REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2012, n. 3 

  Ulteriori modificazioni ed integrazioni della  legge  regionale  14
agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attivita' agrituristiche). 
(GU n.22 del 9-6-2012)

 
                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Umbria n. 13 del 28 marzo 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                    Modificazioni all'articolo 3 
 
    1. Al comma 11, dell'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1997,
n. 28 (Disciplina delle  attivita'  agrituristiche),  le  parole:  «,
salvo che per le aree individuate nel programma regionale di  cui  al
successivo art. 17 dove e' consentita la  sola  somministrazione  dei
pasti. Il suddetto  limite  puo'  essere  altresi'  superato  per  le
scolaresche e per i gruppi di studio  in  visita  all'azienda»,  sono
soppresse. 
    2. Prima del comma 11-bis, dell'art. 3 della l.r. n.  28/1997  e'
inserito il seguente: 
    «11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei  seguenti
casi: 
      a)   alle   aziende    agrituristiche    dedite    alla    sola
somministrazione  dei  pasti,  situate  nelle  aree  individuate  nel
programma regionale di cui all'art. 17; 
      b) all'ospitalita' nei confronti di  scolaresche  e  gruppi  di
studio in visita all'azienda agrituristica; 
      c)  alle  attivita'  ricettive  situate  oltre  1000  metri  di
altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite  di  cui
al comma 11 e' elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto
letto.». 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
 
      Perugia, 23 marzo 2012 
 
                               MARINI 
 
    (Omissis).