N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2013

Ordinanza del 30 gennaio 2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il  Lazio  sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Mondial
Bowling Ciampino Srl ed altri contro Ministero dell'economia e  delle
finanze - Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e A.S.S.I.. 
 
Gioco e scommesse - Controversie tra il  Ministero  delle  Finanze  -
  Amministrazione autonoma Monopoli  di  Stato  e  l'Agenzia  per  lo
  sviluppo del settore ippico (A.S.S.I.) - Previsione che gli  stessi
  soggetti procedono alla  definizione,  anche  in  via  transattiva,
  sentiti i competenti organi, con  abbandono  di  ogni  controversia
  pendente, di tutti i rapporti controversi in materia -  Previsione,
  relativamente alle quote di prelievo di cui all'art. 12 del  d.P.R.
  8 aprile 1998, n. 169, della definizione in via equitativa  di  una
  riduzione non superiore al 5 per cento delle  somme  ancora  dovute
  dai concessionari, con individuazione delle modalita' di versamento
  delle relative somme ed adeguamento delle garanzie  fideiussorie  -
  Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto  di
  difesa in giudizio, nonche' sul principio di tutela giurisdizionale
  - Indebita interferenza sul potere giudiziario per gli effetti  sui
  giudizi in corso. 
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,
  nella legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 10, comma 5. 
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 103, primo comma, e 113. 
(GU n.19 del 8-5-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha  pronunciato  la  presente  sentenza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  858  del  2012,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto dalle societa' Mondial  Bowling  Ciampino  Srl,  Romar  Srl,
Ferrero e Toppino Srl, Soc Brianza Giochi e Scommesse di C. Origgi  e
C. Snc, Ca.Va.Lo. Srl,  Agenzia  Salvo  D'acquisto  Srl,  Ribot  Srl,
Replatz Srl, Tale A Way Srl, Simar Giochi e Telefonia Srl, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti  pro  tempore,  rappresentati  e
difesi  dall'avvocato   Stefano   Sbordoni,   con   il   quale   sono
elettivamente domiciliati in Roma, via S. Nicola de' Cesarini n. 3; 
    Contro: 
        il Ministero dell'economia e delle finanze -  Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato e il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e   forestali,   in   persona   dei   rispettivi   legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con la quale  sono  domiciliati  per  legge  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
        A.S.S.I.,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  pro
tempore, non costituito in giudizio; 
    Sul ricorso numero di registro generale 1045 del  2012,  proposto
dalla societa' Scommettendo Srl, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato  Stefano  Sbordoni,
con il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via S. Nicola  de'
Cesarini n. 3; 
    Contro: 
        il Ministero dell'Economia e delle Finanze -  Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato e il Ministero  delle  Politiche  Agricole
Alimentari  e   Forestali,   in   persona   dei   rispettivi   legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con la quale  sono  domiciliati  per  legge  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
        A.S.S.I.,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  pro
tempore, non costituito in giudizio; 
    Per l'annullamento: 
        quanto al ricorso n. 858 del 2012, dei seguenti provvedimenti
dell'Amministrazione  Autonoma  Monopoli  di  Stato:  1)   prot.   n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1516 in data 23  dicembre  2011,  con  il
quale viene richiesto alla societa' Mondial Bowling Ciampino Srl,  in
relazione alla concessione n. 1516 il versamento della somma di  euro
236.558,24 a  titolo  di  integrazione  dei  minimi  annui  garantiti
sospesi inerenti  gli  esercizi  2007,  2008  e  2009;  2)  prot.  n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 306 in data  23  dicembre  2011,  con  il
quale viene richiesto alla societa' Mondial Bowling Ciampino Srl,  in
relazione alla concessione n. 306, il versamento della somma di  euro
204.590,73 a  titolo  di  integrazione  dei  minimi  annui  garantiti
sospesi inerenti  gli  esercizi  2007,  2008  e  2009;  3)  prot.  n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1364 in data 23  dicembre  2011,  con  il
quale viene richiesto alla societa'  Romar  Srl,  in  relazione  alla
concessione n. 1364, il versamento della somma di  euro  70.303,49  a
titolo di integrazione dei minimi annui  garantiti  sospesi  inerenti
gli    esercizi    2007,    2008    e    2009;    4)     prot.     n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1369 in data 23  dicembre  2011,  con  il
quale viene richiesto alla societa'  Romar  Srl,  in  relazione  alla
concessione n. 1369, il versamento della somma di  euro  47.518,72  a
titolo di integrazione dei minimi annui  garantiti  sospesi  inerenti
gli    esercizi    2007,    2008    e    2009;    5)     prot.     n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1373 in data 23  dicembre  2011,  con  il
quale viene richiesto alla societa'  Romar  Srl,  in  relazione  alla
concessione n. 1373, il versamento della somma di  euro  25.286,77  a
titolo di integrazione dei minimi annui  garantiti  sospesi  inerenti
gli    esercizi    2007,    2008    e    2009;    6)     prot.     n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1181 in data 23  dicembre  2011,  con  il
quale viene  richiesto  alla  societa'  Ferrero  e  Toppino  Srl,  in
relazione alla concessione n. 1181, il versamento della somma di euro
14.587,57 a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi
inerenti l'esercizio 2010; 7)  prot.  n.  2011/51060/Giochi/SCO/Conc.
1304 in data 23 dicembre 2011, con  il  quale  viene  richiesto  alla
societa' Brianza Giochi e  Scommesse  di  C.  Origgi  e  C.  Snc,  in
relazione alla concessione n. 1369, il versamento della somma di euro
177.231,34 a  titolo  di  integrazione  dei  minimi  annui  garantiti
sospesi inerenti  gli  esercizi  2007,  2008  e  2009;  8)  prot.  n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 410 in data  23  dicembre  2011,  con  il
quale viene richiesto alla societa' Ca.Va.Lo. Srl, in relazione  alla
concessione n. 410, il versamento della somma di  euro  114.917,30  a
titolo di integrazione dei minimi annui  garantiti  sospesi  inerenti
gli    esercizi    2007,    2008    e    2009;    9)     prot.     n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 276 in data  23  dicembre  2011,  con  il
quale viene richiesto alla societa' Agenzia Salvo D'acquisto Srl,  in
relazione alla concessione n. 276, il versamento della somma di  euro
74.343,64 a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi
inerenti  gli  esercizi   2007,   2008   e   2009;   10)   prot.   n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1018 in data 23  dicembre  2011,  con  il
quale viene richiesto alla societa'  Ribot  Srl,  in  relazione  alla
concessione n. 1018, il versamento della somma di  euro  87.748,84  a
titolo di integrazione dei minimi annui  garantiti  sospesi  inerenti
gli    esercizi    2008,    2009    e    2010;    11)    prot.     n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1667 in data 23  dicembre  2011,  con  il
quale viene richiesto alla societa' Replatz Srl,  in  relazione  alla
concessione n. 1667, il versamento della somma di  euro  11.936,96  a
titolo di integrazione dei minimi annui  garantiti  sospesi  inerenti
l'esercizio 2009; 12) prot. n.  2011/51060/Giochi/SCO/Conc.  1157  in
data 23 dicembre 2011, con il quale  viene  richiesto  alla  societa'
Take a way Srl, in relazione alla concessione n. 1157, il  versamento
della somma di euro 52.744,29 a titolo  di  integrazione  dei  minimi
annui garantiti sospesi inerenti gli esercizi 2008 e 2009; 13)  prot.
n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1559 in data 23 dicembre 2011, con  il
quale viene richiesto alla societa' Simar Giochi e Telefonia Srl,  in
relazione alla concessione n. 1559, il versamento della somma di euro
50.810,72 a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi
inerenti gli  esercizi  2008,  2009  e  2010;  14)  ogni  altro  atto
presupposto, conseguente o comunque connesso; 
        quanto al secondo ricorso per motivi  aggiunti  proposto  nel
giudizio introdotto con il ricorso n.  858  del  2012,  dei  seguenti
provvedimenti dall'A.A.M.S. in data  15  giugno  2012:  1)  prot.  n.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1516, con il quale  e'  stato  nuovamente
richiesto alla societa' Mondial Bowling Ciampino  Srl,  in  relazione
alla concessione n. 1516, il versamento dell'integrazione dei  minimi
annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati  con
una  riduzione  del  5%,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma   5,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile
2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008 e 2009 (mentre per il 2007 e'
stata riconosciuta una somma a credito della societa' ricorrente),  e
quindi della complessiva somma pari ad euro 190.757,06; il tutto  con
la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta  con
un versamento unico entro il 30 giugno 2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
31.792,84, da versare a partire dal 31 maggio 2012,  ferma  restando,
in caso di pagamento rateale, la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 2) prot. n.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 306, con il  quale  e'  stato  nuovamente
richiesto alla societa' Mondial Bowling  Campino  Srl,  in  relazione
alla concessione n. 306, il versamento dell'integrazione  dei  minimi
annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R del Lazio),  ricalcolati  con
una  riduzione  del  5%,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma   5,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile
2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2006, 2008 e 2009 (mentre  per  il
2007 e'  stata  riconosciuta  una  somma  a  credito  della  societa'
ricorrente),  e  quindi  della  complessiva  somma   pari   ad   euro
179.788,19; il tutto con  la  precisazione  che  tale  somma  avrebbe
potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30  giugno
2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna
di importo pari a euro 24.464,70, da versare a partire dal 31  maggio
2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita'  di
integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma  2,
della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,  all'importo
della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma  residua
sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al  30  settembre
2014; 3) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1364, con il  quale  e'
stato nuovamente richiesto alla societa' Romar Srl, in relazione alla
concessione n. 1364, il versamento dell'integrazione dei minimi annui
garantiti (gia' sospeso dal T.A.R del  Lazio),  ricalcolati  con  una
riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44,
inerenti gli esercizi 2006, 2007 e 2008, e quindi  della  complessiva
somma pari ad euro 66.788,32; il tutto con la precisazione  che  tale
somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro
il  30  giugno  2012  del  menzionato  importo  ovvero  in  sei  rate
Trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 11.131,39, da versare  a
partire dal 31 maggio 2012, ferma  restando,  in  caso  di  pagamento
rateale, la necessita' di integrazione  della  garanzia  prestata  ai
sensi dell'art.  13,  comma  2,  della  convenzione  di  concessione,
ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi  del
citato  articolo,  la   somma   residua   sopra   indicata,   nonche'
estendendone la durata  fino  al  30  settembre  2014;  4)  prot.  n.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1369, con il quale  e'  stato  nuovamente
richiesto alla societa' Romar Srl, in relazione alla  concessione  n.
1369, il versamento  dell'integrazione  dei  minimi  annui  garantiti
(gia' sospeso dal T.A.R del Lazio), ricalcolati con una riduzione del
5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44,  inerenti  gli
esercizi 2008 e 2009, e quindi della complessiva somma pari  ad  euro
45.142,78; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto
essere corrisposta con un versamento unico entro il  30  giugno  2012
del menzionato importo ovvero in sei rate  trimestrali,  ciascuna  di
importo pari a euro 7.523,80, da versare  a  partire  dal  31  maggio
2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita'  di
integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma  2,
della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,  all'importo
della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma  residua
sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al  30  settembre
2014; 5) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1373 con  il  quale  e'
stato nuovamente richiesto alla societa' Romar Srl, in relazione alla
concessione n. 1373, il versamento dell'integrazione dei minimi annui
garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio),  ricalcolati  con  una
riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44,
inerenti gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e quindi  della  complessiva
somma pari ad euro 20.022,43; il tutto con la precisazione  che  tale
somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro
il  30  giugno  2012  del  menzionato  importo  ovvero  in  sei  rate
trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 4.003,74, da  versare  a
partire dal 31 maggio 2012, ferma  restando,  in  caso  di  pagamento
rateale, la necessita' di integrazione  della  garanzia  prestata  ai
sensi dell'art.  13,  comma  2,  della  convenzione  di  concessione,
ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi  del
citato  articolo,  la   somma   residua   sopra   indicata,   nonche'
estendendone la durata  fino  al  30  settembre  2014;  6)  prot.  n.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1181, con il  quale  e'  stato  richiesto
alla societa' Ferrero e Toppino Srl, in relazione alla concessione n.
1181, il versamento  dell'integrazione  dei  minimi  annui  garantiti
(gia' sospeso dal T.A.R del Lazio), ricalcolati con una riduzione del
5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito  dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44,  inerenti
l'esercizio 2010, nonche' del  minimo  garantito  riferito  al  2011,
calcolato  con  la  medesima  riduzione  del  5%,  e   quindi   della
complessiva  somma  pari  ad  euro  30.572,15;  il   tutto   con   la
precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con  un
versamento unico entro il  30  giugno  2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
5.095,36, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in
caso di  pagamento  rateale,  la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 7) prot. n.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1183, con il  quale  a'  stato  richiesto
alla societa' Ferrero e Toppino Srl, in relazione alla concessione n.
1183, il versamento dell'integrazione  dei  minimi  annui  garantiti,
calcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10,  comma  5,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito  dalla  legge  26
aprile 2012,  n.  44,  inerenti  l'esercizio  2011,  e  quindi  della
complessiva somma pari ad euro 3.332,13; il tutto con la precisazione
che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta  con  un  versamento
unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo  ovvero  in  sei
rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 555,35, da  versare
a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in  caso  di  pagamento
rateale, la necessita' di integrazione  della  garanzia  prestata  ai
sensi dell'art.  13,  comma  2,  della  convenzione  di  concessione,
ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi  del
citato  articolo,  la   somma   residua   sopra   indicata,   nonche'
estendendone la durata  fino  al  30  settembre  2014;  8)  prot.  n.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1304, con il  quale  e'  stato  richiesto
alla societa' Brianza Giochi e Scommesse di C. Origgi e  C.  Snc,  in
relazione alla concessione n. 1181, il  versamento  dell'integrazione
dei minimi annui garantiti  (gia'  sospeso  dal  T.A.R.  del  Lazio),
ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010,  nonche'
del minimo garantito riferito al  2011,  calcolato  con  la  medesima
riduzione del 5%, e quindi  della  complessiva  somma  pari  ad  euro
196,250,19; il tutto con  la  precisazione  che  tale  somma  avrebbe
potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30  giugno
2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna
di importo pari a euro 32.708,37, da versare a partire dal 31  maggio
2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita'  di
integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma  2,
della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,  all'importo
della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma  residua
sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al  30  settembre
2014; 9) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 410, con  il  quale  e'
stato nuovamente richiesto alla societa' Ca.Va.Lo. Srl, in  relazione
alla concessione n. 410, il versamento dell'integrazione  dei  minimi
annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R del Lazio),  ricalcolati  con
una  riduzione  del  5%,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma   5,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile
2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008 e 2009 (mentre per il 2007 e'
stata riconosciuta una somma a credito della societa' ricorrente),  e
quindi della complessiva somma pari ad euro 96.702,63; il  tutto  con
la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta  con
un versamento unico entro il 30 giugno 2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
16.117,11, da versare a partire dal 31 maggio 2012,  ferma  restando,
in caso di pagamento rateale, la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014;  10)  prot.
n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 276, con il quale e' stato  nuovamente
richiesto alla societa' Agenzia Salvo D'acquisto  Srl,  in  relazione
alla concessione n. 276, il versamento dell'integrazione  dei  minimi
annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati  con
una  riduzione  del  5%,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma   5,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile
2012, n. 44, inerenti gli  esercizi  2008  e  2009,  e  quindi  della
complessiva  somma  pari  ad  euro  70.626,46;  il   tutto   con   la
precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con  un
versamento unico entro il  30  giugno  2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
11.771,08, da versare a partire dal 31 maggio 2012,  ferma  restando,
in caso di pagamento rateale, la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014;  11)  prot.
n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1018, con il quale e' stato nuovamente
richiesto alla societa' Ribot Srl, in relazione alla  concessione  n.
1018, il versamento  dell'integrazione  dei  minimi  annui  garantiti
(gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati  con  una  riduzione
del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  inerenti
gli esercizi 2008, 2009 e 2010, e quindi della complessiva somma pari
ad euro 96.213,45; il  tutto  con  la  precisazione  che  tale  somma
avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30
giugno 2012 del menzionato importo ovvero in  sei  rate  trimestrali,
ciascuna di importo pari a euro 16.035,58, da versare a  partire  dal
31 maggio 2012, ferma restando, in  caso  di  pagamento  rateale,  la
necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art.
13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,
all'importo della garanzia dovuta ai sensi del  citato  articolo,  la
somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino  al
30 settembre 2014; 12) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1667, con
il quale e' stato nuovamente richiesto alla societa'  Ribot  Srl,  in
relazione  alla  concessione  n.  1667  rilasciata,   il   versamento
dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R.
del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi  dell'art.
10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti l'esercizio 2009,  nonche'  del
minimo  garantito  riferito  al  2011,  calcolato  con  la   medesima
riduzione del 5%, e quindi  della  complessiva  somma  pari  ad  euro
44.530,18; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto
essere corrisposta con un versamento unico entro il  30  giugno  2012
del menzionato importo ovvero in sei rate  trimestrali,  ciascuna  di
importo pari a euro 7.421,70, da versare  a  partire  dal  31  maggio
2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita'  di
integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma  2,
della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,  all'importo
della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma  residua
sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al  30  settembre
2014; 13) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1157, con il quale  e'
stato nuovamente richiesto alla societa' Take A Way Srl, in relazione
alla concessione n. 1157, il versamento dell'integrazione dei  minimi
annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati  con
una  riduzione  del  5%,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma   5,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile
2012, n. 44, inerenti gli  esercizi  2008  e  2009,  e  quindi  della
complessiva  somma  pari  ad  euro  50.107,08;  il   tutto   con   la
precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con  un
versamento unico entro il  30  giugno  2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
8.351,18, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in
caso di  pagamento  rateale,  la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 
        quanto al ricorso n. 1045 del 2012 ed al  primo  ricorso  per
motivi aggiunti proposto nel  relativo  giudizio,  del  provvedimento
dell'Amministrazione    Autonoma    Monopoli    di    Stato     prot.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1481 in data 23  dicembre  2011,  con  il
quale viene richiesto alla societa' Scommettendo  Srl,  in  relazione
alla concessione n. 1481, il versamento della somma di euro 51.361,85
a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi  inerenti
gli esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009,  nonche'  di  ogni  altro  atto
presupposto, conseguente o comunque connesso; 
        quanto al secondo ricorso per motivi  aggiunti  proposto  nel
giudizio  introdotto  con  il  ricorso  n.   1045   del   2012,   del
provvedimento dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di  Stato  prot.
n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1481 in data 15 giugno  2012,  con  il
quale e' stato nuovamente richiesto alla societa'  Scommettendo  Srl,
in   relazione   alla   concessione   n.    1481,    il    versamento
dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal  T.A.R
del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi  dell'art.
10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito  dalla
legge 26 aprile 2012, n.  44,  inerenti  gli  esercizi  2008  e  2009
(mentre per il 2007 e' stata riconosciuta una somma a  credito  della
societa' ricorrente), e quindi della complessiva somma pari  ad  euro
48.793,75; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto
essere corrisposta con un versamento unico entro il  30  giugno  2012
del menzionato importo ovvero in sei rate  trimestrali,  ciascuna  di
importo pari a euro 8.132,29 da versare a partire dal 31 maggio 2012,
ferma restando, in  caso  di  pagamento  rateale,  la  necessita'  di
integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma  2,
della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,  all'importo
della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma  residua
sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al  30  settembre
2014; 
    Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  5  dicembre  2012  il
dott.  Carlo  Polidori  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
    1. Le societa' in epigrafe indicate con il  ricorso  n.  858/2012
riferiscono, in  punto  di  fatto,  che:  A)  sono  destinatarie  dei
provvedimenti  impugnati  in  quanto  titolari  di  c.d.  concessioni
storiche  per  la  raccolta  delle  scommesse   ippiche   (ossia   di
concessioni rilasciate ai sensi del D.P.R n.  169/1998);  B)  secondo
ciascuna convenzione di concessione il  concessionario  e'  tenuto  a
versare  all'U.N.I.RE.  (oggi  A.S.S.I.)  una  quota  annuale   della
raccolta ex art. 12 del  D.P.R.  n.  169/1998,  fermo  restando  che,
qualora  la  quota  raccolta  in  base  agli  incassi  effettivamente
riscossi non raggiunga la quota annuale dovuta, il concessionario  e'
tenuto, ai sensi dell'art. 4 della  convenzione  di  concessione,  ad
integrare i versamenti dovuti  fino  a  raggiungere  il  c.d.  minimo
garantito annuo, determinato ai sensi del  decreto  interdirigenziale
del 10 ottobre 2003; C) con il decreto-legge n. 223/2006,  convertito
dalla legge n. 248/2006 il legislatore  ha  previsto  l'indizione  di
bandi di gara per l'assegnazione di nuove concessioni per la raccolta
del gioco pubblico, sia su base  ippica,  che  sportiva,  e  cio'  ha
determinato  l'assegnazione  di  un  considerevole  numero  di  nuove
concessioni che ha comportato  la  saturazione  del  mercato  ed  una
drastica riduzione degli incassi dei concessionari storici; D)  anche
in ragione di  quanto  precede  l'Amministrazione  dei  Monopoli  (di
seguito A.A.M.S.) con comunicazione del 28 giugno 2007 ha sospeso  il
pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2006 al fine di  «procedere
alle opportune verifiche della correttezza degli importi richiesti ai
concessionari,  mediante  la  rielaborazione  dei  relativi  conteggi
tenendo conto delle  quote  di  prelievo  versate  per  le  scommesse
dell'Ippica Nazionale»; E) ciononostante l'A.A.M.S. con provvedimenti
emessi nel corso del 2009 ha chiesto alle  societa'  Mondial  Bowling
Ciampino, Romar, Brianza Giochi e Scommesse, Ca.Va.Lo., Ribot, Take A
Way e Simar il pagamento dei minimi garantiti  per  l'anno  2008;  f)
tali provvedimenti sono stati impugnati,  ed  il  TAR  del  Lazio  ha
accolto i relativi ricorsi con diverse pronunce  (tra  le  quali,  ad
esempio, la sentenza n. 7627/2009), evidenziando in  motivazione  che
«i provvedimenti di riscossione delle somme per il raggiungimento del
c.d. minimo garantito non  avrebbero  potuto  essere  adottati  prima
della definizione delle c.d. misure di salvaguardia, di talche' detti
provvedimenti manifestano la loro illegittimita' in  quanto  adottati
senza la previa definizione di un provvedimento (a portata  generale,
ma   incidente   sulla   posizione   di    ciascun    concessionario)
necessariamente presupposto a quelli qui impugnati»;  F)  in  seguito
l'A.A.M.S. con provvedimenti emessi nel corso  del  2010  ha  chiesto
alle societa' Mondial  Bowling  Ciampino,  Romar,  Brianza  Giochi  e
Scommesse, Ca.Va.Lo., Ribot e Take A  Way  il  pagamento  dei  minimi
garantiti per l'anno  2009,  ma  il  T.A.R  del  Lazio  ha  giudicato
illegittima anche tale  pretesa  ribadendo  che  i  provvedimenti  di
riscossione per il  raggiungimento  del  c.d.  minimo  garantito  non
avrebbero potuto essere adottati prima della definizione  delle  c.d.
misure di salvaguardia; G) nonostante quanto precede l'A.A.M.S. con i
provvedimenti impugnati ha chiesto il versamento dei minimi garantiti
sospesi inerenti gli esercizi dal 2007 al 2010,  limitandosi  a  dare
atto in motivazione dell'avvenuta convocazione (in  esecuzione  della
sentenza del T.A.R. del Lazio n.  6520/2009)  di  una  conferenza  di
servizi con  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  finalizzata  all'individuazione  delle  c.d.  misure   di
salvaguardia, e del  fatto  che,  all'esito  di  tale  conferenza  di
servizi  «non  e'  possibile  individuare,  allo  stato,  misure   di
salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate  secondo  i
criteri delle procedure selettive indette nel coso del 2006». 
    2. Le societa'  ricorrenti  chiedono  l'annullamento  degli  atti
impugnati con il ricorso introduttivo deducendo i seguenti motivi: 
        I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del
decreto-legge  n.  223/2006,  convertito  dalla  legge  n.  248/2006,
nonche' dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge n.  149/2008.  La
presente  censura  e'  incentrata,  da  un  lato,   sul   fatto   che
l'Amministrazione  abbia  omesso  di   individuare   le   misure   di
salvaguardia previste dall'art. 38, comma  4,  del  decreto-legge  n.
223/2006; dall'altro, sul fatto che le gia' minime garanzie (ossia il
vincolo delle distanze) previste dal decreto-legge n. 223/2006 per  i
concessionari di cui al  D.P.R  n.  169/1998  siano  state  eliminate
dall'art.  1-bis,  comma  6,  del  decreto-legge  n.   149/2008.   In
particolare, quanto al primo aspetto, le  parti  ricorrenti  deducono
che: A) secondo l'art. 38, comma 4, del  decreto-legge  n.  223/2006,
«al fine  di  contrastare  la  diffusione  del  gioco  irregolare  ed
illegale, l'evasione e l'elusione  fiscale  del  settore  del  gioco,
nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti  del
Ministero delle  Finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione  del  gioco
su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: ... l) definizione
delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della  raccolta  di
scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica  8  aprile  1998  n.  169»;  B)  da  tale
disposizione si evince  che  al  mutato  assetto  normativo  connesso
all'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  n.   223/2006   consegue
l'obbligo di definire le modalita' di salvaguardia dei  concessionari
della  raccolta  di  scommesse  ippiche,  sicche'  tali   misure   di
salvaguardia sono state definite dal T.A.R del Lazio  nella  sentenza
n.  8520/2011  come  «una  previsione  finalizzata  a  consentire  il
riequilibrio delle obbligazioni consacrate nelle concessioni  per  la
raccolta di scommesse ippiche gia' rilasciate, in ragione del  mutato
assetto del mercato delle scommesse ippiche e della  riconfigurazione
dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta  di  gioco,  come
ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38  del  decreto-legge
"Bersani" che  ha  determinato  l'apertura  del  mercato  dei  giochi
pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una  diffusione
capillare  sul  territorio  e  con  piu'  favorevoli  condizioni   di
esercizio e di reddivita'»; C) risulta, quindi, di  palmare  evidenza
che, come affermato dal TA.R. del Lazio nella sentenza n.  7400/2011,
la mancata attuazione, in sede amministrativa, di una norma di  legge
ad efficacia programmatica integra «un comportamento  di  sostanziale
violazione della stessa». Quanto poi al quanto  secondo  aspetto,  le
parti  ricorrenti  deducono  che:   A)   nell'originaria   previsione
dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge  n.  223/2006  era  altresi'
contemplato, tra le nuove modalita' di  distribuzione  del  gioco  su
base ippica, alla lettera f),  l'obbligo  della  «localizzazione  dei
punti vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco  pubblici,  nei  comuni  con  piu'  di  200.000
abitanti a una distanza non inferiore a  2.000  metri  dai  punti  di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000  abitanti,  a
una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti  di  vendita  gia'
assegnati», nonche', alla lettera g), l'obbligo della «localizzazione
dei  punti  di  vendita   aventi   come   attivita'   accessoria   la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,  nei  comuni  con
piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore  a  400  metri
dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di  200.000
abitanti, a una distanza non inferiore  a  800  metri  dai  punti  di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei  punti  di  vendita  in
cui, alla data del 30  giugno  2006,  si  effettui  la  raccolta  del
concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse  ippiche
di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre  2011»;  B)
l'obbligo, per i nuovi concessionari che si aggiudicavano  i  diritti
del cd. «bando Bersani», di ubicare i propri  punti  di  vendita  nel
rispetto  delle  suindicate  distanze,  rispetto  ai  punti   vendita
preesistenti,  costituiva  di  fatto  una  garanzia  (di  certo   non
esauriente come le misure di salvaguardia) che il  Legislatore  aveva
previsto a tutela  dei  preesistenti  concessionari;  C)  tuttavia  i
predetti obblighi sono stati eliminati dall'art. 1-bis, comma 6,  del
decreto-legge n. 149/2008  e,  quindi,  non  sussistendo  piu'  alcun
vincolo in tema  di  distanze,  l'equilibrio  economico  delle  parti
ricorrenti risulta ulteriormente compromesso; 
        II) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneita'
nei presupposti. Le societa' ricorrenti  sostengono  che  la  pretesa
dell'Amministrazione e' illegittima anche  per  l'assenza  totale  di
parametri  in  base  ai  quali  sono  stati  calcolati  gli   importi
asseritamente dovuti. Infatti:  A)  le  somme  richieste  sono  state
quantificate  in  base  ai  criteri  individuati   con   il   decreto
interdirigenziale  del  10   ottobre   2003,   di   cui   la   stessa
Amministrazione, con la nota del 28 giugno 2007, ha posto  in  dubbio
la  legittimita',  evidenziando  la  necessita'  di  «procedere  alle
opportune verifiche della  correttezza  degli  importi  richiesti  ai
concessionari,  mediante  la  rielaborazione  dei  relativi  conteggi
tenendo conto delle  quote  di  prelievo  versate  per  le  scommesse
dell'Ippica Nazionale»; B) secondo quanto evidenziato dal  T.A.R  del
Lazio nella motivazione della sentenza n. 6520/2009, e' vero  che  il
decreto interdirigenziale del 10  ottobre  2003  aveva  stabilito  il
metodo di calcolo per  individuare  il  c.d.  minimo  garantito,  «ma
l'introduzione nel 2006 della nuova  previsione  normativa  circa  la
necessaria   fissazione   delle   misure   di   salvaguardia    rende
inapplicabile il  contenuto  del  suindicato  decreto»;  C)  risulta,
quindi, evidente che le somme richieste con i provvedimenti impugnati
sono state quindi individuate in virtu' di un provvedimento del tutto
superato; 
        III)  Eccesso  di  potere  per  disparita'  di   trattamento,
irragionevolezza  e  contraddittorieta'  con  atti   precedenti.   Le
societa' ricorrenti sostengono  che  il  provvedimento  impugnato  e'
illegittimo anche perche' la stessa  Amministrazione  ha  ammesso  la
necessita' di procedere all'adozione delle  misure  di  salvaguardia.
Infatti nella  sentenza  del  T.A.R  del  Lazio  n.  6520/2009  viene
altresi' evidenziato che l'A.A.M.S. in una nota del  12  giugno  2008
anticipava che era in atto uno studio degli Uffici competenti al fine
di ipotizzare  un  «percorso  normativo  incentrato  sull'ampliamento
delle  concessioni  in  parola  ...,   nonche'   sulla   soppressione
dell'obbligo del minimo garantito, da sostituire  per  gli  operatori
del settore ippico, con il canone di concessione previsto per i nuovi
concessionari» e  che  i  richiamati  Uffici  avrebbero  valutato  la
possibilita' di predisporre «un testo di modifica normativa intesa  a
definire in via legislativa la portata delle misure  di  salvaguardia
menzionate e ad affidare al piu' flessibile e  celere  strumento  del
provvedimento amministrativo ministeriale, da adottare  d'intesa  con
il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  in  luogo  del
decreto a firma dei Ministri dell'economia e delle  finanze  e  delle
politiche  agricole,  previo  parere   del   Consiglio   di   Stato».
Ciononostante, neppure a seguito della conferenza di servizi  del  30
novembre 2011 risulta adottato alcun provvedimento; 
        IV) Eccesso di potere per lesione del principio del legittimo
affidamento e ingiustizia manifesta. Le societa'  ricorrenti  -  dopo
aver evidenziato che hanno programmato la propria attivita' d'impresa
facendo  legittimo  affidamento  sul  fatto  che  l'A.A.M.S.  avrebbe
adottato le dovute (ed anche preannunciate)  misure  di  salvaguardia
(affidamento divenuto ancora piu' marcato a  seguito  della  suddetta
nota del 28 giugno 2007 e delle numerose e concordi sentenze in  tema
di adozione delle misure di salvaguardia) - lamentano di  trovarsi  a
dover fronteggiare una situazione economica e commerciale ben diversa
da quella attesa. Pertanto le richieste di pagamenti non dovuti  (che
riguardano ben cinque annualita',  dal  2006  al  2010)  andranno  ad
incidere negativamente  sul  proprio  equilibrio  economico.  Inoltre
risulta manifestamente ingiusta la  domanda  di  pagamento  di  somme
rispetto alle quali lo stesso Legislatore  ha  posto  un  obbligo  di
revisione; 
        V) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del  T.A.R.
del  Lazio  n.  6520/2009  e  n.  7400/2011.  Le   parti   ricorrenti
ribadiscono che l'Amministrazione - nonostante gli  inviti  formulati
dal  giudice  amministrativo  con   le   predette   sentenze   -   ha
illegittimamente omesso di adottare le misure di salvaguardia di  cui
trattasi. 
    3. Questa Sezione con l'ordinanza n. 1034 in data 22  marzo  2012
ha accolto la domanda cautelare proposta dalle  societa'  ricorrenti,
evidenziando in motivazione che «l'esigenza di mantenere  integra  la
posizione dei ricorrenti fino all'esito del giudizio». 
    4. Nelle more della definizione del giudizio: A) e'  sopravvenuto
l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale dispone che «al  fine  di
perseguire  maggiore  efficienza  ed  economicita'  dell'azione   nei
settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentati e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo
del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche  in  via
transattiva, sentiti i  competenti  organi,  con  abbandono  di  ogni
controversia  pendente,  di  tutti  i  rapporti   controversi   nelle
correlate materie e secondo i criteri di  seguito  indicati:  ...  b)
relativamente alle quote di  prelievo  di  cui  all'articolo  12  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle
relative  integrazioni,  definizione,  in  via  equitativa,  di   una
riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute  dai
concessionari  di  cui  al  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 169 del 1998  con  individuazione  delle  modalita'  di
versamento  delle   relative   somme   adeguamento   delle   garanzie
fideiussorie.  Conseguentemente,  all'articolo  38,  comma   4,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l)  e'  soppressa»;  B)
sulla scorta del mutato quadro  normativo  l'A.A.M.S.  ha  notificato
alle societa' Mondial Bowling Ciampino,  Romar,  Ferrero  e  Tappino,
Brianza Giochi e  Scommesse,  Ca.Va.Lo.,  Agenzia  Salvo  D'acquisto,
Ribot, Replatz e Take A Way nuove richieste di pagamento delle  somme
dovute  a  titolo  di  integrazione  dei  minimi  annui  garantiti  -
ricalcolate con una  equitativa  riduzione  del  5%  ai  sensi  della
predetta disposizione dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  n.
16/2012 - evidenziando in motivazione che tale riduzione, da un lato,
deve essere intesa  come  attuativa  dell'obbligo  di  individuazione
delle  misure  di   salvaguardia   e,   dall'altro,   ha   comportato
l'abrogazione espressa dell'articolo 38, comma 4,  del  decreto-legge
n. 223/2006. 
    5. Le societa' destinatarie delle  predette  nuove  richieste  di
pagamento con ricorso  per  motivi  aggiunti  depositato  in  data  7
novembre 2012 hanno impugnato tali richieste, evidenziando la  natura
provvedimentale delle  stesse  e  chiedendone  l'annullamento  per  i
seguenti motivi: 
        I) Violazione e falsa applicazione dell'art 10, comma 5,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n 16, convertito dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44; violazione  e  falsa  applicazione  delle  sentenze  del
T.A.R.  del  Lazio  n.  6520/2009  n.  7627/2009,  n.  7638/2009,  n.
7640/2009, n. 7633/2009, n. 7628/2009, n. 7645/2009, n. 7652/2009, n.
36522/2010, n. 36526/2010, n. 37896/2010, n 1143/2011,  n.  318/2011,
n. 7400/2011, nonche' dell'ordinanza cautelare n. 1428/2012;  eccesso
di  potere  per   erroneita'   nei   presupposti,   irragionevolezza,
ingiustizia manifesta e contraddittorieta' con  atti  precedenti.  La
presente censura parte dal  presupposto  che  la  nuova  disposizione
dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 abbia abrogato le
misure di salvaguardia solo per il futuro e non certo per il  periodo
anteriore  alla  sua  entrata  in  vigore.  Cio'  posto  le  societa'
ricorrenti deducono che con le nuove richieste di pagamento e'  stato
erroneamente applicato l'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  n.
16/2012,  perche'  le  finalita'  transattive  di  tale  disposizione
avrebbero dovuto essere raccordate con la ormai pacifica ed  assodata
inesigibilita' dei c.d. minimi garantiti, riconosciuta da  molteplici
pronunce  del  giudice  amministrativo   (anche   gia'   passate   in
giudicato), quali le sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e  n.
7400/2011. Del resto - secondo le societa' ricorrenti -  la  predetta
disposizione imponeva all'A.A.M.S.  di  considerare,  ai  fini  della
proposta transattiva, solo le somme  dovute  e  non  anche  le  somme
rispetto alle quali l'obbligo di versamento  era  stato  sospeso  con
provvedimento del giudice amministrativo.  Inoltre  l'amministrazione
non avrebbe dovuto  adottare  una  decisione  unilaterale,  tanto  in
ordine alla riduzione dei minimi garantiti in via equitativa,  quanto
in ordine alla determinazione delle  modalita'  di  pagamento,  senza
alcun contraddittorio con  i  concessionari  e  senza  rispettare  le
pronunce  del  giudice  amministrativo,  che  non  possono  ritenersi
superate  dall'intervento  normativo   operato   con   l'introduzione
dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012.  Un'applicazione
ragionevole ed equilibrata  di  tale  disposizione  non  avrebbe  poi
portato ad una proposta, sempre unilaterale, di pagamento rateizzato,
per di piu'  contraddittoria  ed  incongrua  perche'  si  prevede  il
versamento della prima rata entro il 31 maggio 2012, ossia  entro  un
termine gia' da tempo  scaduto  rispetto  alla  stessa  adozione  dei
provvedimenti impugnati (che recano la data del 15 giugno 2012 e sono
stati inviati tra il 25 e il 28  giugno  2012).  Infine  le  societa'
ricorrenti deducono che la disposizione dell'art. 10,  comma  5,  del
decreto-legge  n.  16/2012  determina  comunque  una  situazione   di
ingiustizia manifesta, perche' abroga solo le misure di  salvaguardia
riferite all'ippica e non quelle riguardanti le concessioni sportive,
previste dall'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come sostituito dall'art. 38,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
223/2006; 
        II) Violazione e falsa applicazione dell'art 10, comma 5, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n 16, convertito dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, in relazione ai soggetti  incaricati  della  definizione
delle controversie. Secondo le societa'  ricorrenti  i  provvedimenti
impugnati sono illegittimi  anche  perche'  adottati  unilateralmente
dall'AA.M.S., mentre in base alla disposizione dell'art. 10, comma 5,
del  decreto-legge  n.  16/2012  la  definizione  delle  controversie
avrebbe dovuto essere il frutto di un'attivita'  coordinata  dei  due
Ministeri  interessati  e  dell'A.S.S.I.,  al   fine   di   garantire
l'individuazione di soluzioni ponderate e corrette; 
        III) Questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  10,
comma 5, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito  dalla
legge  26  aprile  2012,  n.  44.  In  via  subordinata  le  societa'
ricorrenti sostengono che, laddove la  nuova  disposizione  dell'art.
10, comma 5, del decreto-legge  n.  16/2012  fosse  interpretata  nel
senso che essa abbia abrogato le misure di salvaguardia anche per  il
periodo anteriore alla sua  entrata  in  vigore,  la  stessa  sarebbe
incostituzionale per contrasto con l'art.  3,  comma  2,  l'art.  41,
comma 1, l'art. 103, comma 1, l'art. 108, comma 2, l'art. 111,  comma
1, e l'art. 113, commi 1  e  3  della  Costituzione.  Infatti,  cosi'
ragionando, la  soluzione  transattiva  individuata  dal  legislatore
risulterebbe  destituita  di  ogni  fondamento  logico  e  giuridico,
perche' non tiene conto della circostanza -  accertata  con  numerose
sentenze  passate  in  giudicato  -  che  l'integrazione  dei  minimi
garantiti per gli anni dal 2006 al 2011 non poteva essere  richiesta,
non avendo l'Amministrazione adottato le c.d. misure di salvaguardia.
Inoltre la  disposizione  in  esame,  imponendo  il  ricorso  ad  una
transazione,  contrasterebbe  con   l'art.   41,   comma   1,   della
Costituzione, che  sancisce  la  liberta'  dell'iniziativa  economica
privata; infatti, la transazione e'  un  contratto  (art.  1965  cod.
civ.) e, quindi,  stante  il  principio  dell'autonomia  contrattuale
(art. 1322 cod. civ.), una  nonna  di  legge  non  puo'  imporre  una
transazione al di  fuori  della  libera  determinazione  contrattuale
delle parti. Infine la disposizione in esame si porrebbe in contrasto
con i principi costituzionali relativi alla  tutela  giurisdizionale,
perche' impone all'Amministrazione di definire in via transattiva  le
controversie  inerenti  il  pagamento  dell'integrazione  dei  minimi
garantiti in contrasto con le pronunce del giudice amministrativo con
le quali e' stato ritenuto non dovuto il pagamento di tali  somme  in
mancanza dell'adozione delle misure di salvaguardia; 
        IV) Violazione e falsa applicazione dell'art.  38,  comma  4,
del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla  legge  n.  248/2006,
nonche' dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 149/2008.  Con
il presente motivo viene riproposta la censura gia'  dedotta  con  il
primo motivo del ricorso introduttivo; 
        V) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed  erroneita'
nei presupposti. Con il presente motivo viene riproposta  la  censura
gia' dedotta con  il  secondo  motivo  del  ricorso  introduttivo,  a
sostegno della quale viene invocata  una  decisione  arbitrale  (c.d.
lodo Maranella del 16-18 maggio 2009) con il quale e' stato  ritenuto
non dovuto il pagamento del minimo garantito; 
        VI)  Eccesso  di  potere  per  disparita'   di   trattamento,
irragionevolezza e contraddittorieta' con  atti  precedenti.  Con  il
presente motivo viene riproposta la censura gia' dedotta con il terzo
motivo del ricorso introduttivo; 
        VII)  Eccesso  di  potere  per  lesione  del  principio   del
legittimo affidamento e ingiustizia manifesta. Con il presente motivo
viene sostanzialmente riproposta  la  censura  gia'  dedotta  con  il
quarto motivo del ricorso introduttivo; 
        VIII) Violazione e  falsa  applicazione  delle  sentenze  del
T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011, nonche' delle  sentenze
del T.A.R. del Lazio n. 7627/2009, n.  7638/2009,  n.  7640/2009,  n.
7633/2009, n. 7628/2009, n. 7645/2009, n. 7652/2009,  n.  36522/2010,
n. 36526/2010, 37896/2010, n. 1143/2011, n. 318/2011, n. 7400/2011, e
dell'ordinanza cautelare n. 1428/2012. Con il presente  motivo  viene
riproposta la censura gia' dedotta con il quarto motivo  del  ricorso
introduttivo, evidenziando altresi' che l'adozione  delle  misure  di
salvaguardia risulta ancor piu' indispensabile in una situazione come
quella fotografata dalla recente sentenza della  Corte  di  Giustizia
Costa Cifone del 16 febbraio 2012 (emessa nelle cause riunite C-72/10
e C-77/10), nella quale e' stato  analizzato  il  mercato  del  gioco
pubblico su  base  terrestre.  In  particolare  -  secondo  le  parti
ricorrenti da tale sentenza emerge che le Amministrazioni convenute -
chiamate ad adottare le misure di salvaguardia, quali  strumenti  per
la tutela dei concessionari storici - non hanno saputo tutelare  tali
soggetti (ivi comprese le societa' ricorrenti) non tanto e  non  solo
dagli effetti del  rilascio  delle  nuove  concessioni  previste  dal
decreto Bersani, ma anche e soprattutto dagli effetti  dell'esistenza
del mercato parallelo  gestito  dai  c.d.  CTD  (centri  trasmissione
dati), violando ulteriormente il dettato normativo che imponeva  alle
Amministrazioni   convenute   di   individuare   delle   misure   che
garantissero un riequilibrio  delle  obbligazioni  contemplate  dalle
convenzioni di concessione. 
    6. La Difesa erariale con memoria depositata in data  3  novembre
2012 ha eccepito che la  disposizione  dell'art.  10,  comma  5,  del
decreto-legge n. 16/2012 non e' lesiva di  interessi  delle  societa'
ricorrenti, ne'  limitativa  della  tutela  giurisdizionale,  perche'
definisce  la  problematica  in  questione,  stabilendo  una   misura
economica delle somme  dovute  e  non  versate  (che,  in  base  alla
giurisprudenza  del  giudice  amministrativo,  non  potevano   essere
richieste  prima  della   individuazione   delle   c.d.   misure   di
salvaguardia) e abrogando la disposizione fonte delle cd.  misure  di
salvaguardia, in linea con principi enunciati  nella  sentenza  della
Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012 medio tempore depositata.  In
particolare la difesa Erariale richiama il punto  57  della  predetta
sentenza della Corte di Giustizia, ove si afferma che il principio di
parita' di trattamento  impone  che  «tutti  i  potenziali  offerenti
dispongano di uguali opportunita',  ed  implica  dunque  che  costoro
siano assoggettati alle medesime  condizioni.  Cio'  vale  a  maggior
ragione in una situazione quale  quella  in  esame  nei  procedimenti
principali, in cui una violazione del diritto  dell'Unione  da  parte
dell'autorita'  aggiudicatrice  interessata  ha   gia'   avuto   come
conseguenza  una  disparita'  di  trattamento  in  danno  di   alcuni
operatori», ed il punto 59 della medesima sentenza,  ove  si  afferma
che il principio di parita' di trattamento  impone  che  «ragioni  di
natura economica -  come  l'obiettivo  di  garantire  agli  operatori
aggiudicatari di concessioni dopo la gara del 1999 la continuita', la
stabilita' finanziaria o una giusta remunerazione degli  investimenti
realizzati - non possono essere riconosciute quali motivi  imperativi
di interesse generale idonei a giustificare una  restrizione  di  una
liberta'    fondamentale    garantita    dal    Trattato    (sentenza
Commissione/Italia, cit., punto 35 e la  giurisprudenza  ivi  citata,
nonche' sentenza dell'11 marzo 2010, Attanasio Group, C-384/08, Racc.
pag. I-2055, punti 53-56)». 
    7. Le societa' ricorrenti  con  memoria  depositata  in  data  14
novembre 2012 hanno replicato alle affermazioni della Difesa erariale
ribadendo che la sentenza della Corte di Giustizia  del  16  febbraio
2012 dimostra piuttosto come le Amministrazioni convenute non abbiano
saputo tutelare i concessionari storici  (ivi  comprese  le  societa'
ricorrenti) anche e  soprattutto  dagli  effetti  dell'esistenza  del
mercato parallelo gestito dai c.d. CTD  (centri  trasmissione  dati),
violando ulteriormente la disposizione dall'art.  38,  comma  4,  del
decreto-legge n. 223/2006  che  imponeva  di  individuare  misure  di
salvaguardia che  garantissero  un  riequilibrio  delle  obbligazioni
contemplate dalle convenzioni di concessione. 
    8. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 il ricorso e'  stato
chiamato e trattenuto per la decisione. 
    9. Passando al ricorso n. 1045/2012, la societa' Scommettendo Srl
riferisce,  in  punto  di  fatto,  che:  A)   e'   destinataria   del
provvedimento impugnato in quanto titolare di una concessione storica
per la raccolta delle scommesse ippiche; B) secondo la convenzione di
concessione il concessionario e' tenuto a versare all'U.N.I.RE. (oggi
A.S.S.I.) una quota annuale della raccolta ex art. 12  del  D.P.R  n.
169/1998, fermo restando che, qualora la quota raccolta in base  agli
incassi  effettivamente  riscossi  non  raggiunga  la  quota  annuale
dovuta, il concessionario e'  tenuto,  ai  sensi  dell'art.  4  della
convenzione di concessione, ad integrare i versamenti dovuti  fino  a
raggiungere il c.d. minimo garantito annuo, determinato ai sensi  del
decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003; con  il  decreto-legge
n. 223/2006, convertito dalla legge n.  248/2006  il  legislatore  ha
previsto, l'indizione di bandi di gara per  l'assegnazione  di  nuove
concessioni per la raccolta del gioco pubblico, sia su  base  ippica,
che  sportiva,  e  cio'   ha   determinato   l'assegnazione   di   un
considerevole numero  di  nuove  concessioni  che  ha  comportato  la
saturazione del mercato ed una drastica riduzione degli  incassi  dei
concessionari ricorrenti; D)  anche  in  ragione  di  quanto  precede
l'A.A.M.S. con  comunicazione  del  28  giugno  2007  ha  sospeso  il
pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2006 al fine di  «procedere
alle opportune verifiche della correttezza degli importi richiesti ai
concessionari,  mediante  la  rielaborazione  dei  relativi  conteggi
tenendo conto delle  quote  di  prelievo  versate  per  le  scommesse
dell'Ippica Nazionale»; E) ciononostante l'A.A.M.S. con provvedimenti
emessi nel corso del 2009 ha chiesto ad alcuni concessionari  storici
il  pagamento  dei  minimi  garantiti  per  l'anno  2008;   f)   tali
provvedimenti sono stati impugnati innanzi al T.A.R. del Lazio che ha
accolto  i  ricorsi  (ad  esempio  con  la  sentenza  n.  7641/2009),
evidenziando in motivazione che «i provvedimenti di riscossione delle
somme per il raggiungimento del c.d. minimo garantito  non  avrebbero
potuto essere adottati prima della definizione delle c.d.  misure  di
salvaguardia, di talche'  detti  provvedimenti  manifestano  la  loro
illegittimita' in quanto adottati senza la previa definizione  di  un
provvedimento (a portata generale, ma incidente  sulla  posizione  di
ciascun concessionario)  necessariamente  presupposto  a  quelli  qui
impugnati»;  F)  nonostante  quanto   precede   l'A.A.M.S.   con   il
provvedimento  impugnato  ha  richiesto  il  versamento  dei   minimi
garantiti relativi agli esercizi dal 2006 al 2009, limitandosi a dare
atto in motivazione dell'avvenuta convocazione (in  esecuzione  della
sentenza del T.A.R. del Lazio n.  6520/2009)  di  una  conferenza  di
servizi con  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  finalizzata  all'individuazione  delle  c.d.  misure   di
salvaguardia, e del  fatto  che,  all'esito  di  tale  conferenza  di
servizi  «non  e'  possibile  individuare,  allo  stato,  misure   di
salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate  secondo  i
criteri delle procedure selettive indette nel corso del 2006». 
    10. La societa' Scommettendo  chiede  l'annullamento  degli  atti
impugnati deducendo i seguenti motivi: 
        I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del
decreto-legge  n.  223/2006,  convertito  dalla  legge  n.  248/2006,
nonche' dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge  n  149/2008.  La
presente censura e' sostanzialmente identica a quella dedotta con  il
primo motivo del ricorso n. 858/2012; 
        II) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneita'
nei presupposti. La presente censura e'  sostanzialmente  identica  a
quella dedotta con il secondo motivo del ricorso n. 858/2012; 
        III)  Eccesso  di  potere  per  disparita'  di   trattamento,
irragionevolezza  e  contraddittorieta'  con  atti   precedenti.   La
presente censura e' sostanzialmente identica a quella dedotta con  il
terzo motivo del ricorso n. 858/2012; 
        IV) Eccesso di potere per lesione del principio del legittimo
affidamento  e  ingiustizia  manifesta.  La   presente   censura   e'
sostanzialmente identica a quella dedotta con il  quarto  motivo  del
ricorso n. 858/2012; 
        V) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del  T.A.R.
del Lazio n.  6520/2009  e  n.  7400/2011.  La  presente  censura  e'
sostanzialmente identica a quella dedotta con il  quinto  motivo  del
ricorso n. 858/2012; 
    11. Questa Sezione con l'ordinanza n. 863 in data 8 marzo 2012 ha
accolto la domanda cautelare  proposta  dalla  societa'  Scommettendo
unitamente al ricorso principale,  evidenziando  in  motivazione  che
l'Amministrazione «appare tuttora inadempiente in ordine all'adozione
delle c.d. misure di salvaguardia». 
    12. Con ricorso depositato in data 27  aprile  2012  la  societa'
Scommettendo  ha  proposto  motivi  aggiunti  avverso   il   medesimo
provvedimento impugnato con il ricorso principale per  contestare  la
tesi, sostenuta dalla  Difesa  erariale  nella  camera  di  consiglio
dell'8 marzo 2012, secondo la quale nella  sentenza  della  Corte  di
Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012 sarebbero state  trattate
tematiche connesse all'adozione  delle  misure  di  salvaguardia.  In
particolare, secondo la societa' ricorrente la predetta sentenza  non
solo non prevede alcunche' in relazione alle misure di  salvaguardia,
ma anzi evidenzia che la rete del gioco lecito  «e'  stata  di  fatto
penalizzata dall'esistenza di una rete parallela  illecita»,  gestita
dai c.d. CTD (Centri Trasmissione Dati). 
    13.  Sulla  scorta  del  mutato  quadro   normativo   conseguente
all'entrata in vigore dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  n.
16/2012, convertito dalla n. 44/2012, l'A.A.M.S. ha  notificato  alla
societa' Scommettendo una nuova richiesta di  pagamento  delle  somme
dovute  a  titolo  di  integrazione  dei  minimi  annui  garantiti  -
ricalcolate con una  equitativa  riduzione  del  5%  ai  sensi  della
predetta disposizione dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  n.
16/2012 - evidenziando in motivazione che tale riduzione, da un lato,
deve essere intesa  come  attuativa  dell'obbligo  di  individuazione
delle  misure  di   salvaguardia   e,   dall'altro,   ha   comportato
l'abrogazione espressa dell'articolo 38, comma 4,  del  decreto-legge
n. 223/2006. 
    14. La societa' Scommettendo  con  ricorso  per  motivi  aggiunti
depositato in data 7 novembre 2012 ha impugnato la nuova richiesta di
pagamento, evidenziando la  natura  provvedimentale  della  stessa  e
chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 
        I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n 16, convertito dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44;  eccesso  di  potere  per  erroneita'  nei  presupposti,
irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorieta' con atti
precedenti.  Il  presente  motivo  contiene  censure  sostanzialmente
identiche a quelle dedotte nel primo e nel secondo motivo del secondo
ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio introdotto  con  il
ricorso n. 858/2012. 
        II) Questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  10,
comma 5, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44. Tale  questione  e'  identica  a  quella
sollevata con il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti
proposto nel giudizio introdotto con il ricorso n. 858/2012. 
        IV) Violazione e falsa applicazione dell'art.  38,  comma  4,
del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla  legge  n.  248/2006,
nonche' dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 149/2008.  Con
il presente motivo la societa' ricorrente ripropone la  censura  gia'
dedotta con il primo motivo del proprio ricorso introduttivo; 
        V) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed  erroneita'
nei presupposti.  Con  il  presente  motivo  la  societa'  ricorrente
ripropone la censura gia' dedotta con il secondo motivo  del  proprio
ricorso introduttivo; 
        VI)  Eccesso  di  potere  per  disparita'   di   trattamento,
irragionevolezza e contraddittorieta' con  atti  precedenti.  Con  il
presente motivo la societa'  ricorrente  ripropone  la  censura  gia'
dedotta con il terzo motivo del proprio ricorso introduttivo; 
        VII)  Eccesso  di  potere  per  lesione  del  principio   del
legittimo affidamento e ingiustizia manifesta. Con il presente motivo
la societa' ricorrente ripropone  la  censura  gia'  dedotta  con  il
quarto motivo del proprio ricorso introduttivo; 
        VIII) Violazione e  falsa  applicazione  delle  sentenze  del
T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011. Con il presente  motivo
la societa' ricorrente ripropone  la  censura  gia'  dedotta  con  il
quinto motivo del proprio ricorso introduttivo, evidenziando altresi'
che l'adozione  delle  misure  di  salvaguardia  risulta  ancor  piu'
indispensabile  in  una  situazione  come  quella  fotografata  dalla
recente  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  Costa-Cifone  del  16
febbraio 2012 (emessa nelle cause riunite C-72/10 e  C-77/10),  nella
quale e' stato analizzato il  mercato  del  gioco  pubblico  su  base
terrestre. In particolare -  secondo  le  parti  ricorrenti  da  tale
sentenza emerge  che  le  Amministrazioni  convenute  -  chiamate  ad
adottare le misure di salvaguardia, quali  strumenti  per  la  tutela
degli  operatori  titolari   delle   concessioni   rilasciate   prima
dell'emanazione del c.d. bando Bersani - non abbiano saputo  tutelare
tali soggetti (ivi comprese le societa' ricorrenti) non tanto  e  non
solo dagli effetti del rilascio delle nuove concessioni previste  dal
decreto Bersani, ma anche e soprattutto dagli effetti  dell'esistenza
del mercato parallelo  gestito  dai  c.d.  CTD  (centri  trasmissione
dati), violando ulteriormente il dettato normativo che imponeva  alle
Amministrazioni   convenute   di   individuare   delle   misure   che
garantissero un riequilibrio  delle  obbligazioni  contemplate  dalle
convenzioni di concessione. 
    15. La Difesa erariale con memoria depositata in data 31  ottobre
2012 ha eccepito che la  disposizione  dell'art.  10,  comma  5,  del
decreto-legge n. 16/2012 non  e'  lesiva  di  interessi  delle  parti
ricorrenti, ne'  limitativa  della  tutela  giurisdizionale,  perche'
definisce  la  problematica  in  questione,  stabilendo  una   misura
economica delle somme  dovute  e  non  versate  (che,  in  base  alla
giurisprudenza  del  giudice  amministrativo,  non  potevano   essere
richieste  prima  della   individuazione   delle   c.d.   misure   di
salvaguardia) e abrogando la disposizione fonte delle cd.  misure  di
salvaguardia, in linea con i principi enunciati nella sentenza  della
Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012 medio tempore depositata. 
    16. La societa' Scommettendo con memoria depositata  in  data  14
novembre 2012 ha replicato alle affermazioni  della  Difesa  erariale
ribadendo che la sentenza della Corte di Giustizia  del  16  febbraio
2012 dimostra piuttosto come le Amministrazioni convenute non abbiano
saputo tutelare i concessionari storici  (ivi  comprese  le  societa'
ricorrenti) anche e  soprattutto  dagli  effetti  dell'esistenza  del
mercato parallelo gestito dai c.d. CTD  (centri  trasmissione  dati),
violando ulteriormente la disposizione dall'art.  38,  comma  4,  del
decreto-legge n. 223/2006  che  imponeva  di  individuare  misure  di
salvaguardia che  garantissero  un  riequilibrio  delle  obbligazioni
contemplate dalle convenzioni di concessione. 
    17. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 anche il ricorso n.
1045/2012 e' stato chiamato e trattenuto per la decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1. In via preliminare  il  Collegio  ritiene  che  -  stanti  gli
evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva tra i ricorsi
n. 858/2012 e 1045/2012, aventi ad oggetto richieste di pagamento dei
c.d. minimi garantiti (ossia delle somme dovute, dai concessionari di
cui al d.P.R. n. 169 del 1998, ai sensi dell'art. 4 della convenzione
di concessione) inviate  dall'A.A.M.S.  alle  societa'  ricorrenti  -
sussistano i  presupposti  per  disporre  la  riunione  dei  predetti
ricorsi. 
    2. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene che  entrambi  i
ricorsi principali ed il primo ricorso per motivi  aggiunti  proposto
nel giudizio introdotto con il ricorso n.  1045/2012  debbano  essere
dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, alla
luce  delle  seguenti  considerazioni:  A)  le  controversie  di  cui
trattasi rientrano tra  le  «controversie  pendenti»  alle  quali  si
riferisce la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n.
16/2012; B) a prescindere  da  ogni  considerazione  in  merito  alla
legittimita' costituzionale di tale disposizione,  si  deve  ritenere
che la stessa abbia imposto alle Amministrazioni interessate un  vero
e proprio  obbligo  di  procedere  alla  definizione,  anche  in  via
transattiva, delle controversie relative  all'integrazione  dei  c.d.
minimi garantiti, attraverso la «definizione, in via  equitativa,  di
una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora  dovute
dai concessionari con individuazione delle  modalita'  di  versamento
delle relative somme e adeguamento delle garanzie  fideiussorie»;  C)
stante quanto precede, si deve ritenere altresi' che l'insorgenza  di
tale  obbligo  abbia  determinato  l'inefficacia   delle   precedenti
richieste di pagamento delle somme dovute a  titolo  di  integrazione
dei minimi garantiti, perche' la riduzione non  superiore  al  5  per
cento  delle  somme  ancora  dovute  dai  concessionari  storici   e'
evidentemente prevista  in  connessione  con  l'abrogazione  espressa
della disposizione dell'articolo 38, comma  4,  la  lettera  l),  del
decreto-legge n. 223/2006, che  prevedeva  l'obbligo  di  individuare
misure di salvaguardia per i predetti concessionari, ma  che  non  ha
mai avuto attuazione da parte delle Amministrazione interessate (come
si evince dal verbale della conferenza di  servizi  del  30  novembre
2011). 
    3. Passando ai secondi ricorsi per motivi aggiunti  -  aventi  ad
oggetto i provvedimenti in data 15 giugno 2012 con i quali l'A.A.M.S.
ha richiesto alle societa' ricorrenti il pagamento delle somme dovute
a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti  ricalcolate  con
una riduzione del 5% ai sensi della predetta  disposizione  dell'art.
10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 - il Collegio  osserva  che
tale disposizione non puo' essere interpretata  nel  senso  (proposto
dalle societa' ricorrenti) che essa disponga solo per  il  futuro  e,
quindi, non trovi  applicazione  nei  giudizi  pendenti.  Infatti  il
riferimento alla «definizione, anche in via  transattiva,  sentiti  i
competenti organi,  con  abbandono  di  ogni  controversia  pendente»
lascia chiaramente intendere che gli unici rapporti  non  interessati
da tale disposizione siano quelli gia' definiti con sentenza  passata
in giudicato (cfr. T.A.R Lazio, Sez. II,  ord.  26  luglio  2012,  n.
685). Di converso per le controversie pendenti (ivi  comprese  quelle
in esame),  relative  al  pagamento  dei  minimi  garantiti  per  gli
esercizi passati  (a  partire  da  quello  relativo  all'anno  2006),
risulta   chiara   la   volonta'   del   legislatore   di    superare
definitivamente, attraverso l'abrogazione dell'articolo 38, comma  4,
la lettera l), del decreto-legge n. 223/2006, il  regime  delle  c.d.
misure  di  salvaguardia  e  di  definire  le  predette  controversie
attraverso una riduzione forfettaria (non superiore al 5  per  cento)
delle somme ancora dovute dai concessionari storici. 
    4. Posta tale premessa, il Collegio ritiene necessario  procedere
innanzi  tutto  all'esame  della  rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
dalle societa' ricorrenti, perche' dalla motivazione degli  impugnati
provvedimenti   si   evince   che   -   secondo   la    condivisibile
interpretazione  fornita  dall'A.A.M.S.  -  la  riduzione  equitativa
prevista dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012,  da  un
lato,   deve   essere   intesa   come   attuativa   dell'obbligo   di
individuazione  delle  misure  di  salvaguardia  e,  dall'altro,   ha
comportato l'abrogazione  espressa  dell'articolo  38,  comma  4,  la
lettera l), del decreto-legge  n.  223/2006.  In  altri  termini,  il
Collegio condivide la tesi (su cui si fondano le nuove  richieste  di
pagamento formulate dall'A.A.M.S.), secondo la quale - a fronte della
mancata  definizione  in   via   amministrativa   delle   misure   di
salvaguardia previste dall'articolo 38, comma 4, la lettera  l),  del
decreto-legge n. 223/2006 e delle  numerose  controversie  insorte  a
seguito delle richieste di pagamento dei minimi  garantiti  formulate
dall'A.A.M.S. all'inizio del 2012 nonostante la  mancata  definizione
in via amministrativa delle predette  misure  di  salvaguardia  -  il
legislatore e' intervenuto con una legge  provvedimento  (l'art.  10,
comma 5, del decreto-legge n. 16/2012) destinata  ad  incidere  sulle
controversie  pendenti,  abrogando  il  meccanismo  di   salvaguardia
previsto dall'articolo 38, comma 4, la lettera l), del  decreto-legge
n. 223/2006 e sostituendo tale meccanismo con un diverso  meccanismo,
costituito essenzialmente da una riduzione, predeterminata per  legge
in misura non superiore al 5 per cento, delle somme ancora dovute dai
concessionari a titolo di minimi garantiti. 
    5. In particolare le societa' ricorrenti lamentano la  violazione
dell'art. 3, comma 2, dell'art. 41, comma 1, dell'art. 103, comma  1,
dell'art. 108, comma 2, dell'art. 111,  comma  1,  e  dell'art.  113,
commi 1 e 3 della Costituzione  evidenziando  che:  A)  la  soluzione
transattiva individuata  dal  legislatore  risulterebbe  illogica  e,
quindi, in contrasto con l'art.  3  della  Costituzione  perche'  non
tiene  conto  della  circostanza  (accertata  con  numerose  sentenze
passate in giudicato) che l'integrazione dei minimi garantiti per gli
anni dal 2006 al 2011 non avrebbe potuto essere richiesta in  assenza
della preventiva individuazione delle  c.d.  misure  di  salvaguardia
previste dall'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006; B)
l'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  n.  16/2012,  imponendo  il
ricorso ad una transazione, contrasterebbe anche con l'art. 41, comma
1, della  Costituzione,  che  sancisce  la  liberta'  dell'iniziativa
economica privata, perche' una norma di legge  non  puo'  impone  una
transazione al di  fuori  della  libera  determinazione  contrattuale
delle parti; C) l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n.  16/2012  si
porrebbe in contrasto con i principi  costituzionali  in  materia  di
tutela  giurisdizionale,  perche'   impone   all'Amministrazione   di
definire in via transattiva le  controversie  inerenti  il  pagamento
dell'integrazione dei  minimi  garantiti  in  contrasto  sia  con  le
sentenze del giudice amministrativo, passate in giudicato, che  hanno
ritenuto  non  dovuto  il  pagamento  di  tali  somme   in   mancanza
dell'adozione delle misure di salvaguardia, sia con le  ordinanze  di
questa Sezione n. 863 in data 8 marzo 2012 e n. 1034 in data 22 marzo
2012, con le quali sono state accolte le domande  cautelari  proposte
unitamente ai ricorsi principali. 
    6. Cio' posto, non v'e' dubbio sulla  rilevanza  della  suesposta
questione  di  legittimita'   costituzionale   perche',   come   gia'
evidenziato, l'art. 10, comma 5, del  decreto-legge  n.  16/2012,  ha
abrogato la disposizione dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge
n. 223/2006, che aveva introdotto - in favore dei c.d.  concessionari
storici, tenuti al pagamento dei  minimi  garantiti  -  l'obbligo  di
definire  in  via  amministrativa  misure  di  salvaguardia  volte  a
garantire l'equilibrio economico di tali soggetti ed  ha  previsto  a
tutela di costoro soltanto la possibilita' di ottenere una riduzione,
peraltro non superiore al 5 per cento, delle somme  ancora  dovute  a
titolo di minimi garantiti. Del resto  questa  stessa  Sezione  nella
sentenza n. 8520 in data 7  novembre  2011  (puntualmente  richiamata
dalle societa' ricorrenti) ha da ultimo ribadito che la  disposizione
dell'art. 38, comma 4, lettera l), della legge n.  223  del  2006  e'
stata  introdotta  a  garanzia  dei  concessionari  storici,  essendo
l'obbligo di definire le modalita' di salvaguardia di  tali  soggetti
finalizzato  «a  consentire  il   riequilibrio   delle   obbligazioni
consacrate nelle concessioni per la  raccolta  di  scommesse  ippiche
gia' rilasciate, in ragione del  mutato  assetto  del  mercato  delle
scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto  distributivo
territoriale dell'offerta di gioco, come  ridisegnati  dalla  riforma
introdotta  dall'art.  38  del  decreto-legge   «Bersani»,   che   ha
determinato  l'apertura   del   mercato   dei   giochi   pubblici   e
l'attivazione di nuove concessioni secondo una  diffusione  capillare
sul territorio e con piu' favorevoli condizioni  di  esercizio  e  di
reddivita'», ed ha evidenziato,  nel  contempo,  come  l'introduzione
dell'obbligo di definire  tali  modalita'  di  salvaguardia  rendesse
«inapplicabile il contenuto  del  decreto  interministeriale  del  10
ottobre 2003 che aveva stabilito, sotto la vigenza  della  precedente
normativa, il metodo  di  calcolo  per  individuare  il  c.d.  minimo
garantito». 
    7. Passando ora al profilo della non manifesta infondatezza della
questione, il Collegio preliminarmente rammenta che -  come  rilevato
da questa stessa Sezione nella recente ordinanza n. 685  in  data  26
luglio 2012 - la questione della compatibilita' costituzionale  delle
c.d.  leggi-provvedimento  (e  cioe'  di  quegli   atti   formalmente
legislativi che tengono luogo  di  provvedimenti  amministrativi,  in
quanto dispongono, in concreto, su  casi  e  rapporti  specifici)  e'
ormai  definitivamente  risolta  dalla  giurisprudenza  della   Corte
Costituzionale e dei Giudici  amministrativi  con  l'affermazione  di
principi ormai consolidati. In particolare: 
        A) la Consulta ha riconosciuto l'ammissibilita' di tali  atti
normativi in base al rilievo dell'insussistenza di  una  «riserva  di
amministrazione»,  ossia  evidenziando  che   la   Costituzione   non
garantisce  ai  pubblici  poteri  l'esclusivita'   delle   pertinenti
attribuzioni gestorie e  non  configura  per  il  legislatore  limiti
diversi da  quelli  (formali)  dell'osservanza  del  procedimento  di
formazione  delle  leggi,  omettendo  di  prescrivere  il   contenuto
sostanziale ed i caratteri essenziali dei  precetti  legislativi  (ex
multis, sentenza n. 347 del 1995); 
        B)  una  volta  ammessa  la  compatibilita'  delle  leggi  in
sostituzione di provvedimento con il vigente assetto  costituzionale,
la prevalente giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV,
9  marzo  2012,   n.   1349)   ritiene   che,   a   fronte   di   una
legge-provvedimento, i  diritti  di  difesa  del  soggetto  leso  non
vengano   ablati,   ma   si   trasferiscano    dalla    giurisdizione
amministrativa alla giustizia costituzionale. Il corollario  di  tale
ricostruzione dogmatica dell'assetto  della  tutela  delle  posizioni
incise dalla legge-provvedimento e', dunque, la valorizzazione  della
pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge,
sino  a  renderlo  anche  piu'  incisivo  di  quello  giurisdizionale
sull'eccesso di potere, e cio' in modo  da  riconoscere  al  privato,
seppur nella forma indiretta della rimessione  della  questione  alla
Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione
ed un'occasione  di  difesa  pari  a  quella  offerta  dal  sindacato
giurisdizionale sugli atti amministrativi; 
        C)  con  particolare   riferimento   al   rapporto   tra   la
legge-provvedimento   di    approvazione    di    un    provvedimento
amministrativo  gia'  adottato  e  la  pendenza  di  un  procedimento
giurisdizionale avente  ad  oggetto  tale  provvedimento,  merita  di
essere condivisa la tesi (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 19 aprile 2006,
n. 1362) secondo la quale: a) la mera  pendenza  di  un  ricorso  non
impedisce  l'approvazione  della  legge-provvedimento,   in   quanto,
diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un  vulnus  delle
prerogative delle assemblee legislative, mediante  l'introduzione  di
un inammissibile nuovo limite, non  codificato,  all'esercizio  della
relativa  funzione;  b)  solo  la  formazione  del   giudicato   puo'
paralizzare un intervento  legislativo  contrastante  con  il  dictum
giurisdizionale, in modo da evitare (in coerenza  con  l'assetto  dei
poteri delineato dalla Costituzione) l'irrimediabile sacrificio delle
garanzie di tutela giurisdizione; c) la pendenza di un ricorso avente
ad oggetto proprio il provvedimento amministrativo da  approvare  con
la legge non si rivela, comunque, del tutto indifferente ai fini  del
corretto  esercizio  della  funzione  legislativa,  proprio   perche'
l'eventuale e comprovata esclusiva finalizzazione  della  legge  alla
sottrazione  dell'oggetto  del  sindacato  giurisdizionale  (ed  alla
conseguente  privazione   della   stessa   possibilita'   di   tutela
giurisdizionale   per   l'interessato)   costituirebbe   un    indice
sintomatico dell'irragionevolezza della legge-provvedimento. 
    8. Tenuto conto di  quanto  precede,  nonche'  del  fatto  che  -
secondo quanto affermato non solo da questa stessa Sezione nella gia'
richiamata sentenza n. 8520 in data 7 novembre 2011 e nelle ulteriori
sentenze invocate dalle parti ricorrenti (ex multis, sentenze n. 6520
in data 7 luglio 2009 e n. 7632 in data 28  luglio  2009),  ma  anche
dalla Quarta Sezione del Consiglio  di  Stato  (ordinanza  31  agosto
2011, n. 3849) - i provvedimenti  di  riscossione  di  somme  per  il
raggiungimento  dei   minimi   garantiti   richiedevano   la   previa
definizione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'articolo 38,
comma 4, lettera l),  del  decreto-legge  n.  223/2006,  il  Collegio
ritiene non manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012  -
per  contrasto  con  il  principio  di   ragionevolezza,   desumibile
dall'art. 3 della Costituzione (ex multis, Corte cost. 9 marzo  2012,
n. 53),  e  con  i  principi  costituzionali  in  materia  di  tutela
giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Amministrazione, sanciti
dagli articoli 24, comma 1, 103, comma 1, e 113 della Costituzione  -
alla luce delle seguenti considerazioni: 
        A) la disposizione dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
n. 16/2012 appare illogica ed irrazionale, perche' il  legislatore  -
nel sostituire ad un  meccanismo  flessibile,  come  quello  indicato
dall'articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n.  223/2006
(che  affidava  all'Amministrazione  il  compito  di  individuare  le
concrete misure di salvaguardia per i  concessionari  storici,  senza
fissare  tetti  massimi,  ma  dando  per   scontata   l'esigenza   di
parametrare le misure di salvaguardia all'andamento del mercato delle
scommesse, in modo da impedire che il pagamento dei minimi garantiti,
in  presenza  di  una  maggiore  concorrenza  nel   mercato,   dovuta
all'ingresso   di   nuovi   concessionari,    potesse    pregiudicare
l'equilibrio economico dei concessionari storici) con  un  meccanismo
che consente solo una riduzione forfettaria, fino ad un  massimo  del
5%,  dei  minimi  garantiti  dovuti  in  base  al  «vecchio»  decreto
interministeriale del 10 ottobre 2003 - ha agito al solo (dichiarato)
fine di perseguire maggiore efficienza  ed  economicita'  dell'azione
amministrativa  mediante  la  definizione  stragiudiziale   di   ogni
controversia pendente, ma non ha valutato che la  predetta  riduzione
forfettaria non appare adeguata per garantire l'equilibrio  economico
dei concessionari storici. Infatti al  «mutato  assetto  del  mercato
delle  scommesse  ippiche  e  della   riconfigurazione   dell'assetto
distributivo territoriale dell'offerta  di  gioco,  come  ridisegnati
dalla riforma introdotta dall'art. 38 del decreto-legge «Bersani» che
ha  determinato  l'apertura  del  mercato  dei  giochi   pubblici   e
l'attivazione di nuove concessioni secondo una  diffusione  capillare
sul territorio e con piu' favorevoli condizioni  di  esercizio  e  di
reddivita'» (evidenziato nella gia' richiamata sentenza  n.  8520  in
data 7 novembre 2011), si sono  aggiunti  gli  effetti  del  «mercato
parallelo» gestito dai c.d. CTD (centri trasmissione dati), ossia gli
effetti  della  presenza  nel  mercato  italiano  delle  sommesse  di
operatori economici di altri stati membri che agiscono  attraverso  i
predetti  CTD,  in  assenza  di  concessione,  nell'esercizio   delle
liberta' di stabilimento e prestazione dei servizi  transfrontalieri,
garantite dagli articoli 49 e ss.  e  29  e  ss.  TFUE  (si  veda  al
riguardo la sentenza della Corte di  Giustizia  Costa-Cifone  del  16
febbraio 2012, emessa nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10); 
        B) la disposizione dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
n.  16/2012  appare  effettivamente  finalizzata  al  solo  scopo  di
sottrarre i  provvedimenti  dell'A.A.M.S.  impugnati  con  i  ricorsi
principali  (e  gia'  sospesi  da  questo  Tribunale)  al   sindacato
giurisdizionale (e, quindi,  a  vanificare  il  diritto  alla  tutela
giurisdizionale delle parti ricorrenti), perche' - a fronte di quanto
affermato non solo da questa stessa Sezione, ma  anche  dalla  Quarta
Sezione del Consiglio di Stato nelle pronunce  innanzi  citate  -  il
legislatore e' intervenuto introducendo una nuova disciplina che  non
consente oramai  alcuna  forma  di  sindacato  giurisdizionale  sulla
mancata adozione, da  parte  dell'Amministrazione  competente;  delle
misure di salvaguardia previste dall'articolo 38,  comma  4,  lettera
l), del decreto-legge  n.  223/2006.  Ne  consegue  che  la  predetta
disposizione vanifica il diritto dei concessionari storici  di  agire
in giudizio per tutelare il proprio equilibrio economico a fronte del
mutato assetto del mercato delle scommesse. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Non definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n.  858/2012
e 1045/2012, nonche' sui ricorsi  per  motivi  aggiunti  in  epigrafe
indicati: 
        dichiara   il   ricorso   n.   858/2012   improcedibile   per
sopravvenuta carenza di interesse; 
        dichiara il ricorso n. 1045/2012  ed  il  prima  ricorso  per
motivi aggiunti proposto  nel  relativo  giudizio  improcedibili  per
sopravvenuta carenza di interesse; 
        visto l'articolo  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  10,  comma  5,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile
2012, n. 44 - nella parte in cui dispone che «al fine  di  perseguire
maggiore  efficienza  ed  economicita'  dell'azione  nei  settori  di
competenza,  il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo
del settore ippico - ASSI, procedono alla definizioni  anche  in  via
transattiva, sentiti i  competenti  organi,  con  abbandono  di  ogni
controversia  pendente,  di  tutti  i  rapporti   controversi   nelle
correlate materie e secondo i  criteri  di  seguito  indicati:...  b)
relativamente alle quote di  prelievo  di  cui  all'articolo  12  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle
relative  integrazioni,  definizione,  in  via  equitativa,  di   una
riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute  dai
concessionari  di  cui  al  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 169 del 1998  con  individuazione  delle  modalita'  di
versamento  delle  relative  somme  e  adeguamento   delle   garanzie
fideiussorie.  Conseguentemente,  all'articolo  38,  comma   4,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa»  -  in
relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 103, comma  1,  e  113  della
Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
        rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite all'esito del  giudizio  incidentale  promosso  con  la
presente ordinanza, ai sensi degli articoli 79 e 80 cod. proc. amm. 
    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa e che la stessa sia notificata alle parti in causa, al
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  5
dicembre 2012. 
 
                        Il Presidente: Tosti 
 
 
                                                L'estensore: Polidori