N. 135 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Marche - Previsione di inserimento nelle dotazioni organiche dirigenziali della Regione di dipendenti di ruolo regionali appartenenti a varie qualifiche funzionali ai quali erano stati conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato sulla base di una prova selettiva riservata - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio del pubblico concorso - Violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Marche 1° agosto 2012, n. 26, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo.(GU n.45 del 14-11-2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Pec ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; Contro Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore; Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Marche n. 26 del 1 agosto 2012, pubblicata sul BUR n. 77 del 9/8/2012, recante "Misure urgenti in materia di contenimento della spesa" per contrasto con gli arti. 3, 97 e 117, comma 3, della Costituzione e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 settembre 2012. 1. Con la legge n. 26 del l agosto 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 77 del 9.8.2012, la Regione Marche introduce "Misure urgenti in materia di contenimento della spesa". L'art. 3 di tale legge dispone che "Al fine dell'attuazione dell'articolo 48, comma 2, primo capoverso, della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) e della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa includono i soggetti vincitori delle selezioni di cui alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) ed alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) nelle dotazioni previste dall'articolo 34 della legge regionale 20/2001". Il riportato articolo 3 dispone quindi l'inserimento nelle dotazioni organiche dirigenziali della Regione Marche (c.d. ruolo ordinario ex art 34 legge regionale n. 20/2001) dei dipendenti di ruolo della stessa Regione, appartenenti a varie qualifiche funzionali, ai quali, sulla base di una semplice prova selettiva riservata, erano stati conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato. La norma, disponendo l'inserimento nei ruoli dirigenziali della Regione del suddetto personale, al quale erano stati conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato sulla base di una semplice prova selettiva riservata, configura una fattispecie di inquadramento riservato senza concorso che, in quanto tale, viola il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico nonche' i principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, principi sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Che il concorso pubblico, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza della pubblica amministrazione costituisca la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego e' stato costantemente affermato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 205/2004, n. 39/2004, n. 159/2005 e n. 127/2011). Anche recentemente peraltro la Corte costituzionale ha sottolineato di aver ripetutamente affermato che "la facolta' del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009), e, sulla base di tale rilevazione, ha ulteriormente affermato che "...deve escludersi la legittimita' di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive...", chiarendo che "...al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti gia' in servizio..." (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)» (sentenza n. 90 del 2012).
P.Q.M. Chiede che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Marche n. 26 del 1/8/2012, indicata in epigrafe, per contrasto con gli artt. 3 , 97 e 117, comma 3, della Costituzione. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1. Estratto della deliberazione del C.d.M. del 28 settembre 2012. 2. Copia della legge impugnata. Roma, 4 ottobre 2012 L'Avvocato dello Stato: Mangia