MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 settembre 2001 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.n.c.  Nuova  Schiavetto di Caleo Vladimiro & C.,
unita' di Musile di Piave. (Decreto n. 30311).
(GU n.243 del 18-10-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  61  del  10  aprile  2001, pronunciata dal
tribunale  di  Venezia,  che  ha dichiarato il fallimento della S.n.c
Nuova Schiavetto di Caleo Vladimiro & C.;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 aprile 2001;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
  In  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nuova Schiavetto
di  Caleo  Vladimiro & C., sede in Mestre (Venezia), unita' in Musile
di  Piave  (Venezia),  per  un  massimo  di  24 unita' lavorative, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 10 aprile 2001 al 9 aprile 2002.
  L'Istituto   nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988, citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del
limite  massimo  di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 settembre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi