N. 132 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5 ottobre  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Caccia - Norme della Regione Lombardia - Attivita' di  allenamento  e
  addestramento dei cani - Previsione della possibilita' di esercizio
  anche  in  periodi  di  caccia  chiusa  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciato contrasto  con  le  disposizioni  statali  che,  per  la
  protezione della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
  venatorio, stabiliscono standard minimi e  uniformi  di  tutela  in
  tutto  il  territorio  nazionale  -  Violazione  della   competenza
  esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. 
- Legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15, art. 1,  comma
  1, lett. b). 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 11  febbraio
  1992, n. 157, art. 10, comma 8, lett. e). 
(GU n.45 del 14-11-2012 )
    Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri,  in  persona
del Presidente pro tempore, rappresentato  e  difeso  ex  lege  dalla
Avvocatura generale dello Stato, presso i  cui  uffici  domicilia  in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Lombardia,  in
persona  del  Presidente  pro   tempore,   perche'   sia   dichiarata
l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1, lettera b),  legge  della
regione Lombardia n. 15 del 31 luglio 2012 pubblicata nel BUR  n.  31
del 3 agosto 2012, recante: «Modifiche alla legge regionale 16 agosto
1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e  per  la
tutela  dell'equilibrio  ambientale   e   disciplina   dell'attivita'
venatoria )concernenti il periodo  di  allettamento  e  addestramento
cani». 
    La norma regionale in epigrafe e' palesemente  illegittima  e  si
chiede che venga dichiarata incostituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    La disposizione  regionale  in  esame  sostituisce  il  comma  12
dell'art.  40,  legge  regionale  n.  26/1993  stabilendo  che:  «12.
L'attivita'  di  allenamento  e  di   addestramento   dei   cani   e'
disciplinata dalle province,  e'  consentita  sull'intero  territorio
regionale non soggetto a divieto di caccia e puo' essere  esercitata,
non  prima  del  10  agosto,  per  cinque  giornate  settimanali  con
eccezione del martedi' e del venerdi'. 
    L'allenamento non e'  consentito  nelle  aree  interessate  dalle
produzioni agricole di cui all'art. 37, comma 8, anche  se  prive  di
tabellazione.». 
    Con tale  disposizione  la  regione  Lombardia  ha  previsto  che
l'attivita' cinofila di addestramento  ed  allenamento  dei  cani  da
caccia, sull'intero  territorio  regionale  ove  non  e'  vietata  la
caccia, possa iniziare fin dal primo di agosto. 
    L'attivita' di addestramento cani, e' assimilabile in tutto e per
tutto alla materia della caccia. 
    Afferma infatti codesto Giudice delle leggi: «nessun dubbio  puo'
sussistere ne in ordine al fatto che  "addestramento  dei  cani",  in
quanto   attivita'   strumentale   all'esercizio   venatorio,   debba
ricondursi alla materia della  "caccia"  ...»  (Corte  costituzionale
sentenza n. 350 del 1991). 
    In quanto attivita' venatoria quindi,  l'addestramento  dei  cani
puo' essere consentito senza limiti  di  tempo  solo  nelle  zone  di
addestramento  all'uopo  istituite  dalle  amministrazioni  ai  sensi
dell'art. 10, comma 8, lettera e) della legge  n.  157/1992,  secondo
cui le regioni predispongono i piani faunistico-venatori, finalizzati
a   garantire   la   conservazione   delle   specie    mediante    la
riqualificazione delle risorse ambientali e la  regolamentazione  del
prelievo venatorio, e dispone che gli stessi indichino «le zone  e  i
periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su
fauna selvatica naturale ...», proprio per evitare  che  detta  fauna
selvatica sia disturbata durante  i  periodi  nei  quali  l'esercizio
venatorio e' vietato. 
    Va precisato che l'ISPRA - Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale - (organismo che, ai sensi  dell'art.  7  della
legge quadro nazionale sulla caccia n.  157/1992  ha  il  compito  di
censire il patrimonio ambientale costituito della fauna selvatica, di
studiarne  lo  stato,  l'evoluzione  ed  i  rapporti  con  le   altre
componenti  ambientali,  nonche'  di  controllare  e   valutare   gli
interventi  faunistici  operati  dalle  regioni  e   dalle   province
autonome, formulando i  pareri  tecnico-scientifici  richiesti  dello
Stato, dalle regioni e dalle province  autonome)  ha  avuto  modo  di
esprimersi sull'argomento, affermando che consentire  l'addestramento
e l'allenamento del cani nel periodo indicato della  norma  regionale
qui impugnata «determina un evidente  ed  indesiderabile  fattore  di
disturbo, in grado di determinare in maniera diretta ad indiretta una
mortalita' aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate»  in
quanto si svolge «durante il periodo riproduttivo degli uccelli e del
mammiferi   selvatici    (dalla    stagione    degli    accoppiamenti
all'indipendenza della prole dalle cure parentali).». 
    Afferma ISPRA che tale attivita' non dovrebbe  essere  consentita
prima dell'inizio di settembre, escludendo in ogni caso  i  mesi  che
vanno da febbraio  ad  agosto;  ed  ha  chiarito,  inoltre,  di  aver
manifestato tali  indicazioni  nei  propri  pareri  indirizzati  alle
regioni in merito alle proposte di calendario venatorio. 
    La  norma  regionale  in  questione,   quindi,   prevedendo   che
l'attivita' cinofila di addestramento ed allenamento del  cani  possa
svolgersi sull'intero territorio regionale  ove  non  e'  vietata  la
caccia, anche in periodi di caccia chiusa, si pone in netto contrasto
con le citate disposizioni statali, contenute nella legge  quadro  n.
157/1992 , che, dettando disposizioni per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, stabilisce  standard
minimi e uniformi di  tutela  della  fauna  in  tutto  il  territorio
nazionale. 
    Si evidenzia, pertanto, la violazione della competenza  esclusiva
dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art.  117,
secondo comma, lettera s) della Costituzione. 
    Onde  la  presente  impugnativa  ai  sensi  dell'art.  127  della
Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si confida  che  la  disposizione  regionale  in  epigrafe  venga
dichiarata costituzionalmente illegittima. 
    Unitamente alla  copia  notificata  del  presente  ricorso  sara'
depositata nei termini copia conforme  della  determinazione  del  20
settembre 2012 del Consiglio dei ministri con allegata relazione. 
      Roma, 25 settembre 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Bucalo