REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 12 

  Disposizioni collegate alla  legge  di  assestamento  del  bilancio
2011-2013. 
(GU n.13 del 31-3-2012)

 
         (Pubblicata nel S.O. n. 160 al Bollettino Ufficiale 
            della Regione Lazio n. 32 del 27 agosto 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        (Disposizioni varie) 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale  14  luglio
2008,  n.  10  (Disposizioni  per   la   promozione   e   la   tutela
dell'esercizio dei diritti civili e sociali e  la  piena  uguaglianza
dei cittadini stranieri immigrati) sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. La Regione favorisce, altresi', in attuazione dell'art.
40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello  straniero)  e  successive   modifiche,   la
realizzazione  di  centri  di  accoglienza  per  ospitare   stranieri
richiedenti o titolari di protezione internazionale  ai  sensi  della
normativa   vigente   in   materia,   che    siano    temporaneamente
impossibilitati a  provvedere  autonomamente  alle  proprie  esigenze
alloggiative e di sussistenza. 
      1-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione,  sentita
la  commissione  consiliare  competente  per  materia,  stabilisce  i
requisiti strutturali ed organizzativi  delle  strutture  di  cui  al
comma 1-bis.». 
    2. I commi 2 e 3 dell'art. 53 della legge regionale  9  settembre
1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli  interventi  e
dei  servizi  socio-assistenziali  nel  Lazio)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
      «2. Al fine di consentire la verifica periodica dello stato  di
attuazione  del  piano  socio-assistenziale  regionale   nonche'   il
monitoraggio della spesa regionale a sostegno degli interventi e  dei
servizi previsti nei piani di zona di cui all'art. 51 ed avviare  una
nuova programmazione delle risorse  assegnate,  Roma  Capitale  ed  i
comuni o enti capofila degli ambiti territoriali di cui all'art.  47,
comma 1, lettera c), trasmettono ogni anno, all'assessorato regionale
competente in materia di politiche sociali e famiglia, una  relazione
sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi  programmati
nei piani di zona, anche sotto il  profilo  amministrativo-contabile,
indicando l'ammontare delle somme impegnate ed erogate alla data  del
30 giugno dell'anno in corso, le  previsioni  relative  all'andamento
della spesa nel  secondo  trimestre  dello  stesso  anno,  nonche'  i
risultati conseguiti o che si prevede siano conseguiti. 
      3. La  Giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
permanente  competente  per  materia,  con   propria   deliberazione,
individua criteri e modalita' per la redazione della relazione di cui
al comma  2,  nonche'  per  la  nuova  programmazione  delle  risorse
assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni.». 
    3. All'art. 44 della legge regionale  27  febbraio  2004,  n.  2,
relativo  all'istituzione  di  una  fondazione  per  l'assistenza  ai
disabili gravi privi dei propri familiari, sono apportate le seguenti
modiche: 
      a) alla rubrica le parole: «privi dei  propri  familiari»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «o  ad  altri  soggetti  con  fragilita'
sociale e alle loro famiglie»; 
      b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al fine  di  fornire  un  sostegno  concreto  alle  persone
disabili gravi o ad altri soggetti con fragilita' sociale e alle loro
famiglie, la Regione promuove l'istituzione di una  fondazione  senza
scopo di lucro, cui possono partecipare  sia  soggetti  pubblici  sia
soggetti privati, che preveda tra le sue finalita'  il  finanziamento
di progetti finalizzati all'assistenza dei disabili gravi o ad  altri
soggetti con fragilita' sociale e alle loro famiglie ovvero quella di
finanziare progetti di interesse regionale, anche con caratteristiche
di   sperimentazione   innovativa,   e   di    attuare    forme    di
compartecipazione al finanziamento ed alla gestione  dei  servizi  da
parte dei soggetti  pubblici  e  privati,  perseguendo  l'uniformita'
delle  prestazioni   socio-assistenziali   erogate   sul   territorio
regionale.». 
    4. All'art. 59 della legge regionale 28  dicembre  2007,  n.  26,
relativo al fondo di garanzia per le  emergenze  occupazionali,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 le parole: «dal Tavolo  interassessorile  per  le
emergenze occupazionali costituito con decreto del  Presidente  della
Regione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «congiuntamente   dagli
Assessori regionali competenti in materia di bilancio e in materia di
lavoro e formazione»; 
      b)   al   comma   3   le   parole:   «componenti   il    Tavolo
interassessorile» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «competenti  in
materia di bilancio e in materia  di  lavoro  e  formazione  e  della
commissione consiliare competente». 
    5. Il comma 46 dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto  2010,
n. 3, relativo alla concessione  di  borse  di  studio  ai  figli  di
lavoratori svantaggiati e' sostituito dal seguente: 
    «46. La Regione sostiene il diritto  allo  studio  dei  figli  di
lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi della lettera a),  in
particolare attraverso la concessione di borse di studio. A tal fine,
la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, sentite le
commissioni consiliari  competenti  in  materia,  i  criteri  per  la
concessione delle borse di  studio  provvedendo,  in  particolare,  a
stabilire: 
      a) la definizione di lavoratore svantaggiato; 
      b) i requisiti di merito dei figli dei lavoratori  svantaggiati
come definiti alla lettera a).». 
    6. L'art. 52  della  legge  regionale  27  febbraio  2004,  n.  3
relativo alla prevenzione degli infortuni nei luoghi  di  lavoro  dei
lavoratori stranieri, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 52 (Corsi  per  la  sicurezza  sul  lavoro  per  lavoratori
stranieri). - 1. La Regione, al  fine  di  promuovere  la  cultura  e
l'informazione sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro
dei lavoratori stranieri, incentiva la realizzazione di corsi per  la
sicurezza sul lavoro anche in lingua madre. 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1  si  provvede
mediante  il  capitolo  F21518   che   assume   la   seguente   nuova
denominazione: «Spese per il finanziamento di corsi per la  sicurezza
sul lavoro anche in lingua madre, rivolti ai lavoratori stranieri.». 
    7. Alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali
per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili
e di  altre  categorie  svantaggiate  di  lavoratori  nell'ambito  di
politiche attive del lavoro) e successive modifiche,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
      a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5 (Fondo regionale per l'inserimento al lavoro).  -  1.  Al
fine di finanziare gli interventi di cui all'art. 3 e' costituito  il
"Fondo regionale per l'inserimento al lavoro'' di seguito  denominato
fondo speciale. 
    2. Al fondo speciale sono destinate: 
      a) le  risorse  regionali  assegnate  agli  interventi  di  cui
all'art. 3, comprese quelle iscritte nei capitoli afferenti il  Fondo
sociale europeo (FSE); 
      b) risorse statali assegnate, ai sensi dell'art. 8 del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e  modifiche  della
disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45,  comma
2 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche, e le
risorse  del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui   all'art.   1   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19  luglio  1993,  n.  236  (Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  recante
interventi urgenti a sostegno dell'occupazione); 
      c) altre  risorse  di  fondazioni,  enti  e  soggetti  comunque
interessati.». 
    8. All'art. 12 della legge  regionale  18  maggio  1998,  n.  14,
relativo   all'istituzione   dell'Osservatorio   istituzionale    per
l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, e successive
modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera  a)  del  comma  3  dopo  le  parole:  «che  lo
presiede» sono aggiunte le seguenti: «o suo delegato»; 
      b)  alla  lettera  b)  del  comma  3  la  parola:  «cinque»  e'
sostituita dalla seguente: «tre»; 
      c) la lettera g) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:  «g)
un esperto in comunicazione istituzionale e un esperto  in  sicurezza
stradale su proposta dell'Assessore regionale competente  in  materia
di viabilita', sentita la commissione consiliare competente;»; 
      d) sono abrogati: 
        1) il comma 4 dell'art. 12  della  legge  regionale  14/1998,
relativo   alla   disciplina    per    i    professionisti    esterni
dell'Osservatorio istituzionale; 
        2) il comma 40 dell'art. 1 della legge regionale 18 settembre
2006, n. 10, relativo a modifiche all'Osservatorio istituzionale; 
        3) il comma 4 dell'art. 95 della legge  regionale  28  aprile
2006, n. 4, relativo a  modifiche  concernente  il  Comitato  tecnico
istituzionale dell'Osservatorio. 
    9. Alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67  (Estensione  del
piano regionale della viabilita' di cui alla legge regionale 4 maggio
1985, n. 60 e alla  legge  regionale  26  febbraio  1987,  n.  22)  e
successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera p-octies) del comma 1  dell'art.  2  le  parole
«dello svincolo al Km 0,000» sono soppresse; 
      b) all'art. 3: 
        1)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:   «1.   Alla
realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 la Regione  provvede
attraverso  l'azienda  strade  Lazio  -Astral  Spa,  secondo   quanto
previsto dalla legge regionale 20  maggio  2002,  n.  12  (Promozione
della costituzione dell'azienda strade Lazio - Astral S.p.a.).»; 
        2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati; 
      c) alla lettera p-octies) del comma 1  dell'art.  4  le  parole
"dello svincolo al Km 0,000" sono soppresse. 
    10. La Regione, al fine di sostenere la mobilita' dei giovani  al
di sotto dei trenta anni di  eta',  istituisce  un  fondo  denominato
«Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per
l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani». 
    11. La Giunta regionale, con propria deliberazione,  su  proposta
dell'Assessore regionale competente in materia di mobilita',  sentita
la commissione consiliare competente in materia, definisce: 
      a)  le  modalita'  di  utilizzo   delle   risorse   annualmente
disponibili sul fondo di cui al comma 10; 
      b) il limite del reddito  ISEE  e  gli  ulteriori  criteri  per
l'accesso all'agevolazione,  che  tengano  conto,  tra  l'altro,  del
merito scolastico, in riferimento all'intero corso  di  studi,  della
composizione del nucleo familiare e di condizioni di disagio sociale; 
      c)  la  misura  dell'agevolazione  tariffaria,  determinata  in
relazione al territorio, al luogo di  residenza  e  di  lavoro  o  di
studio, ovvero alla distanza del  luogo  di  residenza  dai  maggiori
centri di produzione di beni e servizi. 
    12.  Agli  oneri  connessi  all'istituzione  del  «Fondo  per  la
promozione   dell'uso   del   trasporto   pubblico   locale   e   per
l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani» si provvede  mediante
il capitolo D41545 che fino alla chiusura dell'esercizio  finanziario
2011 e' utilizzato per l'agevolazione di cui all'art. 18 della  legge
regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge  finanziaria  regionale  per
l'esercizio 2009 - Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n.  25)
e che dall'esercizio 2012 assume  la  denominazione:  «Fondo  per  la
promozione   dell'uso   del   trasporto   pubblico   locale   e   per
l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani». 
    13. Il comma 5 dell'art. 38 della  legge  regionale  24  dicembre
2008, n. 31, relativo ad interventi in materia di trasporto  pubblico
locale, e successive modifiche e' sostituito dal seguente: 
    «5. La Giunta regionale puo'  procedere,  entro  il  31  dicembre
2011, sentita la  competente  commissione  consiliare,  nel  rispetto
delle disposizioni comunitarie e nazionali  vigenti,  all'affidamento
diretto dei servizi di cui al comma 4  alla  COTRAL  Gestione  S.p.A.
purche' la  Regione  eserciti  sulla  stessa  societa'  un  controllo
analogo a quello che esercita sulle proprie strutture.». 
    14. Al fine di migliorare  l'efficienza  economica  e  produttiva
delle imprese agricole del Lazio, la Regione favorisce  l'accesso  al
credito di esercizio delle suddette imprese mediante la  concessione,
agli imprenditori agricoli singoli e associati, di contributi per  il
pagamento degli interessi  sul  tasso  di  riferimento  sui  prestiti
agrari di conduzione e  gestione,  nonche'  sui  prestiti  agrari  di
anticipazione ai soci conferenti, di durata non superiore  ai  dodici
mesi  e  nel  rispetto  del  regime  comunitario  «de  minimis»  come
disciplinato   dal   regolamento   (CE)   n.    1535/2007    relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli  aiuti
«de minimis» nel settore della produzione dei prodotti agricoli. 
    15.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  14  si  provvede   mediante
l'istituzione, nell'ambito dell'UPB  B13,  di  un  apposito  capitolo
denominato: «Interventi creditizi in agricoltura sui prestiti  agrari
di conduzione ai sensi del regolamento (CE) n.  1535/2007»,  con  uno
stanziamento,  per  l'esercizio  finanziario  2011,  pari   ad   euro
200.000,00, la cui copertura e' garantita mediante il prelevamento di
pari importo dal capitolo B11530. 
    16. Per assicurare il completamento degli  interventi  diretti  a
fronteggiare lo stato d'emergenza socio-economico  e  ambientale  nel
territorio del bacino del fiume Sacco,  da  ultimo  prorogato  al  31
ottobre 2011 ai sensi del Decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 29 ottobre 2010,  la  Regione  concede  contributi  alle
aziende zootecniche danneggiate dalla  perdita  di  reddito  o  dalle
restrizioni causate dal suddetto stato d'emergenza. 
    17.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  16  si  provvede   mediante
l'istituzione di un  apposito  capitolo,  nell'ambito  dell'UPB  B11,
denominato: «Contributi per  le  perdite  di  reddito  delle  aziende
zootecniche derivanti dallo  stato  d'emergenza  nel  territorio  del
bacino del  fiume  Sacco»,  con  uno  stanziamento,  per  l'esercizio
finanziario 2011, pari  ad  euro  100.000,00,  la  cui  copertura  e'
garantita mediante il  prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo
T27501, di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al  bilancio
di previsione 2011. 
    18. La Regione autorizza il pagamento in regime di «de  minimis»,
in conformita' alla  vigente  normativa  europea,  nell'ambito  delle
risorse gia' impegnate sul capitolo B11539 a  valere  sui  rispettivi
esercizi finanziari, dei  contributi  aggiuntivi  a  quelli  previsti
dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102
(Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38)  e
successive modifiche sul costo del premio della polizza  assicurativa
a garanzia del rischio di rimozione dei  capi  di  animali  morti  in
azienda e distruzione delle  carcasse,  previsti  per  le  annualita'
2007, 2008 e 2009. 
    19. Alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili
nido) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 5 (Requisiti strutturali). - 1. La  superficie  interna
netta dell'asilo nido destinata agli spazi ad uso  dei  bambini  deve
essere di almeno sei  metri  quadrati,  con  esclusione  dei  servizi
igienici. 
    2. La superficie esterna dell'asilo nido e' calcolata in  ragione
di quindici metri quadrati  a  bambino  fino  al  diciottesimo  e  in
ragione  di  dieci  metri  quadrati  per  ogni   bambino   oltre   il
diciottesimo.»; 
      b) al quarto comma  dell'art.  6  le  parole  «del  regolamento
relativo alle norme di progettazione» sono soppresse; 
      c) il primo comma dell'art. 18 e' sostituito dal seguente:  «1.
Il rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e  bambini  ospiti
viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo i
seguenti parametri: 
        a) per quanto concerne gli educatori, in misura di  uno  ogni
sette bambini; 
        b) per quanto concerne il  personale  ausiliario  addetto  ai
servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso  il
personale addetto alla preparazione dei pasti.»; 
      d) al primo comma  dell'art.  31,  le  parole  «al  regolamento
relativo alle norme di  progettazione  e  realizzazione  degli  asili
nido» sono soppresse; 
      e) l'art. 35 e' abrogato. 
    20. Dal 1°  gennaio  2012  e'  dovuta  la  corresponsione  di  un
contributo per  le  spese  di  istruttoria  relative  alle  attivita'
previste dall'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47  (Norme  in
materia di controllo dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive  modifiche  e
dal decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia) e successive modifiche ed in particolare per: 
      a)  spese  di  istruttoria  e  di  conservazione  dei  progetti
presentati  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  sismica   o
dell'attestazione di deposito ai sensi dell'art. 93  e  dell'art.  94
del d.p.r. 380/2001; 
      b) adempimenti connessi alle procedure  delle  zone  ammesse  a
consolidamento; 
      c) sopralluoghi e rilascio del certificato di rispondenza; 
      d) relazione a struttura ultimata e collaudo; 
      e)  procedure   connesse   agli   adempimenti   inerenti   alle
violazioni. 
    21. La Giunta regionale, con il regolamento di organizzazione  di
cui all'art.  30  della  legge  regionale  18  febbraio  2002,  n.  6
(Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio  e
disposizioni relative alla dirigenza ed al  personale)  e  successive
modifiche determina l'importo dei contributi di cui al comma 20 e  le
relative modalita' di versamento. 
    22. I contributi per le spese di istruttoria di cui al  comma  20
non sono dovuti  nel  caso  di  progetti  riferiti  a  interventi  di
riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per  i  quali  sia
stato dichiarato lo stato di calamita' e per progetti riferiti a beni
immobili che fanno parte del patrimonio regionale. 
    23. L'art. 15 della  legge  regionale  26  ottobre  1993,  n.  58
(Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di  linea  e
norme concernenti il ruolo dei conducenti  dei  servizi  pubblici  di
trasporto non di linea, di cui all'art.  6  della  legge  15  gennaio
1992, n. 21) e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 15 (Commissioni consultive). -  1.  Presso  i  comuni  sono
costituite commissioni con funzioni  consultive  sulle  problematiche
inerenti  al  servizio  pubblico  di  trasporto  non   di   linea   e
all'applicazione dei regolamenti. 
      2. Al fine di realizzare una visione  integrata  del  trasporto
pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, e'  istituita,
presso l'assessorato regionale competente in  materia  di  trasporti,
una commissione consultiva, con il compito di esprimere  pareri  alla
Regione e agli enti locali su ogni questione afferente  al  trasporto
pubblico non di linea e in particolare sui criteri  di  cui  all'art.
13-bis e sui regolamenti previsti dall'art. 14. 
      3. La partecipazione dei singoli  componenti  alla  commissione
consultiva e' assicurata nell'ambito  delle  attivita'  istituzionali
dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza regionale. 
      4. Nell'ambito delle commissioni di cui  ai  commi  1  e  2  e'
riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative e alle  associazioni  degli
utenti.». 
    24. La Regione, al fine di garantire la sicurezza e  la  qualita'
della vita urbana per gli abitanti delle province del Lazio, promuove
la realizzazione del progetto «Patto per Lazio  sicuro»,  di  seguito
denominato patto. 
    25. Il patto, cui possono aderire il Ministero dell'interno e  le
Prefetture -Uffici territoriali del Governo dei comuni  capoluogo  di
provincia, opera secondo il modello di sicurezza partecipata  di  cui
al  «Patto  per  Roma  sicura»  siglato  dalla  Prefettura   -Ufficio
territoriale del Governo di Roma, dalla Regione Lazio, dal Comune  di
Roma e dalla Provincia di Roma, per  l'attuazione  di  interventi  di
contrasto della criminalita' organizzata, dei fenomeni di devianza  e
degrado, con specifico riguardo ai fattori di rischio emergenti. 
    26. Agli oneri di cui ai commi 24 e 25 si  provvede  mediante  le
disponibilita' di cui al capitolo R46507 che assume la seguente nuova
denominazione: «Spese per gli interventi di cui  al  Patto  per  Roma
sicura e al Patto per Lazio sicuro». 
    27. Il comma 16 dell'art. 41 della legge regionale 6 agosto 2007,
n. 15, relativo al progetto denominato «Patto per  Roma  sicura»,  e'
abrogato. 
    28. Al comma 13 dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2008,
n. 14, relativo  alla  realizzazione  di  progetti  finalizzati  allo
sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, l'ultimo periodo  e'
sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'applicazione  del
presente comma si provvede, a seconda che la natura degli  interventi
sia di parte corrente o capitale, mediante le disponibilita'  di  cui
al capitolo R47506, denominato: «Iniziative per lo sviluppo economico
e sociale dei piccoli comuni - parte corrente», ed al capitolo R48503
denominato: «Iniziative per  lo  sviluppo  economico  e  sociale  dei
piccoli comuni - parte capitale.». 
    29. La Regione, al fine di valorizzare, far conoscere,  divulgare
e catalogare il patrimonio artistico e  l'opera  del  maestro  Franco
Zeffirelli, in conformita' alle disposizioni del codice civile e agli
articoli 7, 9 e 56 dello  Statuto,  promuove  la  costituzione  della
«Fondazione Franco Zeffirelli», di seguito denominata  fondazione,  e
vi partecipa in qualita' di socio fondatore. 
    30. La fondazione e'  costituita,  in  particolare,  al  fine  di
realizzare un centro internazionale delle arti  e  dello  spettacolo,
che si compone di un museo, per l'esposizione permanente delle  opere
costituenti l'archivio e la biblioteca del maestro Franco  Zeffirelli
e per quella temporanea delle opere di altri artisti, nonche' di  una
apposita struttura per lo  svolgimento  di  attivita'  formative  per
registi,  scenografi  ed,  in  genere,  operatori  cinematografici  e
teatrali. 
    31.  La  partecipazione  della   Regione   alla   fondazione   e'
subordinata alle condizioni che: 
      a)  l'atto  costitutivo  e  lo  statuto,  oltre  a   richiamare
espressamente le finalita' di cui ai commi 29 e 30, prevedano che: 
        1) siano adottati, annualmente, un programma delle  attivita'
che si intende  svolgere  nell'anno  di  riferimento,  corredato  del
relativo piano finanziario, nonche'  una  relazione  sulle  attivita'
svolte nell'anno precedente da  inviare  alla  Regione  ai  sensi  di
quanto previsto al comma 35, lettera b); 
        2)  sia  tenuta  una  contabilita'   separata   con   vincolo
dell'equilibrio della relativa gestione in  caso  di  svolgimento  di
attivita' per conto terzi; 
      b) la fondazione consegua il riconoscimento della  personalita'
giuridica di diritto privato ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante  norme
per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di  persone
giuridiche  private  e  di  approvazione  delle  modifiche  dell'atto
costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della legge n. 15
marzo 1997, n. 59) e, in quanto compatibili,  delle  disposizioni  di
cui  alla  legge  regionale  2  dicembre  1983,  n.  73   (Norme   di
organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate  alla  Regione
in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14
e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.
616); 
      c)  il   consiglio   di   amministrazione   sia   composto   da
rappresentanti dei soci in ragione  diretta  delle  quote  conferite,
salve le eccezioni previste in uno specifico  accordo  preventivo  da
sottoscriversi   con   il   soggetto   titolare   della    proprieta'
dell'archivio e della biblioteca del maestro Franco Zeffirelli; 
      d) i soci fondatori e ordinari si  impegnino  a  sottoscrivere,
sulla base dell'accordo preventivo di cui alla  lettera  c)  e  fatte
salve le  eccezioni  previste  dall'accordo  medesimo,  la  quota  di
partecipazione alla fondazione e a contribuire  con  proprie  risorse
alle sue attivita' correnti; 
      e) siano definite  le  modalita'  di  partecipazione  dei  soci
fondatori ed ordinari a garanzia dei fini pubblici  perseguiti  dalla
fondazione, con esplicita esclusione di soggetti  che  si  trovino  o
vengano a trovarsi in situazione di conflitto d'interesse con i  fini
medesimi; 
      f)  sia  recepito,  in  quanto  compatibile,  il  codice  etico
approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art.  7  della  legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge  finanziaria  regionale  per
l'esercizio 2007 - Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). 
    32. Possono far parte  della  fondazione,  in  qualita'  di  soci
fondatori ed ordinari, oltre  a  soggetti  pubblici,  anche  soggetti
privati che abbiano per scopi statutari lo  sviluppo  dell'arte,  del
cinema, del teatro e dello spettacolo e, nella sola qualita' di  soci
ordinari, soggetti privati che contribuiscano  con  propri  mezzi  al
perseguimento degli scopi della fondazione. 
    33. Il Presidente della  Regione,  ovvero  l'Assessore  regionale
competente in materia di cultura da lui delegato, esercita i  diritti
della Regione inerenti alla qualita' di socio  fondatore  e  provvede
agli adempimenti necessari per la partecipazione della  Regione  alla
fondazione. 
    34. Il Presidente della  Regione  provvede,  altresi',  ai  sensi
dell'art.  41,  comma  8,  dello  Statuto,  alla   designazione   dei
rappresentanti della Regione  negli  organi  della  fondazione.  Tali
rappresentanti sono vincolati, nell'esercizio  del  proprio  mandato,
all'osservanza  degli  indirizzi  e  delle  direttive  della   Giunta
regionale. 
    35. La fondazione trasmette alla Regione: 
      a) entro il 30 novembre di ciascun  anno,  il  programma  delle
attivita' che intende svolgere nell'anno  successivo,  corredato  del
relativo piano finanziario; 
      b) entro il 30 aprile di ciascun anno  il  bilancio  consuntivo
unitamente  ad  una  relazione  sulle  attivita'   svolte   nell'anno
precedente. 
    36. Agli oneri di cui ai commi dal 29 al 35 si provvede  mediante
l'istituzione: 
      a) nell'ambito dell'UPB G14, di un apposito capitolo  di  spesa
denominato «Partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Franco
Zeffirelli» con uno stanziamento, per l'esercizio  finanziario  2011,
di euro 200.000,00; 
      b) nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo  di  spesa
denominato  «Spese  per  le   attivita'   della   Fondazione   Franco
Zeffirelli» con uno stanziamento, per l'esercizio  finanziario  2011,
di euro 300.000,00. 
    37. Alla copertura degli oneri di cui al comma 36, lettere  a)  e
b),  si  provvede  mediante  il   prelevamento   di   pari   importo,
rispettivamente, per la parte capitale, dal capitolo  T28501  di  cui
alla lettera d) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio  di  previsione
2011 e, per la parte  corrente,  dal  capitolo  T27501  di  cui  alla
lettera f) dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione 2011. 
    38. La Regione, conformemente all'art. 6 dello Statuto,  al  fine
di  sostenere  la  crescita  della  cultura  della  legalita',  della
democrazia e  della  salvaguardia  delle  liberta'  fondamentali,  la
condanna di qualsiasi forma di estremismo, intolleranza e radicalismo
nei rapporti sociali e la custodia della memoria delle vittime e  dei
fatti che hanno caratterizzato gli eventi terroristici quale  modello
educazionale da trasmettere alle  giovani  generazioni,  promuove  la
realizzazione del Museo delle  vittime  del  terrorismo,  di  seguito
denominato Museo. 
    39.  Il  Museo  si  configura  quale  struttura  permanente   che
acquisisce,  conserva,  ordina  ed  espone,  in  via  continuativa  o
temporanea, opere,  memorie,  documenti  e  materiali  relativi  alle
vittime del terrorismo per finalita' di educazione, di  studio  e  di
ricerca. 
    40. Per le finalita' di cui al comma 38, la Giunta regionale, con
apposita deliberazione, previa acquisizione della relazione di cui al
comma 41, provvede in particolare: 
      a) a definire le condizioni e i termini  per  l'attivazione  di
una procedura ad evidenza pubblica funzionale all'individuazione  del
soggetto a cui affidare la realizzazione e gestione del Museo; 
      b) ad individuare i servizi, primari ed aggiuntivi, del Museo. 
    41. La Giunta regionale, con apposita  deliberazione,  istituisce
il «Comitato promotore della realizzazione del  Museo  delle  vittime
del terrorismo», di seguito denominato Comitato. Il  Comitato,  entro
due mesi dalla sua costituzione, predispone e trasmette  alla  Giunta
regionale una relazione che individui in particolare: 
      a) i contenuti tematici del Museo; 
      b) i soggetti, di natura pubblica  o  privata,  interessati  al
perseguimento delle finalita' del Museo o  comunque  in  possesso  di
materiali utili alle medesime finalita', nonche' le  possibili  forme
di partecipazione, accordo o collaborazione con gli stessi soggetti. 
    42. Agli oneri di cui ai commi dal 38 al 41, la Regione  provvede
mediante l'istituzione, nell'ambito  dell'UPB  G13,  di  un  apposito
capitolo denominato: «Spese per la promozione della realizzazione del
Museo delle vittime del terrorismo», con  uno  stanziamento  pari  ad
euro 50 mila, la cui copertura e' garantita mediante il  prelevamento
di  pari  importo  dal  capitolo  T27501  di  cui  alla  lettera   f)
dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011. 
    43. All'art. 2 della legge  regionale  24  dicembre  2010,  n.  9
(Disposizioni  collegate  alla  legge   finanziaria   regionale   per
l'esercizio 2011 - art. 12, comma  1,  legge  regionale  20  novembre
2001, n. 25) sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 36 e' sostituito dal seguente: 
      «36. La Regione provvede: 
        a) per gli oneri derivanti dalle spese per le attivita' della
fondazione, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G13,  di  un
apposito capitolo di spesa denominato: "Spese per le attivita'  della
fondazione "MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI  secolo",  con
uno  stanziamento  pari  ad  euro  500.000,00  per   ciascuna   delle
annualita' 2011-2013, la cui  copertura  e'  assicurata  mediante  il
prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla  lettera
f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011; 
        b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione
alla fondazione, mediante il capitolo G14505  con  uno  stanziamento,
per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00.»; 
      b) il comma 114 e' sostituito dal seguente: 
    «114. La Regione provvede: 
      a) per gli oneri derivanti dalle spese per le  attivita'  della
fondazione, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G13,  di  un
apposito capitolo di spesa denominato: "Spese per le attivita'  della
Fondazione Esposizione nazionale quadriennale d'arte  di  Roma",  con
uno  stanziamento  pari  ad  euro  200.000,00  per   ciascuna   delle
annualita' 2011-2013, la cui  copertura  e'  assicurata  mediante  il
prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla  lettera
f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011; 
      b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione  della  Regione
alla fondazione, mediante il capitolo G14506  con  uno  stanziamento,
per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 327.000,00.». 
    44.  L'Istituto  regionale  per  le  ville   tuscolane   (IRViT),
istituito ai sensi della legge  regionale  6  novembre  1992,  n.  43
(Istituzione  dell'Istituto  regionale   per   le   ville   tuscolane
-I.R.Vi.T.) e successive modifiche, e' confermato quale ente pubblico
dipendente della Regione ai sensi dell'art. 55 dello Statuto. 
    45. I commi 8 e 9 dell'art. 8 della legge regionale  1°  febbraio
2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali  istituite
ai  sensi  dell'art.  54  dello  Statuto.  Disposizioni   transitorie
relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) sono abrogati. 
    46. Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 18 maggio 1998,
n. 15, relativo a contributi all'Orchestra  regionale  del  Lazio  e'
sostituito dal seguente: «3. Agli oneri di cui al  presente  articolo
si provvede mediante il capitolo G13510 che assume la seguente  nuova
denominazione:  "Partecipazione  della  Regione  Lazio  all'attivita'
della Fondazione ICO -Orchestra di Roma e del Lazio (L.r. 15/98, art.
25)». 
    47.  Ferme  restando  le  competenze  delle   province   previste
nell'art.  4  della  legge   regionale   6   agosto   2007,   n.   13
(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche  alla  legge
regionale 6 agosto 1999,  n.  14  «Organizzazione  delle  funzioni  a
livello regionale e locale per  la  realizzazione  del  decentramento
amministrativo»  e  successive  modifiche)  come   modificato   dalla
presente legge, al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale  13/2007
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla  lettera  f)  le  parole  da:  «,  fatto  salvo  quanto
previsto» a: «numero 5)» sono soppresse; 
      b) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti: 
        «t-bis) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza,
dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle
tecnologie dell'informazione  e  comunicazione  (ICT),  attraverso  i
servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT); 
        t-ter) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e
privati operanti nel settore; 
        t-quater) la valorizzazione turistica del  sistema  turistico
regionale nonche' la promozione di manifestazioni e iniziative atte a
stimolare  flussi   turistici,   ivi   comprese   le   manifestazioni
tradizionali; 
        t-quinquies) il controllo della qualita' dei servizi.». 
    48. La lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della  legge  regionale
13/2007 e' abrogata. 
    49. All'art. 5 della legge regionale 13/2007  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      a) alla rubrica dopo le parole: «dei comuni» sono  aggiunte  le
seguenti: «e di Roma Capitale»; 
      b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. In attesa del completamento dell'attuazione di quanto
previsto dall'art. 24 della legge 5 maggio del 2009 n. 42 (Delega  al
Governo in materia d federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119
della Costituzione), Roma Capitale svolge le funzioni ed i compiti in
materia di turismo di cui al presente articolo.». 
    50. L'art. 6 della legge regionale n. 13/2007 e' abrogato. 
    51. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2007
e' inserito il seguente: «5-bis. Il regolamento di cui al comma 5, in
particolare, prevede, quali strutture periferiche  dell'Agenzia,  gli
uffici territoriali  del  turismo,  uno  per  ciascuna  delle  cinque
province della Regione.». 
    52. Sono abrogati: 
      a)  l'art.  60   della   legge   regionale   13/2007   relativo
all'esercizio provvisorio delle funzioni delle APT e soppressione; 
      b) il comma 4 dell'art. 38 della legge  regionale  28  dicembre
2007, n. 26, relativo a modifiche all'art. 60 della  legge  regionale
13/2007; 
      c) il comma 1 dell'art. 26 della legge  regionale  24  dicembre
2008, n. 31, relativo a modifiche concernenti l'esercizio provvisorio
delle funzioni delle APT. 
    53. Al comma 1 dell'art. 75 della legge regionale 6 agosto  1999,
n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per
la  realizzazione  del  decentramento  amministrativo)  e  successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla  lettera  e)  le  parole  da:  «,  fatto  salvo  quanto
previsto» a: «numero 5)» sono soppresse; 
      b) dopo la lettera n-quinquies) sono aggiunte le seguenti: 
        «n-sexies)        l'organizzazione         dell'informazione,
dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del  turista,  anche
con l'ausilio  delle  tecnologie  dell'informazione  e  comunicazione
(ICT), attraverso i servizi di informazione e  accoglienza  turistica
(IAT); 
        n-septies)  la  consulenza  e  l'assistenza  agli   operatori
pubblici e privati operanti nel settore; 
        n-octies) la valorizzazione turistica del  sistema  turistico
regionale nonche' la promozione di manifestazioni e iniziative atte a
stimolare  flussi   turistici,   ivi   comprese   le   manifestazioni
tradizionali; 
        n-nonies) il controllo della qualita' dei servizi.». 
    54. La lettera c-sexies) del comma 1  dell'art.  76  della  legge
regionale 14/1999 e' abrogata. 
    55. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  le
Aziende di promozione turistica (APT), istituite dall'art.  12  della
legge regionale 15 maggio 1997, n.  9  (Nuove  norme  in  materia  di
organizzazione turistica  nel  Lazio)  e  successive  modifiche  sono
soppresse  e  le  relative  funzioni  sono  esercitate   dall'Agenzia
regionale del turismo  di  cui  all'art.  12  della  legge  regionale
13/2007 e successive modifiche. 
    56. Ai fini dell'estinzione delle APT il Presidente della Regione
nomina un commissario liquidatore per ogni  APT.  A  decorrere  dalla
nomina dei commissari liquidatori cessano dalle funzioni i rispettivi
commissari straordinari di cui  all'art.  60  della  legge  regionale
13/2007.  Ai  commissari  liquidatori  e'   corrisposta   la   stessa
indennita' di carica dei commissari straordinari e la relativa  spesa
e' a carico dei bilanci di ciascuna APT. 
    57. Entro trenta giorni dalla  nomina  di  cui  al  comma  56,  i
commissari  liquidatori  con  la  collaborazione  del  collegio   dei
revisori  contabili,  trasmettono   alla   Regione   i   bilanci   di
liquidazione nonche' l'aggiornamento dei dati risultanti dai  decreti
presidenziali emanati in attuazione  dell'art.  60,  comma  4,  della
legge regionale n. 13/2007 e dei dati  riguardanti  il  personale  in
servizio. I bilanci  di  liquidazione  sono  approvati,  con  propria
deliberazione,  dalla  Giunta  regionale  e   sono   pubblicati   sul
Bollettino ufficiale della Regione (BUR). 
    58.  Il  patrimonio  mobiliare  ed  immobiliare  delle  APT,   in
proprieta' delle medesime al 31 dicembre 2010, cosi' come  risultante
dai bilanci di liquidazione, e' trasferito in proprieta' alla Regione
ed i commissari liquidatori, entro  quindici  giorni  dalla  data  di
approvazione dei bilanci di liquidazione, redigono  apposito  verbale
di consegna alla Regione che subentra, a  decorrere  dalla  data  del
verbale stesso, nella titolarita' dei rapporti  giuridici,  attivi  e
passivi, gia' facenti capo alle APT. 
    59. A decorrere dalla data del verbale di cui  al  comma  58,  il
personale di ruolo  delle  APT  e'  inquadrato  nella  corrispondente
categoria di appartenenza  e  profilo  professionale  dei  ruoli  del
personale  della  Giunta  regionale  ed  e'   assegnato   all'Agenzia
regionale del turismo, senza soluzione di continuita' del rapporto di
lavoro, del  contratto  applicato  e  del  trattamento  economico  in
godimento, nonche' delle  mansioni  svolte.  A  tal  fine  la  Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge  regionale  18  febbraio
2002,  n.  6  (Disciplina  del  sistema  organizzativo  della  Giunta
regionale e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al
personale regionale) e successive modifiche provvede  all'ampliamento
delle dotazioni organiche in considerazione del personale transitato.
Entro sessanta giorni dalla data del trasferimento del personale,  in
sede di contrattazione tra le organizzazioni sindacali di categoria e
la Regione, sono definite le procedure per l'eventuale  ricorso  alla
mobilita' volontaria verso gli enti locali  nonche'  per  l'eventuale
assegnazione  in  altre  strutture  regionali  o  agenzie   ed   enti
regionali. A seguito del subentro di cui  al  comma  58  gli  importi
iscritti nei bilanci di liquidazione a copertura delle spese  per  il
personale delle singole APT sono imputati ai capitoli  relativi  alle
spese del personale di ruolo della Regione. 
    60. A decorrere dalla data del verbale di cui  al  comma  58,  la
Regione individua le  sedi  degli  uffici  territoriali  dell'Agenzia
regionale del turismo di cui al comma 5-bis dell'art. 12 della  legge
regionale n. 13/2007, come  inserito  dal  comma  51  della  presente
legge. 
    61.  Espletati  gli  adempimenti  di  competenza,  i   commissari
liquidatori cessano dall'incarico, il collegio dei revisori contabili
decade  ed  il  Presidente  della  Regione  con  propri  decreti   da
pubblicare sul BUR, dichiara l'estinzione delle singole APT. 
    62. All'art. 7 della  legge  regionale  25  luglio  1996,  n.  29
(Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione) e successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente : "2.  Sviluppo  Lazio
SpA provvede  a  predisporre,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento delle domande, una relazione  istruttoria  contenente  la
valutazione economico-finanziaria  dei  progetti  pervenuti  e  delle
imprese richiedenti. Il Presidente della Regione nomina il nucleo  di
valutazione composto dal  dirigente  della  struttura  competente  in
materia di attivita' produttive, con funzioni di  presidente,  da  un
funzionario indicato dal direttore regionale competente in materia di
politiche per il lavoro e da un funzionario  indicato  dal  direttore
regionale competente  in  materia  di  programmazione  economica.  Il
nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni, verifica,  tenuto
conto  della  relazione  istruttoria  di  Sviluppo  Lazio   SpA,   la
rispondenza delle domande ai requisiti previsti dalla presente  legge
e la rispondenza dei progetti alle finalita' di cui all'art. 1, comma
1, lettera a) ed esprime la valutazione finale sulla  finanziabilita'
dei progetti presentati. Il direttore regionale competente in materia
di attivita' produttive, sulla  base  della  valutazione  finale  del
nucleo di valutazione,  con  propria  determinazione,  provvede  alla
concessione delle agevolazioni.»; 
      b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Sviluppo  Lazio
SpA eroga le agevolazioni previste dal presente  capo,  indicando  le
quote dei finanziamenti poste a carico  dei  fondi  speciali  di  cui
all'art.  8  e  dandone  comunicazione   alla   direzione   regionale
competente in materia di attivita' produttive.». 
    63. La lettera b) del comma 1 dell'art. 49 della legge  regionale
10 luglio 2007, n. 10 (Disciplina generale in materia di artigianato.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.  14  «Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione  del
decentramento amministrativo»  e  successive  modifiche  ed  a  leggi
regionali  concernenti  l'artigianato)  e  successive  modifiche   e'
soppressa. 
    64. L'art. 51 della legge regionale n. 10/2007 e' abrogato. 
    65. All'art. 52 della legge regionale n. 10/2007  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
      a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per  l'attuazione
degli interventi di cui  al  presente  articolo,  viene  individuato,
mediante procedura di evidenza pubblica, un soggetto gestore.»; 
      b) al comma 5 le parole: «, su proposta del Comitato di cui  al
comma   4,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:«,   con   propria
deliberazione,»; 
      c) al  comma  6  le  parole:  «da  Artigiancassa  S.p.A.»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal soggetto gestore»; 
      d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Le spese di
gestione relative alle attivita' di cui al presente articolo  sono  a
carico  della  Regione  con  le  modalita'   previste   da   apposita
convenzione da stipularsi con il soggetto gestore.». 
    66. All'art. 86 della legge regionale n. 10/2007  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera d)  del  comma  1  le  parole:  "ad  esclusione
dell'art. 3, dell'art. 4, comma 3, degli articoli 5, 6, 7, commi 1, 2
e 7, e dell'art. 8" sono soppresse; 
      b) alla lettera i)  del  comma  1  le  parole:  "ad  esclusione
dell'art. 5 e dell'art. 7, commi 2, 3 e 4" sono soppresse. 
    67. All'art. 8 della legge regionale 24  dicembre  2008,  n.  31,
relativo  alla  patrimonializzazione  dei  Confidi  del  Lazio,  sono
apportate  le  seguenti  modifiche:  a)  al  comma  1,   la   parola:
"straordinario" e' soppressa; b) al comma 4, le parole:  "dalla  data
di entrata in vigore della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dalla data di concessione del contributo". 
    68. Il  termine  previsto  dall'art.  8,  comma  4,  della  legge
regionale 31/2008, come modificato dal comma 67, si applica anche  ai
Confidi che, alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
abbiano gia' ricevuto contributi ai sensi del  citato  art.  8  della
legge regionale n. 31/2008. 
    69. La Regione istituisce  il  premio  annuale  denominato  "Euro
d'oro", nell'ambito degli interventi volti all'attuazione  del  patto
di stabilita' regionalizzato per il  rispetto  dei  vincoli  e  delle
regole riguardanti la disciplina del patto di stabilita'  interno  da
parte degli enti locali del territorio regionale. 
    70. Il premio "Euro d'oro" e' assegnato agli enti locali virtuosi
che  si  distinguono  nell'attuazione   del   patto   di   stabilita'
regionalizzato e nel rispetto dei  relativi  vincoli,  attraverso  la
concessione di un  contributo  da  destinare  alla  realizzazione  di
un'opera in favore della cittadinanza. 
    71. Agli oneri di cui al premio "Euro d'oro" si provvede mediante
l'istituzione, nell'ambito dell'UPB  C22,  di  un  apposito  capitolo
denominato: "Premio Euro d'oro nell'ambito dell'attuazione del  patto
di stabilita' regionalizzato", con  uno  stanziamento  pari  ad  euro
500.000,00 per ciascuna delle annualita' 2011-2013, la cui  copertura
e' assicurata mediante il prelevamento di pari importo  dal  capitolo
T28501 di cui alla lettera d) dell'elenco n. 4 allegato  al  bilancio
di previsione 2011. 
    72. Al fine di sostenere lo sviluppo economico  e  sociale  delle
cinque province del Lazio, la Regione istituisce  il  "Fondo  per  la
valorizzazione dell'identita'  territoriale",  con  uno  stanziamento
complessivo pari ad euro 10 milioni a valere sul triennio 2011-2013. 
    73. Il fondo di cui al comma 72 e' destinato al finanziamento  di
un intervento per  provincia,  finalizzato  alla  valorizzazione  del
luogo  ed  al  miglioramento   delle   condizioni   di   vita   della
cittadinanza, nel  rispetto  dell'identita'  e  della  vocazione  del
territorio. 
    74. La Giunta regionale, con propria deliberazione  da  adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di  bilancio,
di concerto con l'Assessore competente in  materia  di  enti  locali,
stabilisce i criteri e le modalita' per l'accesso al fondo di cui  al
comma 72 e in particolare le caratteristiche  tecniche  dei  progetti
ammissibili e  la  tempistica  per  la  presentazione  degli  stessi,
tenendo conto che e' ammesso a finanziamento  un  singolo  intervento
per provincia. 
    75.  Agli  oneri  di  cui  al  "Fondo   per   la   valorizzazione
dell'identita'  territoriale"  si  provvede  mediante  l'istituzione,
nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato:  "Fondo
per  la   valorizzazione   dell'identita'   territoriale"   con   uno
stanziamento pari ad euro 1 milione per l'annualita' 2011, 5  milioni
per l'annualita' 2012 e 4  milioni  per  l'annualita'  2013,  la  cui
copertura e' assicurata mediante il prelevamento di pari importo  dal
capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'elenco n. 4  allegato  al
bilancio di previsione 2011. 
    76. La Regione, al fine  di  prevenire  il  rischio  di  dissesto
finanziario nonche' le gravi situazioni di disequilibrio di  bilancio
da parte dei comuni, istituisce il "Fondo per prevenire  il  dissesto
finanziario dei comuni". 
    77. Il fondo di cui al comma 76 e' finalizzato  alla  concessione
di contributi straordinari per il  risanamento  economico-finanziario
dei comuni con una situazione  di  rischio  di  dissesto  finanziario
riferibile,  negli  ultimi  due  esercizi  finanziari,  ai   seguenti
indicatori: 
      a) utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria; 
      b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio; 
      c) disavanzo di amministrazione. 
    78. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
su proposta dell'Assessore al bilancio, di concerto  con  l'Assessore
agli enti locali, sentite le commissioni consiliari competenti,  sono
stabiliti: 
      a) i criteri e le modalita' per l'accesso al fondo  di  cui  al
comma 76, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di cui alla
parte II, titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
(Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali)  e
successive modifiche e dei parametri di cui al decreto del  Ministero
dell'Interno del 24 settembre 2009 (Individuazione degli enti  locali
strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi
per il triennio 2010-2012); 
      b) l'istituzione e il funzionamento della  commissione  tecnica
di supporto per la valutazione delle domande  di  concessione,  nella
cui composizione  deve  essere  garantita  la  partecipazione  di  un
dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le
strutture organizzative interne all'assessorato competente in materia
di bilancio e di due esperti  in  materia  di  gestione  economica  e
contabile degli enti locali delle amministrazioni centrali; 
      c) le procedure ed i parametri di controllo  a  cui  il  comune
beneficiario deve sottoporsi nel biennio  successivo  al  ricevimento
dell'apposito contributo. 
    79. Agli oneri  di  cui  al  "Fondo  per  prevenire  il  dissesto
finanziario  dei  comuni"   si   provvede   mediante   l'istituzione,
nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato:  "Fondo
per  prevenire  il  dissesto  finanziario   dei   comuni"   con   uno
stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per l'annualita' 2011 ed  euro
2.000.000,00 per ciascuna  delle  annualita'  2012  e  2013,  la  cui
copertura e' assicurata mediante il prelevamento di pari importo  dal
capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'elenco n. 4  allegato  al
bilancio di previsione 2011. 
    80.  Al  fine  di  armonizzare  ed  integrare   la   contabilita'
civilistica delle societa' strumentali in  house  con  le  previsioni
della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme  in  materia  di
programmazione, bilancio e contabilita' della Regione)  e  successive
modifiche, tra cui quelle rese necessarie o opportune dalla  legge  5
maggio 2009, n. 42 (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo
fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) e successive
modifiche e norme da essa derivate e dalla legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e successive modifiche
ed al fine di assicurare la conformita'  alla  normativa  dell'Unione
europea, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  su  proposta  del  Presidente  della  Regione,   sentita   la
commissione consiliare competente, disciplina  in  modo  organico  ed
omogeneo le modalita' di gestione e di controllo ex-ante, in  itinere
ed expost delle attivita' e  delle  risorse  finanziarie  affidate  a
dette societa'. 
    81. Il comma 2 dell'art. 14-bis della legge  regionale  4  agosto
2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo  dell'innovazione  e
del trasferimento  tecnologico  nella  Regione  Lazio)  e  successive
modifiche e' sostituito dal seguente: 
    "2. Alla realizzazione  delle  attivita'  operative  inerenti  al
fondo provvede la Societa' Finanziaria Laziale di Sviluppo SpA (Filas
SpA). La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  definisce  le
modalita' per la gestione e l'utilizzo  del  fondo  e  individua  gli
interventi finanziabili, privilegiando le azioni  che  migliorano  le
ricadute sul sistema produttivo regionale, dell'attivita' di  ricerca
realizzata dalle universita'  e  dagli  altri  organismi  di  ricerca
pubblici del Lazio.". 
    82. In attuazione del riordino  delle  partecipazioni  societarie
previsto all'art. 8 della  legge  regionale  10  agosto  2010,  n.  3
(Assestamento del bilancio  annuale  e  pluriennale  2010-2012  della
Regione  Lazio)  il  Presidente  della  Regione,  ovvero  l'Assessore
regionale competente in materia da lui delegato, sono autorizzati, in
conformita' alle  previsioni  del  codice  civile  e  dei  rispettivi
statuti societari, a porre in essere le iniziative necessarie per: 
      a) la cessione della partecipazione  societaria  alla  Centrale
del latte S.p.A., acquisita in attuazione dell'art.  32  della  legge
regionale 16 febbraio 2000, n. 12, relativo  all'acquisto  di  azioni
nell'ambito della privatizzazione della Centrale del  latte  di  Roma
S.p.A.; 
      b) lo scioglimento e la liquidazione della societa' ARCEA Lazio
S.p.A.  di  cui  alla  legge  regionale  28  ottobre  2002,   n.   37
(Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la  manutenzione  e
la gestione a tariffa o a pedaggio della rete  autostradale  e  delle
infrastrutture   di   viabilita'   a   pedaggio.   Promozione   della
costituzione di una societa' per azioni a partecipazione regionale) e
successive modifiche; 
      c) la cessione della  partecipazione  societaria  Camera  della
Moda,  oggi  denominata  Alta  Roma  SCpA,  acquisita  in  attuazione
dell'art. 81 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24,  relativo
alla partecipazione della Regione all'Agenzia per la moda. 
    83. L'art. 52  della  legge  regionale  22  maggio  1997,  n.  11
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 "art.  28  legge
regionale  11  aprile  1986,  n.  17")  e  successive  modifiche   e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  52.  -  1.  La  Regione,   nell'ambito   delle   finalita'
statutarie, dei principi e delle politiche di integrazione europea  e
dei propri programmi di sviluppo economico e sociale  del  territorio
regionale, nonche' delle previsioni del codice  civile,  promuove  la
costituzione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto,  di  una  societa'
regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio S.p.A. 
    2. La partecipazione della Regione alla societa'  e'  subordinata
alla condizione  che  il  relativo  atto  costitutivo  e  lo  statuto
prevedano: 
      a) disposizioni  tese  a  garantire  il  rispetto  del  diritto
dell'Unione europea e della normativa statale in materia di in  house
providing; 
      b) con riguardo all'oggetto  sociale,  che  la  societa'  operi
quale strumento di attuazione delle  politiche  regionali  dirette  a
favorire l'accesso al credito a favore delle piccole e medie  imprese
e dei soggetti di volta in volta individuati  dalla  Regione  per  il
perseguimento di particolari finalita' di interesse  pubblico  e  che
svolga attivita' di assistenza  tecnica,  nelle  materie  di  propria
competenza, a favore della Regione. 
    3. Le attivita' si esplicano attraverso il rilascio  di  garanzie
in forma diretta, di cogaranzia  e  di  controgaranzia.  A  tal  fine
Unionfidi Lazio S.p.A. stipula apposite convenzioni con  istituti  di
credito, intermediari finanziari, enti  previdenziali  ed  agenti  di
riscossione. Le  risorse  attribuite  dalla  Regione  secondo  quanto
disposto dall'art. 13 della legge regionale 6  febbraio  2003,  n.  3
(Bilancio  di  previsione  della  Regione   Lazio   per   l'esercizio
finanziario 2003) sono costituite in parte in denaro ed in  parte  da
garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 46 della  legge  regionale  20
novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio  e
contabilita' della Regione). Le risorse possono essere utilizzate per
garantire titoli o altri strumenti finanziari  previa  autorizzazione
della Regione stessa. 
    4. Per la  concessione  delle  garanzie  a  favore  dei  soggetti
beneficiari Unionfidi Lazio S.p.A. costituisce uno  o  piu'  comitati
crediti, che  operano  in  autonomia  decisionale.  I  comitati  sono
costituiti nel rispetto degli orientamenti in  materia  di  vigilanza
sul credito  e  comprendono,  tra  gli  altri,  almeno  un  dirigente
regionale, nominato con decreto del  Presidente  della  Regione,  con
potere di veto sulla concessione delle  garanzie  limitatamente  agli
aspetti di legittimita'. 
    5. La Giunta regionale con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'Assessore competente in materia di  bilancio,  approva  i  piani
annuali e triennali di attivita' adottati da Unionfidi Lazio  S.p.A.,
in  coerenza  con  le  linee  della   programmazione   regionale   ed
attribuisce le risorse finanziarie necessarie  alla  copertura  delle
spese di gestione della societa' mediante il capitolo C21504.». 
    84. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, Unionfidi Lazio S.p.A. adegua il  proprio  statuto  a
quanto previsto dall'art. 52  della  l.r.  11/1997,  come  da  ultimo
modificato dal comma 83. 
    85. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali  stabiliti
dallo Stato in materia  tributaria,  stabilisce,  in  relazione  alla
tassa automobilistica,  che  le  sanzioni  per  omissione,  totale  o
parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta  a
titolo di tributo, e le sanzioni per  ritardato  versamento,  possono
essere  irrogate  mediante   iscrizione   a   ruolo,   senza   previa
contestazione,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma   3,   del   decreto
legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472  (Disposizioni  generali  in
materia  di  sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di  norme
tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge  23  dicembre
1996, n. 662) e successive modifiche. 
    86. La cartella di pagamento riferita alle  sanzioni  di  cui  al
comma 85 deve contenere i dati prescritti dall'art.  12  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   602
(Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul   reddito)   e
successive modifiche e relative disposizioni di  attuazione,  nonche'
dalle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 27 luglio  2000,  n.
212  (Disposizioni  in   materia   di   statuto   dei   diritti   del
contribuente). 
    87. Relativamente ai tributi regionali, in  materia  di  sanzioni
amministrative tributarie si applicano, per quanto  non  disciplinato
dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n.  471  (Riforma  delle  sanzioni  tributarie  non
penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore  aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell`art. 3, comma 133, lettera
q), della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662), al d.lgs. 472/1997 e al
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  473  (Revisione  delle
sanzioni amministrative in materia di  tributi  sugli  affari,  sulla
produzione e sui consumi nonche' di altri tributi indiretti, a  norma
dell`art. 3, comma 133, lettera q), della legge n. 23 dicembre  1996,
n. 662) e successive modifiche. 
    88. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5  luglio  1994,
n.  30  (Disciplina  delle  sanzioni  amministrative  di   competenza
regionale) e' sostituito dal seguente: 
      "1. I pagamenti delle sanzioni amministrative  sono  effettuati
tramite  bonifico  bancario  alla  Tesoreria  regionale   o   tramite
versamento sul conto corrente postale intestato alla Regione Lazio.". 
    89. All'art. 24 della legge regionale  18  febbraio  2002,  n.  6
(Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio  e
disposizioni relative alla dirigenza ed  al  personale  regionale)  e
successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la rubrica "Valutazione dei dirigenti" e'  sostituita  dalla
seguente: "Valutazione e responsabilita' dei dirigenti"; 
      b) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Il  mancato
raggiungimento degli obiettivi, accertato  attraverso  le  risultanze
del sistema di valutazione di cui ai capi II, III e  IV  della  legge
regionale 16 marzo 2011, n. 1, in  materia  di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
amministrazioni  regionali,  ovvero  l'inosservanza  delle  direttive
imputabili al dirigente  comportano,  previa  contestazione  e  ferma
restando  l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
disciplina contenuta nel contratto  collettivo,  l'impossibilita'  di
rinnovo  dello  stesso  incarico  dirigenziale.  In  relazione   alla
gravita'  dei   casi,   l'amministrazione   puo',   inoltre,   previa
contestazione e  nel  rispetto  del  principio  del  contraddittorio,
revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del  ruolo
di cui all'art. 15 della presente legge ovvero recedere dal  rapporto
di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo."; 
      c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Al di  fuori  dei
casi di cui al comma 4, al dirigente  nei  confronti  del  quale  sia
stata accertata, previa contestazione e nel  rispetto  del  principio
del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge  e  dai
contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di
vigilanza sul rispetto, da parte del personale  assegnato  ai  propri
uffici,   degli   standard   quantitativi   e   qualitativi   fissati
dall'amministrazione in materia di ottimizzazione della produttivita'
del  lavoro  pubblico   e   di   efficienza   e   trasparenza   delle
amministrazioni regionali, la retribuzione di risultato e' decurtata,
sentito il Comitato dei garanti, in  relazione  alla  gravita'  della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento."; 
      d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7.  I  provvedimenti
di cui ai commi 4 e  5  sono  adottati  previo  conforme  parere  del
Comitato dei garanti di cui all'art. 25. Il parere del  Comitato  dei
garanti viene reso entro il termine di  quarantacinque  giorni  dalla
richiesta;  decorso  inutilmente  tale  termine  si   prescinde   dal
parere.". 
    90. L'art. 25 della legge  regionale  6/2002  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 25. - (Comitato dei garanti) - 1. E' istituito il  Comitato
dei garanti, di seguito denominato Comitato, che esprime il parere di
cui all'art. 24, comma 7. 
    2. Il Comitato e'  costituito,  nel  rispetto  del  principio  di
genere, con decreto del Presidente della Regione ed e' composto da: 
      a) un consigliere  della  Corte  dei  conti,  con  funzioni  di
presidente del Comitato; 
      b) due componenti, di cui uno scelto fra esperti in materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni  e  l'altro
tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza  nei  settori
dell'organizzazione amministrativa; 
      c) un dirigente di struttura dirigenziale di  livello  generale
del ruolo della Giunta regionale; 
      d) un componente dell'Organismo indipendente di valutazione. 
    3. Il Comitato resta in carica  tre  anni  e  l'incarico  non  e'
rinnovabile. Per la partecipazione al Comitato  non  e'  prevista  la
corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. 
    4. Le agenzie di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n.  1
(Norme generali relative alle agenzie regionali  istituite  ai  sensi
dell'art. 54 dello  Statuto.  Disposizioni  transitorie  relative  al
riordino  degli  enti  pubblici  dipendenti)  possono  avvalersi  del
Comitato, previa stipula di apposita convenzione. 
    5. Con il regolamento  di  organizzazione  sono  disciplinate  le
modalita' di scelta dei componenti di cui al comma 2, lettera c) e di
funzionamento del Comitato stesso.». 
    91. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno  2001,
n. 13 (Riconoscimento  della  funzione  sociale  ed  educativa  degli
oratori) e successive modifiche le parole: "a  valere  sull'esercizio
finanziario in corso" sono soppresse. 
    92. Dopo il comma  171  dell'art.  2  della  legge  regionale  24
dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate  alla  legge  finanziaria
regionale per l'esercizio 2011) e' inserito il seguente: 
    «171-bis. Agli oneri di cui ai commi dal 165 al 171 si provvede: 
      a) per i contributi della Regione in conto interessi,  mediante
il capitolo E61405 denominato: "Contributi  in  conto  interessi  per
l'edilizia agevolata (spesa obbligatoria)" con uno stanziamento  pari
ad euro 3.000.000,00 per l'annualita' 2011, ed euro 13.000.000,00 per
ciascuna delle annualita' 2012 e 2013; 
      b)  per  la  spesa  relativa  alla   costituzione   del   Fondo
Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e prestiti  Investimenti
SGR S.p.a., mediante il capitolo E61507  denominato:  "Spesa  per  la
costituzione del Fondo Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e
prestiti  Investimenti  SGR  S.p.a."  con   uno   stanziamento,   per
l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 1.000.000,00; 
      c) per la partecipazione della Regione  al  Fondo  Investimenti
per l'abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti  SGR  S.p.a.,
mediante il capitolo E62524 denominato: "Partecipazione della Regione
Lazio al  Fondo  Investimenti  per  l'abitare  di  Cassa  depositi  e
prestiti Investimenti SGR S.p.a." con uno stanziamento, per  ciascuna
delle annualita' 2012 e 2013, pari ad euro 5.000.000,00.". 
    93. Al fine di diversificare e  valorizzare  l'offerta  turistica
locale del Comune di Fiuggi, l'importo pari ad  euro  4.500.000,00  a
valere sul capitolo C12511,  esercizi  finanziari  2011  e  2012,  e'
destinato alla realizzazione di una struttura congressuale. 
    94.  La  Regione  sostiene  la  crescita  e  lo  sviluppo  locale
attraverso il "Programma straordinario dei  lavori  pubblici  per  lo
sviluppo locale", da attuarsi tramite gli enti locali del Lazio o  le
loro articolazioni territoriali e la cui dotazione  finanziaria,  per
il triennio 2011-2013, e' pari ad euro 60.000.000,00. 
    95. La Giunta regionale, con propria deliberazione  da  adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di  bilancio,
sentito il parere della commissione consiliare competente,  definisce
i criteri e le modalita' del programma di cui al comma 94. 
    96. Agli oneri di cui ai commi 94 e 95 si  provvede  mediante  le
disponibilita': 
      a)  di  cui  al  capitolo  C22547,  a  valere  sugli   esercizi
finanziari 2011 e 2012, per euro 15.000.000,00; 
      b)  di  cui  al  capitolo  C12520,  a  valere  sugli   esercizi
finanziari 2011, 2012 e 2013, per euro 45.000.000,00. 
    97. Fatte salve le cause di  ineleggibilita'  e  incompatibilita'
previste dalla vigente normativa statale e regionale,  gli  incarichi
di componente degli  organi  degli  enti  pubblici  dipendenti  dalla
Regione di cui all'art. 55 dello Statuto nonche' di societa' e  altri
enti privati a partecipazione regionale  di  cui  all'art.  56  dello
Statuto, la cui nomina sia riservata alla Regione, non possono essere
conferiti a coloro che siano  coniugi,  parenti  o  affini  entro  il
quarto grado, in linea retta e in linea collaterale,  di  consiglieri
regionali e di  componenti  della  Giunta  regionale,  in  carica  al
momento del conferimento dell'incarico. 
    98. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i soggetti  che  rivestano
incarichi di componente degli organi degli enti  pubblici  dipendenti
dalla  Regione  trasmettono  alla  Presidenza   della   Regione   una
dichiarazione circa la sussistenza di una delle cause di cui al comma
97. Sulla base delle dichiarazioni  pervenute,  il  Presidente  della
Regione accerta la sussistenza di una delle cause di cui al comma  97
e, con propri decreti, dichiara la decadenza del componente  nominato
e provvede alla nomina del nuovo componente secondo  quanto  previsto
dall'art. 55 dello Statuto. 
    99. Le disposizioni di cui al comma 97 si applicano alle societa'
e agli altri enti privati a partire dal primo  rinnovo  degli  organi
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 
    100. Le disposizioni di cui  ai  commi  97  e  98  si  applicano,
altresi', ai commissari ad acta e straordinari nominati dalla Regione
negli enti di cui al medesimo comma 97. 
    101. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina  del
sistema organizzativo della Giunta e  del  Consiglio  e  disposizioni
relative alla dirigenza  ed  al  personale  regionale)  e  successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 7 dell'art. 20 le parole da: "a persone esterne" a:
"concrete esperienze di lavoro" sono sostituite dalle  seguenti:  "ai
soggetti indicati dal presente comma. Gli incarichi  sono  conferiti,
fornendone  esplicita  motivazione,  a  persone  di   particolare   e
comprovata qualificazione professionale, non  rinvenibile  nei  ruoli
dell'amministrazione, che abbiano svolto attivita'  in  organismi  ed
enti pubblici o  privati  ovvero  aziende  pubbliche  o  private  con
esperienza  acquisita  per  almeno   un   quinquennio   in   funzioni
dirigenziali,   o   che   abbiano    conseguito    una    particolare
specializzazione professionale, culturale  e  scientifica  desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da  pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per  almeno
un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi  compresa
l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista  per
l'accesso  alla  dirigenza  e  siano  in  possesso  degli   ulteriori
requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. Per la durata dell'incarico
i dipendenti appartenenti  ai  ruoli  dell'amministrazione  regionale
sono collocati  in  aspettativa  senza  assegni,  con  riconoscimento
dell'anzianita' di servizio."; 
      b) al comma 9 dell'art. 20  le  parole:  "ridotto  del  50  per
cento" sono soppresse; 
      c) al comma 6 dell'art. 38 le parole da: "a persone esterne" a:
"concrete esperienze di lavoro" sono sostituite dalle  seguenti:  "ai
soggetti indicati dal presente comma. Gli incarichi  sono  conferiti,
fornendone  esplicita  motivazione,  a  persone  di   particolare   e
comprovata qualificazione professionale, non  rinvenibile  nei  ruoli
dell'amministrazione, che abbiano svolto attivita'  in  organismi  ed
enti pubblici o  privati  ovvero  aziende  pubbliche  o  private  con
esperienza  acquisita  per  almeno   un   quinquennio   in   funzioni
dirigenziali,   o   che   abbiano    conseguito    una    particolare
specializzazione professionale, culturale  e  scientifica  desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da  pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per  almeno
un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi  compresa
l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista  per
l'accesso  alla  dirigenza  e  siano  in  possesso  degli   ulteriori
requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. Per la durata dell'incarico
i dipendenti appartenenti  ai  ruoli  dell'amministrazione  regionale
sono collocati  in  aspettativa  senza  assegni,  con  riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.". 
    102. All'art. 19 della legge regionale  28  aprile  2006,  n.  4,
relativo alla valorizzazione del  patrimonio  immobiliare  regionale,
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 dopo le parole: "comunque acquisiti  al  suddetto
patrimonio"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ivi  compresi  quelli
trasferiti per effetto dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 11
agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale  e  pluriennale
2008-2010  della  Regione  Lazio),  fatta  eccezione  per   i   fondi
rustici,"; 
      b) al comma  2  le  parole:  "Con  deliberazione  della  Giunta
regionale,  sentita  la  commissione  consiliare   competente,   sono
stabiliti i criteri, le modalita' e gli strumenti  operativi  per  la
gestione e la valorizzazione del patrimonio  immobiliare  di  cui  al
comma 1, ivi compresa la facolta' di riservare  una  percentuale  dei
predetti immobili a favore delle fasce  sociali  piu'  deboli."  sono
sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale, con  regolamento  di
attuazione e integrazione adottato ai sensi dell'art.  47,  comma  2,
lettera b), dello Statuto, disciplina i criteri, le modalita'  e  gli
strumenti  operativi  per  la  gestione  e  la   valorizzazione   del
patrimonio immobiliare di cui al comma 1."; 
      c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        "2-bis. I beni di cui al comma  1  sono  inseriti  nel  piano
delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari previsto dall'art.  1,
comma 31 della legge regionale 11 agosto 2009,  n.  22  (Assestamento
del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio). 
    103. Al comma 10 dell'art. 1  della  legge  regionale  11  agosto
2008, n. 14, relativo alla disciplina concernente i  beni  trasferiti
alla Regione al fine di  contribuire  all'azzeramento  del  disavanzo
sanitario, le parole: "agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11
settembre   2003,   n.   29   e   successive   modifiche,   relativi,
rispettivamente, alla vendita dei fondi  rustici  facenti  parte  del
patrimonio pro indiviso delle aziende unita' sanitarie locali e  alla
dismissione del patrimonio immobiliare,  nonche'  all'art.  36  della
legge regionale 13 settembre 2004,  n.  11  e  successive  modifiche,
relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare" sono sostituite
dalle seguenti: ", all'art. 17 della  legge  regionale  11  settembre
2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di  previsione  della  Regione
Lazio  per  l'anno  finanziario   2003)   e   successive   modifiche,
limitatamente ai fondi rustici e all'art. 19 della legge regionale 28
aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio  2006)
e successive modifiche.". 
    104. Il comma 34 dell'art. 1  della  legge  regionale  11  agosto
2009, n. 22, relativo ai beni immobili non soggetti a dismissione, e'
sostituito dal seguente: 
      "34. Le superfici boschive e le aree destinate a verde pubblico
non sono oggetto di dismissione.". 
    105. Fatto salvo quanto previsto dal comma 106,  sono  o  restano
abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) l'art. 18 (Dismissione del  patrimonio  immobiliare  facente
parte del fondo comune di  investimento  immobiliare  chiuso  di  cui
all'art. 24, comma 4, lettera a), della  legge  regionale  16  giugno
1994, n. 18 concernente il riordino del Servizio sanitario regionale,
e successive modifiche) della legge regionale 11 settembre  2003,  n.
29; 
      b) l'art. 48 (Modifiche all'art. 18 della  legge  regionale  11
settembre 2003,  n.  29  e  all'art.  36  della  legge  regionale  13
settembre 2004, n.  11,  relativi  alla  dismissione  del  patrimonio
immobiliare di cui all'art. 24 della legge regionale 16 giugno  1994,
n. 18) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4; 
      c) l'art. 35 (Modifica dell'art. 18 della  legge  regionale  11
settembre 2003,  n.  29  relativo  alla  dismissione  del  patrimonio
immobiliare  facente  parte  del   fondo   comune   di   investimento
immobiliare chiuso di cui all'art. 24, comma  4,  lettera  a),  della
legge regionale 16 giugno 1994, n. 18  concernente  il  riordino  del
Servizio sanitario regionale, e  successive  modifiche)  della  legge
regionale 13 settembre 2004, n. 11; 
      d) l'art. 16 (Abrogazione dell'art. 18, comma  14  della  legge
regionale 11 settembre 2003, n.  29  "Assestamento  del  bilancio  di
previsione della Regione Lazio per l'anno  finanziario  2003")  della
legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2; 
      e) l'art. 36 (Dismissione del  patrimonio  immobiliare  facente
parte del patrimonio pro-indiviso delle Aziende USL del Lazio di  cui
all'art. 24 della legge regionale 18/1994) della legge  regionale  13
settembre 2004, n. 11; 
      f)  l'art.  16  (Valorizzazione  del  patrimonio  della  "GEPRA
comunione delle ASL del Lazio") della  legge  regionale  28  dicembre
2006, n. 27. 
    106. Per le procedure di alienazione del  patrimonio  immobiliare
pro-indiviso delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) attivate  ai  sensi
dell'art. 17, commi 6 e seguenti e dell'art. 18 della legge regionale
29/2003 e successive modifiche, in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, continuano ad applicarsi  le  norme  ivi
previste. 
    107.  Nelle  more  dell'approvazione  di  un'organica  disciplina
normativa in  materia  di  cinema  ed  audiovisivo  la  Regione,  con
deliberazione della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore
regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione  del
parere della commissione consiliare permanente competente in  materia
di  cultura,  individua  gli  interventi  da  realizzare  nel   corso
dell'esercizio finanziario 2011 ed indica, in particolare: 
      a) i beneficiari; 
      b) le tipologie degli interventi e le relative priorita'; 
      c) le modalita' ed i criteri di concessione degli aiuti. 
    108. Gli interventi di cui  al  comma  107  sono  realizzati  nel
rispetto   dei   principi,   anche   di   derivazione   europea,   di
imparzialita',  trasparenza   e   pubblicita'   e   con   l'eventuale
avvalimento delle societa' a partecipazione regionale che si occupano
di attivita', programmi  o  progetti  riconducibili  al  settore  del
cinema e dell'audiovisivo o che operano nel settore del credito  alle
imprese. 
    109. Agli oneri di cui ai commi 107 e 108 si provvede: 
      a)  per  l'attuazione  degli  interventi  di  parte   corrente,
mediante  l'istituzione,  nell'ambito  dell'UPB  G11,  del   capitolo
denominato "Fondo regionale per  il  cinema  e  l'audiovisivo  (parte
corrente)" con uno stanziamento, per  l'esercizio  finanziario  2011,
pari ad euro  500  mila,  la  cui  copertura  e'  garantita  mediante
prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla  lettera
f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011; 
      b)  per  l'attuazione  degli  interventi  di  parte   capitale,
mediante  l'istituzione,  nell'ambito  dell'UPB  G12,  del   capitolo
denominato: "Fondo regionale per il  cinema  e  l'audiovisivo  (parte
capitale)", con uno stanziamento, per l'esercizio  finanziario  2011,
pari ad euro 15 milioni, la cui copertura e'  garantita  mediante  il
prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla  lettera
b) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011. 
    110. Dopo la lettera g quinquies) del comma 2 dell'art.  8  della
legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi  volti
a  favorire  un  sistema  integrato  di  sicurezza  nell'ambito   del
territorio regionale) e successive modifiche e' aggiunta, in fine, la
seguente: 
    "g  sexies)  un  rappresentante  della  sicurezza   penitenziaria
designato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP)". 
    111. Il Bollettino ufficiale telematico della Regione, di seguito
denominato BUR, e'  lo  strumento  di  informazione  e  comunicazione
istituzionale e di pubblicita' legale, ai sensi  dell'art.  52  dello
Statuto, delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti di  alta
amministrazione nonche' di altri atti della Regione ed e' redatto  in
forma digitale e diffuso in forma telematica,  nell'apposita  sezione
del sito Internet ufficiale della Regione Lazio, con modalita'  volte
a garantire  l'autenticita',  l'integrita'  e  la  conservazione  dei
documenti digitali nativi in esso contenuti. 
    112. Il BUR costituisce  una  delle  parti  essenziali  del  sito
ufficiale della Regione, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo
7  marzo  2005,  n.  82  (Codice  dell'amministrazione  digitale)   e
successive  modifiche,  e  la  sua  pubblicazione  e'  curata   dalla
struttura amministrativa della  Giunta  regionale  cui  competono  la
direzione, la redazione e la gestione del BUR. 
    113. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  12  della  legge
regionale 16 marzo 2011, n. 1, in  materia  di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
amministrazioni regionali, gli atti amministrativi della Regione sono
pubblicati sul BUR in forma integrale, fatto salvo  il  rispetto  dei
principi di pertinenza, indispensabilita', necessita' e non eccedenza
nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti
medesimi, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto  legislativo  30
giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali).  La  pubblicazione  in   forma   integrale   degli   atti
amministrativi  della  Regione   sul   BUR   costituisce   forma   di
soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti, in conformita' a
quanto disposto dalla legge regionale 22 ottobre 1993, n.  57  (Norme
generali  per  lo  svolgimento   del   procedimento   amministrativo,
l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi  e  la
migliore funzionalita' dell'attivita'  amministrativa)  e  successive
modifiche e ha efficacia notiziale, fatta  salva  la  facolta'  degli
organi della Regione di disporre in merito all'efficacia legale della
pubblicazione sul BUR dei propri atti amministrativi. 
    114. Le modalita' tecnologiche volte a garantire  la  formazione,
l'integrita', l'autenticita' e la  conservazione  a  norma  di  legge
dell'edizione informatica originale del BUR nonche' le  modalita'  di
gestione,  anche  contabile,  sono  stabilite  con   regolamento   di
attuazione e integrazione, approvato dalla Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, che  disciplina  in
particolare: 
      a) tempi e modalita' del procedimento di pubblicazione del  BUR
e degli atti sul BUR, in  armonia  con  le  disposizioni  vigenti  in
materia di flussi documentali dematerializzati; 
      b) l'aggiornamento delle modalita' tecnologiche di  inserimento
del BUR in  rete  al  variare  delle  norme  vigenti  in  materia  di
diplomatica del documento informatico, con particolare riferimento al
rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 82/2005; 
      c) le modalita' per la trasmissione  in  via  telematica  degli
atti digitali nativi destinati alla pubblicazione; 
      d) le garanzie da  adottare  a  tutela  della  sicurezza  delle
procedure di cui alla lettera c) e dell'autenticita' e integrita' del
contenuto degli atti digitali pubblicandi; 
      e)  le  garanzie  da   adottare   in   riferimento   all'esatta
identificazione del mittente dei documenti digitali nativi contenenti
gli atti inviati alla redazione del BUR per la pubblicazione; 
      f) le modalita' di rispetto del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio  2006,  n.  252  (Regolamento  recante  norme  in
materia di deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale
destinati all'uso pubblico), con particolare riferimento ai capi VI e
VII; 
      g)  le  modalita'  di  archiviazione  e  di  conservazione  dei
documenti digitali nativi contenenti i testi pubblicati sul  BUR;  h)
le  misure  di  sicurezza  logiche,  fisiche   e   organizzative   da
osservarsi, nel corso del procedimento finalizzato alla pubblicazione
sul BUR, a garanzia  del  corretto  trattamento  dei  dati  personali
tutelati dal d.lgs.196/2003; 
      i) le modalita' di gestione contabile del BUR; 
      l) le modalita' di consultazione del BUR nonche' la  fissazione
degli importi dei contributi dovuti per l'invio per posta cartacea  o
telematica di una stampa dell'atto di interesse ai  sensi  del  comma
117. 
    115. Tutti gli atti pubblicati sul  BUR  sono  catalogati  in  un
apposito indice per materia, nel rispetto  della  tipizzazione  degli
atti degli organi regionali definita dalle norme  di  organizzazione,
al  fine  di  favorire  la  rapida  reperibilita'  dei  singoli  atti
pubblicati, nella modalita' di cui al comma 114 e sono  suddivisi  in
atti della Regione, dello Stato e di altri enti. Essi sono stampabili
autonomamente dalla sezione apposita del sito ufficiale della Regione
nella quale il BUR e' diffuso. 
    116. Nel BUR sono pubblicati tutti gli atti la cui  pubblicazione
su  questo  strumento  e'   resa   obbligatoria   dagli   ordinamenti
dell'Unione europea, statale e regionale,  anche  se  provenienti  da
privati e, in particolare, i seguenti atti: 
      a) le leggi e i regolamenti della Regione; 
      b) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionali; 
      c) i provvedimenti degli organi regionali di direzione politica
nonche'  dei  dirigenti  regionali  per  i  quali  sia  prevista   la
pubblicazione  da  leggi,  regolamenti  ovvero  dal  dispositivo  dei
provvedimenti stessi; 
      d) gli  atti  degli  enti  locali  adottati  nell'esercizio  di
funzioni delegate dalla Regione  ovvero  nell'esercizio  di  funzioni
proprie,  per  i  quali  sia  prevista   dalle   norme   vigenti   la
pubblicazione stessa; 
      e) atti di enti pubblici  la  cui  pubblicazione,  ritenuta  di
particolare interesse per la Regione,  sia  disposta  dal  Presidente
della Regione; 
      f) le leggi  ed  i  decreti  dello  Stato  di  interesse  della
Regione; 
      g) le circolari la cui divulgazione sia ritenuta  opportuna  ai
fini di una piu' diffusa pubblicita'; 
      h) le  sentenze  e  le  ordinanze  della  Corte  costituzionale
relative a leggi regionali  e  statali  coinvolgenti  la  Regione  in
conflitti  di  attribuzioni  o  che  dichiarino   la   illegittimita'
costituzionale di leggi regionali; 
      i) le ordinanze con cui gli  organi  giurisdizionali  sollevino
questioni di illegittimita' costituzionali di leggi regionali; 
      l) gli atti di organi statali la cui pubblicazione, ritenuta di
particolare interesse per la Regione,  sia  disposta  dal  Presidente
della Regione; 
      m) gli annunzi e gli altri avvisi di cui, a norma delle vigenti
disposizioni, e' obbligatoria la  pubblicazione  nel  foglio  annunzi
legali delle province del Lazio e le inserzioni concernenti concorsi,
avvisi e bandi. 
    117. La consultazione del BUR e' gratuita ed e' garantita  presso
gli uffici preposti  alle  relazioni  con  il  pubblico  (URP)  della
Regione e le biblioteche degli enti locali. Il rilascio di stampa,  a
richiesta  degli   interessati,   e'   soggetto   a   un   contributo
corrispondente a quello fissato per l'estrazione di copia degli  atti
amministrativi. I cittadini che risiedono in una zona del  territorio
regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili  servizi
di connessione alla  rete  in  banda  larga  possono  chiedere,  alla
struttura  di  cui  al  comma  112,  l'invio  per  posta  cartacea  o
telematica di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento, in
caso di  inoltro  in  cartaceo,  di  un  contributo  fissato  con  il
regolamento di cui al comma 114. 
    118. Le leggi e i regolamenti  regionali  sono  pubblicati  entro
dieci giorni rispettivamente dalla data di promulgazione e dalla data
di emanazione. I testi  pubblicati  sul  BUR  si  presumono  conformi
all'originale e costituiscono il  testo  legale  dell'atto  normativo
stesso  sino  a  quando  non  se  ne  provi  l'inesattezza   mediante
esibizione dell'originale o di copia conforme all'originale. 
    119. Gli originali  delle  leggi  e  dei  regolamenti  regionali,
muniti del visto e del timbro  del  Presidente  della  Regione,  sono
inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della
Regione conservata presso la Presidenza della Regione. 
    120. La pubblicazione degli atti degli enti  pubblici  ovvero  di
altri soggetti,  qualora  obbligatoria,  non  comporta  oneri  per  i
richiedenti. 
    121. Fatto salvo quanto previsto dal comma 122, sono abrogate: 
      a) la legge regionale 10 gennaio  1996,  n.  4  (Norme  per  la
pubblicazione e diffusione del  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Lazio); 
      b) il comma 22 dell'art. 11 della legge regionale  28  dicembre
2007, n. 27, relativo a modifiche concernenti la pubblicazione  e  la
diffusione del BUR; 
      c) l'art. 11 della legge  regionale  22  maggio  1997,  n.  11,
relativo a modifiche concernenti la pubblicazione e la diffusione del
BUR. 
    122. L'abrogazione di cui al comma  121  decorre  dalla  data  di
pubblicazione del primo BUR telematico ai sensi del presente articolo
e comunque non oltre la data del 30 giugno 2012. 
    123. All'art. 1 della  legge  regionale  10  agosto  2010,  n.  3
(Assestamento del bilancio  annuale  e  pluriennale  2010-2012  della
Regione Lazio) e successive  modifiche  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) al comma 18 le parole da: "Fermo restando" a: "vigore  della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti:  "Ferma  restando  la
disciplina recata in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie e sociosanitarie private dalla legge regionale  3
marzo  2003,  n.  4  (Norme  in  materia   di   autorizzazione   alla
realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita'  sanitarie  e
socio-sanitarie,  di  accreditamento  istituzionale  e   di   accordi
contrattuali) e dal regolamento  attuativo  26  gennaio  2007,  n.  2
(Disposizioni relative alla verifica di compatibilita' e al  rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.  5,  comma
1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003,  n.  4  "Norme  in
materia  di  autorizzazione  alla  realizzazione   di   strutture   e
all'esercizio  di   attivita'   sanitarie   e   socio-sanitarie,   di
accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e  successive
modificazioni) al fine di completare i procedimenti di accreditamento
istituzionale definitivo ai sensi dell'art. 1, comma 796, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato)  e  successive  modifiche,  si
applicano le disposizioni previste dal presente comma e dai commi  da
19  a  24  del  presente   articolo.   Le   strutture   sanitarie   e
socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 10
agosto 2010,"; 
      b) al comma 22 le parole: "entro il termine del 31 agosto 2011"
sono sostituite dalle seguenti:  "entro  il  termine  del  31  luglio
2012"; 
      c) al comma 23 le parole: "dei provvedimenti di  cui  al  comma
22"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "del   provvedimento   di
ricognizione di cui al comma 22"; 
      d) al comma 24 le parole:  "i  conseguenti  provvedimenti,  ivi
compresa    la    revoca    dell'autorizzazione    all'esercizio    o
dell'accreditamento  istituzionale,  secondo  quanto  previsto  dalla
legge  regionale  4/2003."  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "la
sospensione  dell'autorizzazione   all'esercizio   e/o   il   diniego
dell'accreditamento istituzionale, entro il medesimo termine  del  31
luglio 2012, indicato al comma 22.". 
    124. All'art. 2 della legge regionale  24  dicembre  2010,  n.  9
(Disposizioni  collegate  alla  legge   finanziaria   regionale   per
l'esercizio finanziario 2011 - art. 12, comma 1, legge  regionale  20
novembre 2001, n. 25),  come  modificata  dalla  legge  regionale  22
aprile  2011,  n.  6  concernente  disposizioni  urgenti  in  materia
sanitaria, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
        "14.  Le  strutture  sanitarie  e   socio-sanitarie   private
provvisoriamente accreditate alla data del 10 agosto 2010, che  entro
il termine di cui all'art. 1, comma  18,  della  legge  regionale  10
agosto  2010,  n.  3,   relativo   all'accreditamento   istituzionale
definitivo  delle  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  private,
abbiano presentato regolare domanda di  conferma  dell'autorizzazione
all'esercizio nonche'  di  accreditamento  istituzionale  definitivo,
attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa
a disposizione da LAit SpA, secondo le  modalita'  stabilite  con  il
decreto del Commissario ad acta n. 90/2010  e  successive  modifiche,
devono: 
          a) qualora, ai sensi dell'art. 1,  comma  21,  della  legge
regionale  3/2010,  fermo  restando   il   possesso   dei   requisiti
organizzativi,  abbiano  dichiarato  di  non  possedere  alcuni   dei
requisiti  strutturali  e  tecnologici  previsti  dal   decreto   del
Commissario ad  acta  del  10  novembre  2010,  n.  90  e  successive
modifiche per l'autorizzazione all'esercizio e/o per l'accreditamento
istituzionale, trasmettere alla  Regione  e  alle  Aziende  Sanitarie
Locali (ASL) territorialmente  competenti,  mediante  la  piattaforma
applicativa informatica, entro  il  31  ottobre  2011,  un  piano  di
adeguamento e relativo crono programma degli interventi necessari per
l'acquisizione  dei  requisiti  mancanti,   ad   integrazione   della
documentazione gia' trasmessa. Al piano di adeguamento dovra'  essere
allegata la documentazione idonea a descrivere lo stato attuale delle
strutture, la natura degli interventi da realizzare, l'assetto finale
della struttura all'esito degli  interventi.  Entro  il  31  dicembre
2011, le ASL valutano il piano e il  crono  programma,  indicando  le
eventuali  prescrizioni   finalizzate   a   garantire   il   regolare
svolgimento dell'attivita' assistenziale, anche a carico del Servizio
sanitario regionale, in condizioni di  sicurezza  per  i  pazienti  e
successivamente trasmettono alla Regione  la  valutazione  finale  in
ordine  alla  fattibilita'  del  piano,  alla  congruita'  del  crono
programma e alla eventuale necessita' di sospensione di tutta o parte
dell'attivita'  assistenziale  con  riferimento  alla  tipologia  dei
requisiti mancanti. Qualora l'insussistenza dei requisiti strutturali
e/o tecnologici sia riconducibile al mancato rilascio, da parte delle
autorita' competenti, di certificati, pareri, nulla osta o altri atti
di assenso, le strutture sanitarie e socio-sanitarie  private  devono
espressamente indicare nel piano i provvedimenti mancanti,  allegando
le istanze presentate per ottenerne il rilascio.  Decorsi  centoventi
giorni dall'istanza ovvero in caso  di  diniego,  l'ASL  comunica  le
valutazioni alla Regione. Le eventuali  modifiche  della  titolarita'
della  struttura  e  della  compagine   societaria   non   comportano
assoggettamento alla procedura sopra  descritta,  ma,  verificata  la
rispondenza alla normativa vigente della documentazione prodotta,  di
esse   viene   preso   atto    nel    provvedimento    di    conferma
dell'autorizzazione e di accreditamento istituzionale definitivo; 
          b) qualora si tratti di strutture soggette  a  processi  di
riconversione comportanti  modifiche  strutturali  e/o  tecnologiche,
fermi restando i requisiti organizzativi, trasmettere alla Regione  e
alle  ASL  territorialmente  competenti,  mediante   la   piattaforma
applicativa informatica, entro  il  31  ottobre  2011,  un  piano  di
adeguamento e relativo crono programma degli interventi necessari per
l'acquisizione dei requisiti per l'autorizzazione e  l'accreditamento
delle   nuove   attivita'   assistenziali,   a   integrazione   della
documentazione gia' trasmessa. Le ASL valutano il piano  e  il  crono
programma,  indicando  le  eventuali   prescrizioni   finalizzate   a
garantire il regolare svolgimento dell'attivita' assistenziale, anche
a carico del Servizio sanitario regionale, in condizioni di sicurezza
per  i  pazienti  e  successivamente  trasmettono  alla  Regione   la
valutazione finale  in  ordine  alla  fattibilita'  del  piano,  alla
congruita'  del  crono  programma  e  alla  eventuale  necessita'  di
sospensione  di  tutta  o  parte  dell'attivita'  assistenziale   con
riferimento alla tipologia dei requisiti mancanti; 
          c) qualora dichiarino il possesso dei  requisiti  producono
attraverso la piattaforma applicativa informatica, la  documentazione
necessaria a dimostrare il possesso  dei  requisiti  dichiarati,  nei
termini e con le modalita' stabilite con  apposito  provvedimento  da
adottarsi entro il 31 gennaio 2011."; 
      b) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: 
        "14-bis. La Regione trasmette alle strutture di cui al  comma
14, lettere a) e b) e alla competente ASL,  sulla  base  degli  esiti
della valutazione di cui alle medesime  lettere,  il  nulla  osta  al
piano e alla  prosecuzione  dell'attivita'  assistenziale  oppure  le
prescrizioni o l'eventuale sospensione dell'attivita'  assistenziale,
entro e non oltre il 31 gennaio 2012. In ogni caso  le  strutture  di
cui al comma 14, lettere a) e b) terminano gli interventi programmati
entro il 31 luglio  2012.  Nei  sessanta  giorni  successivi  le  ASL
verificano  l'intervenuta   acquisizione   di   tutti   i   requisiti
tecnologici e strutturali e trasmettono gli esiti della verifica alla
Regione, ai fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  conseguenti  nei
successivi sessanta giorni. 
        14-ter. Le strutture che, entro la data del 31  maggio  2011,
hanno trasmesso, mediante la piattaforma  informatica,  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  del  titolare  o  del   legale
rappresentante, attestante  l'intervenuta  acquisizione  di  tutti  i
requisiti tecnologici e strutturali che, in base  alle  dichiarazioni
precedentemente  rese,  risultavano  mancanti,  sono   inserite   nel
provvedimento amministrativo di ricognizione  previsto  dall'art.  1,
comma 22, della legge regionale 3/2010  e  successive  modifiche,  ai
sensi e per gli effetti ivi previsti.". 
    125. All'art. 1 della legge  regionale  22  aprile  2011,  n.  6,
relativo  all'autorizzazione  e  all'accreditamento  delle  strutture
sanitarie e socio-sanitarie, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 5 le parole: "Entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge la Regione trasmette alle  Asl
del Lazio l'elenco aggiornato dei soggetti che  abbiano  perfezionato
la loro domanda di accreditamento secondo i termini e le modalita' di
cui al presente comma, in modo da consentire l'inizio della  verifica
dei requisiti di cui al  decreto  del  Commissario  ad  acta  del  10
novembre 2010, n. 90, e successive modifiche, concernente i requisiti
minimi autorizzativi per  l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  e
socio-sanitarie  e  per  l'accreditamento."  sono  sostituite   dalle
seguenti: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge la Regione inserisce le strutture di cui  al  presente
comma, che  abbiano  dichiarato  il  possesso  dei  requisiti  minimi
autorizzativi e dei requisiti  ulteriori  per  l'accreditamento,  nel
provvedimento amministrativo di ricognizione  previsto  dall'art.  1,
comma 22, della legge regionale 3/2010  e  successive  modifiche,  ai
sensi e per gli effetti ivi previsti e avvia le procedure di verifica
di cui al medesimo art. 1, commi 22, 23 e 24  della  legge  regionale
3/2010, come modificata dalla presente legge. Le  strutture  inserite
nel provvedimento di  ricognizione  proseguono  a  erogare  attivita'
assistenziale per conto e a carico del Servizio  Sanitario  Regionale
(SSR),   nelle   more    del    riconoscimento    dell'accreditamento
istituzionale. Le ASL procedono prioritariamente a valutare i piani e
i crono programmi delle  strutture  di  cui  all'art.  2,  comma  14,
lettere a) e b) della legge regionale 9/2010 e successive  modifiche.
Successivamente e nel rispetto delle scadenze di  cui  alla  presente
legge  procedono  alle  verifiche  delle   strutture   inserite   nel
provvedimento  di  ricognizione.  In  ogni  caso  le  verifiche  e  i
requisiti autorizzativi sono effettuate secondo le modalita' previste
dall'art. 9 del  regolamento  regionale  26  gennaio  2007,  n.  2  e
successive modifiche."; 
      b) i commi 6, 7, 8, 9 e 13 sono abrogati. 
    126. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale  n.  6/2011  e'
abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge vige nuovamente il comma 4 dell'art. 42 della  legge  regionale
28  dicembre  2007,  n.  26,  limitatamente   alla   verifica   della
sperimentazione gestionale. 
    127. La Regione, al fine di garantire l'adozione di misure idonee
a contrastare l'emergenza rifiuti, istituisce: 
      a) per le  spese  di  parte  corrente,  un  apposito  capitolo,
nell'ambito dell'UPB E31, denominato: "Spese  connesse  all'emergenza
rifiuti - parte corrente",  con  uno  stanziamento,  per  l'esercizio
finanziario 2011, pari  ad  euro  1  milione,  la  cui  copertura  e'
garantita mediante il  prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo
E31510; 
      b) per le  spese  in  conto  capitale,  un  apposito  capitolo,
nell'ambito dell'UPB E32, denominato: "Spese  connesse  all'emergenza
rifiuti - parte capitale",  con  uno  stanziamento,  per  l'esercizio
finanziario 2011, pari  ad  euro  1  milione,  la  cui  copertura  e'
garantita mediante il  prelevamento  di  pari  importo  dal  capitolo
E32510. 
    128. La legge regionale 10 agosto 2006,  n.  9  (Disposizioni  in
materia di formazione nell'apprendistato) e il regolamento  regionale
21 giugno 2007, n. 7, di attuazione della  medesima  legge  regionale
9/2006, sono abrogati a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
delle nuove disposizioni regionali in materia  di  apprendistato,  da
emanare in attuazione del decreto legislativo approvato il 28  luglio
2011, recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi  dell'art.  1,
comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247  (Norme  di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro  e
competitivita' per favorire  l'equita'  e  la  crescita  sostenibili,
nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e  previdenza  sociale),
come modificato dall'art. 46, comma  1,  lettera  b)  della  legge  4
novembre 2010, n.  183,  relativo  al  differimento  di  termini  per
l'esercizio di deleghe in materia di apprendistato. 
    129. Nell'ambito del  ruolo  della  Regione  quale  ente  che  ha
aderito alla sperimentazione riferita al processo  di  armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni di cui
al decreto legislativo attuativo degli articoli 1 e 2 della  legge  5
maggio 2009, n. 42 (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo
fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) e successive
modifiche, e' istituito il Sistema informativo degli  investimenti  e
dei fondi della Regione Lazio, di seguito denominato Sistema. 
    130. Il Sistema e' costituito da un insieme integrato  di  flussi
informativi  relativi  agli   investimenti   pubblici   e   provvede,
coordinandosi  con  i  relativi  Sistemi  informativi   nazionali   e
regionali,  al  monitoraggio  e  alla  gestione  delle   informazioni
sull'attuazione  delle   politiche   socio-economiche   relative   ai
programmi d'investimento pubblici. 
    131.  La  Giunta  regionale,  con  successiva  deliberazione,  su
proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sentita la
commissione   consiliare   competente,    definisce    l'ambito    di
applicazione, i criteri e le modalita' di funzionamento del Sistema. 
    132. Agli oneri di  cui  al  Sistema  si  provvede  mediante  uno
stanziamento pari ad euro 200.000,00, per ciascuna  delle  annualita'
2011 e 2012, nell'ambito dello stanziamento del capitolo T19501. 
    133. Dopo il comma  1  dell'art.  41  della  legge  regionale  20
novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio  e
contabilita' della Regione) sono aggiunti i seguenti: 
      "1-bis. La ricognizione delle somme  eliminate  dal  conto  dei
residui passivi e' consentita: 
        a) per obbligazioni perfezionate nei confronti  di  terzi  ed
assunte direttamente dall'amministrazione regionale; 
        b) per gli impegni assunti nei confronti di  altre  pubbliche
amministrazioni, a  condizione  che  queste  ultime  abbiano  assunto
l'impegno giuridicamente vincolante nei confronti di soggetti terzi. 
      1-ter. La  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore  al
bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, puo'
concedere deroga alle condizioni di cui al comma 1-bis, nel  caso  di
progetti  strategici  o  interventi  la  cui  realizzazione  presenti
particolari complessita', previa  motivata  richiesta  dell'assessore
competente per materia.". 
    134. Al fine di garantire una semplificazione  degli  adempimenti
amministrativi nei procedimenti relativi all'esercizio dell'attivita'
agricola ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti  e  attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura,
a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d),  f),  g),  l),  ee),  della
legge n. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, che  disciplina
la presentazione di istanze  alla  pubblica  amministrazione  per  il
tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola  (CAA)  di  cui
all'art. 3-bis  del  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165
(Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le  erogazioni
in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge n.  15  marzo
1997, n. 59) e successive modifiche. 
    135. Per le finalita' di cui al comma 134, la  Giunta  regionale,
con regolamento di  attuazione  e  integrazione,  adottato  ai  sensi
dell'art. 47 dello Statuto: 
      a)   individua   i    procedimenti    relativi    all'esercizio
dell'attivita' agricola di competenza dell'amministrazione  regionale
e degli enti locali per  i  quali  e'  ammessa  la  presentazione  di
istanze per il tramite dei CAA ed indica, per  ciascun  procedimento,
il termine per l'adozione del provvedimento finale, decorso il  quale
l'istanza si intende accolta; 
      b) descrive  gli  adempimenti  cui  i  CAA  sono  tenuti  nello
svolgimento   dell'attivita'   istruttoria   relativa    a    ciascun
procedimento di cui alla lettera a),  ivi  compresi  gli  adempimenti
relativi  al  rilascio,  nei   confronti   dei   soggetti   esercenti
l'attivita' agricola, della  certificazione  della  data  di  inoltro
dell'istanza all'amministrazione competente ai fini della  decorrenza
del termine  per  l'adozione  del  provvedimento  finale  nonche'  al
rilascio della certificazione dell'eventuale decorso del  termine  di
conclusione del procedimento. 
    136. Dopo la lettera b) del comma 2  dell'art.  143  della  legge
regionale 6 agosto 1999,  n.  14  (Organizzazione  delle  funzioni  a
livello regionale e locale per  la  realizzazione  del  decentramento
amministrativo) e successive modifiche, e' aggiunta la seguente: 
      "b-bis) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero  a
custodirli e conservarli in magazzini o depositi, ai sensi  dell'art.
4, lettera a), del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione
del regolamento speciale  per  l'impiego  dei  gas  tossici),  previa
acquisizione del parere delle commissioni tecniche permanenti di  cui
all'art. 24 dello stesso r.d. 147/1927, costituite presso le  aziende
unita' sanitarie locali.". 
    137. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 10 agosto
2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012
della Regione Lazio), relativo ai casi di inidoneita'  alla  mansione
specifica, sono aggiunti i seguenti: 
      "1-bis. Ai fini di  cui  al  comma  1,  la  Regione  istituisce
commissioni  medico-legali,  sulla  base  di  quanto   definito   nei
protocolli di intesa e in  specifiche  convenzioni  stipulate  con  i
soggetti  di  cui  allo  stesso  comma,   quale   organo   consultivo
dell'organo di vigilanza di cui all'art.  41,  comma  9,  del  d.lgs.
81/2008 e successive modifiche. 1 ter. L'organo di vigilanza  di  cui
all'art. 41, comma 9, del d.lgs. 81/2008 e successive  modifiche,  in
sede di ricorso avverso il giudizio relativo alla mansione specifica,
per la conferma, la modifica o la  revoca  del  giudizio,  si  avvale
degli   accertamenti   sanitari    effettuati    dalla    commissione
medico-legale di cui al comma 1-bis e trasmette all'uopo alla  stessa
commissione tutta la documentazione sanitaria, relativa al lavoratore
interessato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali).". 
    138. Il comma 50 dell'art. 1  della  legge  regionale  11  agosto
2008, n. 14, relativo alla  designazione  dei  componenti  di  nomina
regionale dell'organo  di  controllo  contabile  interno  degli  enti
pubblici dipendenti, delle societa' e  degli  altri  enti  privati  a
partecipazione regionale, e' abrogato. 
    139. Al comma 2 dell'art. 2 della  legge  regionale  3  settembre
2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia  di
edilizia  pubblica  residenziale)  dopo  le  parole:  "provincia   di
riferimento.",  sono  inserite  le   seguenti:   "A   seguito   della
scissione,". 
    140. Dopo il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale 3  gennaio
1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico  e  relative
norme transitorie) e successive modifiche e' inserito il seguente: 
      "7-bis. Il prezzo di alienazione puo' essere ridotto fino al 45
per cento dal comune o dalla frazione di  comune  o  dall'universita'
agraria o dall'associazione agraria  interessati,  con  deliberazione
motivata,  soggetta  ad  approvazione  della  Giunta  regionale,   in
relazione a particolari situazioni di esigenze abitative, per  coloro
che abbiano eseguito la costruzione di cui al  comma  2  o  l'abbiano
acquistata al solo scopo di  destinarla  a  prima  casa,  purche'  la
superficie complessiva dell'edificio non superi i 450 metri cubi.". 
    141. La Regione, al  fine  di  riqualificare  il  territorio  del
centro storico di Roma Capitale, con particolare  riguardo  al  rione
Esquilino nell'ambito del municipio  I,  cosi'  come  previsto  dalla
legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 (Iniziative di riqualificazione
del territorio del centro storico di Roma)  e  successive  modifiche,
prevede un finanziamento pari ad euro 500  mila  per  ciascuna  delle
annualita' 2011 e 2012. 
    142. Agli  oneri  di  cui  al  comma  141  si  provvede  mediante
l'istituzione, nell'ambito dell'UPB  B32,  di  un  apposito  capitolo
denominato: "Iniziative di riqualificazione del territorio del centro
storico di Roma" con uno stanziamento  pari  ad  euro  500  mila  per
ciascuna delle annualita' 2011 e 2012, la cui copertura e'  garantita
mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo B32510. 
    143. La Regione promuove lo sviluppo delle imprese attraverso  il
"Programma  straordinario  finalizzato  al   miglioramento   e   alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione  primaria  a  favore  dei
comuni o enti locali con insediamenti produttivi e  commerciali",  da
attuarsi tramite gli enti locali del Lazio o  le  loro  articolazioni
territoriali  e  la  cui  dotazione  finanziaria,   per   l'esercizio
finanziario 2011, e' pari ad euro 8.000.000,00. 
    144. La Giunta regionale, con propria deliberazione da  adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  su  proposta  dell'Assessore  alle  attivita'  produttive   e
politiche dei rifiuti, sentito il parere della commissione consiliare
competente, definisce i criteri e le modalita' del programma  di  cui
al comma 143. 
    145. Agli oneri di cui al  comma  143  si  provvede  mediante  le
disponibilita' di cui al capitolo B22501  per  euro  8.000.000,00,  a
valere sull'esercizio finanziario 2011. 
    146. All'art. 1 della legge  regionale  11  agosto  2008,  n.  14
(Assestamento del bilancio  annuale  e  pluriennale  2008-2010  della
Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 19 dopo le parole: "commi 20, 21, 22" sono inserite
le seguenti: ", 22-bis"; 
      b) dopo il comma 22 e' inserito il seguente: 
        "22-bis. La Giunta regionale adotta, ai sensi  dell'art.  47,
comma 2, lettera b), dello Statuto e nel rispetto di quanto  previsto
dal  d.lgs.  152/2006  e  successive  modifiche,  un  regolamento  di
attuazione e integrazione, nel quale sono disciplinati: 
          a)  i  tempi  e  le  modalita'  per  lo   svolgimento   del
procedimento di VAS,  anche  al  fine  della  riduzione  degli  oneri
amministrativi,  mediante   l'utilizzo   prioritario   di   modalita'
telematiche, quali la posta elettronica certificata (PEC); 
          b)  i  criteri  per  l'individuazione  degli  enti   locali
interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
nel procedimento di VAS; 
          c) criteri ulteriori e compatibili con quelli previsti  dal
d.lgs. 152/2006,  per  l'individuazione  dei  piani  o  programmi  da
sottoporre a VAS; 
          d) i casi in cui e' obbligatorio, in sede di  procedura  di
VAS, l'utilizzo dei pareri e della documentazione gia'  acquisita  in
sede di verifica di assoggettabilita' a VAS.". 
    147. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'art. 1, comma 22-bis, della legge  regionale  n.  14/2008,  come
modificato  dalla  presente  legge,  continuano  ad   applicarsi   le
disposizioni delle deliberazioni della  Giunta  regionale  15  maggio
2009, n. 363 e 5 marzo 2010,  n.  169,  relative  a  disposizioni  in
materia di VIA e di VAS. 
    148. La Regione, in armonia con gli articoli 7 e 9 dello Statuto,
al fine di garantire la continuita' degli interventi di manutenzione,
conservazione e valorizzazione, nonche' di fruizione  del  patrimonio
culturale e ambientale del Parco  archeologico-ambientale  di  Vulci,
concede un contributo straordinario al Comune di Montalto  di  Castro
(VT), di importo pari ad euro  500  mila,  attraverso  un  incremento
dello  stanziamento  di  cui  al  capitolo  G24553  del  bilancio  di
previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011. 
    149. Alla copertura degli oneri di cui al comma 148  si  provvede
mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501  di  cui
alla lettera d) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio  di  previsione
2011. 
    150.  E'  istituito  l'elenco  regionale   delle   manifestazioni
popolari a carattere storico e  culturale  nelle  quali  e'  previsto
l'impiego di animali. 
    151. La Giunta regionale, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  sentita  la  commissione
consiliare  competente,  approva   un   regolamento   di   attuazione
contenente i criteri e le modalita' di iscrizione all'elenco  di  cui
al comma 150. 
    152. Le manifestazioni svolte da almeno dieci anni sul territorio
regionale,  anche   in   modo   non   continuativo,   sono   iscritte
automaticamente all'elenco di cui al comma 150. Le  singole  edizioni
delle manifestazioni iscritte al medesimo elenco sono autorizzate dal
comune  ove  si  svolgono,  previo  parere  favorevole   dell'azienda
sanitaria locale, secondo le modalita' previste  dal  regolamento  di
cui al  comma  151.  L'iscrizione  all'elenco  costituisce  requisito
necessario per l'accesso ai contributi regionali. 
    153. Il  comma  3  dell'art.  65-bis  della  legge  regionale  22
dicembre  1999,  n.  38  (Norme  sul  governo  del   territorio)   va
interpretato nel seguente modo: "Ai fini di cui al comma 3, ai titoli
abilitativi edilizi e successive varianti, ivi comprese quelle aventi
ad oggetto le variazioni previste dall'art. 17 della legge  regionale
11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attivita' ubanistico-edilizia),
sempre che le richieste di titolo abilitativo siano  pervenute  entro
la data di cui al comma 2, ed anche se i relativi titoli siano  stati
rilasciati successivamente a tale data, si applicano le  disposizioni
previste rispettivamente dagli strumenti urbanistici vigenti  ovvero,
nei comuni sprovvisti di pianificazione urbanistica, alle zone  poste
al di  fuori  del  perimetro  dei  centri  abitati,  quelle  previste
dall'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n.  24,  concernente
la disciplina urbanistico-edilizia nei comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici generali, e successive modifiche.". 
    154. Nelle  more  dell'approvazione  di  una  legge  organica  in
materia, la  Giunta  regionale  adotta,  con  propria  deliberazione,
sentita  la  commissione  consiliare  competente,  un  programma   di
attivita'  relativo  ad  interventi  di  natura  socio  assistenziale
destinati a pazienti affetti da malattia di Alzheimer o  altre  forme
di demenza e a sostegno delle loro famiglie. 
    155. Per la realizzazione del programma  di  cui  al  comma  154,
viene destinata una  somma  fino  ad  euro  500  mila  per  spese  di
investimento, a valere sul  capitolo  H42518,  esercizio  finanziario
2011, ed una somma pari  ad  euro  2  milioni  per  spese  di  natura
corrente, a valere sul capitolo H41584, esercizio finanziario 2011. 
    156. La Regione, ai sensi degli articoli 7  e  9  dello  Statuto,
promuove: 
      a) la conoscenza e la valorizzazione del territorio  regionale,
monumentale,  storico-artistico  e  paesaggistico  dei  luoghi  della
memoria del Risorgimento  nell'ambito  di  un  progetto  unitario  di
recupero culturale identitario; 
      b) lo studio e la ricerca degli eventi che si sono  svolti  nei
luoghi del Risorgimento; 
      c) la divulgazione, soprattutto  a  livello  scolastico,  della
conoscenza dei luoghi risorgimentali del Lazio. 
    157. Sono luoghi della memoria del  Risorgimento  nel  territorio
della regione i siti  in  cui  si  sono  svolti  accadimenti  storici
significativi nel periodo che va dal 1815 al 1870. 
    158. La Giunta regionale individua i siti di  cui  al  comma  157
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, previo parere  di  una  commissione  formata  da  tre
esperti di storia risorgimentale  nominati  dall'Assessore  regionale
competente in materia di cultura sentita  la  commissione  consiliare
permanente competente in materia di cultura. 
    159. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 156  la
Regione eroga contributi ai soggetti di  cui  al  comma  160  per  la
realizzazione dei seguenti interventi: 
      a) censimento e catalogazione dei beni culturali; 
      b) istituzione di centri  di  documentazione  museali  o  altri
servizi culturali  che  favoriscano  il  carattere  permanente  delle
ricerche; 
      c) istituzione di parchi  archeologici  e  culturali  ai  sensi
dell'art.  31  ter  della  legge  regionale  6  luglio  1998,  n.  24
(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree  sottoposte
a vincolo paesistico) e successive modifiche; 
      d)  studi  e  ricerche  a  carattere   storico,   documentario,
architettonico ed artistico; 
      e) progetti mirati alla  conservazione,  al  potenziamento,  al
collegamento e alla valorizzazione  delle  strutture  e  dei  servizi
culturali e museali gia' presenti sul territorio; 
      f) progetti divulgativi e didattici. 
    160.  Possono  beneficiare  dei  contributi  regionali   per   la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 159 le province  ed
i comuni nei cui confini siano siti i luoghi del Risorgimento nonche'
altri enti pubblici interessati e  le  associazioni  culturali  senza
scopo di lucro. 
    161. Ai fini della concessione ed erogazione dei  contributi,  la
Giunta regionale, sentita la  commissione  consiliare  competente  in
materia di cultura, stabilisce con propria deliberazione: 
      a) i criteri e le priorita' per il finanziamento dei progetti; 
      b)  l'importo  e  la  percentuale   massima   dei   contributi,
concedibili in misura comunque non superiore  all'80  per  cento  del
costo complessivo dell'iniziativa finanziabile; 
      c) le modalita' di erogazione dei contributi concessi; 
      d) le modalita' di effettuazione dei controlli  sulla  corretta
utilizzazione dei  contributi  e  sullo  stato  di  attuazione  delle
iniziative, fatto salvo quanto previsto dal comma 163. 
    162. Per la concessione dei contributi  i  soggetti  richiedenti,
entro il 30 novembre di ogni anno, presentano apposita  domanda  alla
direzione regionale competente in materia di  cultura  unitamente  al
programma dettagliato degli interventi che  si  intendono  realizzare
corredato delle relative previsioni di spesa. 
    163. I beneficiari dei contributi, entro e  non  oltre  il  primo
trimestre dell'anno successivo a quello in cui sono stati  erogati  i
contributi, presentano alla direzione regionale competente in materia
di cultura un rendiconto dettagliato degli  interventi  realizzati  e
delle spese sostenute. La mancata presentazione  del  rendiconto  nei
termini  prescritti  nonche'  l'irregolare  destinazione   totale   o
parziale delle somme erogate comportano la revoca totale  o  parziale
del contributo concesso. 
    164. Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 159
e' istituito un  apposito  capitolo  denominato  "Interventi  per  la
conoscenza, il recupero e  la  valorizzazione  del  Risorgimento  del
Lazio",  nell'ambito  dell'UPB  G23,  con   uno   stanziamento,   per
l'esercizio  finanziario  2011,  pari  ad  euro  100.000,00,  la  cui
copertura finanziaria e' garantita mediante il prelevamento  di  pari
importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n.  4,
allegato al bilancio di previsione 2011. 
    165.  La  Regione,  all'interno   del   piano   regionale   della
prevenzione  2010-2012,  promuove  misure  atte  ad  incentivare   la
diagnosi precoce dei portatori della malattia celiaca nel  territorio
regionale attraverso un sistema di  rete  creato  in  attuazione  del
piano  regionale  di  prevenzione,  anche  attraverso  un  piano   di
sensibilizzazione e di comunicazione della popolazione nel territorio
regionale. 
    166. Dopo il comma 9 dell'art. 3 ter  della  legge  regionale  11
agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore  edilizio  ed
interventi per  l'edilizia  residenziale  sociale),  come  da  ultimo
modificata dalla deliberazione legislativa  approvata  dal  Consiglio
regionale nella seduta del 3 agosto 2011, e' inserito il seguente: 
    "9-bis. Per i comuni ad alta  tensione  abitativa,  nel  caso  di
procedure di  evidenza  pubblica,  anche  in  corso,  finalizzate  al
reperimento di alloggi ed aree da destinare  all'edilizia  sociale  e
all'edilizia residenziale pubblica, le procedure  di  adozione  e  di
eventuali controdeduzioni alle varianti  allo  strumento  urbanistico
dei progetti e dei programmi urbanistici di cui al presente articolo,
sono approvate dal  consiglio  comunale  con  propria  deliberazione,
previe  conferenze  dei  servizi  convocate  dal   responsabile   del
procedimento, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e  successive
modifiche con la  partecipazione  delle  amministrazioni  interessate
dall'intervento,  ivi  compresa  la  Regione  e  le   amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo, qualora l'intervento sia ricompreso
all'interno di aree di interesse  culturale,  ambientale  o  comunque
vincolate.  Le  varianti  urbanistiche  contenute  nei   progetti   e
programmi sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Le
procedure previste dal presente comma devono in ogni caso concludersi
entro il 31 gennaio 2015.". 
    167. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale  21/2009,  come
da ultimo modificata dalla deliberazione  legislativa  approvata  dal
Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011, e' sostituito dal
seguente: 
    "4. Le DIA e le domande per il rilascio del permesso di costruire
sono presentate a decorrere dal termine di cui art. 2,  comma  4.  Le
DIA previste in relazione agli interventi di cui all'art.  3  possono
essere presentate dalla data del 15 settembre 2011  ed  entro  il  31
gennaio 2015.". 
    168. Al  comma  4-ter  dell'art.  16  della  legge  regionale  n.
21/2009, come da ultimo modificata  dalla  deliberazione  legislativa
approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011,  le
parole: "destinate a edilizia sovvenzionata"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "da destinare all'edilizia sovvenzionata nonche', in misura
non  superiore  al  50  per  cento,  all'edilizia   convenzionata   e
agevolata.". 
    169. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel
rispetto della normativa dell'Unione europea  vigente  relativa  agli
aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di  quanto  disciplinato
ai commi 170 e 171. 
    170. I contributi di cui al comma 169  esentati  dall'obbligo  di
notifica ai sensi  dell'art.  108,  paragrafo  4,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea  sono  concessi  nel  rispetto  dei
regolamenti della Commissione europea,  tenendo  conto  dei  relativi
periodi di validita', emanati  in  virtu'  del  regolamento  (CE)  n.
994/1998 del Consiglio, del 7  maggio  1998  sull'applicazione  degli
articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunita'  europea  a
determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee legge n. 142 del 14 maggio
1998. 
    171. I contributi di cui al comma 169, soggetti alla procedura di
notifica ai sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, sono europee legge n. 83,  del  27
marzo  1999,  oppure  sia  giustificato  ritenere  che  siano   stati
autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'art. 4,  paragrafo
6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi  a  decorrere
dalla data di pubblicazione sul Bollettino  ufficiale  della  Regione
dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o  implicita  della
Commissione europea. 
    172. La presente legge entra in vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 
      Roma, 13 agosto 2011 
 
                              Polverini