regione   stessa.   Dette
disposizioni regionali  pertanto  violano  l'art.  117,  terzo  comma
Cost., in  quanto  contrastano  con  i  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    Al riguardo la Corte Costituzionale, con le sentenze  nn.  100  e
141 del 2010, ha affermato che «l'autonomia  legislativa  concorrente
delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare
nell'ambito della gestione del  servizio  sanitario  puo'  incontrare
limiti alla  luce  degli  obiettivi  della  finanza  pubblica  e  del
contenimento della  spesa»,  peraltro  in  un  «quadro  di  esplicita
condivisione da parte delle  Regioni  della  assoluta  necessita'  di
contenere i disavanzi del settore sanitario»  (sentenza  n.  193  del
2007). E' infatti orientamento consolidato che il legislatore statale
possa  «legittimamente  imporre  alle  Regioni  vincoli  alla   spesa
corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza  pubblica
complessiva,  in  connessione  con  il  perseguimento  di   obiettivi
nazionali, condizionati anche da obblighi  comunitari»  (sentenza  n.
163 del 2011). Su queste premesse, la Consulta ha  anche  piu'  volte
ribadito che la norma di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della
legge n. 296 del 2006 «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato  (legge  finanziaria  2007)»  «puo'
essere qualificata come  espressione  di  un  principio  fondamentale
diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria  e,  dunque,
espressione di un correlato principio di coordinamento della  finanza
pubblica» (sentenze n. 163 del 2011, n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100
del 2010). La norma sopra richiamata, come esplicitato  dalla  Corte,
ha reso vincolanti - al pari dell'art. 2, commi 80 e 95, della  legge
n. 191 del 2009 - per le Regioni che  li  abbiano  sottoscritti,  gli
interventi individuati negli accordi di cui all'art.  1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria
ed a ripianare i debiti, anche mediante  la  previsione  di  speciali
contributi finanziari dello Stato. 
        2) l'art. 4, comma 6, lett.  a)  e  comma  7,  lett.  a)  (6.
«Ciascun registro Tumori provinciale e subprovinciale  e'  dotato  di
unita' dedicate e composto almeno da: a) un responsabile del registro
Tumori, medico dell'Area di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica,
con    documentata    esperienza    in    epidemiologia,     nominato
dall'assessorato  regionale  alla  sanita',  sentita  la  commissione
consiliare permanente, competente in materia di sanita', con funzioni
di direzione e coordinamento; [...] 7. Il Registro  Tumori  Infantile
e' dotato di unita' dedicate e composto almeno da: a) un responsabile
del  Registro  Tumori  Infantile,  medico  pediatra  con   competenze
oncologiche e con documentata esperienza in  epidemiologia,  nominato
dall'assessorato  regionale  alla  sanita',  sentita  la  commissione
consiliare permanente, competente in materia di sanita', con funzioni
di direzione e coordinamento:), l'art. 6, comma 2, lett. d)  («[2.  I
membri  del  Centro  di  coordinamento  si  riuniscono  con   cadenza
trimestrale, restano  in  carica  per  tre  anni,  salvo  rinnovo,  e
sono:...] d) un funzionario nominato dall'assessorato regionale  alla
sanita'»), e l'art. 15, comma 6  («6.  L'assessorato  regionale  alla
sanita', entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la commissione  consiliare  permanente  competente  in
materia di sanita', provvede alla nomina dei responsabili di  ciascun
Registro Tumori provinciale e subprovinciale di  cui  all'articolo  4
comma 6, lettera a), del responsabile del Registro  Tumori  Infantile
di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a), delle unita' dedicate  di
cui all'articolo 6, comma 2, lettera  c),  nonche'  alla  nomina  del
componente del Centro di coordinamento di cui all'articolo  6,  comma
2, lettera d)»), riservando all'assessorato regionale alla sanita' la
nomina dei sette responsabili dei Registri Tumori provinciali  e  sub
provinciali, del responsabile del Registro  Tumori  Infantile  e  del
funzionario membro del Centro di coordinamento,  senza  precisare  le
procedure attraverso le quali  siano  effettuate  tali  nomine  e  se
riguardino  il  personale  gia'  dipendente  dal  Servizio  sanitario
regionale,  contrastano  con  i  principi  di  imparzialita'  e  buon
andamento della pubblica amministrazione, nonche'  con  il  principio
del  pubblico  concorso,  di  cui  all'art.  97  Cost.   Infatti   le
disposizioni  in  esame,  nell'affidare  alla  scelta   discrezionale
dell'assessorato regionale alla sanita',  pur  con  il  parere  della
competente commissione consiliare permanente competente in materia di
sanita', le nomine  per  le  coperture  delle  istituende  unita'  di
direzione  e  coordinamento  all'interno   del   Servizio   sanitario
regionale, violano i principi posti dall'art. 97  della  Costituzione
sotto il profilo della imparzialita' e trasparenza nella  scelta  del
candidato, fra l'altro non incardinata in procedure  concorsuali  e/o
selettive, violando pertanto anche il  principio  costituzionale  del
pubblico concorso. 
    Inoltre le disposizioni  in  esame,  disponendo  nuovi  incarichi
professionali, interferiscono con l'attuazione del Piano  di  rientro
dal disavanzo sanitario, affidata  al  Commissario  ad  acta  con  il
mandato commissariale del 23 aprile  2010.  Per  un  verso,  infatti,
menomano le attribuzioni del Commissario previste dal punto  1)  alla
lettera e), del mandato commissariale, che affida al  Commissario  ad
acta «la razionalizzazione e  il  contenimento  della  spesa  per  il
personale» in violazione dell'art.  120,  secondo  comma,  Cost.  Per
altro verso, non rispettano i vincoli posti dal Piano di rientro  dal
disavanzo, che prevede, tra l'altro, il blocco totale del  turn  over
del personale. Detto blocco totale del turn over e' stato  del  resto
confermato  dai  Programmi   Operativi   di   adeguamento   2011/2012
(approvati con il decreto commissariale n. 53 del 09.05.2012), che al
punto  2.2.1  prevedono  il  blocco  totale  delle   assunzioni.   Le
disposizioni regionali in esame, pertanto, non rispettando i  vincoli
imposti dal piano di rientro dal deficit sanitario  e  dal  programma
operativo   vigente   nella   Regione   Campania,   pregiudicano   il
conseguimento degli obiettivi di risparmio in essi previsti,  ledendo
i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa  pubblica
sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge  n.  191  del
2009, secondo i quali in costanza di Piano  di  rientro  e'  preclusa
alla Regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di  ostacolo
alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e
del  relativo  Piano  vincolanti  per  la   Regione   stessa.   Dette
disposizioni regionali pertanto  violano  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in  quanto  contrastano  con  i  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si conclude perche' l'art. 2, commi 4 e 5, l'art. 4, commi 6, 7 e
8, l'art. 5, comma 11, l'art. 6, comma 2, lett. c) e d), e l'art. 15,
commi 6 e 13 della legge della Regione Campania n.19  del  10  luglio
2012 siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Si producono: 
        1) estratto della deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri
del 14 settembre 2012; 
        2) decreto n.45 del 20 giugno 2011 del Commissario  ad  acta,
di approvazione  del  Programma  Operativo  2011-2012,  con  allegato
l'indice del Programma Operativo predetto e l'estratto  delle  pagine
109-111; 
        3) decreto n. 22 del 22 marzo 2011 del Commissario  ad  acta,
di approvazione del Piano sanitario regionale 2011-2013; 
        4) decreto n. 49 del 27 settembre  2010  del  Commissario  ad
acta, di approvazione del piano di riassetto della rete ospedaliera e
territoriale; 
        5) decreto n. 55 del 30 settembre 2010, di  approvazione  del
piano di riassetto della rete laboratoristica; 
        6) decreto n. 53 del 9 maggio 2012 del Commissario  ad  acta,
di  approvazione  del  piano  di  adeguamento  per  l'anno  2012  del
Programma operativo 2011-2012, con  allegato  l'indice  e  l'estratto
delle pagine 33-35; 
        7)  decreto  n.65  del  26  settembre  2011,   con   allegato
cronoprogramma; 
        8) delibera del Consiglio dei Ministri  23  aprile  2010,  di
conferimento del mandato commissariale. 
          Roma, 14 settembre 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Andronio