REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2012, n. 4 

  Misure urgenti per la tutela delle acque. 
(GU n.24 del 23-6-2012)

 
     (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria 
                       n. 3 del 7 marzo 2012) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
                            Ha approvato. 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
              Misure urgenti per la tutela delle acque 
 
    1. La Regione, al fine di dare compiuta attuazione agli obiettivi
della  direttiva  91/271/CEE  del  Consiglio,  del  21  maggio  1991,
concernente il trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  stabilisce
misure urgenti e temporanee atte a  contenere  il  carico  inquinante
degli scarichi negli agglomerati come definiti all'art. 74, comma  1,
lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (Norme  in
materia ambientale) e successive modificazioni  ed  integrazioni,  di
cui all'Allegato A. 
    2. Nelle more della realizzazione degli impianti  di  trattamento
delle acque reflue urbane e, comunque, per un periodo non superiore a
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  negli
agglomerati  indicati   nell'Allegato   A   l'adozione   o   comunque
l'approvazione  di  piani  urbanistici  comunali   e   di   strumenti
urbanistici attuativi e delle relative varianti, o l'approvazione  di
progetti comportanti modifica dei piani o degli strumenti urbanistici
attuativi, che determinino  incremento  del  peso  insediativo,  come
definito dall'art. 33 della legge regionale 4 settembre 1997,  n.  36
(Legge  urbanistica  regionale)   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, cui corrisponda un aumento del carico inquinante  degli
scarichi: 
      a) e'  preceduta  dalla  verifica,  da  parte  delle  strutture
regionali competenti in materia di acqua, della corrispondenza tra la
capacita' di trattamento  dell'impianto  e  le  esigenze  delle  aree
asservite; 
      b) in alternativa e' subordinata all'adeguamento  del  servizio
fognario-depurativo esistente, da realizzare prima della  costruzione
dei nuovi insediamenti. 
    3. Le misure di cui al comma 2 non  si  applicano  nei  confronti
degli  interventi  urbanistico-edilizi  assentiti  e/o  in  corso  di
realizzazione in conformita' a previsioni urbanistiche  gia'  vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
 
      Genova, 5 marzo 2012 
 
                              BURLANDO 
 
    (Omissis).