Criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle universita' degli studi.(GU n.215 del 15-9-2001)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art. 8,
comma 1, che prevede che il trattamento economico dei direttori
amministrativi delle universita' sia "determinato in conformita' a
criteri e parametri individuati con decreti del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica";
Visto il decreto ministeriale n. 915 del 9 maggio 2000 con il quale
e' stato istituito un gruppo di lavoro istruttorio per il preventivo
esame delle problematiche correlate all'individuazione di specifici
criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori
amministrativi delle universita';
Tenuto conto delle risultanze cui e' pervenuto il predetto gruppo
di lavoro;
Ritenuto di dover procedere alla definizione del provvedimento
previsto dal citato art. 8, comma 1, della legge n. 370/1999;
Decreta:
Il trattamento economico dei direttori amministrativi delle
universita' deve essere determinato in conformita' dei seguenti
criteri e parametri:
1) Vengono individuate n. 4 fasce parametrali in relazione ai
criteri di valutazione indicati nella seguente tabella:
----> Vedere Tabella a pag. 17 della G.U. <----
2) L'afferenza alla relativa fascia avverra' in presenza di
almeno tre dei cinque parametri rappresentati nella suindicata
tabella.
3) La base economica parametrale di partenza, corrispondente
alla posizione di vertice di un dirigente del comparato universita',
comprensiva dell'indennita' di posizione, viene quantificata in L.
130.000.000, con i seguenti correttivi:
a) per cio' che attiene alla prima fascia, la base
parametrale di cui al precedente punto 2) sara' incrementata di un
importo fisso L. 6.500.000 (pari al 5% della stessa base) per ogni
prametro raggiunto;
b) la misura del trattamento delle fasce successive, si
ottiene incrementando del 25% la misura piena della fascia
precedente;
c) indipendentamente dalla fascia di afferenza, per ogni
parametro mancante, oltre il terzo, la misura corrispondente viene
ridotta del 5%.
4) In linea con i principi in materia di trattamento economico
posti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993 ai direttori
amministrativi delle universita' compete una retribuzione legata ai
risultati conseguiti pari al 20% del trattamento economico
complessivo previsto per ciascuna fascia dal presente decreto.
5) L'applicazione dei criteri e parametri stabiliti nei
precedenti punti avra' decorrenza dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
prescritta registrazione.
Roma, 23 maggio 2001
p. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 6