AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 26 luglio 2001 

Incarichi  di  progettazione  di  importo  stimato inferiore a 40.000
euri. (Determinazione n. 18/2001).
(GU n.241 del 16-10-2001)

                     IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
                PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
  Alcuni comuni della provincia di Foggia hanno avviato procedure per
l'affidamento  di  incarichi  di  progettazione  di  importo  stimato
inferiore  ai  40.000  euri,  per la redazione di progetti definitivi
necessari   per   accedere  ai  finanziamenti  previsti  dalla  legge
regionale 25 settembre 2000, n. 13, avente per oggetto "Procedure per
l'attivazione   del   programma   operativo   della   regione  Puglia
2000/2006".
  Dalla  documentazione  pervenuta  dai  comuni,  ai quali sono state
richieste  informazioni sugli avvisi e circa successivi provvedimenti
adottati,  in  relazione  agli stessi, si sono rilevati, in genere, i
seguenti elementi di contrasto con la normativa vigente in materia di
affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.
   1)  Assenza  di  adeguata  pubblicita'  e  mancata indicazione dei
criteri  di  selezione  dei  professionisti; contrasto con l'art. 17,
comma  12,  della  legge  n.  109/1994  e con l'art. 62, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  Si  osserva che, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999, sono state precisate e riviste le forme
di  pubblicita'  per  l'affidamento degli incarichi di progettazione,
nonche'  i  criteri di scelta del professionista, stabiliti dall'art.
17 della legge n. 109/1994.
  Per  gli  incarichi  di valore inferiore ai 40.000 euri, l'art. 62,
comma  1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999
prevede  una  forma  di  pubblicita' semplificata, disponendo di dare
"adeguata  pubblicita'"  all'esigenza  di  acquisire  la  prestazione
professionale richiesta e di rendere noto l'affidamento dell'incarico
con  "adeguate  formalita'", unitamente alle motivazioni della scelta
effettuata;  non vengono, pertanto, esattamente definiti tempi e modi
di  dare  pubblicita' agli affidamenti, ne' vengono stabiliti precisi
criteri  di selezione, che, comunque, oltre ad essere resi noti dalla
stazione   appaltante,  dovranno  sempre  trovare  riferimento  nella
verifica   dell'esperienza   e   della  capacita'  professionale  del
progettista,  in  relazione  al  progetto da affidare, come precisato
dall'art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994.
  Nondimeno, qualora la stazione appaltante opti per una procedura di
tipo   selettivo   di   evidenza  pubblica,  la  pubblicita'  dovra',
coerentemente,  essere  funzionale,  nel senso che il mezzo prescelto
per  pubblicizzare  l'avviso  dovra'  essere  idoneo  allo  scopo  di
raggiungere la piu' ampia sfera relativa di potenziali professionisti
interessati    all'affidamento,    in    relazione    all'entita'   e
all'importanza  dell'incarico; pur trattandosi di avvisi di selezione
e  non  di  bandi  di  gara in senso proprio, non potranno, altresi',
obliterarsi  sul  piano del contenuto informativo minimo dell'avviso,
quelle  notizie che consentano di individuare l'oggetto dell'incarico
ed  il suo valore (con indicazione, quindi, dell'entita' dei lavori e
del compenso stimato), nonche' gli elementi valutativi considerati ai
fini  della  selezione  (che  non potranno comunque essere estranei a
quelli desumibili dai curricula).
  In  tal  senso  si  e'  recentemente anche espresso il TAR Puglia -
Bari, sez. I, con sentenza n. 1205 del 19 aprile 2001.
  La  carenza di pubblicita' e' apparsa spesso rilevante in relazione
all'esiguo  tempo  di  pubblicazione,  solo  presso  l'albo pretorio,
limitato in alcuni casi a 10 giorni.
  Negli  avvisi  si e' rilevata inoltre la totale mancanza di criteri
di  valutazione dei curricula; se e' vero, per incarichi inferiori ai
40.000  euri,  che  la  procedura  di scelta del progettista puo' non
presentare  le formalita' di una procedura quale quella stabilita dal
decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999 per incarichi di
importo  superiore,  l'amministrazione  deve  comunque  rispettare  i
canoni   di   imparzialita'   e  buona  amministrazione;  gli  avvisi
esaminati,  invece,  in  alcuni casi rivendicavano l'insindacabilita'
della  scelta,  in  altri  indicavano  criteri non razionali e lesivi
della par condicio tra i partecipanti.
   2)  Subordinazione  del  compenso  professionale  al finanziamento
dell'opera;  contrasto  con  l'art.  17, comma 12-bis, della legge n.
109/1994.
  Si e' rilevato come gli avvisi o i disciplinari da stipularsi con i
professionisti,  subordinassero  il  compenso  della  prestazione  al
finanziamento    dell'opera,   prevedendo,   in   caso   di   mancato
finanziamento,   la   prestazione  gratuita  o  un  esiguo  simbolico
"rimborso delle spese".
  Si  rileva  come  la  legge  n. 415/1998, modificando la 109/1994 e
riconfermando   il   principio  di  inderogabilita'  dei  minimi,  ha
introdotto  la  sanzione  di  nullita'  di ogni patto contrario ed ha
espressamente  disposto  che  "le  stazioni  appaltanti  non  possono
subordinare  la  corresponsione  dei  compensi... all'ottenimento del
finanziamento".
  Non  si  ritiene  pertanto  possibile l'affidamento di incarichi di
progettazione   subordinando   la   corresponsione  dei  compensi  al
finanziamento  dell'opera  successivamente  alla data del 18 dicembre
1998, di entrata in vigore della legge n. 415/1998.
   3) Frazionamento dell'incarico; contrasto con l'art. 17, comma 14,
della  legge  n.  109/1994 e con l'art. 62, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  In  considerazione  della possibilita' di affidare a professionisti
esterni    anche    l'incarico   di   progettazione   esecutiva   ed,
eventualmente,  di  direzione  lavori,  la  valutazione del compenso,
sulla  base  del  quale  definire  le  modalita' di affidamento, deve
comprendere  anche tali prestazioni; la procedura delineata da alcuni
sindaci,  che  hanno  rappresentato  come,  in  caso di finanziamento
dell'opera,  si riservino un ulteriore avviso per l'affidamento della
progettazione  esecutiva e della direzione dei lavori e' da ritenersi
in contrasto con la normativa sopra richiamata.
  Un  caso  di  artificioso frazionamento dell'incarico, oltre che di
contrasto  con canoni di imparzialita' e buona amministrazione, si e'
rilevato  anche  nel caso in cui il comune ha affidato piu' incarichi
di  progettazione, la cui esigenza di affidamento era stata resa nota
con  lo  stesso avviso, al medesimo raggruppamento di professionisti;
benche'  fossero  idonei anche altri professionisti, o raggruppamenti
di  questi,  non e' stato applicato alcun criterio di rotazione e, di
fatto,  si  e' proceduto all'affidamento di un incarico ben superiore
ai  40.000  euri;  aver  affidato gli incarichi ad un unico gruppo di
professionisti  appare  incongruo  anche con la necessita' di termini
brevi  stabiliti  per  la redazione dei progetti, a meno di non poter
ritenere i lavori, oggetto delle progettazioni, strettamente connessi
e riconducibili, quindi, ad un unico intervento.
  Inoltre,  qualora  vi  sia  necessita'  di  acquisire  la relazione
geologica, la stima del corrispettivo, indispensabile per individuare
le  modalita' di selezione del progettista, dovendo comprendere tutti
i  servizi,  deve includere anche il corrispettivo per l'elaborazione
della relazione geologica.
    Roma, 26 luglio 2001
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito