MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 3 settembre 2001 

Esenzione  fiscale  dell'attivita'  svolta in Italia dalla filiazione
della  Temple  University of Commonwealth system of higher education,
ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
(GU n.225 del 27-9-2001)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34,
comma 8-bis;
  Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;
  Vista  l'istanza  presentata dal legale rappresentante della Temple
University of the Commonwealth system of higher education;
  Rilevato  che  la  Temple  University of the Commonwealth system of
higher  education ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 15;
  Considerato  che la Temple University of the Commonwealth system of
higher education e' ente senza scopo di lucro;
  Rilevato  che  lo  scopo della filiazione e' lo studio in Italia di
materie  che  fanno  parte  di programmi didattici o di ricerca della
casa-madre americana;
  Rilevato  che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti
effettivamente    iscritti    presso   l'Universita'   americana   di
provenienza;
  Visto  il  conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig.
Kim David Strommen, nato a Mitchell (South Dakota) il 3 ottobre 1947;
  Considerato  che la Temple University of the Commonwealth system of
higher  education  aveva  ottenuto  il riconoscimento per l'esenzione
fiscale con decreto ministeriale 1 marzo 1990;
  Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;
  Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;
                              Decreta:
  1. E'  autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio
1999,  l'attivita'  svolta  in  Italia  dalla filiazione della Temple
University of the Commonwealth system of higher education avente sede
in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 15 - 00196 Roma.
  2.  L'autorizzazione  comporta  l'esenzione fiscale di cui all'art.
34, comma 8-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154.
  3.  La  presente  autorizzazione  non  comporta  il  riconoscimento
giuridico  della  filiazione  per  i fini di cui all'art. 2, comma 5,
lettera  c)  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 settembre 2001
                                                 Il Ministro: Moratti