N. 181 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 novembre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 30 novembre 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti
  rinnovabili -  Possibilita'  che  l'autorizzazione  unica  per  gli
  impianti  preveda  misure  compensative   a   favore   dei   Comuni
  interessati e che dette misure siano stabilite, nel rispetto  delle
  Linee guida statali, con i provvedimenti conclusivi delle procedure
  di VIA o di verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  -  Ricorso  del
  Governo  -  Denunciato  contrasto  con  la  normativa  statale   di
  principio e con le Linee guida in materia di  fonti  rinnovabili  -
  Esorbitanza dalla competenza regionale in materia  di  "produzione,
  trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". 
- Legge della Regione Puglia [26, recte] 24 settembre  2012,  n.  25,
  art. 5, comma 15. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 12, comma 10; Linee guida approvate con D.M. 10 settembre
  2010, par. 14.15. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti
  rinnovabili - Procedimento di autorizzazione unica per gli impianti
  - Subordinazione della convocazione della Conferenza dei servizi da
  parte della Regione alla produzione, da parte del proponente, di un
  piano  economico  e  finanziario   (asseverato   e   di   contenuto
  imprecisato), che ne attesti la congruita' - Ricorso del Governo  -
  Denunciato contrasto con la normativa statale di principio e con le
  Linee guida in materia di fonti  rinnovabili  -  Esorbitanza  dalla
  competenza  regionale  in  materia  di  "produzione,  trasporto   e
  distribuzione nazionale dell'energia" -  Invasione  della  potesta'
  legislativa esclusiva dello  Stato  in  materia  di  "tutela  della
  concorrenza". 
- Legge della Regione Puglia [26, recte] 24 settembre  2012,  n.  25,
  art. 5, comma 18. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo; d.lgs. 29
  dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3; Linee guida approvate  con
  D.M. 10 settembre 2010, par. 13, lett. i). 
Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti
  rinnovabili   -   Applicabilita'   della   procedura    abilitativa
  semplificata per gli impianti idroelettrici di taglia non superiore
  a 1 MWe - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto  con  principi
  fondamentali della legislazione statale in materia di  "produzione,
  trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia"  -  Inosservanza
  del  procedimento  di  autorizzazione  unica  previsto  a   livello
  nazionale per gli interventi con potenza installata superiore a 100
  kW  -  Contrasto  con  disposizioni  del  codice  dell'ambiente   -
  Invasione della  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
  materia di "tutela dell'ambiente". 
- Legge della Regione Puglia [26, recte] 24 settembre  2012,  n.  25,
  art. 6, comma 1, lett. f). 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, Allegato IV, punto 2, lett. m); d.lgs. 3 marzo
  2011, n. 28, art. 6, comma 9. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti
  rinnovabili   -   Applicabilita'   della   procedura    abilitativa
  semplificata  agli  interventi  per  i  quali  le  leggi  nazionali
  prevedono quale titolo esecutivo "ogni altra procedura  abilitativa
  semplificata,  comunque   denominata"   ovvero   "qualsiasi   altra
  procedura  semplificata"  -  Ricorso  del  Governo   -   Denunciato
  contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti
  rinnovabili - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia  di
  "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". 
- Legge della Regione Puglia [26, recte] 24 settembre  2012,  n.  25,
  art. 6, commi 3 e 6. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti
  rinnovabili   -    Possibilita'    di    escludere    dal    regime
  dell'autorizzazione  unica  le  variazioni   di   tracciato   degli
  elettrodotti e di posizionamento delle  cabine  di  trasformazione,
  pur se costituenti modifiche sostanziali - Ricorso  del  Governo  -
  Denunciato contrasto con  la  normativa  statale  di  principio  in
  materia  di  fonti  rinnovabili  -  Esorbitanza  dalla   competenza
  regionale in materia  di  "produzione,  trasporto  e  distribuzione
  nazionale dell'energia". 
- Legge della Regione Puglia [26, recte] 24 settembre  2012,  n.  25,
  art. 7, comma 5. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 12, comma 3. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti
  rinnovabili - Assoggettamento delle modifiche non sostanziali degli
  impianti  alla  procedura   abilitativa   semplificata   -   Omessa
  precisazione che le varianti relative agli  impianti  fotovoltaici,
  idroelettrici ed eolici, che ricadono nell'ambito  della  PAS,  non
  devono  comportare  "variazioni  delle  dimensioni  fisiche   degli
  apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area  destinata
  a ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse" e che  le
  varianti relative agli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non
  possono avere ad oggetto  il  combustibile  o  la  potenza  termica
  installata - Ricorso del Governo  -  Denunciato  contrasto  con  la
  normativa statale di principio in materia di  fonti  rinnovabili  -
  Esorbitanza dalla competenza regionale in materia  di  "produzione,
  trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". 
- Legge della Regione Puglia [26, recte] 24 settembre  2012,  n.  25,
  art. 7, comma 6. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 5, comma 3. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti
  rinnovabili - Promozione da parte della Regione della  costituzione
  di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per  il  recupero,
  riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione - Ricorso
  del Governo - Denunciato contrasto con il divieto statale agli enti
  locali di istituire enti, agenzie e organismi che esercitino una  o
  piu'  funzioni  fondamentali  e  funzioni  amministrative  ad  essi
  conferite - Violazione  di  principi  fondamentali  in  materia  di
  "coordinamento della finanza pubblica". 
- Legge della Regione Puglia [26, recte] 24 settembre  2012,  n.  25,
  art. 13, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.l. 6  luglio  2012,  n.  95,
  convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,  n.  135,
  art. 9, comma 6. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti
  rinnovabili - Istituzione presso la Regione di  un  archivio  delle
  imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione
  di energia  elettrica  alimentati  da  FER,  di  quelle  che  hanno
  formulato  istanza  di  AU  ovvero   depositato   dichiarazioni   o
  comunicazioni per gli interventi soggetti a PAS o ad  attivita'  in
  edilizia libera - Ricorso del Governo - Denunciata carenza  di  una
  clausola di  invarianza  finanziaria  ovvero  dell'indicazione  dei
  mezzi  di   copertura   della   spesa   correlata   all'istituzione
  dell'archivio. 
- Legge della Regione Puglia [26, recte] 24 settembre  2012,  n.  25,
  art. 16, comma 2. 
- Costituzione, art. 81, comma quarto. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti
  rinnovabili - Previsione che la determinazione  del  sistema  degli
  oneri e delle garanzie, con riguardo alle tipologie degli  impianti
  oggetto di AU, avviene con  provvedimento  di  Giunta  regionale  -
  Omessa indicazione di criteri cui quest'ultima  debba  attenersi  -
  Ricorso del Governo - Denunciata violazione della riserva di  legge
  in materia di prestazioni personali o patrimoniali - Contrasto  con
  la normativa statale di principio e con le Linee guida  in  materia
  di fonti rinnovabili - Esorbitanza dalla  competenza  regionale  in
  materia  di  "produzione,  trasporto  e   distribuzione   nazionale
  dell'energia". 
- Legge della Regione Puglia [26, recte] 24 settembre  2012,  n.  25,
  art. 18, comma 2, ultima parte. 
- Costituzione, artt. 23 e 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003,
  n. 387, art. 12, comma  10;  Linee  guida  approvate  con  D.M.  10
  settembre 2010, par. 9. 
(GU n.3 del 16-1-2013 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
(c.f. 80188230587), rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato (cod. fisc.:  80224030587;  indirizzo  posta  elettronica
certificata:    ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;    telefax:    n.
0696514000), domiciliataria; 
    Contro la Regione Puglia in persona del Presidente  della  Giunta
regionale  in  carica,  per  la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale,  nelle  parti  infra  precisate,  della  legge  delta
Regione Puglia n. 25 del  26  settembre  2012,  recante  «regolazione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»,  pubblicata  nel  B.U.R.
del 25 settembre 2012, n. 138. 
    La  predetta  legge  della  Regione  Puglia  viene  impugnata  in
conformita' alla delibera del Consiglio dei Ministri  adottata  nella
riunione del 16 novembre 2012:  delibera  che  verra'  depositata  in
estratto unitamente al presente ricorso. 
    La  legge  qui  impugnata  reca  norme  volte  a  regolare  l'uso
dell'energia da fonti rinnovabili. 
    In particolare - ai fini che qui rilevano - essa dispone: 
        1)  All'art.  5  -  rubricato:   «Profili   localizzativi   e
procedimentali -  Modifiche  all'art.  4  della  legge  regionale  21
ottobre 2008, n. 31» -  al  comma  15  «15.  L'AU»  -  vale  a  dire:
l'"autorizzazione unica" -  «puo'  prevedere  misure  compensative  a
favore  dei  Comuni  interessati  nel  rispetto  di  quanto  previsto
nell'allegato 2 (Punti 14,  15  e  16.5  -  Criteri  per  l'eventuale
fissazione di misure compensative) delle Linee  guida  statali  e  di
quanto definito in sede di adeguamento e  aggiornamento  del  PEAR  o
degli atti di tipo programmatorio emanati per il raggiungimento degli
obiettivi di burden sharing: dette misure  vengono  stabilite  con  i
provvedimenti conclusivi delle procedure di  VIA  o  di  verifica  di
assoggettabilita' di VIA, se previste»; 
        2) Al comma 18 dello stesso art. 5: «18. Il termine di inizio
del lavori e' fissato in mesi sei  dal  rilascio  dell'AU.  Entro  il
medesimo termine devono essere eseguiti  gli  adempimenti  prescritti
dall'art.   4   (Autorizzazione   unica   regionale   e   adempimenti
conseguenti) della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31  (Norme  in
materia di produzione di  energia  da  fonti  rinnovabili  e  per  la
riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale); 
          a parziale  modifica  e  integrazione  di  quanto  disposto
dall'art. 4 della l.r. 31/2008, la convocazione della conferenza  del
servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003  e'  subordinata  alla
produzione,  da  parte  del  proponente,  di  un  piano  economico  e
finanziario asseverato da un istituto bancario o da un  intermediario
iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  106  (Albo  degli
intermediari finanziari) del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo  10  settembre
1993, n. 385, che ne attesti la congruita'; 
          in alternativa, ai sensi del decreto-legge 13 maggio  2011,
n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per  l'economia)
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
di quanto previsto dalla lettera q) dell'art.  4  (Costruzione  delle
opere pubbliche),  il  piano  economico  e  finanziario  pio'  essere
asseverato da una societa' di revisione ai sensi  dell'art.  1  della
legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle societa' fiduciarie
e di revisione). Si osservano per le specifiche tipologie e soglie di
potenza le disposizioni dei  decreti  del  Ministero  dello  Sviluppo
economico 5 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 25 del d.lgs. 28/2011 -
c.d. Quinto Conto Energia) e 6 luglio 2012 (Attuazione  dell'art.  24
del d.lgs. 28/2011) e successive modifiche e integrazioni.» 
        3) All'art. 6 - rubricato: «Interventi soggetti  a  procedura
abilitativa semplificata o comunicazione» - al  comma  1,  lett.  f):
«...A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la PAS trova applicazione anche per gli impianti di potenza  nominale
superiore a quelle  indicate  nella  tabella  A  allegata  al  d.lgs.
387/2003 come di seguito indicato:... f)  impianti  idroelettrici  di
taglia non superiore a 1 MWe.;»; 
        4) All'art. 6, commi 3 e 6:  «3.  Sono  altresi'  soggetti  a
procedure semplificate gli interventi per  i  quali  leggi  nazionali
prevedono quale titolo autorizzativo la comunicazione  o  ogni  altra
procedura abilitativa  semplificata,  comunque  denominata»;  «6.  Il
Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla  PAS  o  alla
comunicazione o a qualsiasi altra  procedura  semplificata,  rilascia
una dichiarazione attestante  che  il  titolo  abilitativo  assentito
costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto.». 
        5) All'art. 7 - rubricato: «Modifiche sostanziali e  varianti
progettuali» - al comma 5:  «5.  Le  variazioni  di  tracciato  degli
elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione,  pur
se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate  con
le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n.  25  (Norme  in
materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio  di  linee  e
impianti elettrici con tensione non  superiore  a  150.000  volt),  a
condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato  e
che  non  sia  modificata  la  tipologia  di  elettrodotto  (aereo  o
sotterraneo). 
    Le  procedure  della  l.r.  25/2008  si  applicano  altresi'  per
l'autorizzazione   delle   soluzioni   di   connessione   a    rapida
installazione rilasciate dai gestori di rete in  attesa  che  vengano
completate le opere necessarie alla concessione definitiva.»; 
        6) Al comma 6 dello stesso  art.  7.  «6.  Le  modifiche  non
sostanziali  sono  soggette  alla  procedura  semplificata   o   alla
comunicazione  di  cui  all'art.  6.  Sono  altresi'  soggette   alla
procedura  abilitativa   semplificata   dell'art.   6   le   varianti
progettuali  relative  agli  impianti  inferiori  a  1  MW  elettrico
assentiti  con  procedure  semplificate  perfezionatesi,   ai   sensi
dell'art.  27  della  legge  regionale  19  febbraio   2008,   n.   1
(Disposizioni  integrative  e  modifiche  della  legge  regionale  31
dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia
- e prima  variazione  al  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario 2008) e dell'art. 3 (Denuncie di inizio attivita')  della
l.r. 31/2008, anteriormente alla pubblicazione della  sentenza  della
Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 119.»; 
        7) All'art. 13  -  rubricato:  «Norme  per  il  recupero,  il
riciclaggio e/o lo smaltimento di impianti in dismissione» - al comma
1: «1. La Regione promuove la costituzione  di  un  organismo,  anche
sotto  forma  di  consorzio,  per  il   recupero,   riciclaggio   e/o
smaltimento  degli  impianti  in  dismissione  nel   rispetto   della
normativa UE e  nazionale  in  materia,  stipulando  anche  eventuali
accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri»; 
        8)  All'art.  16  -  rubricato:   «Archivio   delle   imprese
autorizzate e lotta alla criminalita'» - al comma 2: «2. E' istituito
presso la Regione Puglia un archivio delle  imprese  che,  in  ambito
regionale, esercitano impianti di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da FER, di quelle che hanno formulato istanza di AU ovvero
depositato dichiarazioni o comunicazioni per gli interventi  soggetti
a PAS o ad attivita' in edilizia libera, ai sensi dell'art. 6. 
    All'atto del deposito delle  indicate  istanze,  dichiarazioni  e
comunicazioni, l'impresa deve produrre documentazione  relativa  alla
composizione  personale,  ai  soggetti  che  svolgono   funzioni   di
amministrazione, direzione e controllo e  al  capitale  sociale,  con
l'espresso impegno a comunicare tempestivamente  alla  Regione  o  al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente. 
    L'Ente deve inoltre comunicare, a seconda dei casi, alla  Regione
o al Comune: 
        a) eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito -  nel
titolo  autorizzativo  e   comunque   nell'esercizio   dell'impianto,
depositando documentazione relativa alla composizione  personale,  ai
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo e al  capitate  sociale  del  nuovo  Ente,  con  l'espresso
impegno   da   parte   dell'impresa   subentrante    a    comunicare,
tempestivamente, alla Regione o al  Comune  eventuali  modifiche  che
dovessero intervenire successivamente»; 
        9) All'art. 18 - rubricato: «Norma finanziaria» -,  al  comma
2, ultima parte: «2... La determinazione del sistema  degli  oneri  e
delle garanzie, con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di
AU, avviene con provvedimento di Giunta regionale.». 
    L'impugnativa e' affidata ai seguenti 
 
                               Motivi 
 
1)  Violazione  dell'art.  117,  comma  3,  Costituzione:   contrasto
dell'art. 5, comma 15 della l.r. 25/2012 con i principi  fondamentali
in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia». 
    Il legislatore statale, con il D.lgs. 29 dicembre  2003,  n.  387
(in Suppl. ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale,  31  gennaio,  n.
25), ha inteso dare attuazione  alla  direttiva  2001/77/CE  relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. 
    Come  precisato  nell'art.  1  di  tale  d.lgs.,  la   disciplina
normativa  da  esso  recata  e'  finalizzata  «nel   rispetto   della
disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente,  nonche'
nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art.  43
della legge 10 marzo 2002, n. 39, ...a: 
        a) promuovere un maggior con tributo delle fonti  energetiche
rinnovabili alla produzione  di  elettricita'  nel  relativo  mercato
italiano e comunitario; 
        b) promuovere misure per  il  perseguimento  degli  obiettivi
indicativi nazionali di cui all'art. 3, comma 1; 
        c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro  quadro
comunitario in materia; 
        d) favorire  lo  sviluppo  di  impianti  di  microgenerazione
elettrica alimentati da fonti rinnovabili,  in  particolare  per  gli
impieghi agricoli e per le aree montane.» 
    Per quel che rileva in questa sede, in detto d.lgs.  all'art.  12
(rubricato:  "Razionalizzazione  e  semplificazione  delle  procedure
autorizzative") e previsto che «3. La costruzione e l'esercizio degli
impianti di produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica,  potenziamento,  rifacimento
totale o parziale e  riattivazione,  come  definiti  dalla  normativa
vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti
ad  una  autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione  o  dalle
province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti
in materia di tutela dell'ambiente, di tutela  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,  variante
allo strumento urbanistico... 
    4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito  di
un procedimento unico, al quale partecipano tutte le  Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi  di  semplificazione  e
con le modalita' stabilite dalla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive    modificazioni    e    integrazioni.     Il     rilascio
dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire  ed   esercire
l'impianto in conformita' al  progetto  approvato  e  deve  contenere
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei  luoghi  a  carico
del soggetto esercente a seguito della dismissione  dell'impianto  o,
per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione  di  misure
di reinserimento e recupero ambientale... 
    6. L'autorizzazione non puo'  essere  subordinata  ne'  prevedere
misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 
    10. In Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le  attivita'
culturali, si  approvano  le  linee  guida  per  lo  svolgimento  del
procedimento di cui al comma 3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in
particolare, ad assicurare un corretto  inserimento  degli  impianti,
con specifico  riguardo  agli  impianti  eolici,  nel  paesaggio.  In
attuazione di tali linee guida, le  regioni  possono  procedere  alla
indicazione  di  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione   di
specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano  le  rispettive
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
linee guida.  In  caso  di  mancato  adeguamento  entro  il  predetto
termine, si applicano le linee guida nazionali.». 
    Alla stregua della disciplina recata dal trascritto 10° comma del
suddetto art. 12, l'individuazione delle modalita' di svolgimento del
procedimento sotteso al rilascio  dei  titoli  autorizzativi  per  la
costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  alimentati   da   fonti
rinnovabili stata rimessa alle Linee Guida nazionali. 
    Tali Linee Guida, approvate con D.M. 10 settembre 2010  (adottato
sulla base di deliberazione della Conferenza  Unificata  su  proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni
e  le  attivita'  culturali),  costituiscono  «norme  finalizzate   a
disciplinare,  in  via  generale  ed  astratta,  il  procedimento  di
autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da  fonti
rinnovabili, alle quali sono vincolati tutti i  soggetti  pubblici  e
privati coinvolti nell'attivita' in questione» (cosi', nella sentenza
n. 275/2011 di Codesta Ecc.ma Corte). In precedenza - con la sentenza
n. 192/2011 - Codesta Ecc.ma Corte aveva avuto modo di  rilevare  che
mediante le Linee Guida il legislatore  statale  ha  «inteso  trovare
modalita' di equilibrio)  tra  la  competenza  esclusiva  statale  in
materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente  in  materia  di
energia: precisando che «il bilanciamento tra  le  esigenze  connesse
alla produzione di energia e  gli  interessi  ambientali  impone  una
preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di  leale
cooperazione»; e la  sede  propria  in  cui  viene  attuata  siffatta
"ponderazione" e' costituita  -  per  come  ribadito  nella  sentenza
308/2011 dell'adita Ecc.ma Corte -  dalla  Conferenza  unificata  cui
compete approvare tali Linee Guida. 
    Alla luce dei suddetti principi dettati dal  legislatore  statale
anche  in  attuazione  della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', l'art. 5, comma 15
della legge regionale qui impugnata viola l'art. 117, comma  3  Cost.
con riferimento alla materia «produzione, trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia». Ed invero. 
    Alla stregua di quanto previsto dal suddetto comma 15 dell'art. 5
della l.r. 25/2012  l'autorizzazione  unica  «puo'  prevedere  misure
compensative in favore dei Comuni interessati, nel rispetto di quanto
previsto»  dalle  Linee  guida  statali,  e  «dette  misure   vengono
stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o  di
verifica di assoggettabilita' a VIA, se previste». 
    Siffatta disciplina contrasta con il paragrafo  14.15.,  D.M.  10
settembre 2010,  recante  «Linee  guida  per  l'autorizzazione  degli
impianti alimentati da fonti  rinnovabili»,  in  base  al  quale  «Le
amministrazioni  competenti  determinano  in  sede  di  riunione   di
conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore  dei
Comuni, di  carattere  ambientale  e  territoriale  e  non  meramente
patrimoniali  o  economiche,  in  conformita'  ai  criteri   di   cui
all'Allegato 2 delle presenti linee guida.». La ratio perseguita  con
tale disposizione statale e' quella di assicurare, tra  l'altro,  che
la  misura  compensativa  (che   riveste   carattere   ambientale   e
territoriale, non meramente patrimoniale),  sia  determinata  con  la
partecipazione dei Comuni interessati, quali enti esponenziali  della
comunita' locale nel cui territorio l'impianto  produce  gli  effetti
negativi. La norma regionale qui impugnata, invece, nella  misura  in
cui rinvia la definizione delle misure compensative ai «provvedimenti
conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di  assoggettabilita'
a VIA, se previste»  finisce  con  escludere  la  partecipazione  dei
Comuni alle procedure di VIA  o  di  verifica  di  assoggettabilita',
pregiudicando, di fatto, le prerogative proprie delle Amministrazioni
locali. 
    La norma regionale in questione eccede pertanto dalla  competenza
della Regione in materia di «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale  dell'energia»,  di  cui  all'art.  117,  comma  3,   della
Costituzione: e cio'  per  contrasto  con  la  normativa  statale  di
principio  in  materia  di  fonti  rinnovabili  dettata  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
2)  Violazione  dell'art.  117,  comma  3,  costituzione:   contrasto
dell'art. 5, comma 18 della l.r. 25/2012 con i principi  fondamentali
in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia». 
    L'art. 5, comma 18, della legge regionale qui impugnata - come si
e' riferito - stabilisce che «la convocazione  della  conferenza  dei
servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003  e'  subordinata  alla
produzione  da  parte  del  proponente,  di  un  piano  economico   e
finanziario asseverato da un Istituto bancario o da un  intermediario
iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art  106  (Albo   degli
intermediari finanziari) del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, che ne attesti la congruita'; [...]». 
    La disposizione cosi' formulata contrasta con  la  previsione  di
cui all'art. 12, comma  3,  del  d.lgs.  387/2003,  secondo  cui  «La
costruzione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  gli   interventi   di
modifica,   potenziamento,   rifacimento   totale   o   parziale    e
riattivazione, come definiti  dalla  normativa  vigente,  nonche'  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio  degli  impianti   stessi,   sono   soggetti   ad   una
autorizzazione unica,  rilasciata  dalla  regione  o  dalle  province
delegate dalla regione,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  in
materia di tutela  dell'ambiente,  di  tutela  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,  variante
allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei  servizi  e'
convocata dalla regione entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della
domanda di autorizzazione.» 
    La  norma  statale,  invero,  pone  l'inderogabile   obbligo   di
procedere alla convocazione della Conferenza  dei  servizi  entro  il
termine di trenta giorni  dalla  presentazione  dell'istanza:  e  non
subordina la convocazione di detta Conferenza ad alcuna circostanza. 
    La previsione regionale qui impugnata, inoltre,  contrasta  anche
con le Linee guida nazionali: esse,  invero,  alla  lettera  i),  del
paragrafo 13, parte III, prevedono che  l'istante  presenti  all'atto
dell'avvio dei lavori «una cauzione a garanzia della esecuzione degli
interventi di dismissione e delle opere  di  messa  in  pristino,  da
versare   a   favore   dell'amministrazione    procedente    mediante
fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo  stabilito  in
via generale dalle Regioni o dalle Province delegate  in  proporzione
al valore delle opere di  rimessa  in  pristino  o  delle  misure  di
reinserimento o recupero ambientale». 
    Da tale disciplina si discosta il  comma  18  dell'art.  5  della
legge regionale qui impugnata, giacche' in  esso  si  fa  riferimento
generico  ad  «un  piano  economico  e  finanziario»  dai   contenuti
imprecisati  senza  alcun  richiamo  alla  finalita'  propria   dello
strumento fideiussorio in questione (che,  per  come  precisato  alla
richiamata lett. i) del par. 13  delle  Linee  guida,  e'  quella  di
garantire l'esecuzione degli interventi di dismissione e di messa  in
ripristino a fine vita dell'impianto). 
    Conclusivamente, il comma 18 dell'art. 5  della  legge  regionale
25/2012  eccede  dalla  competenza  della  Regione  in   materia   di
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»,  di
cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione: per contrasto  con  la
normativa statale  di  principio  in  materia  di  fonti  rinnovabili
dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
2-bis) Violazione dell'art. 117, comma 2,  lettera  e)  Costituzione:
sotto lo specifico profilo dell'invasione della potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza»  posta
in essere dalla Regione con la disciplina dettata dall'esaminato art.
5 comma 18 della l.r. 25/2012. 
    La disciplina recata dall'art. 5, comma 18 della legge  regionale
qui impugnata contrasta anche con il comma 2 lett. e)  dell'art.  117
Cost. 
    La previsione contenuta nel cit. comma  18  nella  parte  in  cui
subordina  la  convocazione  della  Conferenza   dei   servizi   alla
produzione  da  parte  del  proponente  «di  un  piano  economico   e
finanziario asseverato da un Istituto bancario o da un  intermediario
iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art  106  (Albo   degli
intermediari finanziari) del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia» finisce con il pregiudicare il libero  accesso
al mercato dell'energia  creando,  tra  l'altro,  una  situazione  di
artificiosa alterazione della concorrenza fra  le  diverse  aree  del
Paese (e tra i diversi modi di produzione dell'energia). 
    Siffatta previsione, pertanto,  appare  invasiva  dell'ambito  di
competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela  della
concorrenza», di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione. 
3)  Violazione  dell'art.  117,  comma  3,  Costituzione:   contrasto
dell'art. 6, comma 1, lett. f) della  l.r.  25/2012  con  i  principi
fondamentali in materia di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia». 
    L'art. 6 comma 1, lett. f) della legge  regionale  qui  impugnata
prevede che la procedura abilitativa semplificata «a decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  trova  applicazione
anche per gli... f) impianti idroelettrici di taglia non superiore  a
1 MWe.». 
    Il  D.lgs.  n.  152/06,  all'Allegato  IV,  punto  2   «Industria
energetica ed estrattiva», alla lettera  m),  prevede,  espressamente
che gli «m) impianti per la produzione di energia  idroelettrica  con
potenza installata superiore a 100 kW»  rientrano  nel  novero  delle
opere soggette alla procedura di verifica di assoggettabilita' a  VIA
di competenza regionale.  Pertanto,  alla  stregua  della  disciplina
statale vigente risultano sottoposti all'autorizzazione ambientale di
cui all'art. 20 (verifica di assoggettabilita') del d.lgs. n.  152/06
tutti gli «impianti per la produzione di  energia  idroelettrica  con
potenza installata superiore  a  100  kW»:  tra  i  quali  rientrano,
quindi, anche quelli previsti all'art. 6, comma 1, lettera  f)  della
legge regionale qui impugnata. 
    Pertanto, tale disciplina regionale nel  prevedere  genericamente
di sottoporre a procedure semplificate tutti gli impianti fino a 1 Mw
- e, quindi, anche gli interventi con potenza installata superiore  a
100 kW.  -  si  discosta  e  si  pone  in  contrasto  con  le  citate
disposizioni di principio statali: sicche' ne risulta violato  l'art.
117, 3° comma della Costituzione, per contrasto con le suddette norme
di  principio  statali  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia». 
3-bis) Violazione dell'art. 117, comma 2,  lettera  s)  Costituzione:
sotto lo specifico profilo dell'invasione della potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente»  posta  in
essere dalla Regione con la disciplina dettata dall'esaminato art. 6,
comma 1 della l.r. 25/2012. 
    La  disciplina  regionale  appena  esaminata   viola   anche   la
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela  dell'ambiente,
regolata dall'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione. 
    Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'art. 6, comma  9,
prevede che: «9. Le Regioni e le Province autonome possono  estendere
la soglia di applicazione della procedura di  cui  al  comma  1  agli
impianti di potenza  nominale  fino  ad  1  MW  elettrico,  definendo
altresi' casi in cui, essendo previste  autorizzazioni  ambientali  o
paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse  dal  Comune,
la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle  opere  connesse
sono  assoggettate  all'autorizzazione  unica  di  cui  all'art.   5.
...ecc.» 
    La qui censurata disciplina  regionale  -  come  si  e'  visto  -
sottopone a procedure semplificate tutti gli impianti fino a 1 Mw: e,
quindi, anche gli interventi con potenza installata superiore  a  100
kW, per  i  quali,  la  ricordata  normativa  statale  contenuta  nel
suddetto d.lgs. 28/2011,  anche  in  correlazione  alle  esigenze  di
tutela  dell'ambiente  e  del  paesaggio,  impone  il  piu'   gravoso
procedimento dell'autorizzazione unica. 
    Ne  risulta,  pertanto,  anche  la  violazione  della  competenza
esclusiva dello Stato in materia  di  tutela  dell'ambiente,  di  cui
all'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione. 
4)  Violazione  dell'art.  117,  comma  3,  Costituzione:   contrasto
dell'art.  6,  commi  3  e  6  della  l.r.  25/2012  con  i  principi
fondamentali in materia di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia». 
    I commi 3 e 6 dell'art. 6 della  legge  regionale  qui  censurata
dispongono che «3. Sono altresi' soggetti  a  procedure  semplificate
gli interventi per i quali leggi  nazionali  prevedono  quale  titolo
autorizzativo la comunicazione o affni  altra  procedura  abilitativa
semplificata, comunque denominata»; «6. Il Comune,  a  richiesta  del
soggetto che ha  dato  avvio  alla  PAS  o  alla  comunicazione  o  a
qualsiasi altra procedura semplificata,  rilascia  una  dichiarazione
attestante che il titolo  abilitativo  assentito  costituisce  titolo
idoneo alla realizzazione dell'impianto.». 
    Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 individua  in  maniera
tassativa i titoli abilitativi in materia di  impianti  alimentati  a
fonti rinnovabili: si tratta di un numerus clausus. 
    In siffatto contesto normativo statale, il legislatore  regionale
non poteva e non puo' dare rilievo ed attribuire effetti giuridici  -
quale il disposto assoggettamento  "a  procedure  semplificate"  -  a
procedure abilitative ulteriori e diverse da  quelle  indicate  dalla
legge  statale:  sicche'  il  riferimento  contenuto  nel  3°   comma
dell'art. 6 della l.r. 25/2012 ad «ogni altra  procedura  abilitativa
semplificata, comunque denominata» ed il  riferimento  contenuto  nel
successivo 6° comma di tale articolo  «a  qualsiasi  altra  procedura
semplificata» eccedono la competenza  della  Regione  in  materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»,  di
cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione (per contrasto  con  la
normativa statale di principio dettata dal citato decreto legislativo
n. 28/2011). 
5)  Violazione  dell'art.  117,  comma  3,  Costituzione:   contrasto
dell'art. 7, comma 5 della l.r. 25/2012 con i  principi  fondamentali
in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia». 
    Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 25/2012 dispone  che
«5. Le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento
delle  cabine  di  trasformazione,  pur  se   costituenti   modifiche
sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della  legge
regionale 9 ottobre 2008, n. 25..., a  condizione  che  il  punto  di
connessione alla rete rimanga invariato e che non sia  modificata  la
tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo). 
    Le  procedure  della  l.r.  25/2008  si  applicano  altresi'  per
l'autorizzazione   delle   soluzioni   di   connessione   a    rapida
installazione rilasciate dai gestori di rete in  attesa  che  vengano
completate le opere necessarie alla concessione definitiva.» 
    Tale previsione risulta in contrasto con l'art. 12, comma 3,  del
d.Lgs. 387/2003, alla cui stregua «La costruzione e l'esercizio degli
impianti di produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica,  potenziamento,  rifacimento
totale o parziale e  riattivazione,  come  definiti  dalla  normativa
vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti
ad  una  autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione  o  dalle
province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti
in materia di tutela dell'ambiente, di tutela  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,  variante
allo strumento urbanistico.» 
    La disposizione regionale qui censurata -  come  si  e'  visto  -
esclude dal suddetto regime statale (della autorizzazione  unica)  le
«[...] variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento
delle  cabine  di  trasformazione,  pur  se   costituenti   modifiche
sostanziali [...]».Tali categorie di lavori costituiscono  certamente
opere connesse e infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
all'esercizio  degli  impianti  alimentati  a  fonti  rinnovabili  e,
pertanto, non poteva il legislatore regionale assoggettarle al regime
particolare dettato dalla legge regionale  25/2008,  sottraendole  in
tal modo ai principi della  semplificazione  amministrativa  e  della
celerita' che connotano la legislazione statale  in  materia  (che  e
volta a garantire - come evidenziato dal  Codesta  Ecc.ma  Corte:  si
vedano le sentenze n. 383 e n. 336 dei 2005 e n. 364 del 2006  -,  in
modo uniforme sull'intero territorio nazionale,  la  conclusione  con
modalita'  certe  ed  entro  un  termine  definito  del  procedimento
autorizzativo). 
    Ne risulta,  pertanto,  palese  la  violazione  delle  competenze
statali  in  materia  di  «produzione,  trasporto   e   distribuzione
nazionale dell'energia»: e, quindi, dell'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione. 
6)  Violazione  dell'art.  117,  comma  3,  Costituzione:   contrasto
dell'art. 7, comma 6 della l.r. 25/2012 con i  principi  fondamentali
in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia». 
    Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 25/2012 dispone  che
«6.  Le  modifiche  non  sostanziali  sono  soggette  alla  procedura
semplificata o alla comunicazione di cui all'art.  6.  Sono  altresi'
soggette alla  procedura  abilitativa  semplificata  dell'art.  6  le
varianti  progettuali  relative  agli  impianti  inferiori  a  1   MW
elettrico assentiti con  procedure  semplificate  perfezionatesi,  ai
sensi dell'art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1...  e
dell'art. 3  (Denuncie  di  inizio  attivita')  della  l.r.  31/2008,
anteriormente  alla  pubblicazione   della   sentenza   della   Corte
costituzionale 26 marzo 2010, n. 119.». 
    La disciplina regionale suddetta dettata  per  le  modifiche  non
sostanziali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili si pone in
contrasto con la normativa statale contenuta nell'art.  5,  comma  3,
D.Lgs. 28/2011. 
    Tale norma prevede che «Con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata,
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,
sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte,  gli
interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare  ad
autorizzazione unica, fermo restando il  rinnovo  dell'autorizzazione
unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali al sensi  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  Fino  all'emanazione  del
decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali
e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 gli interventi da
realizzare  sugli  impianti  fotovoltaici,  idroelettrici  ed  eolici
esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che  non  comportano
variazioni  delle  dimensioni   fisiche   degli   apparecchi,   della
volumetria delle strutture e  dell'area  destinata  ad  ospitare  gli
impianti stessi, ne' delle opere  connesse.  Restano  ferme,  laddove
previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione
di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Per gli impianti  a  biomassa,  bioliquidi  e  biogas  non  sono
considerati sostanziali i rifacimenti parziali e  quelli  totali  che
non modifichino la  potenza  termica  installata  e  il  combustibile
rinnovabile utilizzato». 
    Come e' agevole constatare, contrariamente a  quanto  dispone  la
legge statale, la disposizione regionale non precisa che le varianti,
per  gli  interventi  da  realizzare  sugli  impianti   fotovoltaici,
idroelettrici ed eolici, che  ricadono  nell'ambito  della  procedura
abilitativa semplificata (di cui all'art.  6,  D.Lgs.  28/2011),  non
devono  comportare  «variazioni  delle   dimensioni   fisiche   degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata  a
ospitare gli impianti stessi, ne delle opere connesse».  Inoltre,  la
norma regionale,  per  quanto  riguarda  le  varianti  relative  agli
impianti a biomassa, bioliquidi e biogas, non si  precisa  che  dette
varianti non possono avere ad oggetto il combustibile  o  la  potenza
termica installata  (e  che  ricorre,  in  tali  casi,  una  modifica
sostanziale). 
    Risulta, pertanto, palese in parte qua  la  violazione  dell'art.
117, comma 3, della Costituzione:  per  contrasto  con  la  normativa
statale di principio in materia di  fonti  rinnovabili,  dettata  dal
decreto legislativo n. 28/2011. 
7)  Violazione  dell'art.  117,  comma  3,  Costituzione:   contrasto
dell'art. 13 comma 1 della l.r. 25/2012 con i  principi  fondamentali
in materia di «coordinamento della finanza pubblica». 
    L'art. 13, comma 1, della legge regionale 25/2012 dispone che «1.
La Regione promuove la costituzione  di  un  organismo,  anche  sotto
forma di consorzio, per  il  recupero,  riciclaggio  e/o  smaltimento
degli impianti in dismissione  nel  rispetto  della  normativa  UE  e
nazionale in materia, stipulando anche eventuali  accordi  con  altre
Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri». 
    La costituzione di un organismo della specie suddetta,  anche  se
in forma consorziale (e specie nella misura in  cui  possa  ricevere,
come potenzialmente non escluso dalla norma,  contributi  regionali),
si pone in contrasto con l'art.  9,  comma  6,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7  agosto
2012, n. 135: il quale,  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza
pubblica, stabilisce il divieto per  gli  enti  locali  di  istituire
enti, agenzie e organismi comunque denominati e di  qualsiasi  natura
giuridica, che esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni
amministrative  loro  conferite  ai   sensi   dell'art.   118   della
Costituzione. 
    L'art. 13 comma 1 della legge regionale qui  impugnata  si  pone,
dunque, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della  Costituzione
per violazione dei principi fondamentali in materia di «coordinamento
della finanza pubblica». 
8) Violazione dell'art. 81, comma 4, Costituzione: l'art. 16 comma  2
della l.r. 25/2012 dispone che «E' istituito presso la Regione Puglia
un archivio  delle  imprese  che,  in  ambito  regionale,  esercitano
impianti di produzione di energia elettrica  alimentati  da  FER,  di
quelle  che  hanno  formulato  istanza  di   AU   ovvero   depositato
dichiarazioni o comunicazioni per gli interventi soggetti a PAS o  ad
attivita' in edilizia libera, ai sensi dell'art. 6. 
    All'atto del deposito delle  indicate  istanze,  dichiarazioni  e
comunicazioni, l'impresa deve produrre documentazione  relativa  alla
composizione  personale,  ai  soggetti  che  svolgono   funzioni   di
amministrazione, direzione e controllo e  al  capitale  sociale,  con
l'espresso impegno a comunicare tempestivamente  alla  Regione  o  al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente. 
    L'Ente deve inoltre comunicare, a seconda dei casi, alla  Regione
o al Comune: 
        a) eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito -  nel
titolo  autorizzativo  e   comunque   nell'esercizio   dell'impianto,
depositando documentazione relativa alla composizione  personale,  ai
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo e al  capitale  sociale  del  nuovo  Ente,  con  l'espresso
impegno   da   parte   dell'impresa   subentrante    a    comunicare,
tempestivamente, alla Regione o al  Comune  eventuali  modifiche  che
dovessero intervenire successivamente». 
    L'istituzione del succitato archivio appare comportare oneri,  la
cui presenza non  e'  esclusa  da  apposita  clausola  di  invarianza
finanziaria. 
    L'art. 18 della  legge  regionale  qui  impugnata  disciplina  la
copertura  finanziaria  di  spese   specifiche   ivi   tassativamente
indicate: tale norma non indica i mezzi per fare  fronte  alla  spesa
correlata alla istituzione di tale archivio. 
    Consegue, pertanto, la violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,
della Costituzione. 
9) Violazione dell'art. 23 Costituzione. 
    L'art. 18, comma 2, ultima parte, della l.r. 25/2012 prevede  che
«La determinazione del sistema degli  oneri  e  delle  garanzie,  con
riguardo alle tipologie degli impianti oggetto  di  AU,  avviene  con
provvedimento di Giunta regionale.». 
    Tale previsione regionale, rinviando alla  Giunta  regionale  «la
determinazione del sistema degli  oneri  e  delle  garanzie  per  gli
impianti oggetto  di  autorizzazione  unica»,  senza  fornire  alcuna
ulteriore indicazione volta a fissare i criteri  cui  deve  ispirarsi
detto Organo nello svolgimento di tale compito,  viola  ed  elude  il
principio costituzionale contenuto nell'art. 23  della  Costituzione,
secondo cui «Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere
imposta se non  in  base  alla  legge»:  precetto,  questo,  volto  a
garantire i privati da una illimitata discrezionalita'  degli  organi
amministrativi. 
9-bis) Violazione dell'art. 117,  comma  3,  Costituzione:  contrasto
dell'art. 18, comma 2 ultima parte della l.r. 25/2012 con i  principi
fondamentali in materia di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia». 
    La disciplina regionale appena esaminata  -  art.  18,  comma  2,
ultima parte, della l.r. 25/2012 -, demandando  ad  un  provvedimento
della Giunta regionale non ulteriormente definito nei suoi contenuti,
mostra comunque di volere  riservare  a  tale  organo  il  potere  di
adottare determinazioni di contenuto diversificato e non  coincidente
con i criteri dettati dalle Linee guida statali  (D.M.  10  settembre
2010)  per  la  determinazione  degli  oneri  in  questione:   nessun
riferimento e' contenuto  nella  legge  regionale  impugnata  a  tali
criteri. Va  ricordato  al  riguardo  che  in  tali  Linee  guida  al
paragrafo 9 («Oneri istruttori») e'  previsto  che  «Le  Regioni,  ai
sensi dell'art. 4, comma 1,  della  legge  n.  62  del  2005  possono
prevedere oneri istruttori a  carico  del  proponente  finalizzati  a
coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14; detti oneri,  ai
sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del  2003
non possono configurarsi come  misure  compensative.  Gli  oneri  son
determinati   sulla   base   dei    principi    di    ragionevolezza,
proporzionalita' e  non  discriminazione  della  fonte  utilizzata  e
rapportati  al  valore  degli  interventi  in  misura  comunque   non
superiore allo 0,03 per cento dell'investimento.» 
    Come sopra gia' rilevato, le predette Linee guida  -  emanate  ai
sensi dell'art. 12, comma 10, del citato decreto legislativo  n.  387
del 2003 - costituiscono principi fondamentali in  materia  di  fonti
rinnovabili (Corte cost., 13 novembre 2006, n. 364),  vincolanti  per
le regioni. 
    La norma regionale in questione,  pertanto,  viola  anche  l'art.
117, comma 3, della Costituzione:  per  contrasto  con  la  normativa
statale di principio in materia di  fonti  rinnovabili,  dettata  dal
decreto legislativo n. 387/2003. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale  della  legge  della  Regione  Puglia  n.  25  del  24
settembre 2012, recante «Regolazione dell'uso dell'energia  da  fonti
rinnovabili», pubblicata nel B.U.R. Puglia del 25 settembre 2012,  n.
138: e segnatamente, nelle parti supra precisate (vale a  dire:  art.
5, commi 15 e 18, art. 6, commi 1, lett. f), 3 e 6, art. 7, commi 5 e
6, art. 13, art. 16, comma 2 ed art. 18, comma 2). 
    Si deposita l'estratto in originale della delibera del  Consiglio
dei Ministri del 16 novembre 2012. 
      Roma, 21 novembre 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Messineo