MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 6 agosto 2001 

Inclusione  dell'area  comprendente  le sorgenti delle Acque Albule e
delle  Antiche  Terme  ricadente  nel comune di Tivoli fra le zone di
interesse  archeologico di cui all'art. 146, comma 1, lettera m), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
(GU n.244 del 19-10-2001)

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante  "Testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1  della  legge
8 ottobre  1997,  n.  352"  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del 27 dicembre 1999, ed in particolare
l'art. 144;
  Visto  l'art.  146,  comma 1, lettera m) del titolo II, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  Vista  la  decisione  n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI
sezione del Consiglio di Stato;
  Vista  la  circolare  ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994 nella
quale si e' rilevata la necessita' di individuare le zone definite di
interesse  archeologico  dalla  legge  8 agosto  1985, n. 431, ed ora
dall'art. 146, comma 1, lettera m) del testo unico, con provvedimenti
ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino
la  interrelazione  fra  i beni archeologici presenti e l'area che ne
costituisce il contesto di giacenza;
  Considerato  che  la  soprintendenza  archeologica per il Lazio con
nota  n.  12729 del 26  luglio 1997 ha trasmesso all'ufficio centrale
per  i  beni  ambientali e paesaggistici e all'ufficio centrale per i
beni  archeologici  architettonici artistici e storici la proposta di
inclusione   della   zona   non   urbanizzata   dell'Agro   Tiburtino
comprendente l'area delle sorgenti delle acque albule e delle antiche
terme, sita nel comune di Tivoli in provincia di Roma, fra le zone di
interesse  archeologico di cui all'art. 1, lettera m), della legge n.
431/1985,  ora art. 146, comma 1, lettera m), del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, e cosi' delimitata in senso orario: partendo
dall'incrocio  della  via  C.  Pascarella  con  la  via  per Guidonia
(statale  5-ter),  in  localita'  Bagni di Tivoli si segue il confine
comunale,  via  C. Augusto, confine dei lotti edificati legge n. 167,
fino  ad  incrociare  il canale delle acque albule, tratto rettilineo
fino  all'incrocio  tra  via  dei Laghi con via E. Petrocchi, via dei
Laghi in direzione nord, via C. Pascarella fino al punto di partenza;
  Considerato  che  il  comune di Tivoli ha affisso all'albo pretorio
comunale   la   proposta   di   vincolo  trasmessa  dalla  competente
soprintendenza dal 2 marzo 1998 al 14 aprile 1998;
  Considerato   che   con   nota  n.  1135  del  23 gennaio  2001  la
soprintendenza  archeologica  per  il  Lazio  reiterava  al comune di
Tivoli  la  proposta  di vincolo corredata dalle relative planimetrie
per  l'affissione  all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 140,
comma  5  del  citato decreto legislativo n. 490/1999, precisando che
dall'affissione  della proposta sarebbero decorsi gli obblighi di cui
all'art. 151 del medesimo decreto legislativo;
  Considerato che il comune di Tivoli con nota n. 3074 del 24 gennaio
2001  comunicava  che  la citata proposta di vincolo e' stata affissa
all'albo pretorio comunale a partire dal giorno 24 gennaio 2001 e con
successiva   nota  n.  20062  dell'8 maggio  2001  attestava  che  la
pubblicazione si era protratta sino al giorno 24 aprile 2001;
  Considerato  che  dopo l'avvenuta ripubblicazione della proposta di
vincolo  all'albo pretorio comunale non risultano pervenute memorie o
osservazioni  ai  sensi  dell'art.  144,  comma 3, del citato decreto
legislativo;
  Considerato  che  con  nota  n. 2813 del 22 febbraio 2001 la citata
soprintendenza comunicava all'ufficio centrale l'avvenuto adempimento
degli  obblighi  di  cui  all'art.  140,  comma 6, del citato decreto
legislativo  n.  490/1999 e inoltrava copia delle pubblicazioni della
proposta  di vincolo, come sopra riferita, sui quotidiani Il Corriere
della Sera, Il Messaggero e Il Tempo;
  Considerato   che   tale   area   riveste   una  grande  importanza
storico-archeologico-ambientale    in    quanto    include    un'alta
concentrazione  di  monumenti  archeologici di epoca romana di cui la
testimonianza  piu'  significativa e' costituita dalle sorgenti delle
acque  albule, laghi delle Colonnelle e della Regina, dai resti delle
antiche  terme romane e dalle canalizzazioni di adduzione delle acque
sulfuree, ville, cisterne e basolati stradali;
  Considerato che tale area oltre all'importanza archeologica riveste
anche   notevole  interesse  paesaggistico,  geologico-idrografico  e
naturalistico  dovuto alla presenza delle acque sulfuree che sgorgano
nella piana dell'Aniene presso Bagni di Tivoli note come curative fin
dall'antichita';
  Considerato  che  le  sorgenti  dei  laghi delle Colonnelle e della
Regina,  che  tuttora  alimentano  il  moderno  stabilimento termale,
costituiscono  con i vicini ruderi delle terme un contesto ambientale
pressoche'  integro ed esemplificativo del carattere tipico di questa
zona prima dei recenti fenomeni di urbanizzazione;
  Considerato  che  tale area, solo in parte protetta dagli strumenti
urbanistici  vigenti,  e'  minacciata  da  una  rapida trasformazione
poiche'  si  registra  la carenza di un'adeguata programmazione degli
interventi   edilizi,   costituiti  attualmente  da  lottizzazioni  e
addensamenti urbani, spesso abusivi;
  Considerato   che   la  piana  attraversata  dall'Aniene  e'  stata
aggredita  da  abitazioni  private  e da capannoni industriali per lo
piu'  legati  alla  lavorazione del travertino, mentre quasi tutte le
sorgenti  e  i  bacini  di acqua solforosa presenti nella pianura tra
l'Aniene   e   Guidonia  sopravvissuti  alle  bonifiche,  sono  stati
cancellati negli ultimi anni dal degrado del territorio;
  Considerata   quindi  la  necessita'  e  l'urgenza  di  emanare  un
provvedimento   che   garantisca  una  tutela  efficace  ed  unitaria
dell'area  predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione
del  patrimonio  archeologico  presente,  al  fine  di  valorizzare e
preservare tutti i beni meritevoli di tutela;
  Rilevato  da  quanto  sopra  esposto,  che il territorio delimitato
nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di
interesse  archeologico,  indicate all'art. 146, comma 1, lettera m),
del   dccreto   legislativo   n.   490   del   1999,   per  i  valori
archeologico-monumentali  ed ambientali insiti e per l'attitudine che
il  suo  profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza
del   patrimonio  archeologico  di  rilievo  nazionale,  cioe'  quale
territorio  delle  presenze  di rilievo archeologico, qualita' che e'
assurta a valore storico culturale meritevole di protezione;
  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da
parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
regione   o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di
autorizzazione  ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo
n.  490  del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei
luoghi,  e  che  questo  Ministero  puo'  in ogni caso annullare tale
autorizzazione  entro  i sessanta giorni successivi alla ricezione di
detto   provvedimento,   corredata   della  documentazione  idonea  a
consentire la dovuta valutazione ministeriale;
  Considerato  che  i  comitati  di  settore  per i beni ambientali e
architettonici  e per i beni archeologici del Consiglio nazionale per
i  beni culturali e ambientali, riuniti in seduta congiunta in data 1
luglio  1998 hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta
formulata  dalla  predetta  soprintendenza  archeologica per il Lazio
"vista  la  grande  rilevanza archeologica, paesaggistica e culturale
dell'area in oggetto" e "considerato il dilagante abusivismo edilizio
nella zona e la scarsa vigilanza dell'amministrazione locale";
                              Decreta:
  L'area  comprendente le sorgenti delle acque albule e delle antiche
terme  ricadente nel comune di Tivoli in provincia di Roma nei limiti
sopradescritti  e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto, e' compresa tra le zone di
interesse  archeologico  indicate  dall'art. 146, comma 1, lettera m)
del  titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e'
quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo
II del medesimo decreto legislativo.
  La soprintendenza archeologica per il Lazio provvedera' a che copia
della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa
ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 142 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,
n.  1357,  all'albo  del  comune di Tivoli e che copia della Gazzetta
Ufficiale   stessa,  con  relativa  planimetria  da  allegare,  venga
depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti  al  tribunale  amministrativo  regionale del
Lazio,  secondo  le  modalita'  di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1034,  cosi'  come  modificata  dalla  legge  21 luglio 2000, n. 205,
ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199,  rispettivamente  entro sessanta e centoventi giorni dalla data
di avvenuta notificazione del presente atto.
    Roma, 6 agosto 2001
                                                  Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 186