Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo Unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali).(GU n.12 del 24-3-2012)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale parte 1 della Regione Liguria n. 23 del 7 dicembre 2011 ) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Abrogazione degli assegni vitalizi 1. A decorrere dalla X legislatura e' abrogato il capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo l'art. 37 recante norme in materia di assicurazioni infortuni. 2. Ai consiglieri e ai componenti, aventi diritto, della giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo III della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 5 dicembre 2011 BURLANDO (Omissis).