N. 298 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 agosto 2012
Ordinanza del 1° agosto 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Saracchi Jacopo contro U.T.G. di Terni e Ministero dell'interno. Circolazione stradale - Soggetti condannati per determinati reati (nella specie, reati in materia di stupefacenti) - Previsto divieto di conseguire o rinnovare la patente di guida e revoca della patente di guida posseduta - Denunciato automatismo della sanzione senza la verifica della pericolosita' sociale del soggetto interessato - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza e del difetto di proporzionalita' - Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena. - Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 120, commi 1 e 2, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.3 del 16-1-2013 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 368 del 2012, proposto da: J.S., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Proietti, con domicilio eletto presso l'avv. Emanuele Massuoli in Perugia, via della Pallotta, 5/I; Contro U.T.G. Prefettura di Terni; Ministero dell'interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Perugia, via degli Offici, 14; Per l'annullamento: del provvedimento di revoca della patente di guida emesso il 14 maggio 2012 e notificato in data 30 maggio 2012; dei provvedimenti comunque correlati a quello impugnato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno; Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° agosto 2012 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1 - Viene impugnato il provvedimento con il quale e' stata revocata la patente di guida del ricorrente giacche' condannato per reati in materia di stupefacenti ai sensi del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice Della Strada, poi C.D.S.) come modificato dall'art. 3, comma 52°, lett. a) L. 15 luglio 2009, n. 94. L'Amministrazione si e' costituita in giudizio controdeducendo. 2 - Cio' premesso, si rileva che la riconduzione della fattispecie nell'ambito applicativo del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art 120 cit. e' fuor di dubbio. In piu', la chiarezza della norma esclude ogni interpretazione costituzionalmente orientata. La sua cogenza, poi, connota come vincolati gli inerenti provvedimenti applicativi (arg. da: Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2011 n. 3965) per cui essi non necessitano di una particolare motivazione ed ogni vizio meramente formale (quale per es. l'omissione delle garanzie partecipative ex L. n. 241/1990) non produce la loro illegittimita' (art. 21-octies, 2° comma L. n. 241/1990). Ragioni, tutte, per le quali si dovrebbe addivenire ad un rigetto del ricorso. 3 - Tuttavia, si nutrono dubbi sulla costituzionalita' del combinato disposto dei commi 1° e 2° del ridetto art. 120 C.D.S. nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna il divieto di conseguire la patente di guida e la consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta. Cio', per i motivi di seguito illustrati. A - Contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita'. a.1 - Per vero, il diniego automatico trova ragione in una valutazione legislativa di disvalore sodale correlata alla natura della condanna, valutazione in se' non illogica, considerando il grave danno sociale correlato alla diffusione degli stupefacenti. Tuttavia, e' l'automatismo applicativo di tale valutazione ad apparire non ragionevole. Difatti, quella valutazione astratta deve applicarsi a fattispecie del tutto diverse che non possono essere accomunate, quanto alle conseguenze di cui trattasi, prescindendo da una valutazione discrezionale dei singoli casi da parte dell'Amministrazione. a.2 - Ad avviso del Collegio dovrebbe infatti tenersi conto non solo della natura dei reati commessi, ma anche della loro concreta gravita' e, soprattutto, dell'iter di emenda percorso da ciascun reo, indipendentemente dall'esistenza di provvedimenti riabilitativi stricto sensu, contemplati dalla norma. Il tutto, sulla base della comune esperienza e dell'ordinario buon senso (Corte cost. n. 172/2012 pag. 8 par. 7.1). Invero, si e' dell'opinione che gli automatismi comunque afflittivi non siano, almeno di norma, compatibili con il quadro costituzionale. Tanto si desume, in particolare, dalle Sentenze della Corte costituzionale (concernenti differenti materie) n. 172 cit. e n. 31/2012; n. 231 e n. 164/2011; n. 265 e n. 139/2010. a.3 - Considerato quanto precede, non si ritiene nemmeno possibile applicare in via esegetica i principi stabiliti dalla Corte nella ridetta Sentenza n. 172/2012, con la quale sono state accolte, in tema di regolarizzazione del lavoro extracomunitario, censure di incostituzionalita' analoghe a quelle qui sollevate. Questo perche' quella Sentenza concerne norme che prevedono, quale automatica conseguenza (per non dire intrinseca caratteristica) della condanna, una presunzione di pericolo (rectius, di pericolosita' del reo), elemento di fatto del quale e' ragionevole verificare l'effettiva sussistenza di volta in volta. Invece, nel caso del ripetuto art. 120 si e' in presenza di un giudizio legislativo di disvalore morale (risulta persino dall'epigrafe della norma) che, ontologicamente, e' di tipo socio-filosofico, quindi astratto e non classificabile come un elemento di fatto. Pertanto, l'accertamento prospettato nel precedente paragrafo 5, non sarebbe volto a verificare l'effettiva sussistenza di un fatto presunto (il pericolo), ma la possibilita' di superare, per avvenuta emenda, quel giudizio morale negativo. Si tratterebbe cioe' di valutare l'eventuale sopravvenienza di un elemento (l'emenda) successivo ed estrinseco rispetto alla condanna, della quale testa immutato il disvalore astratto. a.4 - Ne discende che un'esegesi attributiva di un simile potere discrezionale all'Amministrazione sarebbe sostanzialmente additiva, quindi consentita solo al Giudice Costituzionale, poiche' la legge e' l'oggetto della sua giurisdizione, e non anche al Giudice del caso per il quale la legge non e' l'oggetto, ma il presupposto del decidere. B - Contrasto con l'art. 27, 3° comma, della Costituzione b.1 - Risulta alla comune esperienza che private un soggetto della patente di guida equivale ad espungerlo dalla vita sociale ed economica, soprattutto per quanto attiene alle possibilita' di lavoro. Ne derivano, sul piano pratico, conseguenze sovente assai piu' gravi (talora addirittura abnormi ove si pensi, per es., ad un autotrasportare, ad un tassista, ecc.), di quelle della condanna. In tal modo si vanifica, sostanziahnente, l'effetto rieducativo della pena (art. 27, 3° comma Cost.) giacche' l'inibizione di un effettivo inserimento sociale e sopratutto lavorativo plausibilmente ricondurrebbe il reo sulla via del crimine. 4 - Infine, si ritiene che la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sopra sollevate sia evidente poiche' dalla dichiarazione di illegittimita' del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell' art. 120 in rassegna deriverebbe quella del provvedimento applicativo impugnato.
P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria: a - solleva la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice Della Strada) nel testo introdotto dall'art. 3, comma 52°, lett. a, L. 15 luglio 2009, n. 94, come esposto in motivazione; b - sospende il giudizio in corso; c - dispone la notificazione della presente Ordinanza ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato; d - ordina la trasmissione della presente Ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Cosi' deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 1° agosto 2012. Il Presidente: Lamberti L'estensore: Cardoni