REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. 9 

  Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale  e  per
le  costruzioni  in  zone   classificate   sismiche»   e   successive
modificazioni. 
(GU n.19 del 12-5-2012)

				 
                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
        della Regione del Veneto n. 17 del 28 f2bbraio 2012) 

 

				 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

				 
                            Ha approvato 

 

				 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

				 
                              Promulga 

 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifica dell'art. 66 della legge regionale 7 novembre  2003,  n.  27
  «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici  di  interesse
  regionale e per le costruzioni in  zone  classificate  sismiche»  e
  successive modificazioni e disposizioni transitorie. 
    1. Dopo il comma 6 dell'art. 66 della legge regionale 7  novembre
2003, n. 27, sono inseriti i seguenti commi: 
    «6-bis. Agli interventi nei territori  regionali  interessati  da
opere  di  consolidamento  degli  abitati  ai   sensi   della   legge
regionale12 aprile 1999, n. 17, si applicano le disposizioni  di  cui
all'art. 61 del decreto del  Presidente  dalla  Repubblica  6  giugno
2001,  n.  380,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia  edilizia»,  fermo  restando  le  funzioni
esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 87 della legge regionale  13
aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni. 
    6-ter. Le autorizzazioni previste dalle disposizioni  di  cui  ai
commi 6 e 6-bis non si applicano ai progetti e alle opere di  modesta
complessita'  strutturale,  privi  di  rilevanza  per   la   pubblica
incolumita', individuati dalla Giunta regionale, previo parere  della
commissione sismica regionale di cui all'art. 67.». 
    2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  ai
procedimenti in corso alla data di  pubblicazione  del  provvedimento
della Giunta regionale ivi previsto nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione del Veneto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla
e di farla osservare come legge della Regione del Veneto. 
      Venezia, 24 febbraio 2012 


				 
                                ZAIA 

 
    (Omissis).