DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2001 

Differimento  del  termine  che  autorizza l'autocertificazione della
rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.
(GU n.233 del 6-10-2001)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto   l'art.  8,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n. 445, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
febbraio 1999, che ha stabilito le regole tecniche per la formazione,
la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e
la  validazione,  anche temporale, dei documenti informatici ai sensi
dell'art.  3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre  1997,  n.  513,  e,  in particolare, l'art. 63 delle regole
suddette;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
dicembre   2000,   recante   proroga   del   termine   che  autorizza
l'autocertificazione  della  rispondenza  ai  requisiti  di sicurezza
previsti  dalle  regole tecniche di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
aprile 2001, recante ulteriore differimento del termine che autorizza
l'autocertificazione  della  rispondenza  ai  requisiti  di sicurezza
previsti  dalle  regole tecniche di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  prorogare ulteriormente il termine di
cui  all'art.  63  delle  regole  tecniche  stabilite dal decreto del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   8 febbraio  1999,  in
considerazione  del  fatto che non risulta ancora definito il sistema
di certificazione per il livello di sicurezza ITSEC e che e' in corso
il previsto aggiornamento delle regole tecniche succitate, nel quadro
del recepimento della direttiva 1999/93/CE sulla firma elettronica;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 agosto  2001,  con  il  quale  e'  stata attribuita al Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie, dott. Lucio Stanca, tra l'altro, la
delega   ad  esercitare  le  funzioni  spettanti  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dello   sviluppo  della  societa'  dell'informazione,  nonche'  delle
connesse  innovazioni  per  le amministrazioni pubbliche, in costante
raccordo con il Ministro per la funzione pubblica;
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione;
Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Il  termine  stabilito  dall'art.  63  delle  regole  tecniche
stabilite  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 8
febbraio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 87 del 15
aprile  1999,  gia'  differito al 30 settembre 2001, e' ulteriormente
differito al 31 maggio 2002.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 3 ottobre 2001
                                             p. Il Presidente: Stanca