N. 143 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 ottobre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Lazio -  Previsione  che
  in caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR  e  l'effettiva
  esistenza dei beni sottoposti a vincolo  ai  sensi  dell'art.  134,
  comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali
  e del paesaggio) e successive modifiche, come risultano definiti ed
  accertati  dal  PTPR,  la  Regione  procede  all'adeguamento  della
  perimetrazione del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione
  del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale  e  che
  qualora le riperimetrazioni comportino una estensione dei  vincoli,
  la deliberazione del  Consiglio  regionale  deve  essere  preceduta
  dalla forma di pubblicita' di cui  all'art.  23  -  Previsione  che
  l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1, 2 e  2-bis
  puo' essere attivato dai comuni con deliberazione del  consiglio  e
  da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro
  trenta  giorni   dalla   richiesta,   inviano   alla   Regione   la
  documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle  aree  di
  naturale interesse pubblico  o  di  beni  sottoposti  a  vincolo  -
  Previsione, altresi', che ove  l'ipotesi  di  cui  al  comma  2-bis
  riguardi  beni  identitari  archeologici  e  storici,  puntuali   e
  lineari, l'istanza di rettifica e la relativa  documentazione  sono
  trasmessi ai competenti uffici  del  Ministero  per  i  beni  e  le
  attivita' culturali,  ai  fini  della  verifica  della  sussistenza
  dell'interesse archelogico e paesaggistico  e  che  la  regione,  a
  seguito dell'accertamento ministeriale provvede alla rettifica  con
  la procedura di cui al comma  2-bis,  comunicando,  entro  sessanta
  giorni dalla ricezione della documentazione,  al  comune  eventuali
  controdeduzioni in  ordine  alla  richiesta  di  adeguamento  della
  perimetrazione  -  Previsione  che,  in   attesa   dell'adeguamento
  cartografico delle perimetrazioni, si fa riferimento, ai fini delle
  autorizzazioni e dei pareri paesistici di  cui  all'art.  25,  alla
  declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai  sensi
  del d.lgs. 42/2004 e l'effettiva esistenza dei beni  come  definita
  ed accertata ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13,
  nonche' all'accertata  sussistenza  dell'interesse  archeologico  e
  paesaggistico  di  cui  al  comma   3   -   Previsione   che   fino
  all'approvazione del PTPR la Regione procede all'adeguamento  delle
  perimetrazioni del PTPR adottato ai sensi dell'art.  23,  comma  2,
  nei casi di cui ai commi 1, 2  e  2-bis,  con  deliberazione  della
  Giunta regionale e successiva approvazione del Consiglio  regionale
  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  lesione   della   potesta'
  legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela  di   beni
  paesaggistici, per contrasto con gli artt. 135 e ss. del Codice dei
  beni culturali che attribuisce  la  riperimetrazione  paesaggistica
  alla pianificazione congiunta tra  Stato  e  Regioni  -  Denunciata
  violazione dei principi costituzionali di tutela del paesaggio,  di
  limitazioni alla sovranita' nazionale per adeguamento a trattati  e
  norme di diritto internazionale - Denunciata violazione della sfera
  di competenza statale per inosservanza di  obblighi  derivanti  dal
  diritto comunitario. 
- Legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, art. 1, comma 1. 
- Costituzione, artt. 9, 10, 11 e 117, commi primo e  secondo,  lett.
  s). 
Edilizia e urbanistica -  Norme  della  Regione  Lazio  -  Interventi
  finalizzati  al  riutilizzo  del   patrimonio   edilizio   dismesso
  attraverso  il  cambiamento  della  destinazione   in   altra   non
  residenziale - Previsione che in deroga agli strumenti  urbanistici
  ed  edilizi  comunali  vigenti  o  adottati  nonche'   nei   comuni
  sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di destinazione
  ad  altro   uso   non   residenziale   attraverso   interventi   di
  ristrutturazione   edilizia,   di   sostituzione   edilizia,    con
  determinazione  e   ricostruzione   e   di   completamento   previa
  acquisizione del titolo abilitativo edilizio  di  cui  all'art.  6,
  degli  edifici  di  cui  all'art.   2   aventi   destinazione   non
  residenziale con esclusione di teatri e cinema, che siano  dismessi
  o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero  che  alla
  stessa data siano in corso di realizzazione e  non  siano  ultimati
  e/o per i quali sia  scaduto  il  titolo  di  abilitativo  edilizio
  ovvero  limitatamente   agli   edifici   con   destinazione   d'uso
  discrezionale, che siano in via di dismissione a condizione che: a)
  gli interventi non riguardino edifici ricompresi all'interno  della
  zona D di cui al decreto del  Ministro  per  i  lavori  pubblici  2
  aprile 1968, n. 1444, ovvero nell'ambito di consorzi industriali  o
  di piani  degli  insediamenti  produttivi;  b)  edifici  ricompresi
  all'interno delle zone omogenee E di cui al  decreto  del  Ministro
  per i lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444;  c)  interventi
  finalizzati al  cambio  di  destinazione  superiori  a  2500  metri
  quadrati di superficie utile lorda; d)  interventi  realizzati  nel
  rispetto delle altezze e della distanza previsti dagli artt. 8 e  9
  del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile  1968,  n.
  1444 - Previsione che gli interventi di modifica della destinazione
  d'uso di cui al comma 1  determinano  automaticamente  la  modifica
  della destinazione  di  zona  dell'area  di  sedime  e  delle  aree
  pertinenziali dell'edificio -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  violazione dei principi fondamentali  in  materia  di  governo  del
  territorio per contrasto con l'art. 9 del d.P.R.  n.  380/2001  che
  nelle   zone   sprovviste   di   strumenti   urbanistici   consente
  esclusivamente  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,   gli
  interventi  di  manutenzione  straordinaria  e  gli  interventi  di
  restauro e di  risanamento  conservativo  -  Denunciata  violazione
  della sfera  di  competenza  statale  in  materia  di  governo  del
  territorio. 
- Legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, art. 1, comma 7. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo. 
Paesaggio (tutela del)  -  Norme  della  Regione  Lazio  -  Programmi
  integrati di riqualificazione urbana e ambientale - Attribuzione ai
  comuni  di  funzioni  ed  obiettivi  volti  al  recupero  ed   alla
  riqualificazione  di  zone  sottoposte  a  vincoli   ambientali   e
  paesaggistici  mediante  adozione  di  programmi  d'intesa  con   i
  competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali
  - Previsione, limitatamente ai comuni  costieri,  che  i  programmi
  integrati di  cui  al  comma  3  possono  prevedere  un  incremento
  premiale delle volumetrie ai fini della ricostruzione degli edifici
  demoliti fino  al  massimo  del  150  per  cento  della  volumetria
  demolita e  che  gli  stessi  destinano  le  aree  recuperate  alla
  funzione pubblica del litorale - Ricorso del Governo  -  Denunciata
  violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva  statale
  in materia di tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
  culturali, per contrasto con gli artt. 135 e  143  del  Codice  dei
  beni culturali - Denunciata violazione dei principi  costituzionali
  di tutela del paesaggio, di limitazione alla  sovranita'  nazionale
  in adempimento a trattati e a norme  di  diritto  internazionale  -
  Denunciata  violazione  della  sfera  di  competenza  statale   per
  inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario. 
- Legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, art. 1, comma 19. 
- Costituzione, artt. 9, 10, 11 e 117, commi primo e  secondo,  lett.
  s). 
(GU n.46 del 21-11-2012 )
    Ricorso della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in  persona
del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  presso  i  cui  uffici   ha
domicilio   in   Roma,   via   dei   Portoghesi   n.   12   -    PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, ricorrente; 
     Contro la REGIONE LAZIO, in persona  del  legale  rappresentante
pro-tempore,  resistente,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale, dell'art. 1 commi 1, 7, 11 e  19  della  legge  della
Regione Lazio n. 12/2012, pubblicata nel B.U. Lazio 9 agosto 2012, n.
36 "Modifiche alla L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme  in  materia  di
aree naturali protette regionali), alla L.R. 6  luglio  1998,  n.  24
(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree  sottoposti
a vincolo paesistico) e alla L.R.  11  agosto  2009,  n.  21  (Misure
straordinarie per il settore edilizio ed  interventi  per  l'edilizia
residenziale  sociale),  come  da  ultimo  modificate   dalla   legge
regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alla L.R. 2 luglio  1987,
n.  36  (Norme  in  materia  di  attivita'   urbanistico-edilizia   e
snellimento  delle  procedure),  alla  L.R.  9  marzo  1990,  n.   27
(Contributi  sugli  oneri  di  urbanizzazione  a  favore  degli  enti
religiosi per gli edifici destinati al  culto.  Interventi  regionali
per il recupero degli edifici di  culto  aventi  importanza  storica,
artistica  od  archeologica),  alla  L.R.  6  agosto  1999,   n.   12
(Disciplina delle  funzioni  amministrative  regionali  e  locali  in
materia di edilizia residenziale pubblica),  alla  L.R.  22  dicembre
1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), alla L.R.  19  luglio
2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale  pubblica)  e
alla L.R. 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a  fini
abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche. 
    Con la legge n. 12 del  2012,  la  Regione  Lazio  ha  modificato
numerose  leggi  regionali  in  materia  di  urbanistica,   edilizia,
riqualificazione  ambientale,  aree  naturali   protette   regionali,
pianificazione paesistica e tutela delle aree  sottoposte  a  vincolo
paesaggistico. I commi 1, 7, 11 e 19 dell'art. 1 della suddetta Legge
si espongono a censure di legittimita' costituzionale per le seguenti
ragioni di 
 
                               Diritto 
 
    Le disposizioni impugnate sono riconducibili ai tre  fondamentali
settori della pianificazione paesaggistica, della tutela  delle  aree
naturali protette e del governo del territorio. 
    Con  riferimento  ai  principi  fondamentali   che   disciplinano
l'attivita' legislativa in ciascuno dei predetti settori, per ragioni
di coerenza sistematica,  si  ritiene  di  formulare  le  censure  di
incostituzionalita' in riferimento alle singole aree di intervento. 
    In tema di pianificazione paesaggistica. 
    L'art. 1, commi 1 e 11, modifica alcune disposizioni della  legge
regionale n. 24/1998 e della legge regionale n. 21/2009  introducendo
una pluralita' eterogenea di  norme  che  hanno  un  impatto  diretto
sull'assetto dei beni paesaggistici. 
    Tali  disposizioni  si  pongono  in  manifesto  contrasto  con  i
principi generali  della  materia,  che  appartiene  alla  competenza
esclusiva dello Stato. 
    Si rileva, in particolare, che la parte III del Codice  dei  Beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004, e successive modificazioni,  delinea  un  sistema  organico  di
tutela  paesaggistica  inserendo   i   tradizionali   strumenti   del
provvedimento   impositivo   del   vincolo   e    dell'autorizzazione
paesaggistica in un sistema organico di pianificazione  paesaggistica
del territorio, che deve essere elaborato concordemente  da  Stato  e
Regione. 
    Tale pianificazione prevede, per ciascuna area tutelata,  le  cd.
prescrizioni d'uso (e cioe' i criteri di gestione del vincolo,  volti
ad orientare la fase autorizzatoria) e stabilisce la tipologia  delle
trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonche' le condizioni
delle eventuali trasformazioni. 
    Si tratta di  una  scelta  di  principio,  la  cui  validita'  ed
importanza e' gia' stata affermata piu' volte da codesta Ecc.ma Corte
costituzionale, in occasione dell'impugnazione di leggi regionali che
intendevano mantenere uno spazio decisionale autonomo agli  strumenti
di pianificazione dei Comuni e delle Regioni, eludendo la  necessaria
condivisione delle scelte attraverso uno strumento di  pianificazione
sovracomunale, definito d'intesa tra lo Stato e la Regione (cfr., tra
le tante, Corte Cost., sent. n. 182 del 2006 e n. 272 del 2009). 
    Le disposizioni regionali sopra richiamate svuotano di ogni reale
contenuto la sede istituzionale propria della tutela, della  gestione
e  della  valorizzazione  del  paesaggio,  costituita,   secondo   le
disposizioni del citato Codice di settore, dalla nuova pianificazione
paesaggistica, che deve essere obbligatoriamente definita in base  ad
accordi  tra  Stato  e  Regione,   per   quanto   attiene   ai   beni
paesaggistici, comunque vincolati. 
    In contrasto con tali principi, le censurate  disposizioni  della
legge regionale in esame dispongono direttamente sui beni  vincolati,
appropriandosi indebitamente del potere di decisione delle  linee  di
sviluppo di numerose aree paesaggistiche;  le  stesse  predefiniscono
unilateralmente   assetti   urbanistico   territoriali,   regimi   di
interventi ed interventi puntuali, che svuotano di ogni  utilita'  lo
strumento istituzionalmente previsto dalla  legge  nazionale  per  la
copianificazione concordata e privano in tal modo lo  Stato  di  ogni
effettivo ruolo decisionale sulla sorte dei beni tutelati. 
    Queste considerazioni  di  carattere  generale  trovano  conferma
nell'analisi puntuale delle singole nonne impugnate. 
I.1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1  della  legge
della regione Lazio n. 12/2012,  per  violazione  dell'articolo  117,
comma 2, lett. s), Cost., con riferimento al d.lgs. n. 42 del 2004. 
    L'art. 1, comma 1, della legge della  Regione  Lazio  n.  12/2012
modifica l'art. 26 ("Errata o incerta  perimetrazione  dei  vincoli")
della l.r. n. 24/1998 (recante "Pianificazione  paesistica  e  tutela
delle aree sottoposte a vincolo  paesistico"),  inserendovi  i  commi
2-bis e 4-bis e sostituendo i commi 3 e 4. In  particolare  la  norma
cosi' dispone: "All'art.  26  della  L.R.  n.  24/1998  e  successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e
l'effettiva  esistenza  dei  beni  sottoposti  a  vincolo  ai   sensi
dell'art. 134, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'art. 10 della L. 6  luglio  2002,  n.  137)  e  successive
modifiche, come risultano definiti e accertati dal PTPR,  la  Regione
procede all'adeguamento delle perimetrazioni  del  PTPR  alle  citate
disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su  proposta
della Giunta regionale. Qualora le  riperimetrazioni  comportino  una
estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve
essere preceduta dalle forme di pubblicita' di cui all'art. 23.»; 
      b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.   Nell'ambito   della   collaborazione   tra    pubbliche
amministrazioni, l'adeguamento  delle  perimetrazioni  ai  sensi  dei
commi 1, 2 e 2-bis puo' essere attivato dai comuni con  deliberazione
del consiglio e da chiunque vi abbia interesse  per  il  tramite  dei
comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione
la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree  di
notevole  interesse  pubblico  o  dei  beni  sottoposti  a   vincolo.
Nell'ambito della copianificazione, ai sensi dell'art. 135, comma  1,
del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, ove l'ipotesi  di  cui  al
comma 2-bis riguardi beni identitari archeologici e storici, puntuali
e lineari, l'istanza di rettifica e la relativa  documentazione  sono
trasmesse ai  competenti  uffici  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali,  ai  fini  della  verifica  della   sussistenza
dell'interesse archeologico e paesaggistico. La  Regione,  a  seguito
della comunicazione  dell'accertamento  ministeriale,  provvede  alla
rettifica con le procedure di cui al comma 2-bis. La  Regione,  entro
sessanta giorni dalla ricezione  della  documentazione,  comunica  al
comune  eventuali  controdeduzioni  in  ordine  alla   richiesta   di
adeguamento delle perimetrazioni.»; 
      c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4.   In   attesa   dell'adeguamento    cartografico    delle
perimetrazioni in attuazione dei commi 1, 2, 2-bis  e  4-bis,  si  fa
riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici  di
cui all'art. 25, alla declaratoria dei provvedimenti  di  apposizione
del vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e alla
effettiva esistenza dei beni come  definita  ed  accertata  ai  sensi
degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonche' alla  accertata
sussistenza dell'interesse archeologico e  paesaggistico  di  cui  al
comma 3.»; 
      d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Fino all'approvazione del PTPR,  la  Regione  procede
all'adeguamento delle  perimetrazioni  del  PTPR  adottato  ai  sensi
dell'art. 23, comma 2, nei casi di cui ai commi 1,  2  e  2-bis,  con
deliberazione della Giunta regionale e  successiva  approvazione  del
Consiglio regionale». 
    Le disposizioni cosi'  introdotte  o  modificate  si  pongono  in
contrasto con l'art. 117, comma 2 lettera s) della Costituzione per i
seguenti motivi: 
      a)  Il  neo  introdotto  comma  2-bis  della  l.r.  n.  24/1998
introduce una procedura speciale di correzione di eventuali contrasti
tra le perimetrazioni del Piano territoriale paesistico  regionale  e
l'effettiva  esistenza  dei  beni  sottoposti  a  vincolo  ai   sensi
dell'art. 134, c. 1, lett. e) d.lgs. n. 42/2004, disponendo  che  "la
Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del  PTPR  (...)
con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta". 
    Orbene, lo stesso risulta  invasivo  della  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di  tutela  dei  beni  paesaggistici
(art. 117, c. 2, lett. s) affidata alla pianificazione  paesaggistica
congiunta tra Stato e Regione ai sensi degli articoli 135 e  ss.  del
Codice dei beni culturali. Dalla data di approvazione del  d.lgs.  n.
42/2004, infatti, la riperimetrazione dei  vincoli  paesaggistici  e'
affidata unicamente alla pianificazione paesaggistica - sede  a  cio'
deputata dall'art. 143 del  suddetto  Codice  -  con  la  conseguente
illegittimita' costituzionale di leggi regionali con  tali  contenuti
(di qui, oltre alla illegittimita' costituzionale del comma  1  della
l.r. n. 12/2012, anche  l'illegittimita'  costituzionale  dell'intera
legge modificata, la l.r. n.  24/1998,  da  ritenersi  implicitamente
abrogata in forza della l. n. 53/1953); 
      b) per le medesime ragioni (violazione  dell'art.  117,  c.  2,
lett. S Cost.) andra' dichiarata l'illegittimita'  del  comma  3  del
medesimo art. 26 l.r. n. 24/1998, come sostituito dall'art. 1,  comma
1, della legge della Regione Lazio  n.  12/2012,  che  disciplina  la
procedura di riperimetrazione, oltre che per  le  aree  di  interesse
pubblico e per i beni sottoposti a vincolo, anche  nelle  ipotesi  di
"beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari". 
    La legge  regionale,  infatti,  invade  l'ambito  della  potesta'
legislativa esclusiva statale disciplinando un modello procedimentale
di esercizio di funzioni amministrative non previsto dal  Codice  dei
beni culturali, peraltro introducendo nuovi e diversi tipi  giuridici
sconosciuti alla disciplina nazionale. 
    Con riferimento a  tale  ultima  previsione,  si  rileva  che  il
riferimento alla copianificazione (ex art. 135, c. 2  del  d.lgs.  n.
42/2004) e il coinvolgimento del Ministero per  i  beni  culturali  e
ambientali  nel  relativo  procedimento  di  ripetrimetrazione   (che
peraltro e' limitata al caso in cui "l'ipotesi di cui al comma  2-bis
riguarda  i  beni  identitari,  archeologici,  storici,  puntuali   e
lineari")  non  fanno  venir  meno  i   profili   di   illegittimita'
trattandosi  di  intervento  che  si  sovrappone  a  quello   statale
garantito dalla competenza esclusiva della piu'  volte  citata  norma
costituzionale; 
      c) sono parimenti  incostituzionali  per  violazione  dell'art.
117, c. 2, lett. s) Cost. i commi 4 e 4-bis dell'art. 26  della  l.r.
n. 24/1998, come risultanti dalle modifiche  apportate  dall'art.  1,
comma 1 della l.r. n. 12/2012. 
    La  prima  disposizione,  infatti,   prevede   che   "in   attesa
dell'adeguamento  cartografico  delle  perimetrazioni  (...)  si   fa
riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri  paesaggistici
di cui all'art. 25  (...)  all'effettiva  esistenza  dei  beni  (...)
nonche'  all'accertata  sussistenza  dell'interesse  archeologico   e
paesaggistico  di  cui  al  comma  3".  Quanto  al  comma  4-bis,  e'
incostituzionale la previsione che attribuisce alla Regione il potere
di  procedere  unilateralmente,  senza   alcun   coinvolgimento   del
Ministero, fino  all'approvazione  del  nuovo  PTPR,  all'adeguamento
delle perimetrazioni del PTPR adottato". 
I.2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1  della  legge
della regione Lazio n. 12/2012, per violazione degli artt. 9, 10,  11
e 117, commi 1 Cost., con riferimento al d.lgs. n. 42 del 2004. 
    Alla luce delle suesposte argomentazioni l'art. 1, comma 1, della
legge della Regione Lazio n. 12/2012 si pone  altresi'  in  contrasto
con gli artt. 9, 10, 11 e 117, I co., della Costituzione. 
    In particolare, la violazione delle disposizioni stabilite  dalla
legge statale in tema  di  pianificazione  paesaggistica  (d.lgs.  n.
42/2004)  comporta  di   per   se'   la   violazione   dei   principi
costituzionali in materia di tutela  del  paesaggio,  recepiti  anche
dalla Convenzione Europea del Paesaggio aperta alla Firma  a  Firenze
il 20 ottobre 200 e ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio  2006,
n.  14.  E  cio'  per  l'evidente  ragione  che   la   pianificazione
costituisce strumento necessario per la salvaguardia di  tali  valori
primari. 
    Risultano, pertanto, violati gli artt. 9, 10, 11  e  117, I  co.,
della Costituzione, secondo cui  la  Repubblica  Italiana  tutela  il
paesaggio ed il patrimonio  storico  ed  artistico  e  si  obbliga  a
rispettare le convenzioni  internazionali  cui  abbia  aderito  ed  i
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
I.3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge
della regione Lazio n. 12/2012, per violazione dell'art. 117, comma 2
lett. s), Cost., con riferimento al d.lgs. n. 42 del 2004. 
    L'articolo 1 comma 11 della legge della Regione Lazio n.  12/2012
cosi' dispone: "All'art. 7 della L.R.  n.  21/2009,  come  da  ultimo
modificato  dalla  L.R.  n.  10/2011,  sono  apportate  le   seguenti
modifiche: 
      a) al comma 1 le parole: "di riqualificare e  recuperare"  sono
sostituite dalle seguenti: "di valorizzare"; 
      b) all'alinea del comma 3 le parole: "volti al recupero e  alla
riqualificazione  di  aree  sottoposte   a   vincoli   ambientali   e
paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "volti, in conformita'
alla pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art.  145,  comma  3,
del d.lgs. 42/2004 e successive  modifiche,  alla  valorizzazione  di
aree caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche,
ambientali e culturali"; 
      c) alla lettera b) del comma  3  le  parole:  "aree  esterne  a
quelle vincolate" sono sostituite dalle  seguenti:  "aree  esterne  a
quelle   caratterizzate   dalla   presenza   di    elevate    valenze
naturalistiche, ambientali e culturali"; 
      d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        "3-bis. Qualora il programma di  riqualificazione  ambientale
comprenda aree interessate da beni paesaggistici, i comuni, ai  sensi
dell'art. 145, comma 5, del d.lgs.  42/2004  e  successive  modifiche
adottano il programma d'intesa con i competenti uffici del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali."; 
      e) al comma 4 le parole: "nelle aree di  valore  paesaggistico"
sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree di cui al comma 3"; 
      f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        "8. Limitatamente ai comuni costieri, i  programmi  integrati
di cui al comma 3 possono  prevedere  un  incremento  premiale  delle
volumetrie, ai fini della ricostruzione  degli  edifici  demoliti  ai
sensi del comma 3, lettera b), fino a un massimo del  150  per  cento
della  volumetria  demolita  e  destinano  le  aree  recuperate  alla
fruizione pubblica del litorale.". 
    La norma modifica l'art. 7 della l.r. n. 21/2009, in  materia  di
programmi integrati di riqualificazione  urbana  e  ambientale.  Tale
ultima norma era stata oggetto di modifiche apportate dalla  l.r.  n.
10/2011, e' stata oggetto di impugnativa a seguito  di  con  delibera
del Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 2011 e la questione  e'
tuttora pendente davanti a codesta Corte. 
    Le ultime modifiche non superano le censure gia' prospettate  con
riferimento  al  precedente  testo,  continuando  ad  attribuire   ai
programmi integrati di riqualificazione urbana e  ambientale  compiti
che il Codice dei  beni  culturali  assegna  in  via  esclusiva  alla
pianificazione paesaggistica: pertanto, il suesposto comma 11 si pone
in contrasto con l'art. 117, comma 2,  lett.  S)  della  Costituzione
(tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali). 
    Cosi' come per  la  precedente  versione  della  disposizione  e'
possibile osservare che le funzioni e gli obiettivi attribuiti  dalla
norma impugnata ai programmi di riqualificazione ambientale  adottati
dai Comuni, appartengono ai piani  paesaggistici  disciplinati  dagli
articoli 135 e 143 del Codice dei Beni culturali. 
    Secondo l'art. 143 cit. del Codice, infatti,  uno  dei  contenuti
minimi essenziali del piano paesaggistico, da  redigere  e  approvare
obbligatoriamente in base ad accordi tra Stato e Regione per  i  beni
vincolati, consiste proprio nella ricognizione delle aree  vincolate,
nella loro qualificazione, anche in termini  di  area  compromessa  o
degradata, per la conseguente previsione  di  misure  di  recupero  e
riqualificazione, anche mediante  la  creazione  di  nuovi  paesaggi.
Questi contenuti pianificatori, appartenenti allo Stato in base  alla
Costituzione e al Codice di settore,  vengono  affidati  dalla  norma
regionale ad altri strumenti pianificatori  urbanistici  comunali  da
considerarsi inidonei (cfr. Corte cost. n. 182 del 2006). 
    In tal modo, vengono predeterminati, con riferimento ad un ambito
territoriale e ad  un  livello  istituzionale  non  adeguati  (quello
comunale),  previsioni  che,  secondo  il  Codice   e   le   relative
prospettive  attuative,  devono  trovare   la   loro   sede   propria
nell'emanando PTPR della Regione Lazio, in guisa che viene vanificata
l'attivita' di copianificazione in essere. 
    In particolare: 
      - la lettera b) del comma 11, che modifica l'art. 7,  comma  3,
sostituendo alle parole  "aree  sottoposte  a  vincoli  ambientali  e
paesaggistici" le  parole  "aree  caratterizzate  dalla  presenza  di
elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali", ha carattere
meramente nominalistico e non risolve i problemi di costituzionalita'
derivanti  dall'indebita   attribuzione   ai   piani   integrati   di
riqualificazione urbana e ambientale di  funzioni  di  qualificazione
dei   paesaggi,   anche   degradati   e   compromessi,   nonche'   di
programmazione di interventi di riqualificazione, che il  codice  dei
beni culturali considera contenuto essenziale e necessario del  piano
paesaggistico congiunto. Identica censura deve essere mossa contro la
lettera e) del comma 11, che apporta la  medesima  modifica  comma  4
dell'art. 7 della legge n. 21 del 2009; 
      - la lettera c) del comma 11, che riformula  l'art.  7,  c.  3,
lettera b) della l.r. n. 21/2009 e' peggiorativa  rispetto  al  testo
precedente nella parte in cui sostituisce alle parole "aree esterne a
quelle vincolate" le parole "aree  esterne  a  quelle  caratterizzate
dalla  presenza  di  elevate  valenze  naturalistiche,  ambientali  e
culturali". La nuova formulazione, infatti, ha un significato incerto
e non ben definito. Di conseguenza, la norma (in  combinato  disposto
con quanto previsto dal comma 8 dell'art. 7,  come  sostituito  dalla
lettera f) del comma 11) consente la delocalizzazione, rispetto  alla
fascia costiera tutelata, di volumetrie gia' esistenti (con un premio
di cubatura sino al 50% in piu') entro ambiti  connotati  in  termini
assai generici e impropri; 
      - la lettera d)  del  comma  11,  pur  contenendo  un  generico
riferimento all'art. 145, comma 5, del Codice dei beni culturali,  e'
invasivo  della  potesta'  legislativa  esclusiva  statale   prevista
dall'art. 117, co. 2, lett. S), in  quanto  introduce  una  procedura
speciale  e  innovativa  di  adozione  dei  programmi  integrati   di
riqualificazione  urbana  d'intesa  con  il  Ministero,  prescindendo
tuttavia dalla previa approvazione definitiva del piano paesaggistico
congiunto  che,  come  risulta  chiaro  dalla  lettera  del  comma  5
dell'art. 145 del Codice, e' una  condizione  necessaria  perche'  si
possa parlare di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. 
I.4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11 della  legge
della regione Lazio n. 12/2012, per violazione degli artt. 9, 10,  11
e 117, comma 1 della Cost., con riferimento al d.lgs. n. 42 del 2004. 
    Alla luce delle suesposte argomentazioni l'art. 1, comma 1, della
legge della Regione Lazio n. 12/2012 si pone  altresi'  in  contrasto
con gli artt. 9, 10, 11 e 117, I co., della Costituzione. 
    In particolare, la violazione delle disposizioni stabilite  dalla
legge statale in tema  di  pianificazione  paesaggistica  (d.lgs.  n.
42/2004)  comporta  di   per   se'   la   violazione   dei   principi
costituzionali in materia di tutela  del  paesaggio,  recepiti  anche
dalla Convenzione Europea del Paesaggio aperta alla Firma  a  Firenze
il 20 ottobre 200 e ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio  2006,
n.  14.  E  cio'  per  l'evidente  ragione  che   la   pianificazione
costituisce strumento necessario per la salvaguardia di  tali  valori
primari. 
    Risultano, pertanto, violati gli artt. 9, 10, 11 e  117,  I  co.,
della Costituzione, secondo cui  la  Repubblica  Italiana  tutela  il
paesaggio ed il patrimonio  storico  ed  artistico  e  si  obbliga  a
rispettare le convenzioni  internazionali  cui  abbia  aderito  ed  i
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
II. DISPOSIZIONI IN TEMA DI TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE. 
    Le disposizioni di  cui  all'articolo  1  comma  19  della  legge
regionale n. 12/2012 che modifica alcune disposizioni della  l.r.  n.
29/1997, invadono la competenza esclusiva dello Stato in  materia  di
tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,  che  pure  appartiene  alla
competenza esclusiva dello Stato  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma lett. s) della Costituzione.  In  particolare,  esse  incorrono
nelle seguenti censure di incostituzionalita': 
II.1 Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 19 della  legge
della regione Lazio n. 12/2012, per violazione dell'art.  117,  comma
2, lett. s), Cost., con riferimento al d.lgs. n. 42 del 2004 
    L'art. 1, comma 19, lett. a) della legge della Regione  Lazio  n.
12/2012 dispone che "Alla L.R. n. 29/1997 e successive modifiche sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera d) del comma 4 dell'art. 8 le parole: "piani di
miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici  competenti"
sono sostituite dalle seguenti:  "piani  di  utilizzazione  aziendale
(PUA) disciplinati dall'art. 57 della  legge  regionale  22  dicembre
1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche
e  dall'art.  18  della  legge  regionale  6  luglio  1998,   n.   24
(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree  sottoposti
a vincolo paesistico)"; 
      b) la lettera d) del comma 1 dell'art. 31 e'  sostituita  dalla
seguente: 
        "d)  la  possibilita'  di  realizzare  gli  interventi  e  le
attivita' previste dall'art. 8,  comma  3,  lettera  q)  e  comma  4,
lettera d)."; 
      c) dopo il comma 2-bis dell'art. 46 e' inserito il seguente: 
        "2-ter. Fino all'approvazione degli  strumenti  di  cui  agli
articoli 26 e 27, le previsioni di cui all'art. 8, comma  4,  lettera
d) si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite
prima della data di entrata in vigore della presente legge.". 
    Tale norma pertanto modifica l'art. 8, c. 4, lett. d) della  l.r.
29/1997  (recante  «Norme  in  materia  di  aree  naturali   protette
regionali») consentendo la realizzazione nelle zone A  -  di  massima
protezione - di tutti gli  interventi  previsti  dall'art.  18  della
legge  regionale  n.  24/1998.  Tale  ultima  disposizione   consente
"Nell'ambito delle aziende agricole (...) ubicate in aree  sottoposte
a vincolo ai sensi della l. n. 1497 del 1939 e della l.  n.  431  del
1985 e comunque classificate dai  P.T.P.  o  dal  P.T.P.R.  (...)  la
realizzazione di manufatti, strettamente  funzionali  e  dimensionati
all'attivita' agricola e/o alla relativa trasformazione dei  prodotti
provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75  per  cento,  anche
mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonche' la costruzione
di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nei  P.T.P.
o nel P.T.P.R. al massimo livello di  tutela,  le  nuove  costruzioni
sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili  ampliamenti
dei fabbricati esistenti." Inoltre, al secondo comma dell'art. 18  e'
previsto che  "Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  sono
subordinati, se in deroga alle norme dei  P.T.P.,  del  P.T.P.R.  e/o
della  presente  legge,  all'approvazione,   da   parte   dell'organo
competente, del Piano di utilizzazione aziendale (P.U.A.), secondo le
modalita' indicate con deliberazione della Giunta  regionale  e  sono
corredati del S.I.P. di cui agli articoli 29 e 30.". 
    Il comma 19 dell'articolo uno della legge della Regione Lazio  n.
12/2012 ora impugnato, richiamando  l'art.  18  della  l.r.  24/1998,
consente quindi che nelle zone di massima protezione siano consentiti
interventi di nuova  costruzione  e  di  realizzazione  di  manufatti
funzionali all'attivita' agricola anche in deroga alle previsioni del
piano  paesaggistico,   individuati   nell'ambito   del   P.U.A.   La
disposizione, pertanto, contrasta con il principio  della  prevalenza
del  piano  paesaggistico   su   tutti   gli   altri   strumenti   di
pianificazione previsto all'art. 145 del codice dei beni culturali ed
espressione della potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela
dell'ambiente e dei beni culturali prevista  dall'art.  117,  co.  2,
lett. s). Come sostenuto da codesta ecc.ma  Corte,  "l'art.  145  del
d.lgs. n. 42 del 2004 pone il principio della  prevalenza  del  piano
paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza  territoriale
posti dalle normative di settore,  ivi  compresi  quelli  degli  enti
gestori delle aree naturali protette". (Si vd., tra le  altre,  Corte
cost., 4 giugno 2010, n. 193). 
II.2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 19 della legge
della regione Lazio n. 12/2012, per violazione dell'art.  117,  comma
2, lett. s), Cost., con riferimento agli artt. 6, commi 3  e  4,  11,
commi 1 e 3, e 22, comma 1, lett. 4), della l. n. 394 del 1991. 
    L'art. 1, comma 19, lett. a) della legge della Regione  Lazio  n.
12/2012 dispone che "Alla L.R. n. 29/1997 e successive modifiche sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera d) del comma 4 dell'art. 8 le parole: "piani di
miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici  competenti"
sono sostituite dalle seguenti:  "piani  di  utilizzazione  aziendale
(PUA) disciplinati dall'art. 57 della  legge  regionale  22  dicembre
1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche
e  dall'art.  18  della  legge  regionale  6  luglio  1998,   n.   24
(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree  sottoposti
a vincolo paesistico)"; 
      b) la lettera d) del comma 1 dell'art. 31 e'  sostituita  dalla
seguente: 
        "d)  la  possibilita'  di  realizzare  gli  interventi  e  le
attivita' previste dall'art. 8,  comma  3,  lettera  q)  e  comma  4,
lettera d)."; 
      c) dopo il comma 2-bis dell'art. 46 e' inserito il seguente: 
        "2-ter. Fino all'approvazione degli  strumenti  di  cui  agli
articoli 26 e 27, le previsioni di cui all'art. 8, comma  4,  lettera
d) si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite
prima della data di entrata in vigore della presente legge.". 
    Tale norma pertanto modifica l'art. 8, c. 4, lett. d) della  l.r.
29/1997  (recante  «Norme  in  materia  di  aree  naturali   protette
regionali») consentendo la realizzazione nelle zone A  -  di  massima
protezione - di tutti gli  interventi  previsti  dall'art.  18  della
legge  regionale  n.  24/1998.  Tale  ultima  disposizione   consente
"Nell'ambito delle aziende agricole (...) ubicate in aree  sottoposte
a vincolo ai sensi della L. n. 1497 del 1939 e della L.  n.  431  del
1985 e comunque classificate  dai  P.T.P.  o  dal  P.T.P.R  (...)  la
realizzazione di manufatti, strettamente  funzionali  e  dimensionati
all'attivita' agricola e/o alla relativa trasformazione dei  prodotti
provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75  per  cento,  anche
mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonche' la costruzione
di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nei  P.T.P.
o nel P.T.P.R. al massimo livello di  tutela,  le  nuove  costruzioni
sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili  ampliamenti
dei fabbricati esistenti.". Inoltre, al secondo comma dell'art. 18 e'
previsto che  "Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  sono
subordinati, se in deroga alle norme dei  P.T.P.,  del  P.T.P.R.  e/o
della  presente  legge,  all'approvazione,   da   parte   dell'organo
competente, del Piano di utilizzazione aziendale (P.U.A.), secondo le
modalita' indicate con deliberazione della Giunta  regionale  e  sono
corredati del S.I.P. di cui agli articoli 29 e 30.". 
    La suesposta norma nella parte in cui prevede la possibilita'  di
effettuare interventi edificatori quali  ampliamenti  dei  fabbricati
agricoli esistenti o costruzione di piccoli ricoveri,  contrasta  con
le disposizioni contenute nella legge quadro statale  in  materia  di
aree  protette  n.  394/1991,  che  costituiscono  espressione  della
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema. 
    In particolare, la norma in esame  determina  la  violazione  dei
commi 3 e 4 dell'art. 6, della citata legge n. 394/1991, che, al fine
di assicurare un livello di salvaguardia pressoche' totale delle aree
protette de quibus, prevedono rispettivamente che "Sono vietati fuori
dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre  1971,
n. 865  ,  e,  per  gravi  motivi  di  salvaguardia  ambientale,  con
provvedimento motivato, anche nei centri edificati,  l'esecuzione  di
nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti,  qualsiasi
mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa  da
quella agricola e quant'altro possa  incidere  sulla  morfologia  del
territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici  e
sulle finalita' istitutive dell'area protetta. In caso di  necessita'
ed urgenza, il Ministro dell'ambiente,  con  provvedimento  motivato,
sentita  la  Consulta,  puo'  consentire  deroghe  alle   misure   di
salvaguardia in questione, prescrivendo le modalita' di attuazione di
lavori ed opere idonei a  salvaguardare  l'integrita'  dei  luoghi  e
dell'ambiente naturale. Resta ferma  la  possibilita'  di  realizzare
interventi di manutenzione ordinaria  e  straordinaria  di  cui  alle
lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31  della  legge  5  agosto
1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e  alla
regione interessata"  e  che  "dall'istituzione  della  singola  area
protetta sino all'approvazione del  relativo  regolamento  operano  i
divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11". 
    Profili di contrasto con la  citata  legge  quadro  statale  sono
rinvenibili anche con riferimento  ai  commi  1  e  3  dell'art.  11,
secondo i quali "Il  regolamento  del  parco  disciplina  l'esercizio
delle attivita' consentite  entro  il  territorio  del  parco  ed  e'
adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione  del
piano per il parco di cui all'art. 12 e comunque non oltre  sei  mesi
dall'approvazione del medesimo" e ". . nei  parchi  sono  vietate  le
attivita' e le opere che possono compromettere  la  salvaguardia  del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo
alla flora e alla fauna protette e ai  rispettivi  habitat."  e  tali
norme, in base all'art. 22, comma 1, lettera d) della medesima legge,
costituiscono principi fondamentali  per  la  disciplina  delle  aree
naturali protette regionali. 
    L'impugnata norma viola pertanto il  precetto  costituzionale  di
cui all'art. 117, secondo comma, lett.  s),  Cost.,  che  vieta  alle
Regioni di derogare alle norme riservate  alla  competenza  esclusiva
dello Stato in materia ambientale. 
III. DISPOSIZIONI IN TEMA DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 
    L'art. 1 comma 7 della  legge  della  Regione  Lazio  n.  12/2012
risulta costituzionalmente illegittimo in  quanto  viola  i  principi
fondamentali in tema di Governo del Territorio  dettati  dalla  legge
statale e rientranti nella competenza esclusiva di cui  all'art.  117
comma 3 della Cost. per le seguenti ragioni 
III.1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7 della legge
della regione Lazio n. 12/2012, per violazione dell'art. 117,  c.  3,
della Costituzione 
    L'art. 1 comma 7 della legge della Regione Lazio n. 12/2012 cosi'
dispone: "Dopo l'art. 3-ter della L.R  n.  21/2009,  come  da  ultimo
modificato dalla L.R. n. 10/2011, e' inserito il seguente: 
    "Art.  3-quater  (Interventi  finalizzati   al   riutilizzo   del
patrimonio  edilizio  dismesso  attraverso   il   cambiamento   della
destinazione in altro uso non residenziale).  -  1.  In  deroga  alle
previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti  o
adottati nonche'  nei  comuni  sprovvisti  di  tali  strumenti,  sono
consentiti cambi  di  destinazione  ad  altro  uso  non  residenziale
attraverso interventi di ristrutturazione edilizia,  di  sostituzione
edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di completamento, previa
acquisizione del titolo abilitativo edilizio di cui all'art. 6, degli
edifici di cui all'art. 2 aventi destinazione  non  residenziale  con
esclusione di teatri e cinema, che siano dismessi  o  mai  utilizzati
alla data del 30 settembre 2010, ovvero che alla stessa data siano in
corso di realizzazione e non siano  ultimati  e/o  per  i  quali  sia
scaduto il titolo abilitativo  edilizio  ovvero,  limitatamente  agli
edifici con destinazione d'uso direzionale, che siano anche in via di
dismissione. Gli interventi di cui al presente comma sono  consentiti
nel rispetto delle seguenti condizioni: 
      a) gli interventi non  possono  riguardare  edifici  ricompresi
all'interno delle zone D di cui al decreto del Ministro per i  lavori
pubblici 2 aprile 1968,  n.  1444,  ovvero  nell'ambito  di  consorzi
industriali o di piani degli insediamenti produttivi, fatti salvi gli
interventi nelle zone omogenee D inferiori a 10  ha,  che  riguardino
edifici dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2005; 
      b) gli interventi non possono riguardare gli edifici ricompresi
all'interno delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro  per
i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
      c) gli interventi finalizzati al cambio di  destinazione  d'uso
sono consentiti fino  ad  un  massimo  di  2.500  metri  quadrati  di
superficie utile lorda; 
      d) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle altezze  e
delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968. n. 1444. 
    2. Gli interventi di modifica di destinazione  d'uso  di  cui  al
comma 1 determinano automaticamente la modifica della destinazione di
zona dell'area di redime e delle aree pertinenziali dell'edificio.". 
    La norma e' costituzionalmente  illegittima  per  violazione  dei
principi fondamentali in materia di governo del territorio (art. 117,
c. 3, della Costituzione). La disposizione  censurata,  che  consente
anche nei  comuni  sprovvisti  di  strumenti  urbanistici  "cambi  di
destinazione ad altro uso non residenziale attraverso  interventi  di
ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con  demolizione
e ricostruzione, e di completamento" si pone in contrasto con  quanto
previsto all'art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 che nelle zone  sprovviste
di strumenti urbanistici consente esclusivamente  gli  interventi  di
manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione straordinaria,
e  gli  interventi  di  restauro  e  risanamento   conservativo.   La
definizione degli  interventi  edilizi  realizzabili  in  assenza  di
strumenti urbanistici effettuata dall'art. 9 del d.P.R.  n.  380/2001
costituisce un principio fondamentale della materia del governo delle
regioni, in relazione al quale le leggi regionali possono  introdurre
unicamente limiti piu' restrittivi (art. 9, c. 1). 
    Codesta  Corte  ha  infatti  gia'  ricondotto  nell'ambito  della
normativa di principio  in  materia  di  governo  del  territorio  le
disposizioni legislative riguardanti i  titoli  abilitativi  per  gli
interventi edilizi (si vd. sentenza n. 303 del 2003, punto  11.2  del
considerato in diritto). 
 
                               P. Q. M. 
 
     Alla luce di quanto si e' venuto sin qui esponendo  e  deducendo
si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita'  costituzionale
dell'articolo 1 commi 1, 7, 11 e 19 della legge della  Regione  Lazio
n. 12/2012,  pubblicata  nel  B.U.R.  Lazio  9  agosto  2012,  n.  36
"Modifiche alla L.R. 6 ottobre 1997, n. 29". 
    Si deposita determinazione della PCM di proposizione del ricorso. 
        Roma, 4 ottobre 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Varone