Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).(GU n.26 del 7-7-2012)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 5 giugno 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto l'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002) e le norme statali da esso richiamate; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modificazioni (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), e in particolare l'art. 100; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 897 dell'11 maggio 2012 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)"»; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Introduzione dell'art.11-bis nel decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. 1. Nel decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1), dopo l'art. 11 e' inserito il seguente: «Art. 11-bis. Acque di spurgo di piezometri di prelievo 1. Nell'ambito dell'attivita' di indagine o campionamento delle acque di falda, le acque emunte e non utilizzate per la formazione del campione da analizzare, sono preferibilmente reimmesse attraverso il piezometro di prelievo nella stessa unita' geologica da cui sono state prelevate; qualora tale operazione non sia tecnicamente fattibile, e' in ogni caso possibile lo sversamento delle suddette acque sul suolo circostante il piezometro di prelievo. Le suddette operazioni di reimmissione o sversamento non sono assoggettate ad autorizzazione, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Nel caso di siti potenzialmente contaminati o contaminati, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. d) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' fatta salva la possibilita' per l'amministrazione competente di imporre prescrizioni in relazione alla destinazione delle acque di cui al comma 1.» Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 25 maggio 2012 DELLAI (Omissis).