N. 185 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 dicembre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 dicembre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Commercio - Norme della Regione Toscana - Apertura, trasferimento  di
  sede e ampliamento della superficie di vendita delle medie e  delle
  grandi strutture  di  vendita  nonche'  dei  centri  commerciali  -
  Assoggettamento ad autorizzazione rilasciata  dal  SUAP  (sportello
  unico per le attivita'  produttive)  competente  per  territorio  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciato  contrasto  con   i   principi
  pro-concorrenziali e di liberalizzazione  dettati  dal  legislatore
  nazionale - Violazione della potesta' legislativa  esclusiva  dello
  Stato in materia di tutela della concorrenza  e  di  determinazione
  dei livelli essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti
  civili  e  sociali  -  Violazione  della  liberta'  di   iniziativa
  economica. 
- Legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, artt. 11,  12
  e 19 (rispettivamente sostitutivi degli artt. 17,  18  e  19  della
  legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28). 
- Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lett. e) ed m);  legge
  7 agosto 1990, n. 241, art. 19; decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
  201, convertito, con modificazioni, nella legge 22  dicembre  2011,
  n. 214, art. 31, comma 2;  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1
  [convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n.  27],
  art. 1, comma 1, lett. b). 
Commercio - Norme della Regione Toscana - Procedura per  il  rilascio
  dell'autorizzazione   alle   grandi   strutture   di   vendita    -
  Articolazione in una pluralita' di fasi con  il  coinvolgimento  di
  vari enti locali - Ricorso del Governo - Denunciata imposizione  di
  restrizioni all'ingresso sul mercato non  proporzionate  al  libero
  svolgimento della concorrenza - Contrasto con la previsione statale
  di un procedimento unico per presentare le  istanze  di  inizio  di
  attivita' al SUAP (sportello unico per le attivita'  produttive)  -
  Violazione della potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
  materia di tutela della concorrenza - Violazione della liberta'  di
  iniziativa economica. 
- Legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, artt. 13, 14,
  15 e 16 (rispettivamente aggiuntivi degli artt. 18-ter,  18-quater,
  18-quinquies e [18-septies, recte:] 18-sexies nella legge regionale
  7 febbraio 2005, n. 28). 
- Costituzione,  artt.  41  e   117,   comma   secondo,   lett.   e);
  decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma
  2;  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1   [convertito,   con
  modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27], art. 1; d.P.R.  7
  settembre 2010, n. 160, art. 7. 
Commercio - Norme della Regione Toscana - Requisiti obbligatori delle
  grandi  strutture  di  vendita  e  condizioni   per   il   rilascio
  dell'autorizzazione - Ricorso del Governo -  Denunciata  previsione
  di vincoli burocratici eccessivi - Contrasto con i  principi  posti
  dalla legislazione statale - Violazione della potesta'  legislativa
  esclusiva dello Stato in materia  di  tutela  della  concorrenza  -
  Violazione della liberta' di iniziativa economica. 
- Legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, artt. 17 e 18
  (rispettivamente aggiuntivi  degli  artt.  18-septies  e  18-octies
  nella legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28). 
- Costituzione,  artt.  41  e   117,   comma   secondo,   lett.   e);
  decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma
  2;  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1   [convertito,   con
  modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27], art. 1. 
Commercio - Norme della Regione Toscana - Previsione di strutture  di
  vendita in forma aggregata  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  sostanziale introduzione di limitazioni relative alle distanze  tra
  esercizi commerciali, in contrasto  con  la  normativa  statale  ed
  europea - Violazione della  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
  Stato in materia di tutela della concorrenza. 
- Legge della Regione Toscana 28  settembre  2012,  n.  52,  art.  20
  (aggiuntivo dell'art. 19-quinquies nella legge regionale 7 febbraio
  2005, n. 28). 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett.  e);  decreto-legge  6
  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  nella  legge
  22 dicembre 2011, n.  214,  art.  34,  comma  3;  decreto-legge  24
  gennaio 2012, n. 1 [convertito con  modificazioni  nella  legge  24
  marzo 2012, n. 27], art. 1; direttiva 2006/123/CE del  12  dicembre
  2006. 
Commercio - Norme della Regione  Toscana  -  Nuovi  impianti  per  la
  distribuzione dei carburanti - Requisiti obbligatori per l'apertura
  - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di  prescrizioni  non
  proporzionate alle finalita' perseguite - Violazione della potesta'
  legislativa esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela  della
  concorrenza. 
- Legge della Regione Toscana 28  settembre  2012,  n.  52,  art.  39
  (sostitutivo dell'art. 54 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.
  28). 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e). 
Commercio  -  Norme  della  Regione  Toscana  -   Impianti   per   la
  distribuzione dei carburanti - Prevista possibilita'  di  esercizio
  dell'attivita' di vendita al dettaglio con  superficie  di  vendita
  non superiore a quella degli esercizi di  vicinato  -  Ricorso  del
  Governo -  Denunciata  limitazione  quantitativa  allo  svolgimento
  dell'attivita' commerciale  non  giustificata  da  alcun  interesse
  generale - Violazione della potesta'  legislativa  esclusiva  dello
  Stato in materia di tutela della  concorrenza  -  Violazione  della
  liberta' di iniziativa economica. 
- Legge della Regione Toscana 28  settembre  2012,  n.  52,  art.  41
  (sostitutivo dell'art. 56 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.
  28). 
- Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lett. e). 
(GU n.4 del 23-1-2013 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (cod. fiscale
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   80188230587),
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello  Stato,
cod. fiscale 80224030587, presso  i  cui  uffici  in  Roma,  Via  dei
Portoghesi n. 12 e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo
PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it); 
    Contro la Regione Toscana, in persona del  Presidente  in  carica
per l'impugnazione della legge regionale  della  Regione  Toscana  28
settembre 2012, n. 52, pubblicata nel B.U.R. n. 52 del  28  settembre
2012, recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  commercio  per
l'attuazione  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201  e  del
decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1. Modifiche alla l.r. n. 28/2005  e
alla l.r. n. 1/2005», in relazione ai suoi articoli  11,  12,13,  14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41. 
    La legge regionale della Regione Toscana 28  settembre  2012,  n.
52,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  commercio  per
l'attuazione  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201  e  del
decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1. Modifiche alla l.r. n. 28/2005  e
alla l.r. n. 1/2005», ai suoi articoli 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 39 e 41 dispone: 
Art. 11: 
    «1. L'articolo  17  della  l.r.  n.  28/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "Art.  17  (Commercio  al  dettaglio  nelle  medie  strutture  di
vendita). 
    1. L'apertura, il  trasferimento  di  sede,  l'ampliamento  della
superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettera e), di una  media  struttura  di  vendita  sono  soggetti  ad
autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. 
    2.  La  modifica,  quantitativa   o   qualitativa,   di   settore
merceologico di una media struttura di vendita e' soggetta a SCIA  da
presentare al SUAP competente  per  territorio,  purche'  l'esercizio
presenti  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  normativa  statale  e
regionale  in  materia  di  medie  strutture  di  vendita.  In   caso
contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il  comma
1. 
    3. Il comune stabilisce le procedure e il termine,  comunque  non
superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale
le domande di autorizzazione devono  ritenersi  accolte  qualora  non
venga comunicato il provvedimento di diniego. 
    4.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  contestualmente  al  titolo
abilitativo edilizio inerente l'immobile. 
    5. Il comune, nell'ambito della disciplina di cui  agli  articoli
58 e 59 della l.r. n. 1/2005, in relazione con  quanto  previsto  dal
regolamento di attuazione  delle  disposizioni  del  titolo  V  della
stessa l.r. n. 1/2005, individua le modalita'  e  i  criteri  per  il
conseguimento della destinazione d'uso funzionale di commercio per la
media  distribuzione,  da  attribuirsi  alle   superfici   gia'   con
destinazione d'uso commerciale e con i limiti di cui all'articolo 15,
comma 1, lettera e)"». 
Art. 12: 
    «1. L'articolo  18  della  l.r.  n.  28/2005  e'  sostituito  dal
seguente 
    "Art. 18  (Commercio  al  dettaglio  nelle  grandi  strutture  di
vendita). 
    1. L'apertura, il  trasferimento  di  sede,  l'ampliamento  della
superficie di  vendita  di  una  grande  struttura  di  vendita  sono
soggetti  ad  autorizzazione  rilasciata  dal  SUAP  competente   per
territorio secondo le condizioni e le procedure di cui agli  articoli
da 18-ter a 18-octies. 
    2.  La  modifica,  quantitativa   o   qualitativa,   di   settore
merceologico di una grande struttura di vendita e' soggetta a SCIA da
presentare al SUAP competente  per  territorio,  purche'  l'esercizio
presenti  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  normativa  statale  e
regionale  in  materia  di  grandi  strutture  di  vendita.  In  caso
contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il  comma
1. 
    3. Le grandi strutture di vendita possono essere  insediate  solo
in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d'uso per
le grandi strutture di vendita"». 
Art. 13: 
    «1. Dopo l'articolo 18-bis della l.r. n. 28/2005 e'  inserito  il
seguente: 
    "Art.   18-ter   (Istruttoria   comunale    per    il    rilascio
dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita). 
    1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione di  cui  all'articolo
18, comma 1, presenta domanda  al  SUAP  competente  per  territorio,
completa della documentazione di cui all'articolo 18-quater. 
    2.  La  domanda  di  autorizzazione   e'   presentata   al   SUAP
contestualmente alla richiesta di titolo  abilitativo  edilizio,  ove
necessario. 
    3. Il SUAP trasmette copia della domanda, senza la documentazione
istruttoria, alla Regione e alla provincia competente per territorio. 
    4. La completezza formale della domanda  e  della  documentazione
istruttoria e' verificata dal responsabile del procedimento comunale,
entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione.  Qualora
la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene  data
comunicazione al soggetto richiedente, viene sospeso il  procedimento
per una sola volta e il  richiedente  e'  invitato  a  presentare  le
necessarie integrazioni entro un termine adeguato  e,  comunque,  non
superiore  a  trenta  giorni.  Contestualmente  il   richiedente   e'
informato   che   il   decorso   del   termine   per   il    rilascio
dell'autorizzazione  resta  sospeso   fino   all'integrazione   della
documentazione  e  che  la  mancata  integrazione  entro  il  termine
stabilito comporta il rigetto della domanda. 
    5.  Il  comune,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
domanda,  provvede  al  completamento  dell'istruttoria  e  trasmette
immediatamente dopo alla Regione e alla provincia  la  documentazione
istruttoria di cui all'articolo 18-quater. 
    6. Il SUAP, entro lo stesso termine di cui al comma 5,  trasmette
alla Regione e alla provincia, oltre alla documentazione  istruttoria
di cui all'articolo 18-quater, anche: 
        a)  le  schede  istruttorie  redatte   secondo   il   modello
predisposto dai competenti uffici regionali e debitamente compilate; 
        b) una planimetria generale,  a  scala  1/10.000  o  1/5.000,
indicante l'ubicazione dell'esercizio"». 
Art. 14: 
    «1. Dopo l'articolo 18-ter della l.r. n. 28/2005 e'  inserito  il
seguente: 
    "Art. 18-quater (Documentazione istruttoria allegata alla domanda
di autorizzazione alle grandi strutture di vendita). 
    1. Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo  18,  comma
1, sono allegati i seguenti documenti: 
        a) planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o
progetto costruttivo dell'edificio da realizzare, con evidenziate  la
superficie di  vendita  e  quella  destinata  a  magazzini,  servizi,
uffici. In caso di ampliamento, deve essere  indicata  la  superficie
preesistente e quella che si intende realizzare; 
        b)  planimetria,  in  scala  adeguata,  indicante  gli  spazi
destinati a parcheggio e le reti viarie; 
        c) relazione  concernente  l'analisi  dei  flussi  veicolari,
delle infrastrutture viarie e dei parcheggi; 
        d)  relazione  concernente  la  compatibilita'  ambientale  e
idrogeologica; 
        e) bilancio dei rifiuti  prodotti  e  autosmaltiti  da  parte
della struttura, ai sensi dell'articolo 4 della  legge  regionale  18
maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e  la  bonifica
dei siti inquinati); 
        f) relazione concernente  i  requisiti  obbligatori,  di  cui
all'articolo 18-septies; 
        g) relativamente alle strutture  con  superficie  di  vendita
superiore a 4.000 metri quadrati, realizzate anche  per  ampliamento,
un progetto finalizzato al raggiungimento dei requisiti definiti  per
le  aree  produttive  ecologicamente   attrezzate   (APEA)   di   cui
all'articolo 18  della  legge  regionale  1°  dicembre  1998,  n.  87
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e
dei compiti amministrativi  in  materia  di  artigianato,  industria,
fiere e mercati, commercio,  turismo,  sport,  internazionalizzazione
delle  imprese  e  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31  marzo
1998 n. 112). Il progetto e' valutato  dal  comune,  che  lo  approva
entro il termine di cui all'articolo 18-ter, comma 5, e ne stabilisce
modalita' e tempi di realizzazione. 
    2. Nel caso di modifica, quantitativa o qualitativa,  di  settore
merceologico che non comporti variazione della superficie di vendita,
alla SCIA devono essere allegati solo i documenti di cui al comma  1,
lettera e)"». 
Art. 15: 
    «1. Dopo l'articolo 18-quater della l.r. n. 28/2005  e'  inserito
il seguente: 
    "Art.  18-quinquies  (Istruttoria  regionale  per   il   rilascio
dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita). 
    1.  Ricevuta   la   documentazione   istruttoria   completa,   il
responsabile del procedimento regionale inserisce la richiesta in  un
apposito elenco cronologico, sulla base della data  di  registrazione
della pratica al protocollo  regionale,  ai  fini  della  definizione
dell'ordine di  svolgimento  delle  conferenze  dei  servizi  di  cui
all'articolo 18-sexies. 
    2. Il responsabile del procedimento di cui al  comma  1,  convoca
una conferenza  dei  servizi  interna,  finalizzata  all'esame  della
documentazione istruttoria e alla definizione del parere regionale in
ordine alla domanda, cui partecipano funzionari regionali  competenti
nelle  materie  commercio,  urbanistica,  paesaggio,  viabilita'   ed
ambiente,  designati  dalle   competenti   strutture   della   Giunta
regionale. La composizione della conferenza puo' essere integrata con
la partecipazione di funzionari competenti in ulteriori  materie,  in
relazione alle esigenze emerse nel corso dell'istruttoria. 
    3.  La  mancata  partecipazione  dei  soggetti   convocati   alla
conferenza dei servizi interna assume valore di parere o  valutazione
positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la  data
fissata per la conferenza, parere  o  valutazione  scritta  di  senso
contrario. 
    4. Della conferenza dei servizi interna  viene  redatto  apposito
verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti. 
    5. L'istruttoria regionale si conclude entro sessanta giorni  dal
ricevimento dell'istruttoria comunale. 
    6. Il termine di cui al comma 5, puo'  essere  sospeso,  per  una
sola  volta  e  per  non  piu'  di  trenta  giorni,  per   richiedere
integrazioni e chiarimenti al comune o allo stesso richiedente. 
    7.  Conclusa  l'istruttoria  regionale,   il   responsabile   del
procedimento di cui al comma 1, ne da' comunicazione al comune"». 
Art. 16: 
    «1. Dopo  l'articolo  18-quinquies  della  l.r.  n.  28/2005,  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 18-sexies (Conferenza dei servizi per l'esame delle domande
di autorizzazione alle grandi strutture di vendita) 
    1. La domanda  di  autorizzazione  di  cui  all'articolo  18,  e'
esaminata da una conferenza dei servizi indetta dal comune e composta
da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia
e un rappresentante del comune. 
    2. Alle riunioni della conferenza dei servizi, svolte  in  seduta
pubblica, partecipano a titolo consultino rappresentanti  dei  comuni
contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori,  delle  associazioni  dei
consumatori e delle altre parti sociali interessate  individuate  dal
comune,  maggiormente   rappresentative   in   relazione   all'ambito
interessato dall'insediamento. 
    3. Il comune convoca a partecipare alla conferenza dei servizi  i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 ed il richiedente, con un preavviso di
almeno dieci giorni rispetto  alla  data  della  riunione,  indicando
contestualmente le modalita' con cui e'  possibile  prendere  visione
della documentazione relativa. 
    4. La conferenza dei servizi deve svolgersi entro  trenta  giorni
dalla data di ricevimento della  comunicazione  di  cui  all'articolo
18-quinquies, comma 7. 
    5.  La  conferenza  dei  servizi,  verificati  gli  esiti   delle
rispettive istruttorie, decide in  base  al  possesso  dei  requisiti
previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3
e  in  conformita'  alla  conferenza   di   pianificazione   di   cui
all'articolo 66 della  legge  regionale  28  settembre  2012,  n.  52
(Disposizioni urgenti in materia di commercio  per  l'attuazione  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24  gennaio
2012, n. 1. Modifiche alla l.r. n. 28/2005 e alla l.r. n. 1/2005). 
    6. Le deliberazioni della conferenza dei servizi sono adottate  a
maggioranza dei componenti entro  novanta  giorni  dallo  svolgimento
della prima riunione. Per le strutture con una superficie di  vendita
maggiore di 5.000 metri quadrati, il rilascio dell'autorizzazione  e'
subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. 
    7. Si  considera  acquisito  l'assenso  dell'amministrazione  con
diritto di voto di cui al comma 1, la quale, regolarmente  convocata,
non abbia partecipato alla conferenza dei  servizi,  a  meno  che  la
stessa non faccia pervenire all'amministrazione  comunale  convocante
il proprio motivato dissenso, entro  la  data  di  svolgimento  della
conferenza. 
    8. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni
dalla data della prima riunione della conferenza dei servizi, non sia
stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego. 
    9. In caso di parere positivo della conferenza  dei  servizi,  il
SUAP provvede al rilascio  dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni
dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo  stesso  termine,
in caso  di  parere  negativo,  il  SUAP  provvede  a  comunicare  al
richiedente il  motivato  diniego.  La  domanda  si  intende  accolta
qualora, decorsi trenta giorni dal  parere  positivo  espresso  dalla
conferenza dei servizi, il SUAP  non  abbia  provveduto  al  rilascio
dell'autorizzazione. 
    10. La  conferenza  dei  servizi  puo'  subordinare  il  rilascio
dell'autorizzazione o l'avvio dell'attivita' al  previo  accoglimento
di prescrizioni imposte in relazione alle specifiche esigenze  emerse
nel corso dell'istruttoria. 
    11. Della riunione della conferenza e' redatto apposito  verbale,
sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto.  Dell'esito  della
conferenza  e'  fatta  menzione  nell'autorizzazione  rilasciata  dal
SUAP"». 
Art. 17: 
    «1. Dopo l'articolo 18-sexies della l.r. n. 28/2005  e'  inserito
il seguente: 
    "Art. 18-septies (Requisiti obbligatori delle grandi strutture di
vendita). 
    1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono
i seguenti: 
        a) elementi obbligatori per  tutte  le  grandi  strutture  di
vendita: 
          1) dotazione di una classificazione energetica, di  cui  al
decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee  guida  nazionali  per  la
certificazione energetica degli edifici),  superiore  o  uguale  alla
classe energetica globale B: 
          2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza
emissione in atmosfera tale da  garantire  il  rispetto  dei  livelli
minimi prestazionali indicati all'articolo 1, comma 1, lettera e),  e
all'allegato 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28
(Attuazione della  Direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recanti  modifica  e  successiva
abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva  2003/30/CE)
fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato  3,  comma  5,
aumentati del 10 per cento qualora l'attivita' commerciale insista su
uno dei comuni di cui all'allegato 4 della  Delib.  G.R.  6  dicembre
2010,  n.  1025  (Zonizzazione  e  classificazione   del   territorio
regionale ai sensi della l.r. n. 9/2010 e al d.lgs.  n.  155/2010  ed
individuazione della rete regionale  di  rilevamento  della  qualita'
dell'aria - Revoca Delib.G.R. n.  27/2006,  Delib.G.R.  n.  337/2006,
Delib.G.R.  n.  21/2008,  Delib.G.R.  n.  1406/2001,  Delib.G.R.   n.
1325/2003); 
          3) potenza elettrica degli  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno  o  nelle
relative pertinenze dell'attivita' commerciale tale da  garantire  il
rispetto di quanto previsto per gli edifici di  cui  all'allegato  3,
comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 28/2011, aumentati del 5 per cento
qualora l'attivita' commerciale insista su  uno  dei  comuni  di  cui
all'allegato 4 della Delib.G.R. n. 1025/2010; 
          4) collaborazione con associazioni di volontariato  sociale
per la realizzazione di progetti  di  raccolta  e  ridistribuzione  a
soggetti deboli dei prodotti  alimentari  invenduti  e  comunque  non
scaduti; 
          5) attivazione di specifici programmi  per  la  limitazione
della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e  di
shopper in plastica, la vendita di prodotti a  mezzo  erogatori  alla
spina, l'uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e  terziari
in plastica e/o legno ed altre modalita' proposte dal richiedente; 
          6) realizzazione di apposite aree  dei  servizio  destinate
alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei  rifiuti  prodotti
dall'esercizio; 
          7) rispetto dei piani comunali del colore e delle insegne; 
          8) attivazione di un sistema di  gestione  dei  rifiuti  da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RASE), limitatamente agli
esercizi che commerciano prevalentemente tali prodotti. 
          9)  sottoscrizione  dell'impegno   a   realizzare   accordi
sindacali di secondo livello finalizzati  ad  evitare  situazioni  di
concorrenza anomale. 
        b) elementi obbligatori, aggiuntivi  a  quelli  di  cui  alla
lettera a),  per  le  grandi  strutture  con  superficie  di  vendita
superiore a 4.000 metri quadrati: 
          1) dotazione di un'area adibita esclusivamente al  lavaggio
dei mezzi commerciali dotata di tutti gli accorgimenti e attrezzature
necessarie  al  fine  di  evitare  la  contaminazione  di   suolo   e
sottosuolo, qualora tale lavaggio avvenga all'interno della struttura
commerciale o nelle relative pertinenze; 
          2) protezione dei bersagli piu' esposti all'inquinamento da
polveri  attraverso   fasce   verdi   di   protezione   adeguatamente
piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti
della  struttura  da  realizzare  e  dalle  emissioni  del   traffico
afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  28  marzo  1983  (Limiti  massimi   di
accettabilita' delle concentrazioni  e  di  esposizione  relativi  ad
inquinanti  dell'aria  nell'ambiente  esterno)  e  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione  delle
direttive CEE numeri 80/779,  82/884,  84/360  e  85/203  concernenti
norme in materia di qualita'  dell'aria,  relativamente  a  specifici
agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento  prodotto   dagli   impianti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero
183); 
          3)   valutazione   degli   effetti   acustici    cumulativi
all'interno  della  struttura  ed  all'esterno,  con  riferimento  ai
bersagli  ritenuti  significativi,  in  relazione  agli  obiettivi  e
livelli di qualita' definiti dalla legge  26  ottobre  1995,  n.  447
(Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva  2002/49/CE  relativa
alla determinazione e alla gestione  del  rumore  ambientale)  e  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  14  novembre  1997
(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); 
          4) progetto per la raccolta delle acque piovane  attraverso
la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni  adeguate  al
fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree
ed ogni firma di  riuso  per  la  quale  non  sia  richiesta  l'acqua
potabile; 
          5) adeguate dotazione di parcheggi per biciclette  ed  auto
elettriche e implementazione di punti di ricarica; 
          6)  raccolta  di  almeno  il  50  per  cento  delle   acque
meteoriche convogliate dalle superfici impermeabili dell'area e  loro
riutilizzo per tutti gli usi assentibili; 
          7) esistenza  di  servizi  di  trasporto  pubblico  per  il
collegamento dell'area dove e' insediata la struttura,  in  relazione
agli orari di attivita' della stessa. Il servizio di  trasporto  puo'
essere assicurato, in tutto o in parte, da soggetti privati,  purche'
risulti coerente con il  sistema  dei  servizi  e  delle  tariffe  di
trasporto pubblico; 
          8) nel caso in cui l'area di insediamento  della  struttura
non  disponga   delle   infrastrutture   previste   dallo   strumento
urbanistico,  esistenza  di  apposita  convenzione  sottoscritta  dal
comune e dal richiedente, per la realizzazione  delle  infrastrutture
stesse, contenente la subordinazione dell'avvio  dell'attivita'  alla
piena funzionalita' delle infrastrutture. 
          9) realizzazione di spazi per  l'accoglienza  del  cliente,
ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo; 
          10) realizzazione di spazi destinati ai bambini, gestiti da
apposito personale, attrezzati anche per l'igiene  e  la  cura  degli
stessi. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e  2,  non
si applicano agli ampliamenti della superficie di  vendita  inferiore
al 20 per cento"». 
Art. 18: 
    «1. Dopo l'articolo 18-septies della l.r. n. 28/2055 e'  inserito
il seguente: 
    "Art.  18-octies  (Rilascio   dell'autorizzazione   alle   grandi
strutture di vendita). 
    1. Il  rilascio  dell'autorizzazione  alle  grandi  strutture  di
vendita e' subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: 
        a) rispetto dei parametri tecnici e di  viabilita'  stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 3; 
        b)  insediamento  in  aree  per  le   quali   gli   strumenti
urbanistici comunali prevedano una specifica destinazione  d'uso  per
grandi strutture di vendita; 
        c) parere comunale di conformita' urbanistica dell'intervento
rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi; 
        d) conformita' del progetto ai requisiti obbligatori  di  cui
all'articolo 18-septies. 
    2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  contestualmente  al  titolo
abilitativo edilizio inerente l'immobile"». 
Art. 19: 
    «1. L'articolo  19  della  l.r.  n.  28/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "Art. 19 (Centri commerciali). 
    1. L'apertura, il  trasferimento  di  sede,  l'ampliamento  della
superficie di vendita e la modifica, quantitativa o  qualitativa,  di
settore merceologico  di  un  centro  commerciale  sono  soggetti  ad
autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo
le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie
o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione  abilita  alla
realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di
vendita, suddivisa tra settori merceologici. 
    2. La domanda di autorizzazione di cui al comma  1,  puo'  essere
presentata da un  unico  promotore  o  da  singoli  esercenti,  anche
mediante un rappresentante degli stessi. 
    3. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione
di cui al comma 1, il  promotore  del  centro  commerciale  puo'  non
essere in possesso dei requisiti professionali  di  cui  all'articolo
14, che devono comunque essere  posseduti  al  momento  del  rilascio
dell'autorizzazione. 
    4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno
del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali
o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla SCIA di cui
all'articolo 16, comma 1. 
    5. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto,  diverso
dal promotore originario, non configura subingresso. 
    6 Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita  degli
esercizi posti all'interno del centro  commerciale  sono  soggette  a
comunicazione al comune, purche' rimanga invariata la  superficie  di
vendita complessiva del  centro  ed  il  dimensionamento  di  ciascun
settore merceologico. 
    7. Il comune puo' favorire l'inserimento di operatori locali  nel
centro commerciale e puo'  regolare  uniformemente  gli  orari  delle
attivita' presenti al suo interno"». 
Art. 20: 
    «1. Dopo l'articolo 19-quater della l.r. n. 28/2005  e'  inserito
il seguente: 
    "Art. 19-quinquies (Strutture di vendita in forma aggregata). 
    1. Sono strutture di vendita in forma aggregata: 
        a) le medie strutture di vendita adiacenti  tra  loro,  anche
verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri
lineari; 
        b) le medie strutture di  vendita  adiacenti  ad  una  grande
struttura di vendita, anche  verticalmente  o  insediate  a  distanza
inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita; 
        c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra  loro,  anche
verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri
lineari; 
        d) le strutture di vendita di cui alle lettere a),  b)  e  c)
poste anche a distanza  reciproca  superiore  a  120  metri  lineari,
qualora presentino collegamenti strutturali tra loro. 
    2.  Le  strutture  di  vendita  in  forma  aggregata   mantengono
carattere dimensionale unitario anche  se  sono  costituite  da  piu'
unita' immobiliari, se sono  attraversate  da  viabilita'  privata  o
pubblica e se sono insediate sul territorio di comuni diversi. 
    3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1,  e'
calcolata dalle pareti esterne degli edifici piu'  vicine  tra  loro,
che  perimetrano  l'intera  superficie  coperta  lorda   di   ciascun
edificio. Qualora la struttura di vendita sia inserita in un edificio
destinato a varie funzioni, la distanza di cui al comma 1  si  misura
tra le parti degli edifici destinate alla funzione commerciale. 
    4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata e'
determinata dalla somma  delle  superfici  di  vendita  di  tutte  le
strutture,  esistenti  e  da  autorizzare,  che  si   trovano   nelle
condizioni di cui al comma 1. 
    5. In relazione all'insediamento di nuove strutture  di  vendita,
il comune preliminarmente verifica se la struttura  da  insediare  si
inserisca in uno spazio territoriale in cui sono gia' presenti  altre
strutture di rendita medie o  grandi.  Qualora  la  distanza  tra  la
struttura di vendita da insediare e quelle gia' presenti determini il
configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al
comma  1,  in  relazione  alla  superficie  di  vendita   complessiva
calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da
applicare alla fattispecie. 
    6. Il presente articolo non si applica: 
        a)  alle  domande  di   autorizzazione   per   l'apertura   o
l'ampliamento di strutture di vendita da  attivare  in  edifici  che,
alla  data  del  21  aprile  2009,  erano  gia'  ultimati  ai   sensi
dell'articolo 109 della  l.r.  n.  1/2005  ed  erano  a  destinazione
commerciale, tale da consentire l'insediamento  senza  variazione  di
destinazione d'uso o  per  le  quali,  a  tale  data,  sussisteva  il
relativo titolo abilitativo edilizio; 
        b) salvo  diversa  disposizione  comunale,  alle  domande  di
autorizzazione per l'apertura di strutture di vendita  collocate  nei
centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico  di  cui
all'articolo 55 della l.r. n. 1/2005; 
        c) in caso di apertura o ampliamento di strutture di rendita,
agli edifici gia' a destinazione commerciale per i  quali  il  titolo
abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il  21  aprile  2009  ma
entro il 20 aprile 2010, e per i quali viene confermata  la  distanza
reciproca lineare inferiore a 60 metri"». 
Art. 39: 
    «1. L'articolo  54  della  l.r.  n.  28/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "Art. 54 (Nuovi impianti). 
    1. I nuovi  impianti  erogano  benzina  e  gasolio  e  almeno  un
prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno  o  relative  miscele,  a
condizione che tale ultimo obbligo non comporti  ostacoli  tecnici  o
oneri  economici  eccessivi  e  non  proporzionati   alle   finalita'
dell'obbligo. 
    2. I nuovi impianti sono dotati di: 
        a) dispositivi self-service pre-pagamento; 
        b) capacita' di compressione adeguata al numero di  erogatori
installati e comunque non inferiore  a  350  mc/h  per  un  erogatore
doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano; 
        c) impianto fotovoltaico o sistema  di  cogenerazione  a  gas
(GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a
12 chilowatt; 
        d) capacita' complessiva dei serbatoti non inferiore a 30 mc; 
        e) pensiline di copertura delle aree di rifornimento; 
        f) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili; 
        g)  presenza  di  aree  di  sosta  per  autoveicoli   qualora
l'impianto e' dotato di attivita' e servizi integrativi; 
        h) recupero delle acque di prima pioggia. 
    3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento
dell'impianto e' effettuato fuori dalla sede stradale. 
    4. I nuovi impianti aventi  superficie  complessiva  superiore  a
3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari  destinati
ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride  raccolte
negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di
cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione  del
nuovo Codice della strada). 
    5. Le superfici di nuovi  impianti  sono  calcolate  al  fine  di
assicurare il  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  tutela
ambientale,  di  sicurezza  stradale,  sanitaria  e  del  lavoro,  di
sicurezza antincendio e in materia urbanistica. 
    6. Per il calcolo della superficie si  tiene  conto  anche  degli
spazi destinati alla sosta. 
    7.  Per  l'istallazione  e  l'esercizio  di  nuovi  impianti   si
osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela
della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumita'  e
di sicurezza antincendio"». 
Art. 41: 
    «1. L'articolo  56  della  l.r.  n.  28/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "Art. 56 (Attivita' e servizi integrativi). 
    1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono  dotarsi  di
dispositivi self-service post-pagamento. 
    2. Nei nuovi impianti e  negli  impianti  esistenti  puo'  essere
esercitata: 
        a) l'attivita' di vendita  al  dettaglio  con  superficie  di
vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato,  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 1, lettera d), previa SCIA da  presentare  al
SUAP competente per territorio; 
        b) l'attivita' di somministrazione di alimenti e  bevande  in
deroga  a  quanto  previsto  all'articolo  42-bis,  previa  SCIA   da
presentare al SUAP competente per territorio; 
        c) l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e periodica
in  deroga  a  quanto  previsto  all'articolo  25,  previa  SCIA   da
presentare al SUAP competente per territorio; 
        d) l'attivita' di  vendita  di  tabacchi,  lotterie  e  altre
attivita' similari nel rispetto della normativa vigente; 
        e) la vendita di ogni altro bene  e  servizio,  nel  rispetto
della vigente normativa relativa al  bene  e  al  servizio  posto  in
vendita. 
    3. I titoli abilitativi per le attivita' di  cui  al  cominci  2,
lettere b) e  c),  non  possono  essere  ceduti  separatamente  dalla
titolarita' dell'autorizzazione per l'attivita' di  installazione  ed
esercizio di impianti. 
    4. I nuovi impianti e  gli  impianti  esistenti  possono  offrire
servizi  integrativi  all'automobile   e   all'automobilista,   quali
officina  meccanica,  elettrauto,  gommista,  lavaggio,  servizi   di
lubrificazione,  servizi  informativi   di   interesse   generale   e
turistico, aree  attrezzate  per  camper,  servizi  igienici  di  uso
pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat"». 
    Tali norme sono illegittime per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) In relazione all'art. 117,  comma  2,  lettera  e)  e  lettera  m)
violazione della potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella
materia della  tutela  della  concorrenza  e  di  determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
In relazione all'art. 41  violazione  della  liberta'  di  iniziativa
economica. 
    Costituisce oramai  consolidato  insegnamento  di  codesta  Corte
quello  secondo  il  quale  rientrano  nel  concetto  di  concorrenza
contemplato dall'art. 117, comma 2, lettera  e),  tra  le  altre,  le
misure «che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne  l'apertura,
eliminando barriere all'entrata, riducendo o  eliminando  vincoli  al
libero   esplicarsi   della   capacita'   imprenditoriale   e   della
competizione tra imprese» (cosi le sentenze nn. 401/2007 e 430/2007);
in una battuta, fanno parte del concetto di concorrenza  tutelato  in
Costituzione non solo le misure di tutela in senso proprio, ma  anche
quelle pro-concorrenziali. 
    Le norme contenute negli artt. 11, 12 e 19 della legge  regionale
n. 52/2012, - che sostituiscono rispettivamente gli artt. 17, 18 e 19
della l.r n. 28/2005 - stabiliscono che l'apertura, il  trasferimento
di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di  medie,  grandi
strutture di  vendita  e  di  centri  commerciali  sono  soggetti  ad
autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. 
    Esse contrastano con l'art. 19 delle legge n.  241/1990,  nonche'
con l'art. 31, comma 2 (1) , del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2012 (introdotto
dal  legislatore  statale  nell'esercizio  della  competenza  di  cui
all'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.), che hanno  abolito  i  regimi
autorizzatori fatte salve specifiche esigenze di interesse pubblico e
nel rispetto del principio di proporzionalita'. 
    Infatti, il citato art. 31, comma 2 sancisce  il  principio,  nel
rispetto della disciplina  comunitaria  in  materia  di  concorrenza,
liberta' di stabilimento e  libera  prestazione  dei  servizi,  della
liberta'  dell'apertura  di   nuovi   esercizi   commerciali,   senza
contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di  qualsiasi  altra
natura; le uniche restrizioni ammesse  attengono  alla  tutela  della
salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. 
    La previsione in parola si  conclude  con  l'indicazione  cogente
alle Regioni ed agli enti locali di adeguare i propri ordinamenti  ai
principi cosi' declinati entro il 30 settembre 2012. 
    Costituisce esplicazione della potesta'  legislativa  statale  in
materia di concorrenza,  nonche'  attuazione  del  principio  di  cui
all'art. 41 della Costituzione, anche l'art. 1, comma 1, lett. b) del
d.l. n. 1/2012 (conv. in legge n. 27/2012), ai sensi del  quale  sono
da considerarsi contrarie al  principio  di  liberta'  di  iniziativa
economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione ed al principio
di concorrenza sancito dal Trattato  dell'Unione  europea,  le  norme
«che pongono divieti e  restrizioni  alle  attivita'  economiche  non
adeguati o non proporzionati  alle  finalita'  pubbliche  perseguite,
nonche'  le   disposizioni   di   pianificazione   e   programmazione
territoriale  o  temporale  autoritativa  con  prevalente   finalita'
economica o  prevalente  contenuto  economico,  che  pongono  limiti,
programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non
proporzionati rispetto alle .finalita' pubbliche dichiarate e che  in
particolare impediscono, condizionano o ritardano  l'avvio  di  nuove
attivita'  economiche  o  l'ingresso  di  nuovi  operatori  economici
ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia'
presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e
servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori
economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori
nei loro confronti». 
    Anche l'art. 1, comma 4, del medesimo d.l., obbliga  tra  l'altro
le Regioni ad adeguarsi entro il 31 dicembre 2012 ed  e'  proprio  in
riferimento a tale adeguamento che la Regione ha adottato la legge in
esame, come indicato espressamente nello stesso titolo della legge. 
    Appare, al contrario, evidente che le  disposizioni  della  legge
regionale  denunciate,  subordinando,  come  detto,  l'apertura,   il
trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di  vendita  di
medie, grandi  strutture  di  vendita  e  di  centri  commerciali  ad
autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, violano
i  principi  sanciti  dalle  citate   disposizioni,   rendendo   piu'
difficoltoso tanto l'avvio di nuove attivita' commerciali  quanto  le
modificazioni all'esercizio  delle  stesse,  imponendo  ostacoli  non
proporzionati alla libera iniziativa economica ed alla concorrenza. 
    Ne' potrebbe obiettarsi che la materia disciplinata  dalla  legge
in esame, siccome  relativa  al  «commercio»,  quindi  di  competenza
regionale, non potrebbe  essere  utilmente  censurata  da  parte  del
ricorrente per la violazione delle regole sul riparto  di  competente
tra legislatore nazionale e provinciale. 
    Come, infatti, ormai chiarito  dalla  giurisprudenza  di  codesta
Corte, anche se  una  disciplina  regionale  sia  riconducibile  alla
materia del commercio «... e'  comunque  necessario  valutare  se  la
stessa, nel suo contenuto, determini o meno  un  vulnus  alla  tutela
della concorrenza, tenendo presente  che  e'  stata  riconosciuta  la
possibilita',  per  le   Regioni,   nell'esercizio   della   potesta'
legislativa nei loro settori di competenza,  di  dettare  norme  che,
indirettamente,  producano  effetti  pro-concorrenziali.  Infatti  la
materia "tutela della concorrenza",  di  cui  all'art.  117,  secondo
comma lettera  e),  Cost.,  non  ha  solo  un  ambito  oggettivamente
individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in  senso
proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli  atti  e  i
comportamenti delle imprese che incidono  negativamente  sull'assetto
concorrenziale  dei  mercati  e  ne  disciplinano  le  modalita'   di
controllo, ma, dato il suo carattere "finalistico", anche una portata
piu' generale e trasversale, non  preventivamente  delimitabile,  che
deve essere valutata in  concreto  al  momento  dell'esercizio  della
potesta' legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle  materie
di loro rispettiva competenza» (Corte cost., sentenza n. 150/2011). 
    Nella medesima pronuncia e' stato altresi' chiarito che «Se (...)
e' ammessa una disciplina che  determini  effetti  pro-concorrenziali
«sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non  siano  in
contrasto con gli obiettivi delle norme statali che  disciplinano  il
mercato, tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n.  430  del
2007), al contrario, e' illegittima una disciplina che,  se  pure  in
astratto  riconducibile  alla   materia   commercio   di   competenza
legislativa  delle  Regioni,  produca,  in  concreto,   effetti   che
ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o  ulteriori  limiti  o
barriere all'accesso al mercato  e  alla  libera  esplicazione  della
capacita' imprenditoriale» (detti  principio  sono  stati  confermati
nella recentissima sentenza n. 18/2012 di codesta Corte). 
    E che nel caso di specie le disposizioni dettate dal legislazione
regionale   si    traducano    nella    violazione    dei    principi
pro-concorrenziali   dettati   dal   legislatore   nazionale   appare
indubitabile alla luce delle considerazioni piu' sopra espresse. 
    In ogni  caso,  e'  principio  altrettanto  pacifico,  ancora  di
recente ribadito da codesta Corte che «... ai fini  del  giudizio  di
legittimita' costituzionale, la qualificazione legislativa  non  vale
ad attribuire alle  norme  una  natura  diversa  da  quelle  ad  esse
propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Per individuare
la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni  oggetto
di censura, non assume rilievo la qualificazione che di esse  da'  il
legislatore,  ma  occorre  fare  riferimento   all'oggetto   e   alla
disciplina  delle  medesime,  tenendo  conto  della  loro   ratio   e
tralasciando  gli  effetti  marginali  e  riflessi,   in   guisa   da
identificare correttamente anche l'interesse tutelato  (ex  plurimis:
sentenze n. 207 del 2010; n. 1 del 2008; n. 169 del 2007; n. 447  del
2006; n. 406 e n. 29 del 1995)» (Corte costituzionale n. 164/2012). 
    Con la sentenza da  ultimo  citata,  inoltre,  codesta  Corte  ha
stabilito  che  il  principio  di   liberalizzazione   sotteso   alla
disciplina normativa in materia di SCIA,  ha  un  ambito  applicativo
esteso alla totalita' dei  cittadini  e  costituisce  quindi  livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 
    Le disposizioni regionali in esame, pertanto, oltre a violare  il
parametro costituzionale di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lett.
e), della Costituzione, violano, altresi', l'art. 117, comma 2, lett.
m), della Costituzione. 
2) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera  e)  violazione  della
potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela
della concorrenza. In relazione all'art. 41 violazione della liberta'
di iniziativa economica. 
    Le norme contenute  negli  artt.  13  (Inserimento  dell'articolo
18-ter  nella  l.r.  n.  28/2005),  14   (Inserimento   dell'articolo
18-quater nella  l.r.  n.  28/2005),  15  (Inserimento  dell'articolo
18-quinquies nella l.r. n. 28/2005) e 16  (Inserimento  dell'articolo
18-septies nella l.r. n. 28/2005), introducono una procedura  per  il
rilascio  dell'autorizzazione  alle  grandi  strutture   di   vendita
particolarmente onerosa e  complessa  sia  per  la  copiosita'  della
documentazione  da  produrre,  sia  per  la  pluralita'  delle   fasi
procedimentali che, peraltro, prevedono  il  coinvolgimento  di  vari
enti locali. 
    Si tratta di disposizioni che,  anziche'  semplificare  l'entrata
sul  mercato  di  nuovi  operatori,  sono  in  grado  di   ritardarne
l'ingresso, in tal modo imponendo restrizioni  non  proporzionate  al
libero svolgimento della concorrenza e, quindi, anch'esse violando  i
principi di cui all'art. 31,  comma  2,  del  d.l.  n.  201/2011,  ed
all'art. 1 del d.l. n. 1/2012, che  costituiscono  espressione  della
potesta' legislativa statale di cui all'art. 117, comma 2,  lett.  e)
della Costituzione, nel concetto declinato  da  codesta  Corte  nella
giurisprudenza citata nel precedente motivo. 
    Le disposizioni in esame contrastano, inoltre, con l'art.  7  del
d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, che prevede  un  procedimento  unico
per presentare le istanze di inizio d'attivita'  al  SUAP,  con  cio'
intendendo  fornire  una  regolamentazione  uniforme  su   tutto   il
territorio nazionale per tutti i soggetti aventi i requisiti di legge
necessari ad intraprendere una attivita' economica. 
    Le norme regionali impugnate, oltre ad incidere sui  principi  di
libero mercato, violano  anche  l'art.  41  della  Costituzione,  che
assegna alla legge statale il compito di determinare  programmi  e  i
controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e  privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 
3) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera  e)  violazione  della
potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela
della concorrenza, in relazione all'art. 41 violazione della liberta'
di iniziativa economica. 
    Le  norme  contenute  negli  artt.  17   (inserimento   dell'art.
18-septies Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita) e
18 (inserimento dell'art. 18-octies Rilascio dell'autorizzazione alle
grandi  strutture  di  vendita),  introducono  numerosi  e  complessi
requisiti  obbligatori,  quali  la  dotazione  di   una   particolare
classificazione energetica, la produzione di energia termica da fonte
rinnovabile senza  emissione  in  atmosfera,  la  collaborazione  con
associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti
di  raccolta  e  ridistribuzione  a  soggetti  deboli  dei   prodotti
alimentari  invenduti  e  comunque  non  scaduti;  l'attivazione   di
specifici programmi per la limitazione della produzione  di  rifiuti,
la riduzione di imballaggi monouso  e  di  shopper  in  plastica,  la
vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi di
riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica  e/o  legno  ed
altre  modalita'  proposte  dal  richiedente,  la  realizzazione   di
apposite aree dei servizio destinate alla raccolta  differenziata  ed
allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio, il rispetto  dei
piani comunali del  colore  e  delle  insegne;  l'attivazione  di  un
sistema di gestione dei  rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche; la sottoscrizione  dell'impegno  a  realizzare  accordi
sindacali di secondo livello finalizzati  ad  evitare  situazioni  di
concorrenza anomale. 
    Vengono inoltre stabiliti elementi obbligatori,  aggiuntivi,  per
le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri
quadrati, quali la dotazione di  un'area  adibita  esclusivamente  al
lavaggio dei mezzi commerciali dotata di  tutti  gli  accorgimenti  e
attrezzature necessarie al fine di evitare la contaminazione di suolo
e  sottosuolo,  qualora  tale  lavaggio  avvenga  all'interno   della
struttura commerciale o nelle relative pertinenze; la protezione  dei
bersagli piu' esposti all'inquinamento da  polveri  attraverso  fasce
verdi di  protezione  adeguatamente  piantumate,  la  verifica  degli
apporti  inquinanti  prodotti  dagli  impianti  della  struttura   da
realizzare e dalle emissioni del  traffico  afferente,  nel  rispetto
delle  norme  in  materia  di  qualita'  dell'aria,  relativamente  a
specifici agenti inquinanti; la valutazione  degli  effetti  acustici
cumulativi all'interno della struttura ed  all'esterno,  un  progetto
per la raccolta delle acque piovane con la realizzazione di una vasca
di recupero per le operazioni di annaffiatura, lavaggio delle aree ed
ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua  potabile;
adeguate dotazione di parcheggi per biciclette ed auto  elettriche  e
implementazione di punti di ricarica; la raccolta di almeno il 50 per
cento delle acque meteoriche convogliate dalle superfici impermeabili
dell'area  e  loro  riutilizzo  per  tutti   gli   usi   assentibili;
l'esistenza di servizi di  trasporto  pubblico  per  il  collegamento
dell'area dove e' insediata la struttura, in relazione agli orari  di
attivita' della stessa, anche assicurando il  servizio  medesimo,  in
tutto o in parte, con l'utilizzo di soggetti privati, purche' risulti
coerente con il sistema dei servizi  e  delle  tariffe  di  trasporto
pubblico; l'esistenza di  un'apposita  convenzione  sottoscritta  dal
comune e dal richiedente, per la realizzazione  delle  infrastrutture
necessarie contenente  la  subordinazione  dell'avvio  dell'attivita'
alla piena funzionalita' delle infrastrutture;  la  realizzazione  di
spazi per l'accoglienza del cliente,  ivi  compresi  spazi  destinati
alla sosta di riposo e di spazi  destinati  ai  bambini,  gestiti  da
apposito personale, attrezzati anche per l'igiene  e  la  cura  degli
stessi. 
    Orbene, e' di tutta evidenza che  detti  requisisti  obbligatori,
seppur motivati con ragioni di tutela  dell'ambiente,  della  salute,
della  tutela  dei  lavoratori,  appaiono  di   tale   entita',   sia
quantitativa  che  qualitativa,  da   risultare   ingiustificatamente
restrittivi della concorrenza e  da  limitare  l'accesso  al  mercato
delle grandi strutture di vendita attraverso la previsione di vincoli
e adempimenti burocratici eccessivi che aggravano oltremodo il  costo
degli  investimenti  necessari  a  realizzare  tali  strutture,  cosi
favorendo il mantenimento degli assetti di mercato esistenti. 
    Anche tali norme, dunque, si pongono in contrasto con i  principi
sanciti dalle disposizioni di cui agli artt. 31, comma 2, del d.l. n.
201/2011 e 1 del d.l. n. 1/2012, che costituiscono esplicazione della
potesta' legislativa statale di cui al parametro indicato in rubrica,
che, dunque, violano. 
    Le stesse risultano, inoltre, fortemente limitative del principio
di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione. 
    Inoltre, il comma 7 dell'art 18-septies,  introdotto  dal  citato
art. 17, nella misura in cui imponga  l'obbligo  per  il  privato  di
apprestare un servizio  trasporto  privato,  a  tariffe  di  servizio
pubblico, potrebbe tradursi in un affidamento diretto del servizio di
trasporto al di fuori delle modalita' in cui cio' e' consentito dalla
normativa vigente in materia. 
4) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera  e)  violazione  della
potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela
della concorrenza. 
    La disposizione contenuta nell'articolo  20  introduce  un  nuovo
articolo 19-quinquies nella l.r. n. 28/2005 che prevede,  oltre  alle
gia' esistenti tipologie, le strutture di vendita in forma aggregata. 
    La nuova norma regionale, nei commi da 1 a 5, dispone infatti «1.
Sono strutture di vendita infima aggregata: 
        a) le medie strutture di vendita adiacenti  tra  loro,  anche
verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri
lineari; 
        b) le medie strutture di  vendita  adiacenti  ad  una  grande
struttura di vendita, anche  verticalmente  o  insediate  a  distanza
inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita; 
        c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra  loro,  anche
verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri
lineari; 
        d) le strutture di vendita di cui alle lettere a),  b)  e  c)
poste anche a distanza  reciproca  superiore  a  120  metri  lineari,
qualora presentino collegamenti strutturali tra loro. 
    2.  Le  strutture  di  vendita  in  forma  aggregata   mantengono
carattere dimensionale unitario anche  se  sono  costituite  da  piu'
unita immobiliari, se  sono  attraversate  da  viabilita'  privata  o
pubblica e se sono insediate sul territorio di comuni diversi. 
    3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1,  e'
calcolata dalle pareti esterne degli edifici piu'  vicine  tra  loro,
che  perimetrano  l'intera  superficie  coperta  lorda   di   ciascun
edificio. Qualora la struttura di vendita sia inserita in un edificio
destinato a varie funzioni, la distanza di cui al comma 1  si  misura
tra le parti degli edifici destinate alla funzione commerciale. 
    4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata e'
determinata dalla somma  delle  superfici  di  vendita  di  tutte  le
strutture,  esistenti  e  da  autorizzare,  che  si   trovano   nelle
condizioni di cui al comma 1. 
    5. In relazione all'insediamento di nuove strutture  di  vendita,
il comune preliminarmente verifica se la struttura  da  insediare  si
inserisca in uno spazio territoriale in cui sono gia' presenti  altre
strutture di vendita medie o  grandi.  Qualora  la  distanza  tra  la
struttura di vendita da insediare e quelle gia' presenti determini il
configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al
comma  1,  in  relazione  alla  superficie  di  vendita   complessiva
calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da
applicare alla fattispecie». 
    La riportata norma introduce di fatto limitazioni  relative  alle
distanze tra esercizi commerciali, peraltro  stabilite  a  posteriori
rispetto alla richiesta di autorizzazione, che sono vietate ai  sensi
della normativa statale e comunitaria vigente,  costituita  dall'art.
34, comma 3, del d.l. n.  20l/2011,  come  convertito  con  legge  n.
214/2011, e dall'articolo 1 del d.l. n. 1/2012,  come  convertito  in
legge n. 27/2012, che, nel recepire le prescrizioni  della  direttiva
2006/123/CE, abrogano le norme che pongono divieti e restrizioni alle
attivita' economiche non adeguati o non proporzionati alle  finalita'
pubbliche  perseguite,  vietando  in  particolare  l'imposizione   di
distanze  minime  tra   le   localizzazioni   delle   sedi   deputate
all'esercizio di una attivita' economica,  in  tal  modo  palesemente
violando il parametro costituzionale indicato in rubrica. 
5) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera  e)  violazione  della
potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela
della concorrenza. 
    La norma contenuta nell'art. 39, concernente la distribuzione  di
carburanti (e che sostituisce l'articolo 54 della l.r.  n.  28/2005),
prevede per l'apertura dei nuovi  impianti  una  serie  di  requisiti
obbligatori,  quali  la  presenza  di  impianti  fotovoltaici  o   la
capacita' complessiva dei serbatoi, che, anche laddove rispondenti  a
interessi generali, appaiono  evidentemente  non  proporzionati  alle
finalita' perseguite. 
6) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera  e)  violazione  della
potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela
della concorrenza. In relazione all'art. 41 violazione della liberta'
di iniziativa economica. 
    La norma contenuta nell'art. 41 (che sostituzione  l'articolo  56
della l.r. n.  28/2005),  prevede  che  nei  nuovi  impianti  per  la
distribuzione di carburanti, nonche' in quelli esistenti, puo' essere
esercitata «l'attivita' di vendita al  dettaglio  con  superficie  di
vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato». 
    Si introduce  in  tal  modo  una  limitazione  quantitativa  allo
svolgimento dell'attivita' commerciale,  non  giustificata  da  alcun
interesse generale  e,  come  tale,  contrastante  con  il  parametro
indicato in rubrica, anche alla luce dei principi sanciti da  codesta
Suprema Corte secondo cui e' illegittima «... una disciplina che,  se
pure in astratto riconducibile alla materia commercio  di  competenza
legislativa  delle  Regioni,  produca,  in  concreto,   effetti   che
ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o  ulteriori  limiti  o
barriere all'accesso al mercato  e  alla  libera  esplicazione  della
capacita' imprenditoriale» (Corte cost. n. 150/2011;  n.  18/2012  di
codesta Corte). 

(1) Ai sensi del quale «Secondo la disciplina dell'Unione  Europea  e
    nazionale in materia di concorrenza, liberta' di  stabilimento  e
    libera prestazione di  servizi,  costituisce  principio  generale
    dell'ordinamento nazionale  la  liberta'  di  apertura  di  nuovi
    esercizi commerciali sul  territorio  senza  contingenti,  limiti
    territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra  natura,  esclusi
    quelli  connessi  alla  tutela  della  salute,  dei   lavoratori,
    dell'ambiente,  ivi  incluso  l'ambiente  urbano,  e   dei   beni
    culturali. Le  Regioni  e  gli  enti  locali  adeguano  i  propri
    ordinamenti alle prescrizioni del  presente  comma  entro  il  30
    settembre 2012». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  ecc.ma
Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' degli  articoli  11,  12,13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41 della legge della Regione Toscana
n. 52 del 28 settembre 2012. 
        Roma, addi' 26 novembre 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Colelli