N. 16 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 dicembre 2012
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 21 dicembre 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano).. Responsabilita' amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilita' per danno erariale - Decreto del Procuratore della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, in data 17 ottobre 2012, con il quale e' stato disposto un sequestro giudiziario in ordine ai documenti contabili relativi alle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dei principi di autonomia costituzionale della Provincia autonoma e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Denunciata eccedenza dai poteri della magistratura contabile - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato, e per esso al Procuratore della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, di emanare l'atto impugnato e di annullare lo stesso - Istanza di sospensione. - Decreto della Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale di Bolzano del 17 ottobre 2012, n. 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P. - Costituzione, artt. 5, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 118 e 119; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 8, 16, 52 e 69.(GU n.3 del 16-1-2013 )
Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano, codice fiscale n. 00390090215, con sede in piazza Silvius Magnago 1, 39100 Balzano, in persona del Presidente pro tempore, Dr. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 10 dicembre 2012, rep. n. 23537 (doc. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' della deliberazione della Giunta provinciale del 10 dicembre 2012, n. 1867 (doc. 2), dall'Avv. prof. Carola Pagliarin, codice fiscale PGL CRL 72H62 F241R, del Foro di Padova, p.e.c. carola.pagliarin@ordineavvocatipadova.it, e dall'Avv. Luigi Manzi, codice fiscale MNZ LGU 34E15 H5O1Y, del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo via F. Confalonieri, n. 5, 00195, Roma, tel. 06.3215408 - 06.3214152, fax. 06.3211370, p.e.c. luigimanzi@ordineavvocatiroma.org, ricorrente; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore; Nonche' contro Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, Bolzano, nella persona del Presidente della Sezione giurisdizionale, don. Paolo Neri; Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige - Bolzano, nella persona del Procuratore regionale dott. Robert Schülmers; Per la dichiarazione che non spetta allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, disporre un sequestro generalizzato in ordine ai documenti contabili relativi alle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' per il conseguentemente annullamento del decreto di sequestro della Procura regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, del 17 ottobre 2012, 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P, notificato per mezzo della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia tributaria di Bolzano presso gli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano in data 18 ottobre 2012, prot. n. 0128983/12, per violazione delle attribuzioni e della sfera di autonomia della Provincia autonoma di Bolzano garantita dagli artt. 5, 114, 116, 117, 118, 119 della Costituzione e dagli artt. 4, 8, 16, 52, 69 dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' per la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. e dei limiti posti alle attribuzioni della Corte dei conti dagli artt. 100 e 103 Cost. Fatto e Diritto 1. Con riferimento alla vertenza V2012/00402, la Procura regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, notificava, per mezzo della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Bolzano, il decreto di sequestro prot. n. 0128983/12 in data 18 ottobre 2012, presso gli uffici della Provincia autonoma di Bolzano. Per mezzo del suddetto provvedimento, il Procuratore regionale disponeva «il sequestro in originale - previo eventuale accesso ed ispezione degli uffici, locali, magazzini od archivi nella disponibilita' della Provincia autonoma di Balzano, o di altra Amministrazione o di terzi contraenti (...) di tutta la documentazione giustificativa relativa alle spese riservate impegnate sul capitolo di spesa di pertinenza del Presidente provinciale» relative alle annualita' comprese tra il 1994 sino ad oggi, nonche' di tutti i «registri in cui sono state e vengono adottate le spese riservate del Presidente provinciale dal 1994 ad oggi». Il provvedimento in questa sede impugnato faceva seguito al precedente decreto di sequestro del 10 ottobre 2012, disposto dalla medesima Procura regionale con riferimento alla vertenza V2011/00394, attraverso il quale si disponeva la sottoposizione a sequestro probatorio di numerosa documentazione tra cui quella afferente alle spese di rappresentanza ed alle c.d. spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, relative all'anno 2011. Secondo quanto affermato dal Procuratore regionale, i riscontri documentali acquisiti per effetto del predetto provvedimento di sequestro del 10 ottobre 2012 integrerebbero, a loro volta, un'autonoma notizia di danno erariale tale da imporre ulteriori accertamenti in ordine ai potenziali illeciti contabili commessi in relazione alla gestione delle spese riservate, anche per gli esercizi compresi tra il 1994 ed il 2012. Avverso il provvedimento di sequestro, la Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento del 10 dicembre 2012, n. 1867, deliberava di proporre ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si rilevava, infatti, che dalla motivazione del provvedimento emergeva, peraltro, come il Procuratore regionale avesse disposto il sequestro in relazione ad una indagine non suffragata da elementi concreti e specifici, ma fondata su mere supposizioni e diretta a vagliare, in modo del tutto generico, un intero settore di attivita' del Presidente, svolto per un rilevante periodo di tempo. Precisamente, la Procura invocava, quali ragioni a sostegno del disposto sequestro, la «dimensione dei presunti illeciti relativi alle spese riservate del Presidente», la, sempre presunta, «sistematicita' degli stessi» e, addirittura, un «occultamento doloso del danno», che dovrebbe, pero', in evidente paradosso, risultare dalla documentazione amministrativa e contabile da acquisire. Emerge con chiarezza, pertanto, come il decreto di sequestro abbia ad oggetto una sterminata documentazione, relativa a poco meno di un ventennio di attivita', la cui totale acquisizione si rivela, nella sostanza, come un vero e proprio strumento di controllo generalizzato da parte della Procura della Corte dei conti. Siffatto provvedimento risulta, dunque, gravemente lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia Autonoma di Bolzano, operando l'illegittima invasione e compressione delle attribuzioni provinciali sancite dalla Carta costituzionale e dallo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige. Il menzionato decreto si configura, conseguentemente, illegittimo e lesivo per i seguenti motivi. 2. Sulla idoneita' del decreto di sequestro del Procuratore regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige - Bolzano, 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P, notificato il 18 ottobre 2012, prot. n. 0128983/12, a dare origine al conflitto di attribuzioni. La lesione delle attribuzioni proprie delle Regioni, in generale, e, nel caso di specie, di una Provincia autonoma, generato dall'adozione, da parte della magistratura inquirente presso la Corte dei conti, di provvedimenti istruttori cosi' invasivi - qual e' il decreto di sequestro impugnato - e' un'ipotesi gia' nota a Codesta Ecc.ma Corte. E' di una certa consistenza, infatti, il numero di conflitti intersoggettivi che hanno trovato la loro origine proprio in provvedimenti adottati dalle Procure regionali della Corte dei conti in quanto non sorretti da effettive esigenze istruttorie. Nella giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte, tuttavia, si annoverano molti casi in cui i provvedimenti, dai quali aveva tratto origine il conflitto, erano rappresentati da note con le quali la Procura si limitava a richiedere la trasmissione di una molteplicita' di documenti. Nel caso di specie, invece, e' ravvisabile una menomazione ancor piu' grave delle attribuzioni proprie di un ente dotato di un ambito di autonomia costituzionalmente tutelato, posto che la Provincia autonoma di Bolzano non e' semplicemente stata invitata a provvedere alla trasmissione documentale, ma ha subito un'effettiva sottrazione della disponibilita' di tutto l'ingente materiale istruttorio al quale il decreto si riferisce. Tra tutti i poteri istruttori che l'art. 5, comma 6, della legge n. 19/1994 riconosce al Procuratore regionale presso la Corte dei conti, quest'ultimo ha optato per l'esercizio di quello nettamente piu' invasivo, costituente gia' in se', oltre che per l'oggetto e le modalita' con le quali e' stato concretamente attuato, una menomazione dell'autonomia dell'amministrazione ricorrente. Come sopra evidenziato, il provvedimento meglio indicato in epigrafe, al quale la Provincia autonoma di Bolzano imputa una significativa e concreta lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, determina la sostanziale esposizione di un intero settore di attivita' della ricorrente medesima, in particolare della gestione delle spese riservate del Presidente della stessa Provincia autonoma di Bolzano, ad un controllo generalizzato della Procura regionale. Secondo quanto costantemente affermato da Codesta Ecc.ma Corte, anche in questo caso, pertanto, risultano pienamente integrati i presupposti necessari ai fini dell'instaurazione di un conflitto di attribuzioni, posto che «costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzioni qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che - anche se preparatorio o non definitivo - sia comunque diretto «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio della medesima» (Corte cost., 16 dicembre 2011, n. 332). In cio' risiede, peraltro, l'interesse a ricorrere della Provincia autonoma di Bolzano, la quale, in questa sede, intende tutelare il suo diritto «all'integrita' delle attribuzioni ad essa costituzionalmente spettanti» (V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1978, 398; sul punto, e nel medesimo senso: G. Grasso, Il conflitto di attribuzioni tra le Regioni e il potere giudiziario, Milano, 2001; A. Certi, Corso di giustizia costituzionale, IV edizione, Milano, 2004, 323; S. Grassi, Conflitti costituzionali, voce del Digesto delle discipline pubblicistiche, III, Torino, 1989, 373). 3. Illegittimita' e lesivita' del decreto di sequestro impugnato per violazione degli artt. 5, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 118, 119 della Costituzione e degli artt. 4, 8, 16, 52 ss. e 69 ss dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige». Risulta di tutta evidenza l'ampiezza, oltre che l'arbitrarieta', del contenuto del provvedimento di sequestro in questa sede avversato, concretizzando esso stesso uno strumento improprio ed inammissibile attraverso il quale la Procura regionale espleta, oltre che un'attivita' istruttoria meramente esplorativa, anche un controllo indiscriminato e globale in ordine ad alcune attivita' istituzionali della Provincia autonoma di Bolzano. Molteplici disposizioni costituzionali, oltre che dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, sono state violate nel caso di specie. 3.1. In primo luogo, risulta evidentemente frustrato l'ambito di autonomia che la nostra Carta costituzionale riserva ed assicura alla Provincia autonoma di Bolzano laddove, in via generale, sancisce il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali (art. 5 Cost.), in quanto enti dotati di un proprio statuto, oltre che di propri poteri e funzioni (art. 114 Cost.) e, con riferimento alla peculiare posizione costituzionale della medesima, laddove riconosce forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Trentino Alto Adige, costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 116 Cost.). Il decreto di sequestro meglio indicato in epigrafe, in quanto peraltro immediatamente eseguito, costituisce gia' ex se un vulnus concreto ed attuale alle suddette prerogative costituzionalmente tutelate in danno all'odierna ricorrente. Infatti, se e' vero che il Procuratore regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legge n. 453/93, convertito in legge n. 19/1994, «puo' disporre: a) l'esibizione di documenti, nonche' ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e di terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici; b) il sequestro dei documenti», cio' non di meno la Corte costituzionale ha piu' volte precisato che il potere della Procura contabile «deve, tuttavia, e in ogni caso, essere ispirato ad un criterio di obiettivita', di imparzialita' e di neutralita', specie perche' ha un fondamento di discrezionalita'»: criterio che, nel caso di specie, non e' stato affatto rispettato (Corte cost., 9 marzo 1989, n. 104; id., 27 luglio 2005, n. 337). Nel caso de quo, il potere spettante alla Procura regionale della Corte dei conti, in quanto esercitato nei termini sopra indicati, si e' tradotto ed estrinsecato in una vera e propria attivita' di controllo che non compete alla magistratura contabile, secondo gli artt. 100 e 103 Cost. In altre parole, per le modalita' e per l'oggetto - cosi' esteso - che caratterizzano il provvedimento di sequestro sopra citato, i poteri istruttori hanno travalicato il limite delle attribuzioni proprie della stessa magistratura contabile, entrando in collisione con la sfera di autonomia dell'Ente ricorrente. La Procura, invero, giustifica il sequestro di atti relativi ad un periodo temporale molto esteso in relazione a buona parte del quale il termine prescrizionale dell'illecito erariale e' di certo spirato, ipotizzando un occultamento doloso del danno, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, cosi' come modificata dall'art. 3 della legge n. 639 del 20 dicembre 1996. Ma, in tutta chiarezza, tale argomentazione e' scopertamente strumentale ad operare la censurata acquisizione, dato che l'evocato occultamento doloso del danno e', nel caso di specie, radicalmente escluso, se non altro per la stessa esistenza della documentazione contabile di cui il Pubblico Ministero chiede il sequestro. Pertanto, la Procura regionale della Corte dei conti, esorbitando dai limiti delle proprie competenze, ha di fatto inteso introdurre una abnorme forma di controllo sugli atti della Provincia autonoma di Bolzano, non prevista dalla Costituzione e, anzi, tale da comprimere l'autonomia e le competenze provinciali. In particolare, tale iniziativa lede l'autonomia organizzativa della Regione, autonomia che, senza dubbio, si esprime anche attraverso la scelta di assicurare l'espletamento delle finalita' e dei compiti propri dell'amministrazione provinciale, nonche' la valorizzazione dell'immagine istituzionale della Provincia stessa, per mezzo dello stanziamento in bilancio di somme destinate alla copertura di spese di rappresentanza e riservate. Come Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte affermato, «nell'ambito dei poteri di promovimento dei giudizi di responsabilita' per danno erariale nei confronti dei funzionari pubblici, il Procuratore della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, «puo' chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorita' amministrative», anche dopo che questi ultimi atti siano stati sottoposti all'esame degli organi di controllo». Tuttavia, si e' anche precisato che «l'ampio potere che il Procuratore ha in questo campo deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attivita' del Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria attivita' di controllo generalizzata e permanente» (Corte cost., 31 marzo 1995, n. 100). Senza voler ulteriormente esporre a Codesta Ecc.ma Corte analoghe, e certamente gia' note, pronunce, sia sufficiente in questa sede ribadire come un'istruttoria avente ad oggetto un'attivita' svoltasi in un arco di tempo molto lungo, successivamente, peraltro, allo svolgimento dei controlli istituzionali, non legata nemmeno a concrete ipotesi di illeciti amministrativi produttivi di danno erariale, ma solamente a mere supposizioni, costituisca ex se un cattivo esercizio del potere dalla legge attribuito allo stesso Procuratore. In altre parole, il Procuratore della Corte dei conti, nella promozione dei giudizi, deve attenersi all'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, in quanto quest'ultimo rappresenta l'interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioe' un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali. Escluso che il Procuratore presso la Corte dei conti possa effettuare un controllo diretto ad accertare se i provvedimenti delle autorita' amministrative siano stati emanati con l'osservanza delle leggi e con il rispetto dei criteri della buona e regolare amministrazione, egli deve limitarsi a vigilare per l'osservanza delle leggi, per la tutela cioe' dello Stato ordinamento e per la repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi. La legge, dunque, non attribuisce al Procuratore il piu' ampio potere di svolgere indagini secondo il suo mero arbitrio, in un ampio settore dell'amministrazione senza che, secondo le circostanze, sia presumibile la commissione di illeciti produttivi di danni, non essendo sufficiente che tale attivita' si fondi su semplici ipotesi o congetture (sul punto, Corte cost., 9 marzo 1989, n. 104; nel medesimo senso: id., 27 luglio 2005, n. 337). Tanto meno quando si riferisca a condotte certamente non piu' censurabili per il compimento del previsto termine prescrizionale. 3.2. In secondo luogo, la contestata iniziativa della Procura regionale della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, risulta realizzata in violazione della sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla ricorrente anche sotto altro profilo. L'adozione del decreto di sequestro in questa sede impugnato muove da un giudizio globalmente negativo, presupposto dalla Procura, in ordine all'esercizio della potesta' legislativa, per come essa e' stata in concreto discrezionalmente espletata dalla Provincia autonoma di Bolzano. Dalla mera lettura della motivazione che sorregge il provvedimento cautelare citato, si intuisce che la Procura, nel riconoscere come legittimo solamente un certo modello di gestione e rendicontazionc dell'attivita' di spesa, guardi con sospetto la speciale legislazione adottata dalla Provincia stessa, presumendo, pur in mancanza di dati concreti cd oggettivi in tal senso, l'illegittimita' e l'illiceita' delle condotte poste in essere, in ogni caso, nell'osservanza della predetta legislazione speciale. Un tal modo di procedere si traduce nella violazione degli arti. 116 e 117 della Costituzione, in relazione alla potesta' legislativa riconosciuta alle Regioni ed alle particolari forme di autonomia, anche legislativa, riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome. Inoltre, il modus operandi della Procura lede altresi' alcune specifiche disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige. Trattasi, precisamente, dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige», in quanto stabilisce che «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali» spetta alla Regione la potesta' legislativa primaria relativamente ali' «ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto», e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. cit., il quale riconosce alle Province, nei limiti sanciti dall'art. 4 gia' riportato, la potesta' legislativa in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto». Nell'esercizio della potesta' legislativa suddetta, la Provincia autonoma di Bolzano ha provveduto ad esplicitare la propria autonomia organizzativa, nella quale devono ricomprendersi anche i profili piu' squisitamente contabili e finanziari inerenti all'ordinamento ed al funzionamento degli uffici provinciali. In questa sede, pertanto, risulta opportuno un breve excursus in ordine alla disciplina relativa alla gestione ed alla rendicontazione delle spese di rappresentanza e riservate. Essa e' contenuta in alcune leggi adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano, espressione della potesta' legislativa riconosciutale, peraltro, dallo Statuto speciale, contenuto nel d.P.R. n. 670/1972, come sopra ricordato. Precisamente, la legge provinciale 17 agosto 1989, n. 6, recante «Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1989», all'art. 5, rubricato «Attivita' di rappresentanza», cosi' dispone: «La Giunta provinciale, il Presidente e i componenti della Giunta provinciale possono assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da asse esercitate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione». In senso analogo, l'art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, dedicato alle «Spese riservate degli amministratori», stabilisce che «Al Presidente ed ai membri della Giunta provinciale sono riconosciute spese riservate, connesse con l'esercizio della finzione, nei limiti d'importo stabiliti annualmente con legge finanziaria». Quanto alle modalita' di esecuzione e di rendicontazione, peraltro delle sole spese di rappresentanza, la delibera del 4 maggio 2009, n. 1257, dedicata alle «Attivita' di rappresentanza e relazioni istituzionali. Criteri e modalita' di effettuazione delle spese», dopo aver stabilito che «costituisce attivita' di rappresentanza quella destinata a mantenere ed incrementare l'immagine ed il prestigio istituzionale dell'ente verso l'esterno», individua le spese ammissibili. Tra queste, vengono menzionate: le «spese di rappresentanza rilevanti a livello pubblico e/o che avvengono in occasione di festivita', ricorrenze o altre manifestazioni atte ad incrementare il prestigio delle istituzioni provinciali, come per esempio le spese finalizzate ad offrire ospitalita' in occasione di cerimonie, conferenze, riunioni ed incontri, i doni ed altre espressioni di rappresentanza, premi di rappresentanza quali coppe, targhe, medaglie ecc., l'invio di note, telegrammi e messaggi di cordoglio, di felicitazione, di auguri e simili, connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni, ma non collocabili negli ordinari ed impersonali rapporti dell'Amministrazione; spese per relazioni istituzionali, a favore di personalita' o comunque soggetti qualificati, sostenute in occasioni particolari», quali «le spese per ospitalita', se avvengono in occasione di visite ufficiali ed udienze pubbliche dei componenti della giunta, ricorrenze, onoranze alla memoria, festivita', inaugurazioni di opere pubbliche, altre manifestazioni atte ad incrementare il prestigio delle istituzioni provinciali; spese per prodotti tipici o caratteristici altoatesini, artigianato e arte locale ed altre espressioni, omaggi, riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici; spese per onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attivita' di servizio o in attivita' extra-lavorative di natura sociale; spese per segni di riconoscimento a favore di dipendenti che si sono distinti in attivita' extra-lavorative; tutte le spese necessarie per le relazioni a livello istituzionale (es: vitto ed alloggio per gli ospiti, banchetti di ricevimento, servizio di traduzione, omaggi, ecc. ecc.); le spese necessarie e connesse all'organizzazione di e/o la partecipazione ad eventi, mostre, convegni, seminari, congressi, conferenze ed altre manifestazioni similari; sono tra le altre comprese le spese per l'ospitalita' ed il cerimoniale, la stampa di inviti e programmi, public relation, la promozione e la pubblicita' degli eventi, i costi di iscrizione omaggi e prodotti locali; elargizioni di modesta entita' in occasione di eventi ed iniziative promosse da terzi in ambito di competenza del membro di giunta». La delibera richiamata stabilisce, inoltre, come le spese suddette debbano essere documentate «tramite regolare documentazione giustificativa ovvero fatture, ricevute e scontrini fiscali, note spese o documentazione analoga». Precisa altresi' che: «posso essere effettuati rimborsi per spese sostenute ed anticipate confondi propri»; «possono essere effettuati acquisti preventivi e cumulativi di beni»; «a corredo di ciascun documento di spesa va fornita una breve descrizione della circostanza in occasione della quale la spesa e' stata sostenuta»; «per gli acquisti preventivi va allegata la dichiarazione di utilizzo dei beni nel rispetto dei criteri qui previsti»; «i pagamenti possono essere effettuati anche tramite conto corrente ai sensi dell'art. 54/bis della legge provinciale n. l del 29 gennaio 2002»; i pagamenti, inoltre, possono «essere effettuati tramite carte di credito, carte di debito (bancomat), carte di pagamento, carte propagate e tramite servizi bancari via internet». Da ultimo, la legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante «Norme in materia di bilancio e di contabilita' della Provincia autonoma di Bolzano», all'art. 49, comma 5, dopo aver descritto le modalita' ordinarie attraverso le quali si snoda il procedimento di erogazione della spesa, stabilisce che «con legge provinciale possono essere previste modalita' diverse di pagamento». Ed e' proprio con riferimento alle spese riservate che la Provincia autonoma di Bolzano si e' avvalsa di modalita' di' gestione e di rendicontazione derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria. Vista la disciplina in materia, risulta evidente come il provvedimento di sequestro impugnato, piu' che dettato da reali esigenze istruttorie, sia lo strumento attraverso cui la Procura regionale presso la Corte dei conti di Bolzano intende surrettiziamente introdurre una forma di controllo globale sulla gestione delle spese di rappresentanza e riservate, istituite e disciplinate ex lege. E cio' ritenendo che sia necessario - in via del tutto erronea ed illegittima - supplire all'omessa previsione, da parte della medesima disciplina provinciale, di una qualunque forma di controllo e rendicontazione. 33. Ancora, il decreto di sequestro sopra citato risulta in contrasto con l'art. 118 della Costituzione, sancendo una illegittima compressione anche delle funzioni amministrative della Provincia autonoma di Bolzano. In ordine a questo specifico profilo, peraltro, viene in rilievo un ulteriore parametro costituzionale violato, rappresentato dall'art. 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige. La disposizione da ultimo richiamata, infatti, stabilisce che «nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia». Il provvedimento di sequestro, in questa sede impugnato, da' luogo ad un vero eccesso di potere giurisdizionale, in quanto inteso a realizzare, in realta', un generalizzato controllo a posteriori non previsto dalla Costituzione anche in ordine alla potesta' amministrativa espletata dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in particolare, in ordine alle funzioni amministrative, svolte dal suo Presidente, che abbiano dato luogo ad una spesa avente la propria copertura finanziaria nell'ambito del capitolo di bilancio dedicato alle c.d. «spese riservate». Poiche' - lo si ribadisce - la documentazione di cui la Procura regionale presso la Corte dei conti di Bolzano ha ottenuto la disponibilita' non risulta avere uno specifico e reale collegamento con una condotta illegittima ed illecita, l'iniziativa intrapresa dalla Procura regionale medesima deve essere ricondotta ad un modello di attivita' non giurisdizionale, ma di controllo. La ricorrente, pertanto, pur certamente non contestando la soggezione degli amministratori della Provincia autonoma al giudizio di responsabilita' amministrativa spettante alla Corte dei conti, lamenta che, attraverso il decreto in questione, la Procura regionale non perseguirebbe illeciti in relazione ad ipotesi specifiche e concrete, ma intenderebbe procedere ad un'indebita revisione dell'attivita' amministrativa posta in essere dal Presidente della Provincia medesima. Lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, all'art. 52, in particolare, definisce la posizione istituzionale svolta dal Presidente della Provincia, attribuendo a quest'ultimo, oltre che la competenza all'adozione di «provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica» ed alla «ripartizione degli affari fra i singoli assessori», la rappresentanza dell'Ente medesimo. Ed e' proprio in ordine alle funzioni amministrative adempiute nell'espletamento del suddetto ruolo istituzionale che viene in rilievo la gestione delle risorse afferenti al fondo delle spese riservate, oggetto dell'indiscriminato controllo che la Procura regionale presso la Corte dei conti di Bolzano intende realizzare. Per altro verso, il provvedimento adottato dalla Procura regionale, ed in questa sede impugnato, si pone in contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione, poiche', in quanto espressione di un controllo generalizzato, successivo ed ultroneo rispetto alle operazioni di rendicontazione gia' espletate all'interno dell'amministrazione provinciale, si pone in contrasto con il principio del buon andamento. 3.4. Del tutto evidente appare il grave vulnus arrecato all'autonomia provinciale anche sotto il profilo della patente violazione del principio di autonomia finanziaria consacrato dall'ad. 119 Cost., oltre che dagli artt. 69 ss. dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. n. 670/1972, in ordine alla finanza della Regione e delle Province. In particolare, in questo senso, appare necessario considerare l'art. 83 dello Statuto speciale, il quale stabilisce che le Province - oltre che, ovviamente, la Regione ed i Comuni - «hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare», bilancio che viene approvato con legge provinciale ai sensi del successivo art. 84. Il decreto di sequestro adottato dalla Procura regionale appare, pertanto, strumentale rispetto alla contestazione dell'autonomia di spesa della Provincia autonoma di Bolzano e delle scelte di allocazione delle risorse da essa compiute, con particolare riferimento allo stanziamento annuale, in appositi capitoli di bilancio, di somme destinate al sostenimento delle spese di rappresentanza e riservate. La Procura regionale, in altre parole, disponendo l'acquisizione di tutta la documentazione, accumulatasi nel corso di quasi venti esercizi finanziari, attestante il prelevamento e l'impiego delle risorse provenienti da un'intera voce di bilancio - quella concernente le somme stanziate per la copertura delle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano -, lede e comprime anche l'autonomia di spesa attribuita alla ricorrente, arrogandosi una funzione di controllo, globale e successivo, estranea alle funzioni che la Costituzione, agli artt. 100 e 103, le attribuisce. 4. In ordine alla sospensione del decreto di sequestro 0002941- 17/10/2012-PR BZ-U15-P, notificato il 18 ottobre 2012, prot. n. 0128983/12, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87. La ricorrente Provincia autonoma di Bolzano chiede, infine, che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia sospendere l'efficacia del decreto di sequestro impugnato. Quanto al presupposto del fumus boni juris, sia sufficiente in questa sede richiamare tutti i motivi di ricorso diffusamente enunciati supra. In ogni caso, si osserva che la menomazione delle competenze provinciali accertabili e' cosi' macroscopica da essere sufficiente un sommario esame della questione al fine del loro accertamento. Quanto al secondo presupposto - il periculum in mora -, basti sottolineare che il provvedimento di sequestro, in questa sede avversato, non solo e' grandemente lesivo per l'immagine della Provincia autonoma di Bolzano, per le modalita' con le quali e' stato effettuato oltre che per il suo sterminato oggetto, ma costituisce un grave ostacolo per la funzionalita' di numerosi uffici.
P.Q.M. Chiede che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale, previa sospensione del decreto di sequestro 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P, notificato in data 18 ottobre 2012, prot. n. 0128983/12, voglia dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, disporre un sequestro generalizzato in ordine ai documenti contabili relativi alle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato nella sua interezza per violazione delle disposizioni costituzionali e statutarie citate in atti. Si allegano: 1. procura speciale del 10 dicembre 2012, rep. n. 23537, rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano; 2. deliberazione della Giunta provinciale del 10 dicembre 2012, n. 1867; 3. decreto di sequestro del 17 ottobre 2012, 0002941-17/10/2012- PR_BZ-U15-P, notificato presso gli uffici della Provincia autonoma di Bolzano in data 18 ottobre 2012, prot. n. 0128983/12. Padova - Roma, 12 dicembre 2012 Avv. Pagliarin - Avv. Manzi