MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 18 settembre 2001 

Tenori  massimi  tollerabili  di  idrocarburi  policiclici  aromatici
nell'olio di sansa di oliva e nell'olio di sansa di oliva raffinato.
(GU n.225 del 27-9-2001)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto il regolamento CEE n. 315 del Consiglio dell'8 febbraio 1993,
che  stabilisce  procedure  comunitarie  relative ai contaminanti nei
prodotti alimentari, ed in particolare l'art. 2;
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  155,  ed  in
particolare l'art. 3;
  Visto  che  i  controlli  effettuati  sia a livello comunitario che
nazionale hanno evidenziato la presenza, nell'olio di sansa di oliva,
di idrocarburi policiclici aromatici;
  Rilevato  inoltre che anche l'olio di sansa di oliva raffinato puo'
trovare impiego, quale ingrediente, nell'industria alimentare;
  Considerato che occorre adottare, ai fini della tutela della salute
pubblica, misure sanitarie cautelari;
  Ritenuto  pertanto, di dover fissare con urgenza in via cautelativa
tenori  massimi  tollerabili  di  idrocarburi  policiclici  aromatici
nell'olio di sansa di oliva e nell'olio di sansa di oliva raffinato;
  Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data
5 settembre 2001;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la direttiva 98/34/CE, ed in particolare l'art. 9, paragrafo
7;
  Considerato  che  i  richiamati motivi di urgenza non consentono la
preventiva   notifica  alla  Commissione  dell'Unione  europea  della
presente norma;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Il  tenore  massimo tollerabile, per ciascuno degli idrocarburi
policiclici  aromatici  di  seguito  riportati, nell'olio di sansa di
oliva  e  nell'olio  di  sansa  di  oliva  raffinato  non deve essere
superiore a due microgrammi per chilogrammo:
    benzo(a)pirene;
    benzo(e)pirene;
    benzo(a)antracene;
    benzo(b)fluorantene;
    benzo(k)fluorantene;
    dibenzo(a,h)antracene;
    benzo(g,h,i)perilene;
    indeno(1,2,3-c,d)pirene.
  2.  Fermo  restando quanto previsto al comma 1, la somma dei tenori
tollerabili  degli  idrocarburi  policiclici aromatici sopra indicati
non puo' superare il valore di cinque microgrammi per chilogrammo.
  3.   Le   risultanze   degli  accertamenti  effettuati  nell'ambito
dell'attivita'   di  vigilanza  per  assicurare  la  conformita'  dei
prodotti  di  cui  al  comma  l  ai tenori di idrocarburi policiclici
aromatici  fissati  dalla  presente ordinanza devono essere trasmesse
dalle  aziende sanitarie locali alle regioni e alle province autonome
territorialmente  competenti  e  al Ministero della salute, direzione
generale  della  sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della
nutrizione.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.
    Roma, 18 settembre 2001
                                                 Il Ministro: Sirchia