Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici): informazioni al consumatore sulla qualita' dell'acqua erogata dalla rete idrica.(GU n.9 del 3-3-2012)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige straord. n. 5/I-II del 30 dicembre 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) 1. Dopo il comma 9 dell'art. 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 e' inserito il seguente: «9-bis. La provincia, d'intesa con il consiglio delle autonomie locali, promuove adeguate forme di informazione alla cittadinanza sui risultati della caratterizzazione delle acque potabili erogate dal servizio pubblico di acquedotto, in esito alle attivita' di controllo interno ed esterno previste dalla normativa statale e comunitaria. L'informazione e' garantita tramite la pubblicazione dei risultati sui siti internet del consorzio dei comuni trentini, delle comunita', dei comuni e altre forme dirette all'utenza.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, 12 dicembre 2011 DELLAI