Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modificazioni.(GU n.19 del 12-5-2012)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 17 del 28 f2bbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica dell'art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modificazioni e disposizioni transitorie. 1. Dopo il comma 6 dell'art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, sono inseriti i seguenti commi: «6-bis. Agli interventi nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati ai sensi della legge regionale12 aprile 1999, n. 17, si applicano le disposizioni di cui all'art. 61 del decreto del Presidente dalla Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», fermo restando le funzioni esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni. 6-ter. Le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis non si applicano ai progetti e alle opere di modesta complessita' strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumita', individuati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione sismica regionale di cui all'art. 67.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale ivi previsto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto. Venezia, 24 febbraio 2012 ZAIA (Omissis).