Modifica di norme funzionali e geometriche per la progettazione e la costruzione di strade.(GU n.42 del 27-10-2012)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 25 settembre 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1353 del 10 settembre 2012; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo l'art. 86 del decreto del Presidente della Provincia 27 giugno 2006, n. 28, e' inserito il seguente art. 86-bis: «Art. 86-bis. Requisiti tecnici per gli itinerari ciclopedonali 1. Per gli itinerari ciclopedonali di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, che per particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche non consentano il pieno rispetto delle norme per la realizzazione delle piste ciclabili, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse. In ogni caso vanno osservati i seguenti requisiti tecnici: a) larghezza sede ciclabile a due corsie in presenza di ostacoli fissi: > 2,00 m + 2 x 0,25 m (anche in presenza di oggettive difficolta'); b) larghezza sede ciclabile a due corsie senza ostacoli fissi: > 2,00 m (anche in presenza di oggettive difficolta'); c) larghezza sede pedo-ciclabile: 2,50 m, in presenza di oggettive difficolta': 2,00 m; d) pendenza longitudinale massima: 14% per sedi ciclabili con larghezza minima di 2,5 m anziche' di 2,00 m e lunghezza massima del tratto non superiore ad un chilometro. Lunghezze superiori potranno essere adottate previa deroga approvata con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici della Provincia ai sensi dell'art. 3; e) pavimentazioni in misto cementato sono utilizzabili, previa adeguata analisi del rischio; f) al fine dello sfruttamento della rete viabile a basso traffico, in considerazione del ridotto numero di ciclisti e' possibile ammettere il traffico promiscuo su tali tratti stradali. 2. In presenza delle sopraelencate misure minime, dovra' essere adottata un'adeguata segnaletica.» Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 17 settembre 2012 DURNWALDER