REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 1 

  Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008,
n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008). 
(GU n.9 del 3-3-2012)

 
  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 
                        del 2 febbraio 2012) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell' art. 23 della legge regionale 23 maggio  2008,  n.
                                 12 
 
    1. L' art. 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12  (Legge
finanziaria per l'anno 2008), come da ultimo modificato dall' art. 18
della legge regionale 27 dicembre 2010,  n.  25,  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art.  23.  (Partecipazioni  societarie  di  aziende  sanitarie
regionali. Programmi di sperimentazione gestionale). - 1. Al fine  di
migliorare  l'efficienza   dell'organizzazione   e   della   gestione
aziendale, le aziende sanitarie possono partecipare ad  organismi  di
natura societaria, fermo restando quanto  previsto  dall'art.  9-bis,
comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre, n. 421) previa valutazione  regionale  dell'assetto
organizzativo, economico-funzionale  e  della  coerenza  con  i  fini
istituzionali dell'azienda. 
    2.  Le  sperimentazioni  di   nuove   modalita'   gestionali   ed
organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari  e  socio-sanitari
previste dall'art. 9-bis del decreto  legislativo  n.  502/1992  sono
autorizzate dalla Giunta regionale. 
    3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' concessa, per un periodo
non superiore a cinque anni,  su  proposta  delle  aziende  sanitarie
interessate che motivano analiticamente  le  ragioni  di  convenienza
economica del progetto gestionale, di  miglioramento  della  qualita'
dell'assistenza e di  coerenza  con  le  linee  e  gli  indirizzi  di
programmazione  sanitaria  regionale.  Sono  inoltre  assicurati  gli
ulteriori elementi di garanzia di cui all'art.  9-bis,  comma  2  del
decreto legislativo n. 502/1992. 
    4. L'attivazione della sperimentazione gestionale  garantisce  il
perseguimento  dei  fini  istituzionali   delle   aziende   sanitarie
coinvolte e  avviene  unicamente  in  seguito  ad  una  procedura  di
evidenza pubblica per la scelta del socio  privato.  Gli  atti  della
procedura  di  evidenza  pubblica  prevedono   dettagliatamente   gli
elementi che regolano la  gestione  sperimentale  dei  servizi  e  la
eventuale  successiva  trasformazione  in  gestione   ordinaria   con
precisazione della durata del contratto di societa' in coerenza con i
principi comunitari in  tema  di  concorrenza  e  trasparenza.  Detti
elementi sono oggetto di valutazione regionale circa la coerenza  con
il progetto gestionale autorizzato ai sensi del comma 2. 
    5. Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto  ed  il
perseguimento  dell'equilibrio  economico  rappresentano   condizioni
essenziali  per  il  mantenimento  in  vita   delle   sperimentazioni
autorizzate. 
    6. Alla scadenza del  quinquennio  la  Giunta  regionale,  previa
valutazione degli esiti della sperimentazione sotto il profilo  della
convenienza economica, della qualita' dei servizi e della conformita'
alla   programmazione   regionale,   dispone   la   chiusura    della
sperimentazione ovvero la trasformazione della gestione  sperimentale
dei servizi in gestione ordinaria. La Giunta regionale puo'  altresi'
autorizzare  la  proroga  della  sperimentazione  gestionale  per  il
periodo necessario al compimento del piano di attivita' e  del  piano
finanziario approvati, comunque,  per  un  periodo  non  superiore  a
cinque anni. 
    7. I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati e per  i
quali sia gia' scaduto il termine quinquennale  sono  valutati  dalla
Giunta regionale al fine dell'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
comma 6. Per detti programmi, qualora il socio privato non sia  stato
scelto in conformita' al comma 4, la  trasformazione  della  gestione
sperimentale dei servizi in gestione ordinaria puo'  essere  disposta
solo a seguito di una procedura ad evidenza pubblica. 
    8. Il provvedimento  della  Giunta  regionale  che  definisce  le
condizioni necessarie alla trasformazione della gestione sperimentale
dei servizi in gestione ordinaria individua gli elementi di  garanzia
posti a  salvaguardia  dell'esercizio  delle  funzioni  di  interesse
pubblico  e  stabilisce  le  condizioni  attraverso   cui   l'azienda
sanitaria addiviene alla definizione del rapporto  intercorrente  con
il soggetto privato. In particolare prevede: 
    a) il pieno controllo  nei  processi  decisionali  da  parte  del
soggetto pubblico; 
    b) l' obbligo di ottenere l'accreditamento regionale; 
    c) l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle previste
dal tariffario regionale; 
    d) la definizione del rapporto contrattuale in  coerenza  con  il
fabbisogno e i vincoli definiti a livello regionale; 
    e) la disciplina  dei  rapporti  finanziari  fra  la  societa'  e
l'azienda sanitaria». 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
      Torino, 31 gennaio 2012 
 
                                COTA 
 
(Omissis).