REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 maggio 2012, n. 11 

  Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 13  maggio
2002,  n.  9-99/Leg.  (Disposizioni  regolamentari   per   la   prima
applicazione in ambito provinciale di norme  statali  in  materia  di
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai  sensi  dell'articolo  55
della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1). 
(GU n.26 del 7-7-2012)

 
                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 5 giugno 2012) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
    Visto l'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio  2002,  n.  1
(Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002)
e le norme statali da esso richiamate; 
    Visto il decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  26
gennaio   1987,   n.   1-41/Legisl.   e   successive    modificazioni
(Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in  materia  di
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti),  e  in  particolare  l'art.
100; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  897  dell'11
maggio 2012 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento  recante
"Modificazione del decreto del Presidente della Provincia  13  maggio
2002,  n.  9-99/Leg.  (Disposizioni  regolamentari   per   la   prima
applicazione in ambito provinciale di norme  statali  in  materia  di
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55  della
legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)"»; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
              Introduzione dell'art.11-bis nel decreto 
     del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. 
 
    1. Nel decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002,  n.
9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la  prima  applicazione  in
ambito  provinciale  di  norme   statali   in   materia   di   tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55  della  legge
provinciale 19 febbraio 2002, n. 1), dopo l'art. 11  e'  inserito  il
seguente: 
 
                            «Art. 11-bis. 
              Acque di spurgo di piezometri di prelievo 
 
    1. Nell'ambito dell'attivita' di indagine o  campionamento  delle
acque di falda, le acque emunte e non utilizzate  per  la  formazione
del campione da analizzare, sono preferibilmente reimmesse attraverso
il piezometro di prelievo nella stessa unita' geologica da  cui  sono
state  prelevate;  qualora  tale  operazione  non  sia   tecnicamente
fattibile, e' in ogni caso possibile lo  sversamento  delle  suddette
acque sul suolo circostante il piezometro di  prelievo.  Le  suddette
operazioni di reimmissione o sversamento  non  sono  assoggettate  ad
autorizzazione, salvo quanto previsto dal comma 2. 
    2. Nel caso di siti potenzialmente contaminati o contaminati,  ai
sensi dell'art. 240, comma 1, lett. d) ed e), del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  e'  fatta  salva  la   possibilita'   per
l'amministrazione competente di  imporre  prescrizioni  in  relazione
alla destinazione delle acque di cui al comma 1.» 
    Il presente decreto sara' pubblicato nel  «Bollettino  ufficiale»
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
      Trento, 25 maggio 2012 
 
                               DELLAI 
 
    (Omissis).