N. 88 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 settembre 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 settembre 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Energia - Norme della Regione Abruzzo - Impianti di potenza nominale fino a 1.500 Kw ricadenti in aree protette o posti su rami di corsi d'acqua interclusi tra aree protette - Cessazione delle limitazioni alla costruzione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 19, art. 5. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 95, 96, comma 3, e 144, comma 3.(GU n.44 del 30-10-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587) rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) fax n. 06/96514000, P.E.C. ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 5 della Legge Regionale Abruzzo n. 19 del 16 luglio 2013, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative", pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 24 luglio 2013, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2013. Con la legge regionale n. 19 del 16 luglio 2013, che consta diciotto articoli, la Regione Abruzzo ha emanato le disposizioni per modificare e integrare la legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica), pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 24 luglio 2013. E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Abruzzo abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1) L'art. 5 della Legge Regione Abruzzo n. 19/2013 viola l'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. La legge Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 19, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative" presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 5, riguardante l'uso dei corsi d'acqua per piccoli impianti idroelettrici, in quanto eccede le competenze regionali in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Il predetto articolo 5, la cui rubrica fa espresso riferimento ai "piccoli impianti idroelettrici di cui al d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti di fonti rinnovabili, diversi dai fotovoltaici", prevede che: "1. Fatte salve le procedure di cui alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE, nonche' per gli impianti ricadenti in aree protette o posti su rami di corsi d'acqua interclusi tra aree protette, a condizione che l'acqua prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo al prelievo o comunque entro l'area interclusa, previo parere degli enti interessati, cessano i motivi di preclusione di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni: a) per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b) del d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici); b) per gli impianti di potenza nominale di concessione superiore a quella di cui alla lett. a) e fino a Kw 1500 di potenza nominale di concessione, se il proponente attiva, almeno per la durata di un anno, per i casi in cui non sia disponibile la serie storica dei dati idrometrici, proveniente da fonti ufficiali, relativi al corso d'acqua interessato, azioni di monitoraggio effettuate da soggetti terzi accreditati, reperisce ogni altro dato storico utile al fine di attestare le portate del corso d'acqua interessato dall'intervento e predispone una relazione ideologica, tesa ad individuare valori ideologici puntuali e di dettaglio in corrispondenza della sezione di interesse, mediante la ricostruzione accurata del regime delle portate medie annue, mensili e cura di durata delle portate stesse." La norma in esame rende, di fatto, nulle le disposizioni dell'art. 8 della legge Regione Abruzzo n. 17/2007, nella parte in cui, in un quadro di programmazione delle risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica, limitavano la realizzazione di impianti idroelettrici su rami di corsi d'acqua regionali alle ipotesi contemplate dallo "Studio a supporto della programmazione regionale" approvato con Delibera della Giunta R. n. 671 del 24 luglio 2008. In particolare, il citato art. 5, comma 1, lettera b), consente espressamente la realizzazione di impianti idroelettrici di potenza nominale fino a 1500 KW - peraltro su corsi d'acqua caratterizzati dalla totale assenza di serie storiche di dati idrometrici provenienti da fonti ufficiali - anche in quei tratti fluviali per i quali lo studio sopra citato negava espressamente qualsiasi intervento di derivazione di acque e di realizzazione di impianti idroelettrici sulla base di considerazioni dettate da esigenze di tutela ambientale e di priorita' d'uso delle acque stabilite dall'art. 95, significativamente intitolato "Pianificazione del bilancio idrico del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L'ovvia conseguenza del disposto normativo di cui all'art. 5 citato e' quella di azzerare l'attivita' programmatoria regionale favorendo un'ampia discrezionalita'. In proposito, si sottolinea che la particolare indeterminatezza della citata disposizione regionale consente la realizzazione di derivazioni a scopo idroelettrico persino in aree protette, ponendo come unica condizione che l'acqua prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo al prelievo, senza precisare assolutamente il concetto di limitrofo e, quindi, rendere meno discrezionale l'applicazione della normativa. L'applicazione del predetto articolo 5 avrebbe, pertanto, l'effetto di depotenziare la programmazione regionale in materia di utilizzo delle risorse idriche, indebolendo drasticamente le condizioni di tutela delle acque interne attraverso la proliferazione di opere di derivazione a scopo idroelettrico delle acque fluenti, con conseguente incremento dei tratti di corsi d'acqua interessati da alterazioni morfologiche degli alvei e da depauperamento delle portate e conseguente aggravamento delle situazioni di non conformita' con gli obblighi comunitari stabiliti dalla Direttiva "Quadro" sulle acque 2000/60/CE in materia di raggiungimento entro il 2015 dello stato ambientale "buono" delle acque. Altra grave conseguenza sarebbe la mancata salvaguardia delle priorita' d'uso previste dall'art. 95 del d.lgs. n. 152/2006 citato e dell'esigenza stabilita dall'art. 144, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 152/2006 secondo cui "la disciplina degli usi delle acque e' finalizzata alla loro razionalizzazione allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la pescicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri ideologici". Da quanto esposto appare evidente che lo scopo fondamentale dello "Studio a supporto della programmazione", come previsto dall'articolo 8, comma 1 e 3, della legge regionale Abruzzo n. 17/2007 citata, era quello fondamentale di fornire gli elementi di conoscenza necessari al rilascio delle nuove concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, individuando i tratti fluviali per i quali la realizzazione di derivazioni determinerebbe evidenti violazioni di taluni requisiti stabiliti per legge, quali la salvaguardia delle aree protette e il rispetto del deflusso minimo vitale. Pertanto, la soppressione delle risultanze di tale Studio, operata di fatto dall'articolo 5 della legge in esame, tra l'altro con una formulazione ambigua e non perspicua sul piano giuridico, determina la cessazione di ogni garanzia a che i procedimenti di rilascio di nuove concessioni idroelettriche vengano istruiti e conclusi con modalita' razionalmente e scientificamente fondate ed esenti da discrezionalita'. Si segnala, infine, che l'art. 12-bis del T.U. sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 citato, stabilisce al comma 1, tra l'altro, che "il provvedimento di concessione e' rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato; (e' chiaro il riferimento allo stato ambientale "buono" che tutti i corpi idrici devono raggiungere entro il 2015 in conformita' agli obblighi stabiliti dalla suindicata Direttiva europea); b) e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico". Per quanto sopra esposto, l'art. 5 della legge Regionale Abruzzo n. 19/2013 citato non rispetta gli standards di tutela volti a garantire il rispetto della citata normativa nazionale e comunitaria in materia di salvaguardia delle risorse idriche, e cio' in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Alla luce delle precedenti considerazioni, infatti, non puo' porsi in dubbio che la Regione Abruzzo abbia legiferato in materia sottratta alla propria potesta' e riservata, invece, allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), in base al quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
P.Q.M. Si conclude perche' l'articolo 5 della Legge Regionale Abruzzo n. 19 del 16 luglio 2013, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2013. Roma, 20 settembre 2013 L'Avvocato dello Stato: Palmieri