N. 137 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Trento - Previsione che, per affidare gli incarichi previsti dall'art. 20 della legge provinciale sui lavori pubblici impugnata, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano i parametri stabiliti ai sensi della normativa statale per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e, per quanto da questi non previsto, l'elenco dei prezzi previsto dall'art. 13, quale riferimento per determinare i compensi per attivita' professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile. - Legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 11, comma 1, lett. c). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e lett. l); Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, comma 1; d.lgs. 12 aprile 2000, n. 163, art. 4, comma 3. Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Trento - Previsione che la giunta provinciale adotta schemi-tipo di bando, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza per contrasto con la normativa statale di cui all'art. 64, comma 4-bis, del Codice dei contratti pubblici che affida all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il compito di approvare "bandi-tipo", cui le stazioni appaltanti si conformano. - Legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 16, comma 1, lett. a). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8. Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Trento - Previsione che le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l'obbligo per i concorrenti di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche e che le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruita' delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, anche per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, in deroga a quanto previsto dall'art. 40 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, nonche' della competenza concorrente in materia di appalti pubblici, per contrasto con la normativa del Codice dei contratti in tema di verifica delle offerte anomale. - Legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 16, comma 1, lett. c). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8.(GU n.45 del 14-11-2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Provincia autonoma di Trento, (C.F. 00337460224) in persona del Presidente della Provincia pro-tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli articoli 11, comma 1, lett. c), 16, comma 1, lett. a) e c) della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 3 agosto 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 32 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto «Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'art. 14 (Costituzione della societa' "Patrimonio del Trentino S.p.a.'') della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitivita' del Trentino)», in relazione agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme d'attuazione, nonche' in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. e) e l) Cost. La legge, che detta una disciplina provinciale in materia di lavori pubblici, presenta diversi aspetti d'illegittimita' costituzionale. Si premette che, nonostante la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 17, del d.P.R. n. 670/1972, recante lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, abbia una potesta' legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse provinciale, tale potesta' deve osservare i limiti previsti dall'art. 4 dello statuto, il quale stabilisce che la potesta' legislativa regionale, ma anche quella provinciale, deve esplicarsi «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali (..) nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Cio' e' stato confermato da codesta Corte nelle sentenze n. 45/2010, n. 51/2006 e n. 447/2006 ove e' statuito che «il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potesta' legislativa primaria delle regioni speciali e delle province autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tali materie potranno continuare ad imporsi al rispetto delle regioni speciali». In proposito, sicuramente le disposizioni del Codice degli appalti, il d.lgs. n. 163/2006, possono considerarsi espressione di riforma economico-sociale, che in quanto tale, vincolano il legislatore provinciale. Inoltre, si segnala che codesta Corte ha piu' volte statuito (in particolare si vedano le sentt. n. 536/2002 e n. 447/2006) che, nel caso in cui una materia attribuita dallo Statuto speciale alla potesta' primaria delle regioni a statuto speciale o delle province autonome interferisca in tutto o in parte con un ambito spettante ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost., alla potesta' legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale possa incidere sulla materia di competenza regionale qualora l'intervento sia volto a garantire standards minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su quella primaria delle regioni speciali e delle province autonome. Nel caso di specie la «tutela della concorrenza» e l'«ordinamento civile» di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) e lettera l), Cost., possono certamente interferire con la materia dei lavori pubblici, per cui tutti gli aspetti disciplinati dal d.lgs. n. 163/2006 inerenti questi profili devono ritenersi vincolanti anche per la Provincia autonoma di Trento che pertanto non puo' introdurre una disciplina difforme. Cio' e' stato confermato dalla recente giurisprudenza costituzionale da cui si desume che la materia «tutela della concorrenza» spetta al legislatore statale anche nel rapporto con la competenza legislativa di regioni a statuto speciale e province autonome (cfr. sentt. n. 443/2007, n. 1/2008, n. 51/2008, n. 326/2008). A fronte delle considerazioni su esposte, il d.lgs. n. 163/2006 e' vincolante anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, sia perche' puo' essere considerato espressione di riforma economico sociale, sia perche' disciplinante profili che rientrano nella nozione di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale. In particolare il d.lgs. n. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici, ha individuato all'art. 4, comma 3, quegli aspetti della disciplina dei contratti pubblici che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato e che sono sottratti alla competenza anche delle regioni speciali e delle province autonome; si tratta delle seguenti materie: qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato, attivita' di progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, direzione dell'esecuzione e collaudo, contenzioso, contratti per la tutela dei beni culturali, nel settore della difesa, segretati e che esigono particolari misure di sicurezza. Si segnala, in proposito, che codesta Corte nella sent. n. 401/2007 ha confermato la competenza esclusiva statale nelle materie su elencate in quanto rientranti alcune (le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa, ed esclusi, in particolare i criteri di scelta e di nomina delle commissioni di gara; i criteri di aggiudicazione; i criteri di aggiudicazione che devono presiedere all'attivita' di progettazione e alla formazione dei piani di sicurezza; i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti; il subappalto) nella nozione di «tutela della concorrenza», ex art. 117, comma 2, lettera e), Cost., ed altre (la regola della tassativita' dei tipi contrattuali per la realizzazione di lavori, di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 163/2006, le garanzie di esecuzione, la direzione dei lavori, le polizze, le varianti in corso d'opera ed il collaudo) in quella di «ordinamento civile», ex art. 117, comma 2, lettera l). Inoltre, l'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 163/2006 prevede che le regioni speciali adeguino la propria legislazione in materia secondo le disposizioni statutarie. Sulla base di tali premesse sono censurabili, perche' adottate in violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale dal suindicato art. 8, comma 1 dello Statuto, nonche' invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 le seguenti disposizioni della legge in esame: 1. - L'art. 11 della 1.r. n. 18/2012, che disciplina i parametri da seguire nell'affidamento degli incarichi di progettazione e delle altre attivita' tecniche, e' invasivo della potesta' legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera 1) («ordinamento civile») ed e) («tutela della concorrenza»). Tale articolo, contrastando con quanto previsto dall'art. 9 del d.l. n. 1/2012, prevede che «per quanto non previsto dalla normativa statale per i servizi attinenti alla architettura e all'ingegneria» si applica - ai fini della determinazione dei compensi per attivita' professionale - l'elenco dei prezzi previsto dall'art. 13 della l.p. n. 26/1993. Inoltre, dispone che fino alla data di approvazione di tale elenco, le amministrazioni aggiudicatici possono utilizzare le tariffe professionali «anche se abrogate dall'art. 9 del d.l. n. 1/2012»). Al riguardo, si osserva che l'art. 9 del d.l. n. 1/2012, che abrogando le tariffe professionali e affidando ad un apposito decreto ministeriale il compito di determinare i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (si veda il comma 2 del citato art. 9), persegue una finalita' di tutela della concorrenza (tanto che l'art. 9 e' posto sotto il Titolo I del decreto n. 1/2012, menzionato, appunto, «Concorrenza»). A questo fine, il legislatore statale interviene su un ambito riconducibile all'«ordinamento civile», vale a dire le tariffe professionali. In considerazione delle finalita' perseguite dalla normativa statale, la disposizione della l.p. n. 18/2012, che prevede una fonte diversa da quella prevista dalla legge statale per la determinazione dei compensi e dispone la perdurante vigenza di tariffe professionali abrogate, e' da ritenersi palesemente incostituzionale. 2. - L'art. 16, comma 1, che modifica l'art. 30 della l.p. n. 26/1993, e' invasivo della potesta' legislativa esclusiva statale prevista dall'art. 117, comma 2, lettera e) («tutela della concorrenza»). In particolare, il comma 1, lett. a) dell'art. 16, che inserisce il comma 3-bis all'art. 30 della l.p. n. 26/1993, dispone che «La Giunta provinciale (...) adotta schemi tipo di bandi, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente». La disposizione contrasta con quanto previsto dall'art. 64, comma 4-bis, del Codice dei contratti pubblici, come introdotto dalla lettera h) del comma 2 dell'art. 4, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, che affida alla Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il compito di approvare dei «bandi-tipo», cui le stazioni appaltanti si conformano. Come chiarito dalla Corte costituzionale con la sent. n. 45/2010, il settore dei contratti pubblici assume importanza nazionale e richiede «l'attuazione di principi uniformi su tutto il territorio del paese. Tali principi comportano, tra l'altro, l'omogeneita' e la trasparenza delle procedure, l'uniforme qualificazione dei soggetti, la libera concorrenza degli operatori in un mercato senza restrizioni regionali». La predisposizione dei bandi-tipo appare funzionale al soddisfacimento dei richiamati principi. Pertanto, benche' lo statuto di autonomia assegni una maggiore autonomia alla provincia di Trento nella materia dei lavori pubblici, la stessa sicuramente soggiace alla previsione di cui all'art. 64 del Codice dei contratti, con la conseguente illegittimita' costituzionale della disposizione in esame. E' parimenti incostituzionale la disposizione contenuta al comma 1, lettera c) dell'art. 16, per contrasto con gli artt. 86 e ss. del Codice dei contratti in materia di verifica delle offerte anomale. Tale disposizione, che inserisce il comma 5-bis all'art. 30 della l.p. n. 26/1993, infatti consente alle amministrazioni aggiudicatici di «valutare la congruita' delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, anche per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria». Cosi' disponendo la norma provinciale assegna alle amministrazioni aggiudicatici un margine di discrezionalita' che non e' compatibile con le procedure di verifica delle offerte anomale e di rilevazione della congruita' dei prezzi individuate in maniera molto dettagliata agli articoli 86-89 del codice.
P. Q. M. Dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 11, comma 1, lett. c), 16, comma 1, lett. a) e c) della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 3 agosto 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 32 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto «Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'art. 14 (Costituzione della societa' "Patrimonio del Trentino S.p.a.'') della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitivita' del Trentino)», in relazione agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme d'attuazione, nonche' in relazione all'art 117, comma secondo, lett. e) e l) Cost. Si allega la delibera del Consiglio dei ministri in data 28 settembre 2012 recante la determinazione d'impugnare la legge provinciale indicata in epigrafe. Roma, addi' 2 ottobre 2012 L'avvocato dello Stato: Aiello