N. 135 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 9 ottobre  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  Marche  -  Previsione  di
  inserimento nelle dotazioni organiche dirigenziali della Regione di
  dipendenti di  ruolo  regionali  appartenenti  a  varie  qualifiche
  funzionali ai quali erano stati conferiti incarichi dirigenziali  a
  tempo determinato sulla base di una  prova  selettiva  riservata  -
  Ricorso del Governo  -  Denunciata  violazione  del  principio  del
  pubblico concorso -  Violazione  dei  principi  di  ragionevolezza,
  efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Marche 1° agosto 2012, n. 26, art. 3. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo. 
(GU n.45 del 14-11-2012 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  C.F.
80224030587, Pec  ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui
uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; 
    Contro Regione Marche, in persona  del  Presidente  della  Giunta
Regionale pro tempore; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.  3
della legge della Regione Marche n. 26 del 1 agosto 2012,  pubblicata
sul BUR n. 77 del 9/8/2012, recante "Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento della spesa" per contrasto con gli arti. 3,  97  e  117,
comma 3, della Costituzione e  cio'  a  seguito  ed  in  forza  della
delibera di impugnativa assunta  dal  Consiglio  dei  Ministri  nella
seduta del 28 settembre 2012. 
    1. Con  la  legge  n.  26  del  l  agosto  2012,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale n. 77 del 9.8.2012, la Regione Marche  introduce
"Misure urgenti in materia di contenimento della spesa". 
    L'art. 3 di tale  legge  dispone  che  "Al  fine  dell'attuazione
dell'articolo 48, comma 2, primo capoverso, della legge statutaria  8
marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione  Marche)  e  della  riduzione
della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma  557,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria  2007),
la  Giunta  regionale  e  l'Ufficio  di   Presidenza   dell'Assemblea
legislativa includono i soggetti vincitori  delle  selezioni  di  cui
alla legge regionale 15 ottobre 2001, n.  20  (Norme  in  materia  di
organizzazione e di personale della Regione) ed alla legge  regionale
30   giugno   2003,   n.   14   (Riorganizzazione   della   struttura
amministrativa del  Consiglio  regionale)  nelle  dotazioni  previste
dall'articolo  34  della  legge  regionale  20/2001".  Il   riportato
articolo 3 dispone quindi  l'inserimento  nelle  dotazioni  organiche
dirigenziali della Regione Marche (c.d. ruolo  ordinario  ex  art  34
legge regionale n. 20/2001) dei  dipendenti  di  ruolo  della  stessa
Regione, appartenenti a varie qualifiche funzionali, ai quali,  sulla
base di una semplice prova selettiva riservata, erano stati conferiti
incarichi dirigenziali a tempo determinato. 
    La norma, disponendo l'inserimento nei ruoli  dirigenziali  della
Regione del  suddetto  personale,  al  quale  erano  stati  conferiti
incarichi dirigenziali a tempo determinato sulla base di una semplice
prova selettiva riservata, configura una fattispecie di inquadramento
riservato senza concorso che, in  quanto  tale,  viola  il  principio
costituzionale   dell'accesso   agli   impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni mediante concorso  pubblico  nonche'  i  principi  di
ragionevolezza,  efficienza   e   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione,  principi  sanciti  dagli  artt.  3   e   97   della
Costituzione. 
    Che il concorso pubblico, in  quanto  meccanismo  strumentale  al
canone di efficienza della pubblica  amministrazione  costituisca  la
forma generale ed ordinaria di reclutamento per il  pubblico  impiego
e' stato costantemente affermato dalla Corte Costituzionale (sentenze
n. 205/2004, n. 39/2004, n. 159/2005 e n. 127/2011). 
    Anche  recentemente   peraltro   la   Corte   costituzionale   ha
sottolineato di aver ripetutamente affermato  che  "la  facolta'  del
legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso  pubblico
deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe  essere
considerate legittime solo quando siano  funzionali  esse  stesse  al
buon andamento  dell'amministrazione  e  ove  ricorrano  peculiari  e
straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a  giustificarle"
(ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n.  293  del
2009), e, sulla base di tale rilevazione, ha ulteriormente  affermato
che "...deve escludersi la  legittimita'  di  arbitrarie  restrizioni
alla  partecipazione  alle  procedure  selettive...",  chiarendo  che
"...al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di  applicazione
ampio, tale da non includere soltanto le  ipotesi  di  assunzione  di
soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni,  ma
anche  i  casi  di  nuovo  inquadramento  di   dipendenti   gia'   in
servizio..." (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n.  205  del
2004)» (sentenza n. 90 del 2012). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede che la Corte Ecc.ma voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimo l'art. 3 della legge  della  Regione  Marche  n.  26  del
1/8/2012, indicata in epigrafe, per contrasto con gli artt. 3 , 97  e
117, comma 3, della Costituzione. 
    Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato   del   presente
ricorso: 
      1. Estratto della deliberazione del  C.d.M.  del  28  settembre
2012. 
      2. Copia della legge impugnata. 
        Roma, 4 ottobre 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Mangia