REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 14 

  Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina  di
riordino e razionalizzazione delle funzioni  svolte  dalle  Comunita'
montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione). 
(GU n.28 del 21-7-2012)

 
                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
      della Regione Liguria - Parte I n. 6 dell'11 aprile 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12 aprile  2011,  n.  7
  (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle  funzioni  svolte
  dalle Comunita' montane soppresse e  norme  di  attuazione  per  la
  liquidazione). 
    1. Il comma 3 dell'articolo 5  della  1.r.  7/2011  e  successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
      «3. La  Regione,  privilegiando  le  unioni  o  le  convenzioni
plurifunzionali che comprendano anche  Comuni  facenti  parte  di  ex
Comunita' montane, concede alle forme associative comunali contributi
finalizzati  alle  spese  di  avviamento  e  di  funzionamento  della
gestione  associata  di  funzioni  e  servizi  comunali.  La   Giunta
regionale fissa il massimale dei contributi  concedibili  a  ciascuna
forma  associativa  in  relazione  alla  tipologia  e  numero   delle
funzioni/servizi  associati  a  valere  sul  Fondo   Unico   di   cui
all'articolo  11  e  determina  annualmente  criteri,   requisiti   e
modalita' per la concessione degli stessi.». 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della  Regione. E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
      Genova, 5 aprile 2012 
 
                              Burlando 
 
(Omissis).