N. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2012
Ordinanza del 26 aprile 2012 emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di S. M.. Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale - Conversione della pena detentiva e pecuniaria inflitta con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' - Preclusione, a prescindere dalla valutazione in concreto della gravita' del sinistro provocato, dell'entita' e della tipologia del danno, del grado della colpa del soggetto responsabile e di ogni altra circostanza dell'azione - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio della finalita' rieducativa della pena. - Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 186, comma 9-bis. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.(GU n.4 del 23-1-2013 )
IL TRIBUNALE In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Massimiliano Signorini, all'udienza del 26 aprile 2012, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente ordinanza nel procedimento n. 2373/ 11 R.G.N.R. e n. 691/12 R.G. DIB. promosso nei confronti di S. M., nato ad Andria il 23 dicembre 1981, residente ed elettivamente domiciliato in Prato, via Alfredo Forti n. 49/B, difeso di fiducia dagli Avv. Pier Nicola Badiani e Andrea Torri del. Foro di Prato, imputato, per il reato p. e p. dall'articolo 186 commi 1 e 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, del decreto legislativo n. 285/92 perche' circolava alla guida del veicolo Citroen C3 targato in stato di ebbrezza dovuto all'uso di bevande alcoliche presentando un tasso alcolemico pari a 1,66 g/l. Con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7,00 e di aver provocato un incidente stradale. In Prato in data 12 febbraio 2011. Osserva S. M. e' stato tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe specificato. All'udienza del 12 aprile 2012, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato presentava, ex art. 444, comma 1, c.p.p., richiesta di applicazione della pena finale di euro 31.600 di ammenda, sostituita ex art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/92, con quella del lavoro di pubblica utilita' (con attivita' da prestare presso la struttura il Rifugio di Prato). La pena veniva cosi' determinata: pena base, previa esclusione dell'aggravante contestata di cui al comma 2-bis dell'art. 186 C.d.S., mesi 6 di arresto ed euro 1.800 di ammenda, aumentata a mesi 6 di arresto ed euro 2.400 di ammenda per effetto dell'aggravante di cui al comma 2-sexies dell'art. 186, ridotta per il rito a mesi 4 di arresto ed euro 1.600 di ammenda, sostituita la pena detentiva, ex art. 53 legge n. 689/81, con la pena pecuniaria di euro 30.000 di ammenda, sostituita la pena finale (euro 31.600 di ammenda) con quella del lavoro di pubblica utilita' ai sensi del comma 9-bis dell'art. 186 predetto. Il pubblico ministero non prestava il consenso all'applicazione della pena, come sopra determinata, ritenendo che, nel caso di specie, non potesse escludersi l'aggravante contestata dell'avere il conducente, in stato di ebbrezza, provocato un incidente stradale, aggravante, tra l'altro, ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilita'. Nella predetta udienza, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, concordavano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. Da tali atti e, in particolare, dalla comunicazione di notizia di reato del 12 febbraio 2011, proveniente dalla Polizia Municipale del Comune di Prato, si desume che, in pari data, alle ore 00.30 circa, una pattuglia della Polizia Municipale veniva inviata in Via Pistoiese, nel territorio del Comune di Prato, in seguito ad una segnalazione di sinistro stradale con lesioni alle persone. Giunti nel luogo indicato, gli operatori constatavano che due veicoli erano rimasti coinvolti nell'incidente: l'autovettura Citroen C3, targata ........, di proprieta' di L. L., convivente dell'odierno imputato, autovettura che aveva riportato danni sia nella parte laterale anteriore destra, all'altezza della ruota, parzialmente divelta dalla sua sede, sia nella parte laterale anteriore sinistra, e l'autovettura Ford Fiesta (targata .......), che si trovava in sosta sulla Via Pistoiese in corrispondenza del civico 590 e che presentava danni nella parte laterale posteriore sinistra. Sul posto era intervenuta un'autoambulanza il cui personale, al momento dell'arrivo degli operatori di PG, stava prestando soccorso a persona successivamente identificata per l'odierno imputato, che risultava l'unico soggetto ad aver riportato lesioni in seguito all'incidente stradale «de quo». Gli operatori, in seguito ai rilievi eseguiti nel luogo del fatto, alle sommarie informazioni rese da persone ivi residenti (L. A,) e B. F.) e alle spontanee dichiarazioni dello stesso imputato, ricostruivano, in maniera attendibile e convincente, la dinamica del sinistro nei termini seguenti: l'odierno imputato S. M. si trovava alla guida del veicolo di proprieta' della sua convivente percorrendo via Pistoiese quando, improvvisamente, perdeva il controllo dell'autovettura e andava ad urtare lo spigolo posteriore sinistro del veicolo Ford Fiesta che si trovava in sosta nel predetto asse stradale. Il S. in seguito all'incidente, veniva condotto con autoambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Prato, ove, su richiesta dell'organo di polizia che aveva proceduto ai rilievi, veniva sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico, che e' risultato pari a 1,66 g/l, come si evince dalla certificazione in atti. Dal referto di pronto soccorso del 12.02.2011 risulta, inoltre, che all'imputato venne diagnosticato «trauma cranico» con «infrazione delle ossa nasali», con prognosi di giorni 6 senza complicazioni. Una volta acquisiti gli atti suindicati, le parti illustravano le rispettive conclusioni, riportate nel verbale in atti. Il difensore dell'imputato, in particolare, chiedeva, in caso di condanna dell'imputato, la sostituzione della pena da irrogare con quella del lavoro di pubblica utilita', secondo le modalita' espiatorie previste dal comma 9-bis dell'art. 186 d.lgs. n. 285/92, riportandosi, quanto al progetto di svolgimento del lavoro sostitutivo, alla disponibilita' offerta dalla struttura 'Il Rifugio' di Prato. Il pubblico ministero chiedeva un breve rinvio per repliche e il processo veniva quindi rinviato all'odierna udienza dibattimentale, nella quale il PM ribadiva le precedenti conclusioni, chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di anni I di arresto ed curo 3.000 di ammenda. Nel caso di specie non pare ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. a fronte della richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. In particolare, non pare possa escludersi l'aggravante contestata prevista dal comma 2-bis dell'art. 186, d.lgs. n. 285/92, in quanto non vi e' dubbio che l'imputato, che circolava alla guida dell'autovettura di proprieta' della sua convivente in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (come accertato presso la struttura ospedaliera di Prato), abbia provocato un incidente stradale, perdendo il controllo del veicolo ed andando ad urtare contro un'autovettura in sosta. Se cosi' e', in caso di condanna dell'imputato la pena detentiva e pecuniaria da irrogare non puo' essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, ostandovi il disposto del comma 9-bis dell'art. 186 d.lgs. n. 285/92, che esclude appunto tale possibilita' nei casi previsti dal comma 2-bis del medesimo articolo. Secondo l'assunto del difensore, che ha prodotto sentenza emessa il 7 aprile 2011 dal GIP presso il Tribunale di Firenze, che offre un'interessante lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni normative in materia, sarebbe comunque possibile comminare la sanzione del lavoro di pubblica utilita' anche nei casi di incidente, allo allorche' siano riconosciute, in favore dell'imputato, circostanze attenuanti e, in particolare, le attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto all'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186. In tal caso, infatti, l'aggravante risulterebbe tamquam non esset e non potrebbero prodursi le conseguenze ad essa collegate (ivi compreso l'effetto preclusivo dell'accesso al lavoro di pubblica utilita'). Tale opzione ermeneutica, peraltro, in tanto puo' essere utilmente invocata in quanto possa ritenersi che, nel caso concreto all'esame del giudice, ricorrano i presupposti per l'applicazione delle attenuanti generiche che, in seguito a giudizio di bilanciamento con l'aggravante di cui al comma 2-bis, risultino prevalenti. A tal fine, peraltro, non e' sufficiente l'assenza di precedenti condanne per altri reati. Nel caso di specie, non pare che possano individuarsi indici concreti per la concessione delle attenuanti generiche (o di altre circostanze attenuanti) prevalenti e una tale soluzione, del resto, non e' stata neppure prospettata nella richiesta di applicazione della pena formulata dal Superbo ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Resterebbe dunque preclusa, per l'odierno imputato, la possibilita' di accedere alla sanzione del lavoro di pubblica utilita' in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria da irrogare in caso di condanna. Questo giudicante, tuttavia, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S., nella parte in cui preclude siffatta possibilita' in ogni caso di incidente stradale, a prescindere, dunque, dalla valutazione in concreto della gravita' del danno derivante dal sinistro e del grado della colpa dell'imputato. La rilevanza della questione nel presente procedimento emerge, con evidenza, da quanto e' stato sopra esposto: in applicazione del dettato normativo, in caso di condanna l'imputato non potrebbe ottenere la sostituzione della pena (detentiva e pecuniaria) irroganda con quella del lavoro di pubblica utilita' con gli ulteriori benefici previsti dalla norma in esame in caso di svolgimento positivo del lavoro medesimo (estinzione del reato, riduzione alla meta' della sanzione accessoria della sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo sequestrato). La non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale discende, innanzitutto, dalla verifica della compatibilita' della predetta disposizione normativa con il parametro rappresentato dall'articolo 3, comma 1, della Costituzione, da cui derivano un vincolo al contenuto della legislazione e, quindi, un limite inderogabile alla discrezionalita' politica del legislatore. La legge, ivi compresa (evidentemente) quella penale, deve trattare in modo eguale le fattispecie eguali, o profondamente affini, e in modo (razionalmente) diverso quelle fra loro diverse. La disposizione normativa in esame, come gia' detto, preclude l'accesso al lavoro di pubblica utilita' in ogni caso in cui il conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche abbia cagionato un incidente stradale. In tal modo, tuttavia, vengono equiparate e trattate in modo eguale fattispecie affatto diverse, come quella in cui la condotta imprudente del conducente abbia determinato un lieve tamponamento con danni alle cose o, al limite, alla sola persona dello stesso conducente in stato di ebbrezza (come nel caso di specie), e quella di un grave sinistro stradale con esiti letali o con danni arrecati alle persone. La scelta di inibire in ogni caso di incidente stradale cagionato dal conducente in stato di ebbrezza l'accesso al lavoro di pubblica utilita', a prescindere dalla valutazione in concreto, che solo il giudice puo' effettuare, della gravita' del danno derivante dal sinistro e del grado della colpa del soggetto, non pare dunque rispettare il canone della ragionevolezza (inteso nel senso sopra specificato) imposto (anche) al legislatore dall'art. 3 della Costituzione. In materia di reati concernenti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90, il legislatore ha contemplato la possibilita' per il giudice di applicare, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita', limitatamente ai fatti commessi da persona tossicodipendente o da mero assuntore di sostanze stupefacenti, nell'ipotesi di 'lieve entita' di cui al comma 5 dell'art. 73. In tal caso, e' rimessa al prudente apprezzamento del giudice la valutazione della lieve ointita' del fatto, valutazione che egli dovra' effettuare sulla base degli indici indicati dal legislatore (mezzi, modalita', circostanze dell'azione, qualita' e quantita' delle sostanze) e di cui dovra' dar conto nella motivazione della sentenza. In materia di guida - in stato di ebbrezza, invece, in cui i reati sono configurati come contravvenzionali, la scelta del legislatore e' stata quella di precludere l'accesso al lavoro di pubblica utilita', sanzione altrimenti applicabile in luogo della pena detentiva e pecuniaria, in ogni caso di incidente stradale provocato dal conducente in stato di ebbrezza, senza consentire una valutazione in concreto del livello di gravita' dell'incidente, da effettuare anche in relazione all'entita' e alla tipologia del danno prodotto, prevedendo, sotto tale profilo, un identico trattamento per fattispecie affatto diverse. Oltre a quanto ora esposto, si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma in esame anche per possibile contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Il lavoro di pubblica utilita', consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, applicabile, nella materia in esame, per una sola volta in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria da irrogare in caso di condanna e suscettibile di revoca in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', e' sanzione che ha un elevato contenuto risocializzante e rieducativo. Per incentivare il ricorso a siffatta modalita' espiatoria della pena (ovvero per disincentivare possibili opposizioni da parte dell'imputato), il legislatore ha previsto benefici, conseguenti al corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilita', quali l'estinzione del reato, la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente di guida e la revoca della confisca del veicolo sequestrato. Viceversa, come gia' detto, in caso di violazione degli obblighi, il giudice, anche d'ufficio, potra' disporre la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e delle sanzioni accessorie 'tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione'. Precludere l'accesso a siffatta modalita' di' espiazione della pena anche nei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale di modesta entita' non appare dunque conforme al principio del finalismo rieducativo della pena, oltre che al canone di ragionevolezza delle leggi. Si inibisce ogni valutazione in merito alla personalita' del soggetto, al grado della colpa, alle circostanze dell'azione, alla possibilita' di emenda mediante la condotta 'riparatoria' del lavoro di pubblica utilita'. In conclusione, per le considerazioni sopra svolte, si ritiene rilevante ai fini della decisione da assumere nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 9-bis dell'art. 186 del d.lgs. n. 285/92, nella parte in cui, in caso di incidente stradale cagionato dal conducente in stato di ebbrezza a causa dell'uso di bevande alcoliche, preclude l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', con ogni conseguente statuizione in caso di svolgimento positivo del lavoro medesimo, a prescindere dalla valutazione in concreto della gravita' del sinistro provocato, dell'entita' e della tipologia del danno che ne e' derivato, del grado della colpa del soggetto responsabile e di ogni altra circostanza dell'azione, per contrasto con l'art. 3, comma 1, e con l'art. 27, comma 3, della Costituzione. Il procedimento deve, pertanto, essere sospeso e gli atti inviati alla Corte costituzionale.
P.Q.M. Visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale affinche' esamini la questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui al comma 9-bis dell'art. 186 del d.lgs. n. 285/92, alla luce dei parametri di cui al'art. 3, comma 1, e di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione. Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte medesima. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge e, in particolare, per la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Prato, addi' 26 aprile 2012 Il giudice: Signorini