Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunita' montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione).(GU n.28 del 21-7-2012)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I n. 6 dell'11 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunita' montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione). 1. Il comma 3 dell'articolo 5 della 1.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «3. La Regione, privilegiando le unioni o le convenzioni plurifunzionali che comprendano anche Comuni facenti parte di ex Comunita' montane, concede alle forme associative comunali contributi finalizzati alle spese di avviamento e di funzionamento della gestione associata di funzioni e servizi comunali. La Giunta regionale fissa il massimale dei contributi concedibili a ciascuna forma associativa in relazione alla tipologia e numero delle funzioni/servizi associati a valere sul Fondo Unico di cui all'articolo 11 e determina annualmente criteri, requisiti e modalita' per la concessione degli stessi.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 5 aprile 2012 Burlando (Omissis).