Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attivita' agrituristiche).(GU n.22 del 9-6-2012)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 13 del 28 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modificazioni all'articolo 3 1. Al comma 11, dell'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attivita' agrituristiche), le parole: «, salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art. 17 dove e' consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite puo' essere altresi' superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda», sono soppresse. 2. Prima del comma 11-bis, dell'art. 3 della l.r. n. 28/1997 e' inserito il seguente: «11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei seguenti casi: a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola somministrazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel programma regionale di cui all'art. 17; b) all'ospitalita' nei confronti di scolaresche e gruppi di studio in visita all'azienda agrituristica; c) alle attivita' ricettive situate oltre 1000 metri di altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al comma 11 e' elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 23 marzo 2012 MARINI (Omissis).