REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 17 

  Modificazione dell'articolo 10 della legge  provinciale  17  giugno
2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e
di servizi pubblici):  informazioni  al  consumatore  sulla  qualita'
dell'acqua erogata dalla rete idrica. 
(GU n.9 del 3-3-2012)

 
                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
della Regione Trentino-Alto Adige straord. n. 5/I-II del 30  dicembre
                                2011) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n.
6 (Disposizioni in materia  di  organizzazione,  di  personale  e  di
                          servizi pubblici) 
 
    1. Dopo il comma 9 dell'art. 10 della legge provinciale n. 6  del
2004 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. La provincia, d'intesa con il consiglio  delle  autonomie
locali, promuove adeguate forme di informazione alla cittadinanza sui
risultati della caratterizzazione delle acque  potabili  erogate  dal
servizio pubblico di acquedotto, in esito alle attivita' di controllo
interno ed esterno previste dalla normativa  statale  e  comunitaria.
L'informazione e' garantita tramite la  pubblicazione  dei  risultati
sui siti internet del consorzio dei comuni trentini, delle comunita',
dei comuni e altre forme dirette all'utenza.». 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della provincia. 
      Trento, 12 dicembre 2011 
 
                               DELLAI