N. 140 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'11 ottobre  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia - Norme della Regione Basilicata in materia  di  governo  del
  territorio - Previsione che  la  Regione,  al  fine  di  assicurare
  processi di  sviluppo  sostenibile,  non  rilascera'  l'intesa  sul
  conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e
  coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Ricorso del Governo
  - Denunciato rifiuto generalizzato  e  aprioristico  dell'intesa  -
  Contrasto con i principi della legislazione statale in  materia  di
  produzione, trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia  -
  Violazione del principio di leale collaborazione  -  Compromissione
  dello strumento dell'intesa  "caso  per  caso"  -  Incidenza  sulla
  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle   prestazioni   -
  Violazione   del   principio   di   buon   andamento    dell'azione
  amministrativa - Contrasto con l'obiettivo  della  sicurezza  degli
  approvvigionamenti  di  gas  naturale,   delineato   da   direttiva
  dell'Unione europea - Violazione dei principi di  ragionevolezza  e
  proporzionalita', con conseguente compressione  della  liberta'  di
  iniziativa economica privata - Richiamo alla sentenza  n.  331  del
  2010 della Corte costituzionale. 
- Legge della Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16, art. 37. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 41, 117, commi primo,  secondo,
  lett. m), e terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1,  commi  3,
  4, 7, lett. g) ed n), e 8, lett. b), n. 2; decreto  legislativo  31
  marzo 1998, n. 112,  art.  29,  comma  2,  lett.  g);  decreto  del
  Presidente  della  Repubblica  8  giugno   2001,   n.   327,   art.
  52-quinquies; direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009, punto 22 del
  Preambolo. 
(GU n.46 del 21-11-2012 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso dall'  Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia  in  Roma,  via  dei  Portoghesi,  12  contro  la   Regione
Basilicata, in persona del Presidente in  carica  per  l'impugnazione
della legge regionale della Basilicata n, 16  dell'  8  agosto  2012,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  Basilicata  n.  26
dell' 8 agosto 2012, recante «Assestamento dei bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2012/2014», nell' art. 37. 
    L'art. 37 della legge regionale della Basilicata n. 16 del  2012,
nel disciplinare le «proprie competenze in materia  di  (governo  del
territorio» , e' cosi' formulato: 
      «1.  La  Regione  Basilicata   nell'esercizio   delle   proprie
competenze in materia  di  governo  del  territorio  ed  al  fine  di
assicurare processi di sviluppo sostenibile, a far data  dall'entrata
in vigore della presente  norma  non  rilascera'  l'intesa,  prevista
dall'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n.  239,
di cui all'accordo del 24  aprile  2001,  al  conferimento  di  nuovi
titoli  minerari  per  la  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi liquidi e gassosi. 
      2. Le disposizioni della presente norma si applicano  anche  ai
procedimenti amministrativi in corso per il rilascio dell'intesa  sul
conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione,  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosa. 
      3. Sono fatte salve le intese  relative  a  titoli  minenui  in
essere». 
    La disposizione prevede dunque che la Regione, a far data entrata
in vigore della legge  regionale  16/2012,  non  rilascera'  l'intesa
prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera n) della legge  23  agosto
2004, n. 239 per il conferimento di  nuovi  titoli  minerari  per  la
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 
    La disposizione regionale e' illegittima peri seguenti motivi: 
    1. Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  m)  e  terzo
comma della Costituzione. 
    La disposizione  censurata  e'  riconducibile  alla  materia,  di
legislazione concorrente, di «produzione, trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia» (art. 117, comma 3 della Costituzione). 
    In tale ambito, lo Stato,  nell'  esercizio  della  sua  potesta'
legislativa, con la legge 23 agosto 2004, n.  239  recante  «Riordino
del settore energetico, nonche' delega al Governo  per  il  riassetto
delle disposizioni vigenti in  materia  di  energia»,  ha  fissato  i
principi fondamentali  in  materia  di  localizzazione  di'  impianti
energetici. 
    La suddetta legge contiene altresi' disposizioni per  il  settore
energetico  che  contribuiscono   a   garantire   la   tutela   della
concorrenza, la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali (materia questa  riconducibile
alla potesta' legislativa statale ai sensi dell'art.  117,  comma  2,
lettera m) della Costituzione), la tutela dell' incolumita'  e  della
sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente  e  dell'  ecosistema  al
fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello Stato  e  il
rispetto  delle  autonomie   regionali   e   locali,   dei   trattati
internazionali e della disciplina comunitaria. 
    L' art. 1, comma 4, legge  239/2004  prevede  quanto  segue:  «Lo
Stato e le regioni, al fine di  assicurare  su  tutto  il  territorio
nazionale  i  livelli  essenziali   delle   prestazioni   concernenti
l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di  omogeneita',  sia
con riguardo alle modalita' di fruizione, sia con riguardo ai criteri
di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione
dei prezzi, garantiscono;  (...)  d)  l'adeguatezza  delle  attivita'
energetiche strategiche di produzione,  trasporto  e  stoccaggio  per
assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualita' del  servizio
nonche' la distribuzione e la disponibilita' di energia su  tutto  il
territorio nazionale;» nonche' «f) l'adeguato equilibrio territoriale
nella localizzazione delle  infrastrutture  energetiche,  nei  limiti
consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle  singole
regioni,  prevedendo  eventuali  misure   di   compensazione   e   di
riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigente connesse agli
indirizzo strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali
di  attivita',  impianti  e   infrastrutture   ad   elevato   impatto
territoriale (...)». 
    L'art. 1, comma 3, della legge n.  239/2004,  inoltre,  chiarisce
che il conseguimento dei  suddetti  obiettivi  generali  di  politica
energetica e' assicurato, sulla base dei principi di  sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale  collaborazione,  dallo  Stato,
dall'Autorita' per energia elettrica e il gas, dalle regioni e  dagli
enti locali. 
    In particolare, secondo l'art. l,  legge  239/2004,  spetta  allo
Stato, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas, «l'identificazione delle  linee  fondamentali  dell'assetto  del
territorio nazionale con riferimento  all'articolazione  territoriale
delle  reti  infrastrutturali  energiche  dichiarate   di   interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti» (comma 7, lettera g), nonche'
«le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate,
per la terraferma, di intesa con le regioni  interessate»  (comma  7,
lettera n), e allo Stato «individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di gasdotti» (co. 8, lett. b), n. 2). 
    L'art. 29, comma  2,  lett.  g),  d.lgs.  n.  112/1998  e  l'art.
52-quinquies,  DPR  n.  327/2001,  nella   base   dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione e  adeguatezza,  attribuiscono  allo
Stato un potere  autorizzatorio  nella  materia  di  cui  si  tratta,
riconoscendo   ali   amministrazione    statale    «una    competenza
amministrativa generale e  di  tipo  gestionale»  per  far  fronte  a
esigenze di carattere unitario. 
    Il necessario coinvolgimento delle  Regioni  di  volta  in  volta
interessate e' assicurato dal DPR n. 327/2001, con la  previsione  di
un'intesa in senso «forte», che garantisce un'adeguata partecipazione
di queste ultime allo svolgimento del  procedimento  incidente  sulle
molteplici competenze delle amministrazioni regionali e locali. 
    In caso di mancato  raggiungimento  dell'intesa  con  la  Regione
interessata    nel    termine    prescritto    per    il     rilascio
dell'autorizzazione, l'art. 52-quinquies, comma  6,  DPR  a  327/2001
prevede peraltro una procedura alternativa. 
    In particolare, «nel rispetto dei principi  di  sussidiarieta'  e
leale collaborazione, si provvede, entro i  successivi  sei  mesi,  a
mezzo di un collegio tecnico  costituito  d'intesa  tra  il  Ministro
delle attivita' produttive e la Regione  interessata,  ad  una  nuova
valutazione  dell'opera   e   dell'eventuale   proposta   alternativa
formulata dalla  Regione  dissenziente.  Ove  permanga  il  dissenso,
l'opera e' autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa delibera ione del  Consiglio  dei
Ministri, integrato con il Presidente della Regione  interessata,  su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  il
Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano». 
    Tutto cio' premesso  e  considerato,  la  disposizione  regionale
censurata,  negando  a  priori  il  rilascio   dell'intesa   per   il
conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione,  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, si pone  in  contrasto
con  i  principi  generali  adottati  dallo  Stato  in   materia   di
«produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale  dell'energia»  e,
conseguentemente, viola art. 117, comma 3 della Costituzione. 
    Con  la  norma  qui  censurata  la  regione  paralizza,  infatti,
aprioristicamente, senza una valutazione delle singole situazioni, le
funzioni che lo Stato  deve  esercitare  in  maniera  unitaria  nella
materia in esame, precludendo in  particolare  le  attivita'  che  lo
Stato e' chiamato a realizzare  ai  sensi  dell'  art.  1,  comma  7,
lettera n) e comma 8, lettera b), n. 2, legge n. 230/2004, e violando
i principi generali  sanciti  dal  legislatore  statale,  nell'ambito
della sua potesta' legislativa, con  l'art.  1,  comma  4,  legge  n.
239/2004. 
    Tale  disposizione  viola  altresi'   il   principio   di   leale
collaborazione, che deve connotare in generale i rapporti tra poteri,
ed e' peraltro richiamato dal citato art. 1, comma 3, legge  239/2004
(unitamente  ai  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza) per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  generali  di'
politica energetica. 
    La soluzione adottata dalla  regione  Basilicata  appare  infatti
improntata  a  un'affermazione  di  chiusura  verso  ogni   soluzione
prospettata dallo Stato, a prescindere dalle diverse valutazioni che,
anche in futuro, potranno essere effettuate. 
    Nel compromettere  lo  strumento  dell'intesa  «caso  per  caso»,
prevista dal legislatore statale, la disposizione in  epigrafe  viola
cosi' i principi  generali  sanciti  dal  legislatore  statale  nella
materia  della  «produzione,  trasporto  e  distribuzione   nazionale
dell'energia». 
    L'inammissibilita'  di  un  siffatto  rifiuto  unilaterale  della
Regione  Basilicata  di  essere  parte  della   politica   energetica
nazionale,  sancita  in  via  unitaria  dallo   Stato   ma   con   il
coinvolgimento  delle  Regioni,   rifiuto   che   si   estende   alla
possibilita' stessa di raggiungere  l'intesa,  si  evince  da  quanto
considerato  (e  ritenuto  «non  immaginabile»)  da   codesta   Corte
costituzionale nella sentenza 17  novembre  2010,  n.  331,  dove  si
legge: 
    «La disciplina di localizzazione degli impianti produttivi  e  di
stoccaggio,  nonche'  dei  depositi  di   rifiuti   radioattivi,   si
distribuisce pertanto tra Stato e Regioni  secondo  tali  coordinate,
ferma restando la necessita' di forme di collaborazione all'esercizio
delle relative funzioni amministrative che la  Costituzione  assicura
al sistema regionale, e  che  vanno  rinvenute,  per  il  grado  piu'
elevato, nell'intesa tra Stato e Regione interessata. 
    La  disciplina  normativa  di  queste   forme   collaborative   e
dell'intesa stessa, spetta, di conseguenza, al  legislatore  che  sia
titolare della competenza legislativa in materia: si tratta,  vale  a
dire, del legislatore statale, sia  laddove  questi  sia  chiamato  a
dettare  una  disciplina  esaustiva  con  riferimento   alla   tutela
dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si  debba  limitare  ai
principi fondamentali, con riferimento all'energia. 
    Anche in quest'ultimo caso, infatti, determinare le  forme  ed  i
modi della collaborazione, nonche' le vie  per  superare  l'eventuale
stallo ingenerato dal perdurante dissenso tra le parti, caratterizza,
quale principio fondamentale, l'assetto normativo vigente e le stesse
opportunita' di efficace conseguimento  degli  obiettivi  prioritari,
affidati dalla Costituzione alle cure del legislatore statale. 
    [...] Del resto, non e'  immaginabile  che  ciascuna  Regione,  a
fronte di determinazioni di carattere  evidentemente  ultraregionale,
assunte  per  un  efficace  sviluppo  della  produzione  di   energia
elettrica nucleare, possa sottrarsi in modo unilaterale al sacrificio
che da  esse  possa  derivare,  in  evidente  violazione  dei  doveri
inderogabili di solidarieta' economica e sociale». 
    La legge della  Regione  Basilicata,  negando  unilateralmente  e
preventivamente ogni possibilita' d'intesa su una eventuale,  futura,
autorizzazione, pare violare i  principi  sanciti  da  codesta  Corte
costituzionale nella sentenza teste' citata. 
    L'art. 37 della legge regionale n. 16/2012 si  pone  altresi'  in
contrasto con l'art. 117, comma  2,  lettera  m)  della  Costituzione
(«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i  diritti  e  sociali  che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale») in quanto, ostacolando lo sviluppo della  rete
dei  gasdotti  di  interesse  nazionale  e  con   essa   l'efficiente
erogazione di gas,  determina  l'impossibilita'  di  provvedere  alle
esigenze fondamentali dei cittadini. 
    La legislazione statale sopra richiamata,  e  in  particolare  la
legge  n.  239/2004,  si  prefiggono  come   obiettivo   proprio   la
determinazione di adeguati livelli essenziali. 
    La disposizione regionale, impedendo  allo  Stato  di  esercitare
tale competenza, viola dunque anche articolo 117, comma 2, lettera m)
della Costituzione. 
    2. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. 
    La disposizione in esame si pone inoltre in contrasto con  l'art.
97 della Costituzione in quanto,  rendendo  obbligatorio  il  ricorso
alla procedura alternativa prevista dal comma 6 del piu' volte citato
art. 52-quinquies, appesantisce  il  procedimento  di  autorizzazione
disciplinato dal DPR n. 327/2001, in violazione del principio di buon
andamento  dell'azione  amministrativa  sancito  dall'art.  97  della
Costituzione. 
    La  previsione  ex  lege  del  diniego  dell'intesa,  che   trova
applicazione in modo aprioristico, generalizzato  ed  indiscriminato,
si riflette in un appesantimento  del  provvedimento  autorizzatorio,
dovendo necessariamente farsi ricorso al procedimento di cui all'art.
52-quinquies, comma 6, DPR n. 327/2001. 
    Peraltro,  il  diniego  dell'intesa  cosi'  come  formulato   dal
legislatore  regionale  non  contiene  la   formalizzazione   di   un
provvedimento motivato in modo chiaro e dettagliato, che  sia  frutto
istruttoria e di una valutazione di specifici elementi  di  fatto,  e
che possa essere a sua volta valutato dallo Stato per l'instaurazione
del predetto procedimento. 
    Nel caso di  specie,  la  motivazione  del  diniego  aprioristico
dell'intesa e' infatti  individuata  dal  legislatore  regionale  nel
perseguimento  del  «fine  di   assicurare   processi   di   sviluppo
sostenibile»: si tratta tuttavia  di  una  motivazione  assolutamente
generica  rispetto  alle  pluralita'  di  situazioni  eterogenee  che
potranno essere oggetto  di  esame  da  parte  dello  Stato  e  delle
Regioni. 
    3. Violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione. 
    La disposizione censurata  viola,  altresi',  l'art.  117,  primo
comma della Costituzione, nella misura in  cui  esclude  il  rilascio
dell'  intesa  regionale  per  il  conferimento  di  titoli  minerari
relativi ad idrocarburi anche gassosi. 
    Tale integrale preclusione appare indubbiamente incompatibile con
il    perseguimento    dell'obiettivo    della    sicurezza     degli
approvvigionamenti di gas naturale,  delineato  nel  preambolo  della
Direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del medesimo gas. 
    In  particolare  al  punto  22  del  Preambolo  della   Direttiva
2009/73/CE si legge: 
      «(22) La sicurezza degli  approvigionamenti  energetici  e'  un
fattore  essenziale  per  la  sicurezza  pubblica  ed   e'   pertanto
strettamente  connessa  all'efficiente  funzionamento   del   mercato
interno del, gas e all'integrazione dei mercati isolati dei gas degli
Stati membri. Il gas puo' essere  fornito  ai  cittadini  dell'Unione
esclusivamente attraverso la rete. Mercati aperti del gas funzionanti
e, in particolare, le reti e collegati alla fornitura  del  gas  sono
fondamentali   per   la   sicurezza   pubblica,   la   competitivita'
dell'economia e il benessere dei cittadini  dell'Unione.  Persone  di
paesi terzi, dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare  un
sistema di trasporto o un gestore del sistema di  trasporto  soltanto
se soddisfano i requisiti di separazione effettiva che  si  applicano
all'interno  della  Comunita'.  Fermi  restando   i   suoi   obblighi
internazionali, la Comunita' ritiene che il sistema di trasporto  del
gas sia un settore di  grande  importanza  per  la  Comunita'  e  che
pertanto siano necessarie  misure  di  salvaguardia  supplementari  a
tutela  della  sicurezza  dell'approvvigionamento  energetico   della
Comunita' in modo da evitare  minacce  per  l'ordine  pubblico  e  la
sicurezza pubblica nella  Comunita'  e  il  benessere  dei  cittadini
dell'Unione. La sicurezza  dell'approvvigionamento  energetico  della
Comunita' richiede, in particolare, una valutazione dell'indipendenza
della gestione della rete, del grado di dipendenza della Comunita'  e
dei singoli Stati membri dai  paesi  tersi  per  l'approvvigionamento
energetico e del  trattamento  accordato,  in  un  determinato  paese
terzo, agli scambi interni e con  l'estero  e  agli  investimenti  in
materia di energia.  La  sicurezza  dell'approvvigionamento  dovrebbe
pertanto essere valutata alla luce  delle  circostanze  di  fatto  di
ciascun caso, nonche' dei diritti e degli obblighi che discendono dal
diritto internazionale, in particolare dagli  accordi  internazionali
tra la Comunita' e il paese terzo  in  questione.  Se  del  caso,  si
incoraggia la Commissione a presentare raccomandazioni per  negoziare
pertinenti  accordi  con  paesi  terzi  in   materia   di   sicurezza
dell'approvvigionamento energetico della Comunita' o a  includere  le
questioni necessarie in altri negoziati con detti paesi terzi». 
    L'intervento normativo regionale, conducendo in  sostanza  a  una
situazione per cui potranno  essere  svolte  in  Basilicata  le  sole
attivita' estrattive in corso  e  quelle  relative  ai  programmi  di
lavoro gia' approvati, mentre rimarranno escluse le  nuove  attivita'
di sviluppo ancora non  previste  nei  programmi  delle  concessioni,
vanifica  gli  indirizzi  di'  sicurezza   degli   approvvigionamenti
energetici imposti dalla predetta direttiva  dell'  Unione,  che  non
possono  prescindere  dallo  sviluppo  delle  ingenti   potenzialita'
produttive del territorio lucano. 
    Deve  quindi  essere  dichiarata  la  incostituzionalita'   della
disposizione regionale per violazione dell'  art.  117,  primo  comma
della Costituzione, per porsi in  diretto  contrasto  con  la  citata
direttiva dell' Unione. 
    4.  Violazione  degli  articoli  3,  primo  comma  e   41   della
Costituzione. 
    La norma censurata, infine, contrasta con il  combinato  disposto
degli articoli 3, comma 1 e  41  della  Costituzione,  in  quanto  le
limitazioni - di carattere normativo all'iniziativa economica privata
debbono perseguire finalita' di utilita' sociale, sicche' non possono
che   essere   informate   ai   principi    di    ragionevolezza    e
proporzionalita'. 
    Il  menzionato  rifiuto  aprioristico  e  totale   del   rilascio
dell'intesa,  contenuto  nell'  art.  37  della  legge  regionale  n.
16/2012, ancorche' in astratto volto ad un fine di  utilita'  sociale
quale la riduzione del consumo del suolo nel contesto del governo del
territorio,  non  puo'  ritenersi   conforme   a   ragionevolezza   e
proporzionalita', giacche' esso impedisce in limine  la  ponderazione
delle  singole   istanze,   necessaria   all'assunzione   di   misure
proporzionate alle concrete fattispecie ad esse sottese. 
    Il contestato diniego assoluto intesa di cui  all'art.  37  della
legge regionale 16/2012  risulta  pertanto  arbitrario  ed  incongruo
rispetto  ad  istanze  e  progetti,  verosimilmente   provvisti   dei
requisiti piu' eterogenei, che non possono a priori  essere  valutati
in funzione delle corrispondenti  peculiarita',  con  la  conseguente
compressione della liberta' d'iniziativa sancita dall'art.  41  della
Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  confida  che   codesta   Ecc.ma   Corte   vorra'   dichiarare
l'illegittimita' dell'art. 37 della legge regionale della  Basilicata
n. 16 dell' 8 agosto 2012. 
      Roma, 8 ottobre 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: D'Ascia