MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Modificazione  al  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Monti Iblei".
(GU n.233 del 6-10-2001)

    Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  D.O.P.  "Monti  Iblei", registrata con regolamento
della  Commissione  (CE)  n.  2325/97,  nel  quadro  della  procedura
prevista  dall'art.  17  del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentato
dal  consorzio  di  tutela  dell'olio  extravergine  di  oliva "Monti
Iblei",  con  sede  legale  presso la camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  di  Ragusa  - Piazza Liberta', in alcuni
parametri chimici e la rettifica di alcuni errori.
    Considerato  che  la  modifica  proposta non riduce il legame con
l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui
quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non
compromette la qualita' del prodotto ottenuto.
    Considerato  altresi'  che  l'art.  9  del  regolamento  (CEE) n.
2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di
chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle
denominazioni di origine registrate.
    Considerato  che  il  testo  del disciplinare di produzione della
D.O.P.  "Monti  Iblei",  depositata presso i competenti servizi della
Commissione  europea  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 249 del 24 ottobre
1998,  ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  delle sole
modifiche proposte e delle rettifiche.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  642,  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
la  tutela del consumatore - Divisione ex VI - via XX Settembre, 20 -
00187  Roma,  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai   soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di  opportuna
valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta alla
Commissione europea.
          Modifiche proposte del disciplinare di produzione
                     della D.O.P. "Monti Iblei"
                               Art. 3.
Comma 1 - Siracusa.
    Dopo il comune di "Ferla" aggiunta di "Floridia".
Comma 1 - Catania.
    Dopo il comune di "Mazzarrone" aggiunta di "S. M. di Ganzaria".
Comma  4.  -  Nella  descrizione  del  confine  "Segue tale strada in
direzione  nord fino alla piazzetta "S. Corrado nel centro urbano di"
anziche' "Palazzolo Acreide" leggi "Noto";
    "e  percorre  la  stessa  strada fino ad incontrare la s.p. n. 17
"Favarotta-Ritellini e" anziche' "Cozza Rosa", leggi "Cozzo Rose".
                               Art. 4
                   Caratteristiche di coltivazione
    Comma  4.  -  "La  raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio   extravergine   di   oliva   a  denominazione  di  origine
controllata  "Monti Iblei accompagnata da una delle seguenti menzioni
geografiche   aggiuntive:   "Valle  dell'Irminio  ,  "Val  Tellaro  ,
"Trigone-Pancali   ,   deve   essere  effettuata"  anziche'  "tra  il
20 settembre  e  il  30 ottobre  di  ogni  anno",  leggi "dall'inizio
dell'invaiatura delle drupe fino al 30 ottobre di ogni anno".
    Comma  5.  -  "La  raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio   extravergine   di   oliva   a  denominazione  di  origine
controllata  "Monti  Iblei  ,  accompagnata  da  una  delle  seguenti
menzioni  geografiche  aggiuntive: "Gulfi , "Frigintivi , "Colatino ,
"Monte  Lauro  , "Val d'Anapo , deve essere effettuata" anziche' "tra
il   20 ottobre  e  il  15 gennaio  di  ogni  anno  oleicolo",  leggi
"dall'inizio  dell'invaiatura  delle drupe fino al 15 gennaio di ogni
campagna oleicola".
                               Art. 6
                     Caratteristiche al consumo
    Al comma 1:
      anziche' "K 232 (< o =) 1,20", leggi "K 232 (< o =) 2,20";
      anziche' "K 270 (< o =) 0,15", leggi "K 270 (< o =) 0,18";
       e' soppresso: "esenale (= o >) 25 p.p.m.".
    Al comma 2:
      anziche' "K 232 (< o =) 1,50", leggi "K 232 (< o =) 2,20";
      anziche' "K 270 (< o =) 0,15", leggi "K 270 (< o =) 0,18";
      e' soppresso: "esenale (= o >) 25 p.p.m.".
    Al comma 3:
      anziche' "K 232 (< o =) 1,20", leggi "K 232 (< o =) 2,20";
      anziche' "K 270 (< o =) 0,15", leggi "K 270 (< o =) 0,18";
       e' soppresso: "esenale (= o >) 25 p.p.m.".
    Al comma 4:
      anziche' "K 232 (< o =) 1,00", leggi "K 232 (< o =) 2,20";
      anziche' "K 270 (< o =) 0,15", leggi "K 270 (< o =) 0,18";
      e' soppresso: "esenale (= o >) 25 p.p.m.".
    Al comma 5:
      anziche' "K 232 (< o =) 1,50", leggi "K 232 (< o =) 2,20";
      anziche' "K 270 (< o =) 0,15", leggi "K 270 (< o =) 0,18";
      e' soppresso: "esenale (= o >) 25 p.p.m.".
    Al comma 6:
      anziche' "K 232 (< o =) 1,20", leggi "K 232 (< o =) 2,20";
      anziche' "K 270 (< o =) 0,15", leggi "K 270 (< o =) 0,18";
      e' soppresso: "esenale (= o >) 25 p.p.m.".
    Al comma 7:
      anziche' "K 232 (< o =) 1,50", leggi "K 232 (< o =) 2,20";
      anziche' "K 270 (< o =) 0,15", leggi "K 270 (< o =) 0,18";
      e' soppresso: "esenale (= o >) 25 p.p.m.".
    Al comma 8:
      anziche' "K 232 (< o =) 2,00", leggi "K 232 (< o =) 2,20";
      anziche' "K 270 (< o =) 0,12", leggi "K 270 (< o =) 0,18";
      e' soppresso: "esenale (= o >) 25 p.p.m.".